Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 16/04/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1618/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.SS Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1618/2024 promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, dall'Avv. Cristina Zanella, C.F.: , C.F._2 del Foro di FE e dall'Avv. Eleonora Fioresta, C.F.: , del Foro di Bologna C.F._3
in forza di mandato congiunto e disgiunto prodotto in atti, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Zanella sito in FE, alla Via Alberto Lollio n°14, con dichiarazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del Dpr 11/02/2005 n°68, di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
e
, nato a [...] il [...] ( ), rappresentato e Parte_2 C.F._4
difeso dall'Avv. Cristina Benazzi con studio in FE Via Vecchie 6, C.F.: C.F._5
in forza di mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio della steSS in FE, alla Via Vecchie n° 6, con dichiarazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del Dpr 11/02/2005
n°68, di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per separazione personale dei coniugi su domanda congiunta ex art. 473 bis 51
c.p.c. con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 49 e 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17/07/2024, premettendo di aver contratto matrimonio il giorno
15/05/1999 a FE e che dalla unione coniugale non sono nati figli, hanno domandato, previa pronuncia della sentenza di separazione personale, all'esito del relativo paSSggio in giudicato e decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice delegato, lo scioglimento del/la declaratoria di ceSSzione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1) Omissis. 2) La casa coniugale rimarrà assegnata alla sig.ra che continuerà a vivere al Parte_1
suo interno. 3) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altro. 4) L'autovettura Renault Clio, targata CR576VA e lo scooter 125 X
Center EM 51899 rimarranno di proprietà esclusiva della sig.ra mentre, la moto Yamaha XT Pt_1
600 targata FE 079719, la moto Suzuki targata BT85679 e il carrello appendice BTAF34691, rimarranno di proprietà esclusiva del sig. I relativi paSSggi di proprietà verranno effettuati Pt_2
dalle parti presso gli uffici competenti. Regolarizzazione di ogni aspetto patrimoniale. Al fine di regolamentare ogni aspetto patrimoniale pendente tra gli stessi i coniugi danno atto che per definire i rapporti economici intercorsi durante il rapporto coniugale, quale unica soluzione idonea a comporre i contrasti insorti tra gli stessi e a definire i rapporti economici e patrimoniali tra loro intercorsi e, quindi, quale unica soluzione funzionale ed indispensabile ed imprescindibile per dirimere ogni aspetto della crisi coniugale, e per ristabilire la parità economica tra di loro e far sì che nulla abbiano reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra , i medesimi convengono quanto segue: A) Il sig. Pt_2
si impegna a cedere alla Sig.ra la sua quota di ½ di proprietà dell'abitazione sita
[...] Parte_1
in FE Via Ravera 1 e la sua quota di ½ del garage ad eSS pertinente (valore commerciale dell'immobile pari ad euro 170.000,00 come da relazione che si deposita). L'immobile viene così descritto: - appartamento ad uso di civile abitazione ubicato a quarto piano di uno stabile di nuova costruzione, non di lusso al quarto piano ed ultimo del fabbricato condominiale in FE Via Ravera
1 int. 21 con cantina e garage al piano terra il tutto censito nel catasto fabbricati in zona censuaria seconda, foglio 161 mappali 9 sub 106 cat A/3 classe 2° vani 6 rendita catastale Euro 635,24 , 9 sub
41 cat C/6 classe 2° mq 15 rendita catastale E 68,17. -L'immobile in un sol corpo confina: Via Ravera, parti condominiali, ragioni di terzi salvo altri o più precisi. - Il trasferimento della quota del 50% dell'immobile sopra descritto verrà effettuato ai seguenti patti e condizioni:- l'immobile verrà trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, stato ben noto alla Sig.ra Pt_1
(già comproprietaria nella misura del 50%), comprensivamente a tutte le relative e inerenti ragioni, azioni, accessioni, pertinenze, usi e diritti inerenti;
-il Sig. dichiara che la quota del bene Pt_2 ceduto gli spetta e appartiene in piena proprietà e disponibilità come da rogito per giusti e legittimi titoli e che il medesimo bene verrà ceduto libero da trascrizioni passive, enfiteusi, livelli, canoni, censi, oneri reali in genere, vincoli e gravami qualsiasi, prelazioni, privilegi e ipoteche;
- le parti danno atto di essere a conoscenza del fatto che trattasi di proprietà superficiaria, e in riferimento a questo si impegnano nel momento in cui o per futura vendita di cui potrà disporre la sig. o per Pt_1 riscatto puro e semplice dall'Ente alla scadenza del peep, a pagare nella misura del 50% ciascuno le spese idonee all'acquisto del diritto di superficie. - -insieme alla quota dell'immobile verranno trasferiti alla Sig.ra beni e gli arredi contenuti nell'immobile, B ) La sig.ra si impegna a Pt_1 Pt_1 cedere la proprietà dell'immobile sito in FE Via Bonifiche 26 pervenuto alla steSS per donazione della madre e consistente nella proprietà di porzione di vecchio fabbricato di vani 4 e accessori censito nel catasto fabbricati di FE al Foglio 63 mappale 126 sub 2 (appartamento) graffato con mappale
124 (pro servizio), piano T-1 z.c.2 cat A/3 classe 2 5,5,vani superficie totale 95 mq rendita catastale euro 582,31 il tutto confinante con Via delle Bonifiche su un lato, mappale 122 su due lati, salvi altri.
I reciproci trasferimenti immobiliari saranno effettuati in esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali giusta l'art. 19 della Legge 74/87 pubblicata in G.U. l'11 marzo 1987 n. 58 e la sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999 n. 154, pubblicata in G.U. il 19 maggio 1999 al n. 20, richiamata pure la sentenza della CaSSzione n. 3110/2016 del 17 febbraio 2016. Le parti danno atto che i suddetti reciproci impegni dovranno essere formalizzati al massimo entro e non oltre due mesi dalla sentenza di scioglimento del matrimonio. Individuano il Notaio , con studio Per_1 in FE quale Notaio rogante. Solo con l'esatto adempimento dei presenti accordi le parti danno atto fin da ora che non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra a nessun titolo in quanto con le reciproche cessioni hanno definitivamente regolamentato i reciproci rapporti economici. Le eventuali spese notarili saranno divise al 50% ciascuno. 5) Omissis. 6) compensate le spese legali del presente procedimento
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fiSSzione del termine fino al 14 aprile 2025.
In data 12/14 aprile 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla scadenza il 9 settembre 2024 del termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza nella fase della procedura relativa alla separazione consensuale.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi poSS essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espreSS dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio celebrato il 15/05/1999 a FE , Parte_1
nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], alle Parte_2
condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FE di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1999 Atto n. 62 Parte 1
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge Parte_1
che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in FE, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.SS Costanza Perri