Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 21 novembre 2014, n. 179
Articolo 3
- Legge 21 novembre 2014, n. 179
Articolo 4 della Legge 21 novembre 2014, n. 179
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12 dicembre 2014
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