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Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 30/05/2024, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra CONTESTABILE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 55/2020 promossa da
(c.f. ) residente in [...] CodiceFiscale_1
Maria n. 39 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni Paris ed elettivamente domiciliata nel di lui studio in Avezzano alla via San Francesco 260, giusta procura in atti;
ATTRICE
contro
(p. VA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore dott. con sede in Roma via Sabrata n. 30 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Retico
CONVENUTA
Oggetto: Risoluzione contrattuale, risarcimento del danno.
CONCLUSIONI : Le parti hanno concluso come a verbale di udienza del 15 gennaio 2024 .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 10.1.2020 citava, innanzi al Tribunale di Parte_1
Avezzano, la al fine ottenere la risoluzione del contratto di Controparte_1
vendita e di finanziamento per inadempimento della convenuta con la restituzione del prezzo pagato o, in subordine, la riduzione del prezzo in misura di €.10.760,00 pari al 40%, oltre al risarcimento del danno
In particolare l'attrice assumeva:
che in data 17.11.2018 ebbe ad acquistare il veicolo 1.4 140 CP_3 CP_4
CV 2DW matricola n. E6D-TEMP; telaio n. KT700320 targato FT987PS per il prezzo di € 26.000,00 e che il veicolo ebbe ad esserle consegnato in data 06.05.2019;
che il giorno 10.05.2019, durante un viaggio, il veicolo ebbe dei problemi e in particolare si bloccava lo schermo dell'impianto stereo ed il navigatore nonché il volume non rispondeva ai comandi e non funzionavano né i comandi vocali posti sul volante né la retrocamera;
CP_
che in data 11 maggio informava telefonicamente sia l'assistenza sia la società venditrice e che la medesima segnalazione ebbe ad essere effettuata anche il successivo
3 giugno;
che in data 24 giugno si ripresentavano le stesse criticità e conseguentemente, con lettera del 16 agosto consegnata brevi manu anche alla Controparte_1
richiedeva alla , ovvero alla società produttrice del mezzo, la risoluzione del CP_5
problema;
che il suddetto intervento ebbe ad essere nuovamente sollecitato in data 16 settembre
2019 senza tuttavia avere riscontro alcuno.
Per tutto quanto sopra esposto l'attrice insisteva per l'accoglimento delle conclusioni riportate nel proprio atto.
Si costituiva in giudizio la eccependo preliminarmente la Controparte_1 decadenza dall'azione promosso dall'attrice per violazione dell'art. 132 comma II D.Lgs n.
206/2005. Nel merito veniva dedotta l'infondatezza della domanda.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova per testi.
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda non può essere accolta e dev'essere rigettata per le ragioni che seguono.
1. Preliminarmente deve essere vagliata la questione preliminare, sollevata dalla convenuta, in ordine alla decadenza della dall'azione per violazione dell'art. 132 comma II del Parte_1
D.Lgs n. 206/2005 (Codice del Consumo).
I difetti del bene lamentati dall'attrice vanno qualificati come vizi redibitori per mancanza di qualità della cosa.
In tema di compravendita il vizio redibitorio (art. 1490 cod. civ.) e la mancanza di qualità
promesse o essenziali (art. 1497 cod. civ.), pur presupponendo l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell'ambito di un medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra” (Cass. Sentenza n. 6596/2016)
Pertanto, ove si consideri la prospettazione attorea, è evidente che la fattispecie in esame sia perfettamente sussumibile entro la disciplina dell'art. 1490 cod. civ., essendo stati dedotti vizi nel bene acquistato non tali da rendere lo stesso assolutamente inutilizzabile in astratto o comunque non idoneo in assoluto ad assolvere alla sua funzione, ma piuttosto tali da incidere negativamente sull'utilizzazione dello stesso.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 8
In considerazione di ciò nel caso di specie trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 132
D.lgs n. 206/2005, nel testo vigente ratione temporis prima della modifica introdotta con D.Lgs.
04.11.2021, n. 170, secondo cui: “1. Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il
difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo
ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano
entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore sì prescrive, in ogni caso,
nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene;
il consumatore, che sia convenuto per
l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma
2, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente”.
Il secondo comma della disposizione sopra richiamata punisce con la decadenza dall'azione l'inerzia del consumatore che, in presenza di un vizio del bene compravenduto, non provveda alla sua denuncia entro il termine di due mesi dalla sua scoperta.
È dunque onere dell'acquirente provare di aver denunziato i vizi nei termini di legge (Cass.
Civ. ordinanza n. 13337/2023).
Ebbene a parere di questo Giudice l'attrice non ha provato di aver denunciato alla
[...]
nei termini indicati dalla legge i vizi del bene acquistato. Controparte_1
Infatti la afferma di aver acquistato la vettura in data 06.05.2019 e dichiara che in Parte_1 data 11.05.2019, dopo aver scoperto l'esistenza dei presunti vizi del mezzo, si sarebbe rivolta alla casa produttrice contattando il numero di assistenza Jeep per esporre il problema. Deduce,
ma non prova, di aver esposto il problema anche alla concessionaria.
Egualmente non vi è prova della circostanza dedotta dall'attrice secondo cui in data 24.06.2019 si sarebbero verificati per la seconda volta i presunti vizi, così come non è stato provato che con la lettera del 16 agosto avrebbe denunciato direttamente alla il Controparte_1 malfunzionamento dell'impianto chiesto la risoluzione del contratto. Org_1
Sotto quest'ultimo aspetto non convince la tesi prospettata dalla secondo cui la Parte_1 missiva del 16 agosto sarebbe stata ricevuta dalla per due ordini di Controparte_1 motivi. Il primo è che non vi è corrispondenza tra il documento prodotto dall'attrice come allegato 1 dell'atto di citazione e quello prodotto successivamente con la memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. n. 2 (quindi in epoca successiva alla costituzione in giudizio della convenuta).
Infatti mentre il primo documento prodotto non reca in calce alcuna sottoscrizione e/o sigla, il documento prodotto successivamente reca in calce una sigla apparentemente riconducibile al
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 8
legale rappresentante della società convenuta. Il secondo motivo, certamente più rilavante,
attiene al fatto, dopo che in qualità di legale rappresentante della Controparte_2 [...]
con la memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. ha disconosciuto la Controparte_1
sottoscrizione e/o sigla apposta in calce alla missiva del 16 agosto prodotta con la memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., l'attrice non ha avanzato istanza di verificazione del documento ai sensi dell'art. 216 cod. civ.
Trova applicazione il principio sancito sul punto dalla Corte di Cassazione secondo cui la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta, equivale ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova
(Cass. Civ. Sentenza n. 3086/2022).
Inoltre la prova della tempestiva denuncia dei vizi del bene da parte della non Parte_1 emerge neanche dalle testimonianze raccolte durante l'istruttoria.
Dalle dichiarazioni rese dal teste non emergono circostanze tali da poter Testimone_1 ritenere provato, oltre ogni ragionevole dubbio, il fatto che la abbia comunicato Parte_1
tempestivamente alla convenuta i problemi dalla vettura acquistata. Il teste infatti, si è limitato a dichiarare di aver assisto ad una conversazione telefonica (che sarebbe avvenuta peraltro in data
14 settembre) il cui contenuto gli sarebbe stato riferito direttamente dall'attrice. Inoltre il teste ha dichiarato di essere andato con la moglie a ritirare il veicolo presso l'officina della CP_1 senza tuttavia specificare quando tale fatto si sarebbe effettivamente verificato.
Anche dalle dichiarazioni rese da e non si evincono Testimone_2 Testimone_3
elementi utili per poter affermare che la denuncia dei vizi riscontrati sul veicolo acquistato, sia stata fatta nei termini di cui all'art. 132 del Codice del Consumo vigente all'epoca.
Risulta invece per tabulas che la ha ricevuto dall'attrice la sola Controparte_1 comunicazione del 23.10.2020 contenente l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assista, che tuttavia è giunto tardivamente rispetto al termine di decadenza di cui all'art. 132 del d.lgs n. 206/2005.
Questo Giudice ritiene che il dies a quo, da cui far decorrere il termine di decadenza di cui all'art. 132 del Codice del Consumo, deve essere individuato nel giorno 10.05.2019 con effetto consequenziale che l'attrice avrebbe dovuto dare prova della denuncia dei vizi del bene entro il
10.07.2019.
In difetto di detta prova la questione della decadenza per violazione dell'art 132 del d.lgs n.
209/2005, sollevata anche dall'attrice, assume rilevanza e pertanto deve affermarsi che la
[...]
è decaduta dall'azione nei confronti della venditrice Pt_1 Parte_2
Per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla pretesa mancanza di qualità delle merci compravendute è necessario che la denuncia sia tempestiva e provata, costituendo quest'ultima una condizione dell'azione di responsabilità esercitabile nei confronti del fornitore.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 8
In particolare, il compratore al fine di ottenere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, è soggetto a un onere di denuncia dei vizi e a particolari termini di decadenza e prescrizione.
In assenza di prova idonea, tale da poter giustificare il momento della denuncia e/o il perché
del suo eventuale differimento, vi è impossibilità di accogliere la domanda di risarcimento danni. Detta impossibilità, infatti, costituisce un limite all'accoglimento della domanda
(Tribunale di Prato sentenza 753/2011 depositata il 4 luglio 2011).
2. L'accoglimento dell'eccezione preliminare è assorbente della decisione nel merito. Va fatto, tuttavia, un accenno riguardo alla individuazione del soggetto legittimato passivo nel caso di responsabilità del produttore o del venditore.
L'art. 114 del già citato D. lgs 06/09/2005, n. 206 disciplina la Responsabilità del produttore, stabilendo che “Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto”.
L'art. 116 del medesimo testo normativo disciplina la Responsabilità del fornitore stabilendo che: “
1. Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, se ha
omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il
domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.
2. La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e, con
ragionevole approssimazione, la data dell'acquisto; deve inoltre contenere l'offerta in visione del prodotto, se ancora esistente”.
Le norme del Codice del Consumo prevalgono sulla disciplina generale in quanto speciali.
Secondo Cassazione civile, sez. II, 30/06/2020, n. 13148: “In tema di vendita di beni di
consumo, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (art. 128 e ss.), potendosi applicare la disciplina del codice civile in materia di compravendita solo per quanto non
previsto dalla normativa speciale, attesa la chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale ed il conseguente ruolo "sussidiario" assegnato alla disciplina codicistica”.
La normativa italiana attua la Direttiva CEE n. 85/374 secondo cui (1) «Il produttore è
responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto».
L'articolo 3 stabilisce:
«
1. Il termine “produttore” designa il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo
il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore
dello stesso.
(…)
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 8
3. Quando non può essere individuato il produttore del prodotto si considera tale ogni fornitore a meno che quest'ultimo comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole,
l'identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. (…)».
Nel caso in esame non v'è dubbio che l'attrice conoscesse il nome del produttore tanto che lei CP_ stessa deduce di aver contattato il numero di assistenza il giorno 11.05.2019 e di aver scritto alla Controparte_6
La nostra S.C. ha sottoposto alla Corte di Giustizia UE la questione pregiudiziale sulla
Co interpretazione della Direttiva 85/374 (nella causa C-157/23 Ford. contro CP_7
al fine di determinare la responsabilità per danno da prodotto difettoso. Controparte_9
Sono pubblicate sul sito ufficiale della Corte di Giustizia le conclusioni dell'Avvocato Generale ove si legge:
«26. In concreto, l'armonizzazione riguarda la «cerchia dei responsabili contro i quali il danneggiato ha diritto di intentare un'azione in base al regime di responsabilità previsto dalla direttiva 85/374 [che] è definita agli articoli 1 e 3 di quest'ultima. Tenuto conto del fatto che tale direttiva persegue un'armonizzazione totale sui punti da essa disciplinati, la determinazione della cerchia dei responsabili operata in tali articoli deve essere considerata
tassativa e non può essere subordinata alla fissazione di criteri supplementari che non
derivano dal tenore letterale di detti articoli»
27. Oltre al fabbricante di un prodotto finito, «[s]olo nei casi tassativamente elencati altre
persone possono essere considerate un produttore, cioè chi, apponendo il proprio nome,
marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso (articolo
3, paragrafo 1, della direttiva), chiunque importi un prodotto nella Comunità (articolo 3,
paragrafo 2, della direttiva) e il fornitore che, quando non può essere individuato il produttore, non comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole, l'identità di quest'ultimo o della persona che gli ha fornito il prodotto (articolo 3, paragrafo 3, della direttiva)».
La Corte di Cassazione, Sezione III, con ordinanza del 7 settembre 2023, n. 26135 ha stabilito che «il fornitore non può essere chiamato a rispondere del danno in caso di insolvenza da parte del produttore (conosciuto); infatti […] la ratio della previsione della responsabilità del fornitore non è quella di rafforzare le probabilità di risarcimento del danneggiato, ma è
soltanto quella di fare pressione nei confronti del fornitore per risalire rapidamente al fabbricante del bene». Secondo il giudice italiano il Codice del Consumo (art. 116) prevede una responsabilità indiretta (e non solidale) del fornitore che sussiste allorché il produttore non sia individuato e il fornitore non comunichi le informazioni per identificarlo entro tre mesi dalla richiesta del danneggiato. Lo scopo della norma è da ricercarsi nella volontà di consentire al consumatore di individuare più agevolmente il soggetto contro cui esperire l'azione risarcitoria.
Dunque legittimato passivo dell'azione proposta in questo giudizio sarebbe stato (e potrebbe esserlo ancora) il produttore del bene, cui l'attrice dice di essersi rivolta con lettera racc. a.r. del
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 6 di 8
16.08.2019, previa denuncia al numero di assistenza del 11.05.2019, che ha risposto con le email allegate al fascicolo di parte attrice, e non il fornitore il quale non è responsabile né
diretto né solidale, potendo essere chiamato a rispondere solo quando il produttore non sia individuato ed egli non comunichi le informazioni per identificarlo entro tre mesi dalla richiesta del danneggiato.
3. Un ulteriore accenno va fatto sulla domanda di risoluzione del contratto di finanziamento, per la verità solo accennata nell'atto di citazione. Non è stato allegato il relativo contratto ma, ad ogni modo, appare pacifico che la convenuta non sia una società finanziaria e, dunque, deve desumersi che il finanziamento sia stato concesso da un soggetto terzo rimasto estraneo a questo giudizio e neppure individuato. Pertanto si tratta di domanda neppure valutabile.
4. Da ultimo va detto che non appare accoglibile, in difetto di una deduzione più specifica ed in assenza di una prova piena di danni, costi, patemi derivanti non da un timore soggettivo ma dalla perdita di occasioni di vacanza, svago o lavoro, la richiesta di risarcimento del danno che
è stata avanzata nella domanda subordinata. Del resto, come affermato da Cassazione civile, sez. lav., 30/10/2020, n. 24146 in una diversa fattispecie, “Alla mancata prova del danno non può sopperire la valutazione equitativa dello stesso considerato che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056
c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, fermo restando dunque l'onere della parte di dimostrare l'an debeatur» del diritto al risarcimento (cfr.
Tribunale Ravenna, giudice Alessandro Farolfi, sentenza del 21.09.2021)
Trattandosi di questione controversa, al punto che la stessa S.C. ha ritenuto necessario rivolgersi alla Corte di Giustizia UE per l'interpretazione di alcuni aspetti della disciplina e tenuto conto del fatto che la convenuta si è costituita oltre il termine previsto dall'art. 166
c.p.c., vi sono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti della in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro tempore,
- Dichiara improcedibile e comunque rigetta la domanda principale di risoluzione del contratto di vendita e di quello di finanziamento e di restituzione del prezzo.
- Dichiara improcedibile e comunque rigetta la domanda subordinata di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 7 di 8
- Compensa le spese tra le parti.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge
Avezzano lì 29.05.2024
Il Giudice
dott.ssa Alessandra CONTESTABILE
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra CONTESTABILE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 55/2020 promossa da
(c.f. ) residente in [...] CodiceFiscale_1
Maria n. 39 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni Paris ed elettivamente domiciliata nel di lui studio in Avezzano alla via San Francesco 260, giusta procura in atti;
ATTRICE
contro
(p. VA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore dott. con sede in Roma via Sabrata n. 30 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Retico
CONVENUTA
Oggetto: Risoluzione contrattuale, risarcimento del danno.
CONCLUSIONI : Le parti hanno concluso come a verbale di udienza del 15 gennaio 2024 .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 10.1.2020 citava, innanzi al Tribunale di Parte_1
Avezzano, la al fine ottenere la risoluzione del contratto di Controparte_1
vendita e di finanziamento per inadempimento della convenuta con la restituzione del prezzo pagato o, in subordine, la riduzione del prezzo in misura di €.10.760,00 pari al 40%, oltre al risarcimento del danno
In particolare l'attrice assumeva:
che in data 17.11.2018 ebbe ad acquistare il veicolo 1.4 140 CP_3 CP_4
CV 2DW matricola n. E6D-TEMP; telaio n. KT700320 targato FT987PS per il prezzo di € 26.000,00 e che il veicolo ebbe ad esserle consegnato in data 06.05.2019;
che il giorno 10.05.2019, durante un viaggio, il veicolo ebbe dei problemi e in particolare si bloccava lo schermo dell'impianto stereo ed il navigatore nonché il volume non rispondeva ai comandi e non funzionavano né i comandi vocali posti sul volante né la retrocamera;
CP_
che in data 11 maggio informava telefonicamente sia l'assistenza sia la società venditrice e che la medesima segnalazione ebbe ad essere effettuata anche il successivo
3 giugno;
che in data 24 giugno si ripresentavano le stesse criticità e conseguentemente, con lettera del 16 agosto consegnata brevi manu anche alla Controparte_1
richiedeva alla , ovvero alla società produttrice del mezzo, la risoluzione del CP_5
problema;
che il suddetto intervento ebbe ad essere nuovamente sollecitato in data 16 settembre
2019 senza tuttavia avere riscontro alcuno.
Per tutto quanto sopra esposto l'attrice insisteva per l'accoglimento delle conclusioni riportate nel proprio atto.
Si costituiva in giudizio la eccependo preliminarmente la Controparte_1 decadenza dall'azione promosso dall'attrice per violazione dell'art. 132 comma II D.Lgs n.
206/2005. Nel merito veniva dedotta l'infondatezza della domanda.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova per testi.
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda non può essere accolta e dev'essere rigettata per le ragioni che seguono.
1. Preliminarmente deve essere vagliata la questione preliminare, sollevata dalla convenuta, in ordine alla decadenza della dall'azione per violazione dell'art. 132 comma II del Parte_1
D.Lgs n. 206/2005 (Codice del Consumo).
I difetti del bene lamentati dall'attrice vanno qualificati come vizi redibitori per mancanza di qualità della cosa.
In tema di compravendita il vizio redibitorio (art. 1490 cod. civ.) e la mancanza di qualità
promesse o essenziali (art. 1497 cod. civ.), pur presupponendo l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell'ambito di un medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra” (Cass. Sentenza n. 6596/2016)
Pertanto, ove si consideri la prospettazione attorea, è evidente che la fattispecie in esame sia perfettamente sussumibile entro la disciplina dell'art. 1490 cod. civ., essendo stati dedotti vizi nel bene acquistato non tali da rendere lo stesso assolutamente inutilizzabile in astratto o comunque non idoneo in assoluto ad assolvere alla sua funzione, ma piuttosto tali da incidere negativamente sull'utilizzazione dello stesso.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 8
In considerazione di ciò nel caso di specie trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 132
D.lgs n. 206/2005, nel testo vigente ratione temporis prima della modifica introdotta con D.Lgs.
04.11.2021, n. 170, secondo cui: “1. Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il
difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo
ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano
entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore sì prescrive, in ogni caso,
nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene;
il consumatore, che sia convenuto per
l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma
2, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente”.
Il secondo comma della disposizione sopra richiamata punisce con la decadenza dall'azione l'inerzia del consumatore che, in presenza di un vizio del bene compravenduto, non provveda alla sua denuncia entro il termine di due mesi dalla sua scoperta.
È dunque onere dell'acquirente provare di aver denunziato i vizi nei termini di legge (Cass.
Civ. ordinanza n. 13337/2023).
Ebbene a parere di questo Giudice l'attrice non ha provato di aver denunciato alla
[...]
nei termini indicati dalla legge i vizi del bene acquistato. Controparte_1
Infatti la afferma di aver acquistato la vettura in data 06.05.2019 e dichiara che in Parte_1 data 11.05.2019, dopo aver scoperto l'esistenza dei presunti vizi del mezzo, si sarebbe rivolta alla casa produttrice contattando il numero di assistenza Jeep per esporre il problema. Deduce,
ma non prova, di aver esposto il problema anche alla concessionaria.
Egualmente non vi è prova della circostanza dedotta dall'attrice secondo cui in data 24.06.2019 si sarebbero verificati per la seconda volta i presunti vizi, così come non è stato provato che con la lettera del 16 agosto avrebbe denunciato direttamente alla il Controparte_1 malfunzionamento dell'impianto chiesto la risoluzione del contratto. Org_1
Sotto quest'ultimo aspetto non convince la tesi prospettata dalla secondo cui la Parte_1 missiva del 16 agosto sarebbe stata ricevuta dalla per due ordini di Controparte_1 motivi. Il primo è che non vi è corrispondenza tra il documento prodotto dall'attrice come allegato 1 dell'atto di citazione e quello prodotto successivamente con la memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. n. 2 (quindi in epoca successiva alla costituzione in giudizio della convenuta).
Infatti mentre il primo documento prodotto non reca in calce alcuna sottoscrizione e/o sigla, il documento prodotto successivamente reca in calce una sigla apparentemente riconducibile al
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 8
legale rappresentante della società convenuta. Il secondo motivo, certamente più rilavante,
attiene al fatto, dopo che in qualità di legale rappresentante della Controparte_2 [...]
con la memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. ha disconosciuto la Controparte_1
sottoscrizione e/o sigla apposta in calce alla missiva del 16 agosto prodotta con la memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., l'attrice non ha avanzato istanza di verificazione del documento ai sensi dell'art. 216 cod. civ.
Trova applicazione il principio sancito sul punto dalla Corte di Cassazione secondo cui la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta, equivale ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova
(Cass. Civ. Sentenza n. 3086/2022).
Inoltre la prova della tempestiva denuncia dei vizi del bene da parte della non Parte_1 emerge neanche dalle testimonianze raccolte durante l'istruttoria.
Dalle dichiarazioni rese dal teste non emergono circostanze tali da poter Testimone_1 ritenere provato, oltre ogni ragionevole dubbio, il fatto che la abbia comunicato Parte_1
tempestivamente alla convenuta i problemi dalla vettura acquistata. Il teste infatti, si è limitato a dichiarare di aver assisto ad una conversazione telefonica (che sarebbe avvenuta peraltro in data
14 settembre) il cui contenuto gli sarebbe stato riferito direttamente dall'attrice. Inoltre il teste ha dichiarato di essere andato con la moglie a ritirare il veicolo presso l'officina della CP_1 senza tuttavia specificare quando tale fatto si sarebbe effettivamente verificato.
Anche dalle dichiarazioni rese da e non si evincono Testimone_2 Testimone_3
elementi utili per poter affermare che la denuncia dei vizi riscontrati sul veicolo acquistato, sia stata fatta nei termini di cui all'art. 132 del Codice del Consumo vigente all'epoca.
Risulta invece per tabulas che la ha ricevuto dall'attrice la sola Controparte_1 comunicazione del 23.10.2020 contenente l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assista, che tuttavia è giunto tardivamente rispetto al termine di decadenza di cui all'art. 132 del d.lgs n. 206/2005.
Questo Giudice ritiene che il dies a quo, da cui far decorrere il termine di decadenza di cui all'art. 132 del Codice del Consumo, deve essere individuato nel giorno 10.05.2019 con effetto consequenziale che l'attrice avrebbe dovuto dare prova della denuncia dei vizi del bene entro il
10.07.2019.
In difetto di detta prova la questione della decadenza per violazione dell'art 132 del d.lgs n.
209/2005, sollevata anche dall'attrice, assume rilevanza e pertanto deve affermarsi che la
[...]
è decaduta dall'azione nei confronti della venditrice Pt_1 Parte_2
Per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla pretesa mancanza di qualità delle merci compravendute è necessario che la denuncia sia tempestiva e provata, costituendo quest'ultima una condizione dell'azione di responsabilità esercitabile nei confronti del fornitore.
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In particolare, il compratore al fine di ottenere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, è soggetto a un onere di denuncia dei vizi e a particolari termini di decadenza e prescrizione.
In assenza di prova idonea, tale da poter giustificare il momento della denuncia e/o il perché
del suo eventuale differimento, vi è impossibilità di accogliere la domanda di risarcimento danni. Detta impossibilità, infatti, costituisce un limite all'accoglimento della domanda
(Tribunale di Prato sentenza 753/2011 depositata il 4 luglio 2011).
2. L'accoglimento dell'eccezione preliminare è assorbente della decisione nel merito. Va fatto, tuttavia, un accenno riguardo alla individuazione del soggetto legittimato passivo nel caso di responsabilità del produttore o del venditore.
L'art. 114 del già citato D. lgs 06/09/2005, n. 206 disciplina la Responsabilità del produttore, stabilendo che “Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto”.
L'art. 116 del medesimo testo normativo disciplina la Responsabilità del fornitore stabilendo che: “
1. Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, se ha
omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il
domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.
2. La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e, con
ragionevole approssimazione, la data dell'acquisto; deve inoltre contenere l'offerta in visione del prodotto, se ancora esistente”.
Le norme del Codice del Consumo prevalgono sulla disciplina generale in quanto speciali.
Secondo Cassazione civile, sez. II, 30/06/2020, n. 13148: “In tema di vendita di beni di
consumo, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (art. 128 e ss.), potendosi applicare la disciplina del codice civile in materia di compravendita solo per quanto non
previsto dalla normativa speciale, attesa la chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale ed il conseguente ruolo "sussidiario" assegnato alla disciplina codicistica”.
La normativa italiana attua la Direttiva CEE n. 85/374 secondo cui (1) «Il produttore è
responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto».
L'articolo 3 stabilisce:
«
1. Il termine “produttore” designa il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo
il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore
dello stesso.
(…)
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3. Quando non può essere individuato il produttore del prodotto si considera tale ogni fornitore a meno che quest'ultimo comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole,
l'identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. (…)».
Nel caso in esame non v'è dubbio che l'attrice conoscesse il nome del produttore tanto che lei CP_ stessa deduce di aver contattato il numero di assistenza il giorno 11.05.2019 e di aver scritto alla Controparte_6
La nostra S.C. ha sottoposto alla Corte di Giustizia UE la questione pregiudiziale sulla
Co interpretazione della Direttiva 85/374 (nella causa C-157/23 Ford. contro CP_7
al fine di determinare la responsabilità per danno da prodotto difettoso. Controparte_9
Sono pubblicate sul sito ufficiale della Corte di Giustizia le conclusioni dell'Avvocato Generale ove si legge:
«26. In concreto, l'armonizzazione riguarda la «cerchia dei responsabili contro i quali il danneggiato ha diritto di intentare un'azione in base al regime di responsabilità previsto dalla direttiva 85/374 [che] è definita agli articoli 1 e 3 di quest'ultima. Tenuto conto del fatto che tale direttiva persegue un'armonizzazione totale sui punti da essa disciplinati, la determinazione della cerchia dei responsabili operata in tali articoli deve essere considerata
tassativa e non può essere subordinata alla fissazione di criteri supplementari che non
derivano dal tenore letterale di detti articoli»
27. Oltre al fabbricante di un prodotto finito, «[s]olo nei casi tassativamente elencati altre
persone possono essere considerate un produttore, cioè chi, apponendo il proprio nome,
marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso (articolo
3, paragrafo 1, della direttiva), chiunque importi un prodotto nella Comunità (articolo 3,
paragrafo 2, della direttiva) e il fornitore che, quando non può essere individuato il produttore, non comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole, l'identità di quest'ultimo o della persona che gli ha fornito il prodotto (articolo 3, paragrafo 3, della direttiva)».
La Corte di Cassazione, Sezione III, con ordinanza del 7 settembre 2023, n. 26135 ha stabilito che «il fornitore non può essere chiamato a rispondere del danno in caso di insolvenza da parte del produttore (conosciuto); infatti […] la ratio della previsione della responsabilità del fornitore non è quella di rafforzare le probabilità di risarcimento del danneggiato, ma è
soltanto quella di fare pressione nei confronti del fornitore per risalire rapidamente al fabbricante del bene». Secondo il giudice italiano il Codice del Consumo (art. 116) prevede una responsabilità indiretta (e non solidale) del fornitore che sussiste allorché il produttore non sia individuato e il fornitore non comunichi le informazioni per identificarlo entro tre mesi dalla richiesta del danneggiato. Lo scopo della norma è da ricercarsi nella volontà di consentire al consumatore di individuare più agevolmente il soggetto contro cui esperire l'azione risarcitoria.
Dunque legittimato passivo dell'azione proposta in questo giudizio sarebbe stato (e potrebbe esserlo ancora) il produttore del bene, cui l'attrice dice di essersi rivolta con lettera racc. a.r. del
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16.08.2019, previa denuncia al numero di assistenza del 11.05.2019, che ha risposto con le email allegate al fascicolo di parte attrice, e non il fornitore il quale non è responsabile né
diretto né solidale, potendo essere chiamato a rispondere solo quando il produttore non sia individuato ed egli non comunichi le informazioni per identificarlo entro tre mesi dalla richiesta del danneggiato.
3. Un ulteriore accenno va fatto sulla domanda di risoluzione del contratto di finanziamento, per la verità solo accennata nell'atto di citazione. Non è stato allegato il relativo contratto ma, ad ogni modo, appare pacifico che la convenuta non sia una società finanziaria e, dunque, deve desumersi che il finanziamento sia stato concesso da un soggetto terzo rimasto estraneo a questo giudizio e neppure individuato. Pertanto si tratta di domanda neppure valutabile.
4. Da ultimo va detto che non appare accoglibile, in difetto di una deduzione più specifica ed in assenza di una prova piena di danni, costi, patemi derivanti non da un timore soggettivo ma dalla perdita di occasioni di vacanza, svago o lavoro, la richiesta di risarcimento del danno che
è stata avanzata nella domanda subordinata. Del resto, come affermato da Cassazione civile, sez. lav., 30/10/2020, n. 24146 in una diversa fattispecie, “Alla mancata prova del danno non può sopperire la valutazione equitativa dello stesso considerato che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056
c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, fermo restando dunque l'onere della parte di dimostrare l'an debeatur» del diritto al risarcimento (cfr.
Tribunale Ravenna, giudice Alessandro Farolfi, sentenza del 21.09.2021)
Trattandosi di questione controversa, al punto che la stessa S.C. ha ritenuto necessario rivolgersi alla Corte di Giustizia UE per l'interpretazione di alcuni aspetti della disciplina e tenuto conto del fatto che la convenuta si è costituita oltre il termine previsto dall'art. 166
c.p.c., vi sono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti della in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro tempore,
- Dichiara improcedibile e comunque rigetta la domanda principale di risoluzione del contratto di vendita e di quello di finanziamento e di restituzione del prezzo.
- Dichiara improcedibile e comunque rigetta la domanda subordinata di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno.
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- Compensa le spese tra le parti.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge
Avezzano lì 29.05.2024
Il Giudice
dott.ssa Alessandra CONTESTABILE
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