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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 12/06/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 720/2023
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 720/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 14 luglio 2023 e trattenuta in decisione all'udienza
collegiale del 28 maggio 2025
OGGETTO: Impugn. d a delle deliber. dell'assem.
C.F. e P.IVA. , e del Cda, etc. – Sez. Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Brescia, via della Volta n. 201, in persona del Presidente e Spec. Impresa
legale rappresentante Dott. rappresentata e difesa dagli Codice: 181004 Controparte_2
Avv.ti Antonio Tavella, Antonio Donato, Giuseppina De Marco, Luca
Carotenuto e Davide Guaragni ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, giusta procura allegata agli atti.
pagina 1 di 4 APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. e P.IVA Controparte_3
, in persona del legale rappresentante Dott. P.IVA_2 CP_4
con sede legale in Mazzano (BS), via Spazzini n.1/3, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Tullio Castelli e Andrea Castelli, giusta procura allegata agli atti
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Brescia, pubblicata il
5 giugno 2023, n. 1369/2023.
CONCLUSIONI
All'udienza del 28 maggio 2025, i procuratori delle parti hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione formulando conclusioni congiunte per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese legali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
in qualità di socio di Controparte_3 Controparte_1
ha impugnato la delibera di approvazione del bilancio di
[...]
esercizio al 31 luglio 2019, di cui ha chiesto dichiararsi la nullità o pronunciarsi l'annullamento per violazione dei principi di chiarezza, verità
e correttezza ex art. 2435 cod. civ., con particolare riferimento alle poste concernenti: riserva LIFO e rimanenze;
avviamento; immobilizzazioni pagina 2 di 4 materiali destinate alla vendita;
costi di sviluppo;
immobilizzazioni finanziarie;
imposte anticipate;
informazioni sulle operazioni con parti correlate.
Si è costituita in giudizio contestando la Controparte_1
fondatezza e l'ammissibilità delle censure avversarie e stigmatizzando le azioni giudiziarie intraprese nei suoi confronti dall'attrice come abusive e contrarie a buona fede.
Con sentenza n. 1369/2023, pubblicata in data 5 giugno 2023, il Tribunale
di Brescia ha così giudicato: “Accoglie parzialmente l'impugnazione
proposta da avverso la deliberazione Controparte_3
di approvazione del bilancio della società Controparte_1
al 31.7.2019 e, per l'effetto, dichiara la nullità parziale della stessa nei
termini specificati in motivazione, rigettando tutti gli altri motivi di
impugnazione; compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
pone
le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico
di ciascuna parte in misura del 50% nei rapporti interni, ferma la
solidarietà per l'intero nei confronti del c.t.u.”
In particolare, il Tribunale ha valutato fondata l'impugnazione limitatamente alle doglianze concernenti l'avviamento relativo all'ex Ilnor
S.p.a., le immobilizzazioni materiali destinate alla vendita e le imposte anticipate, rigettando le altre.
Avverso la predetta pronuncia ha proposto appello Controparte_1
sulla scorta di quattro motivi di gravame.
[...] pagina 3 di 4 Si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_3
rigetto del gravame.
All'udienza del 28 maggio 2025, i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, e con rinuncia ai termini di cui all'art. 352 cod. proc. civ.; pertanto, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In conformità delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e deve essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
IL CONSIGLIERE EST. dott. Maura Mancini
IL PRESIDENTE dott. Cesare Massetti
pagina 4 di 4
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 720/2023
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 720/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 14 luglio 2023 e trattenuta in decisione all'udienza
collegiale del 28 maggio 2025
OGGETTO: Impugn. d a delle deliber. dell'assem.
C.F. e P.IVA. , e del Cda, etc. – Sez. Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Brescia, via della Volta n. 201, in persona del Presidente e Spec. Impresa
legale rappresentante Dott. rappresentata e difesa dagli Codice: 181004 Controparte_2
Avv.ti Antonio Tavella, Antonio Donato, Giuseppina De Marco, Luca
Carotenuto e Davide Guaragni ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, giusta procura allegata agli atti.
pagina 1 di 4 APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. e P.IVA Controparte_3
, in persona del legale rappresentante Dott. P.IVA_2 CP_4
con sede legale in Mazzano (BS), via Spazzini n.1/3, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Tullio Castelli e Andrea Castelli, giusta procura allegata agli atti
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Brescia, pubblicata il
5 giugno 2023, n. 1369/2023.
CONCLUSIONI
All'udienza del 28 maggio 2025, i procuratori delle parti hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione formulando conclusioni congiunte per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese legali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
in qualità di socio di Controparte_3 Controparte_1
ha impugnato la delibera di approvazione del bilancio di
[...]
esercizio al 31 luglio 2019, di cui ha chiesto dichiararsi la nullità o pronunciarsi l'annullamento per violazione dei principi di chiarezza, verità
e correttezza ex art. 2435 cod. civ., con particolare riferimento alle poste concernenti: riserva LIFO e rimanenze;
avviamento; immobilizzazioni pagina 2 di 4 materiali destinate alla vendita;
costi di sviluppo;
immobilizzazioni finanziarie;
imposte anticipate;
informazioni sulle operazioni con parti correlate.
Si è costituita in giudizio contestando la Controparte_1
fondatezza e l'ammissibilità delle censure avversarie e stigmatizzando le azioni giudiziarie intraprese nei suoi confronti dall'attrice come abusive e contrarie a buona fede.
Con sentenza n. 1369/2023, pubblicata in data 5 giugno 2023, il Tribunale
di Brescia ha così giudicato: “Accoglie parzialmente l'impugnazione
proposta da avverso la deliberazione Controparte_3
di approvazione del bilancio della società Controparte_1
al 31.7.2019 e, per l'effetto, dichiara la nullità parziale della stessa nei
termini specificati in motivazione, rigettando tutti gli altri motivi di
impugnazione; compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
pone
le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico
di ciascuna parte in misura del 50% nei rapporti interni, ferma la
solidarietà per l'intero nei confronti del c.t.u.”
In particolare, il Tribunale ha valutato fondata l'impugnazione limitatamente alle doglianze concernenti l'avviamento relativo all'ex Ilnor
S.p.a., le immobilizzazioni materiali destinate alla vendita e le imposte anticipate, rigettando le altre.
Avverso la predetta pronuncia ha proposto appello Controparte_1
sulla scorta di quattro motivi di gravame.
[...] pagina 3 di 4 Si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_3
rigetto del gravame.
All'udienza del 28 maggio 2025, i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, e con rinuncia ai termini di cui all'art. 352 cod. proc. civ.; pertanto, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In conformità delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e deve essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
IL CONSIGLIERE EST. dott. Maura Mancini
IL PRESIDENTE dott. Cesare Massetti
pagina 4 di 4