Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/05/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3920 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. COSTANTE ELIA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 25/11/2024 i coniugi Pt_1
1
Messina il 28/06/1981, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di FURCI SICULO (ME) il 22/12/1999, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n.
1, parte 1;
- che dall'unione erano nati i figli il 28/06/2000, oggi Persona_1
maggiorenne, e il 18/01/2011, minorenne;
Persona_2
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. 1573/2021 del 26/01/2021;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 22.12.1999 nel Comune di Furci Siculo (ME) tra la sig.ra e sig. ordinando all'Ufficiale di Parte_2 Parte_1
Stato Civile del Comune di Furci Siculo (ME), a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle medesime condizioni della separazione che qui per comodità di lettura si reiterano : - La figlia minore ed il figlio maggiorenne sono affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi con domiciliazione presso la madre con cui continueranno a vivere.
2 - Il padre ha facoltà di visitare la figlia, senza limitazione di tempo, prelevandola presso il domicilio materno, su semplice preavviso concordando giorni e orari nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi dei figli. - I coniugi lasceranno che sia la figlia a stabilire modi, tempi e luoghi delle visite al padre in modo da assecondare i loro desideri. -
Qualora dovessero sorgere difficoltà o incomprensioni sulle modalità di visita, sin da ora le parti convengono che il padre vedrà la figlia il lunedì, mercoledì e venerdì dalle fine delle lezioni scolastiche (prelevandola a scuola) alle 19.00 (avendo cura di riportarla prima dell'ora di cena), il sabato e la domenica (dalla mattina del sabato al pomeriggio della domenica riportandola prima dell'ora di cena) tutta la giornata a settimane alterne.
Nelle festività di Natale la figlia passerà il giorno di Natale con la madre e il
Capodanno con il padre e per l'anno successivo viceversa. Con riguardo alle festività pasquali passerà la Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre e viceversa per l'anno successivo. Nel periodo estivo, durante le vacanze scolastiche (Luglio ed Agosto), i figli passeranno un periodo di 30 giorni con il padre, anche in periodo divisi di quindici giorni che dovranno essere comunicati preventivamente entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. - In caso di malattie dei figlii durante i giorni di visita del padre questi potrà fargli visita presso la casa materna solo previo preavviso e accordo con la madre e nel rispetto della privacy della stessa. - Il padre potrà comunicare telefonicamente o anche mediante altri sistemi di moderna tecnologia
(internet, skype, whatsapp, etc.) con la figlia minore quotidianamente. - I coniugi si impegnano a comunicare sempre il loro recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro in caso di spostamenti in altre località quando hanno con sé il minore. - Ogni decisione relativa alla educazione, alla istruzione e alla salute dei figli dovrà essere presa in accordo tra i coniugi. - Il sig. si obbliga a versare a titolo di contributo di Pt_1
3 mantenimento per la figlia minore ed il figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, la somma mensile di euro 300,00, soggetta a variazioni annuale in base agli indici ISTAT. Il versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 5 di ogni mese. - Le spese straordinarie (scolastiche, mediche, ricreative, sportive, viaggi di istruzione, corsi di lingua), preventivamente concordate tra i genitori, sono a carico di entrambi i coniugi nella percentuale del 50% e saranno pagate dietro esibizione di ricevute/fatture. - Non si prevede nessuno contributo di mantenimento a favore della sig.ra che al momento, riesce a sostenersi svolgendo Pt_2
lavori saltuari seppur non adeguatamente remunerati. - Non vi sono rapporti patrimoniali da disciplinare. I coniugi per quanto attiene le condizioni dell'affidamento si riportano al piano genitoriale depositato in uno con il presente ricorso congiunto”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 21 gennaio 2025.
All'udienza del 14/05/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n.
1573/2021 del 26/01/2021, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi
4 in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 25/11/2024, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di FURCI SICULO (ME) il 22/12/1999, trascritto nei registri dello
Stato Civile di detto Comune al n. 1, parte 1, tra , nato a Parte_1
Messina il 27/08/1971, e , nata a [...] il Parte_2
28/06/1981, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di FURCI SICULO
(ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
5 Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 15/05/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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