Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/06/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 372/2024 RGA;
avverso la sentenza n. 432/2024 R.S. del Tribunale Civile di Parma – Sezione Controversie di Lavoro, emessa e pubblicata il 16/05/2024, notificata il 20/05/2024, resa nella causa R.G.L. n. 580/2020; avente ad oggetto: inquadramento contrattuale – differenze retributive;
posta in discussione all'udienza del 05/06/2025; promossa da:
(P. IVA Parte_1
), in persona del Commissario e legale rappresentante P.IVA_1 Parte_2 pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Petraglia e Alessandra Ottaviano, con elezione di domicilio presso lo studio del primo difensore sito n Parma (PR) in Strada del Quartiere 2/a; appellante;
contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Massimo Piazza ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio sito in Strada Farini, 35; Pt_1
pag. 1 di 7
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda processuale per cui è causa è così sintetizzata nella gravata sentenza:
“(…) 1.1 Con ricorso depositato in data 27.08.2020, la ricorrente di cui in epigrafe conveniva in giudizio l' e – Controparte_2 premettendo di essere dipendente dell' con la qualifica di tecnico Parte_3 della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro a far data dal 15.10.1987 e di essere inquadrata nella categoria D – esponeva: a) di aver conseguito l'attestato di micologo con conseguente iscrizione, in data 30.12.2014, nel relativo registro nazionale (doc. 1 fasc. parte ricorrente); b) di aver prestato servizio, a far data dal 1.01.2015, presso l' Controparte_3 Parte_3 effettuando il controllo ufficiale delle imprese di commercializzazione, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti alimentari a base esclusiva e non di funghi freschi e conservati, assicurando il servizio di pronta disponibilità micologica secondo il calendario dei turni predisposto dall' Parte_1 nonché svolgendo attività didattica e divulgativa nelle iniziative formative nell'ambito territoriale di Pt_1
Deduceva, inoltre, che, sin dall'anno 2015, la medesima aveva espletato mansioni di controllo e di certificazione dei funghi freschi destinati alla somministrazione e vendita al dettaglio e l'attività di riconoscimento e certificazione delle specie fungine destinate all'autoconsumo, nonché attività di consulenza e supporto alle strutture ospedaliere in caso di avvelenamento da funghi, con assunzione diretta di responsabilità tramite la certificazione degli esiti del controllo. Asseriva che le mansioni di ispettore micologo svolte in via continuativa e prevalente fossero riconducibili alla superiore categoria DS in quanto caratterizzate dal possesso di conoscenze teoriche specialistiche legate a titolo di studio e/o professionale nonché dall'autonomia e dalla responsabilità dei risultati conseguiti. Chiedeva, pertanto, in via principale, accertarsi e dichiararsi il diritto all'inquadramento nella categoria D super, con conseguente condanna dell' Pt_3
pag. 2 di 7 di al pagamento delle differenze retributive maturate a decorrere Pt_1 dall'1.01.2015 e pari a complessivi euro 14.842,20; in via subordinata, chiedeva che l' di venisse condannata alla corresponsione della retribuzione Pt_3 Pt_1 proporzionata alle mansioni di fatto svolte, con la medesima decorrenza.
1.2. Ritualmente costituitasi in giudizio, l Controparte_2 contestava la fondatezza della domanda attorea per carenza di prova in
[...] ordine ai tratti distintivi della superiore categoria rivendicata rispetto a quella di formale inquadramento. In subordine, chiedeva che il denegato diritto della ricorrente fosse riconosciuto soltanto nella misura dell'accesso alla prima posizione economica del livello DS, con conseguente accertamento che nulla sarebbe stato a lei dovuto.
1.3. In data 19.11.2020, la causa veniva assegnata allo scrivente Giudice.
1.4. Ritenuto superfluo l'espletamento della prova orale richiesta dalle parti, la causa veniva, dunque, istruita sulla base della sola documentazione versata in atti. (…)”. Con sentenza n. 432/2024 pubbl. il 16/05/2024 il Tribunale di Parma accertava e dichiarava il diritto dell'allora ricorrente a percepire le differenze tra il trattamento retributivo previsto per il livello economico DS (per la 3ª fascia del suddetto livello sino al 31.12.2015, e, per la 4ª fascia a far data dal 1° gennaio 2016) e quello corrispondente alla categoria D, già percepito, relativamente al periodo compreso tra l'1.01.2015 e la data di deposito del ricorso e, per l'effetto, condannava l' i al pagamento delle predette differenze retributive, quantificate Pt_3 Pt_1 in complessivi euro 14.842,20, oltre interessi legali con decorrenza dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo, oltre alle spese di lite. Con ricorso ex art. 434 c.p.c. del 19 giugno 2024 l' Controparte_2 di ha impugnato la citata sentenza del Tribunale di Parma chiedendo, in Pt_1 totale riforma della stessa, il rigetto integrale delle domande e istanze contenute nel ricorso di primo grado, con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Con lo spiegato atto di gravame, l' di ha Controparte_2 Pt_1 veicolato in questa sede in guisa di censure alla sentenza gravata tutte le istanze (anche istruttorie), difese ed eccezioni già articolate nel corso del giudizio a quo. La sig.ra , ritualmente costituitasi in giudizio, con non comune Controparte_1 onestà intellettuale, ha dato atto della fondatezza dell'avverso gravame alla luce pag. 3 di 7 della sopravvenuta giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia (cfr. Corte di Cassazione sentenza n°16042 del 10 giugno 2024, che ha confermato la posizione presa dalla stessa Corte nell'ordinanza n° 21944 del 21 luglio 2023), chiedendo a questa Corte di: “(…) decidere secondo giustizia con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio”. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta della documentazione già prodotta in prime cure dalle parti in causa dalle parti in causa. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva il Collegio che l'appello proposto dall' di risulta fondato per i motivi appresso indicati. Pt_3 Pt_1
Questa Corte, infatti, intende dar continuità al proprio orientamento nella materia oggetto del contendere, inaugurato con la sentenza n. 474/2016, depositata il 31.5.2016 in causa n. 255/2014 R.G. (cfr. doc. 10 di parte appellata), da intendersi qui integralmente richiamata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). In tale sentenza, pronunciata in speculare controversia (promossa dai dipendenti della per il riconoscimento delle differenze retributive tra Parte_4 la categoria D e la categoria DS, del CCNL 1998-2001, sul presupposto di essere stati addetti alle attività di ispezione e controllo micologico, sulla base di specifica abilitazione), in particolare, questa Corte d'Appello, riformando la sentenza di prime cure del Tribunale felsineo, ha rigettato la domanda, sostenendo che l'attività di ispettore micologo rientrava nel più generale controllo degli alimenti e l'esistenza di un titolo abilitante non eccedeva le "conoscenze teoriche specialistiche" e le connotazioni di "autonomia e responsabilità" proprie della categoria D di inquadramento, comunque pertinente a personale laureato. Questa Corte di Merito riteneva altresì che fosse difettato comunque il requisito della prevalenza qualitativa/quantitativa, necessario per il riconoscimento del diritto alle retribuzioni della categoria superiore. La predetta sentenza di questa Corte n. 474/2016 è stata confermata dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n° 21944 del 21 luglio 2023 8cfr. doc. 15 di parte appellata), in cui, per quanto d'interesse in questa sede, è stato osservato:
“(…) 2. i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti da controricorso della Pt_3
pag. 4 di 7 (…) 1. con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 e con esso si sostiene che la Corte di merito avrebbe erroneamente applicato il concetto di "prevalenza", sottovalutando la portata qualitativa e non meramente quantitativa di esso, sicché il pregio e l'importanza delle prestazioni riveniente dalla qualificazione posseduta in ambito micologico avrebbe dovuto portare a conclusioni diverse ed all'accoglimento della domanda;
il secondo motivo adduce ancora la violazione della stessa norma, sotto il profilo dell'errata negazione della ricorrenza del parametro della prevalenza qualitativa della prestazione, da ravvisare in ragione della necessità di un'applicazione di studio ed intellettuale superiori rispetto alla mansione base, nonché dell'ampiezza della discrezionalità operativa e della pregnanza della responsabilità rispetto ai risultati, consequenziali all'attività basata sul titolo specialistico acquisito;
2. i motivi vanno esaminati congiuntamente, data la loro stretta connessione logica e sono infondati;
3. muovendo dai tratti essenziali delle categorie rispetto alle quali è domandato il raffronto critico-giuridico, si rileva che nella categoria D rientrano "i lavoratori destinati a posizioni che richiedono "oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie", mentre la categoria DS fa riferimento ad "autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti" e ad un "ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione", oltre a "funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta";
3.1 si tratta evidentemente di categorie rispetto alle quali è decisiva l'intensità differenziale di autonomia e discrezionalità operativa, anche rispetto ai risultati da conseguire;
la Corte territoriale ha argomentato evidenziando come l'attività generale dei ricorrenti fosse quella di tecnici della prevenzione in ambito di alimenti e nutrizione e precisando poi come la qualifica di esperti micologici non potesse modificare il grado di responsabilità comune alle attività di controllo sugli alimenti, nè il titolo posseduto aveva caratura di diploma universitario, conseguendo solo alla frequenza di un corso di 240 ore con esame finale;
il ragionamento è in sè del tutto razionale, in quanto la responsabilità scaturente dal settore micologico è omogenea a quella dell'ambito più generale dei controlli pag. 5 di 7 alimentari, visto che in entrambi si tratta di controlli rispetto al pericolo per la salute pubblica;
pericolo che sussiste comunque, e se un settore (quello micologico) è più specifico, l'altro presenta comunque una notevole ampiezza di rischi, sicché quella capacità mirata non comporta l'esorbitanza dall'autonomia e responsabilità propria della (comune) categoria di inquadramento;
l'affermazione per cui il possesso dell'abilitazione micologica in sè aggiungerebbe qualcosa alla categoria D in modo tale da far assurgere le prestazioni alla categoria DS è apodittica e semplificatoria, mentre la Corte di merito ha ben spiegato - nei termini di cui si è detto perché non sia necessariamente così e perché la responsabilità e l'autonomia di chi operi (anche) in ambito micologico non sia superiore a quella di chi svolga ispezioni e controlli nel settore alimentare in genere, senza contare che nelle declaratorie non è contenuto uno specifico elemento differenziale riconnesso a qualificazioni professionali di tal fatta;
a ciò si è aggiunto il rilievo, basato su elementi testimoniali e documentali, in ordine al difetto di una prevalenza quantitativa dell'impegno sotto il profilo micologico;
i motivi propongono in realtà, sotto la veste della violazione di legge, una diversa soluzione di merito rispetto alle valutazioni sulla micologico, non implausibilmente svolte dalla Corte territoriale, il che però non può avere corso in sede di legittimità (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148) (…)”. A tale orientamento la Corte di Cassazione ha dato continuità con la sentenza n°16042 del 10 giugno 2024 (da intendersi anch'essa qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) che, per l'appunto, si rifà alla sopra riportata ordinanza della medesima Suprema Corte.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dall' di va accolto con statuizioni come da dispositivo. Pt_3 Pt_1
Rilevato che la complessa ed opinabile questione giuridica oggetto del contendere in questa sede è stata oggetto di contrastanti orientamenti giurisprudenziali, definitivamente risolti dalla Suprema Corte di Cassazione solo nelle more del giudizio e tenuto conto delle leale condotta processuale tenuta dall'odierna appellata, che non soltanto non ha messo in esecuzione la sentenza di prime cure ma si è limitata a rimettersi a giustizia rispetto all'avverso gravame, ritiene la Corte pag. 6 di 7 che sussistano “gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo novellato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, per compensare integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in accoglimento dell'appello proposto dall' di riformando Pt_3 Pt_1 integralmente la sentenza gravata, rigetta tutte le domande proposte dall'odierna appellata con il ricorso di primo grado;
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio fra le parti in causa. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 05.06.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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