Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 07/06/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
- Presidente- 1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA
- Consigliere relatore- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
3) Dott.ssa Maria LEONE
- Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 493 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020, avverso la sentenza n. 1349/2020(RG 1426/2019) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di malattia professionale e infortunio sul lavoro,
promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti L. SCARANO e M. PASTORE
- Appellante -
contro
Controparte_1 in persona del
Direttore pro tempore,
rappr. e difeso dall'avv.F. BIANCO
-Appellata-
OGGETTO: "Malattia professionale"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 15/12/2020 Parte_1 ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro, ha rigettato la sua domanda di riconoscimento di un danno biologico in relazione alla malattia professionale denunciata(ernie discali e sofferenza lombare), avendo escluso il Tribunale la riconducibilità della stessa patologia all'attività professionale svolta alle dipendenze dello stabilimento siderurgico di Taranto. L'appellante ha prestato invece acquiescenza rispetto al rigetto della domanda relativa all'infortunio occorsogli in
Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza basata su valutazioni errate del ctu, il quale aveva ridimensionato le mansioni come esposte in ricorso introduttivo e non contestate dall'CP_2 escludendo l'esposizione a fattori di rischio, che invece doveva essere considerata acclarata alla luce della mancata contestazione della controparte. Ha domandato quindi la riforma della sentenza impugnata e il pieno accoglimento della domanda proposta in primo grado, previo rinnovo della ctu.
L'CP 2 costituendosi si è riportato alle motivazioni della sentenza impugnata chiedendone la conferma.
L'appello è infondato.
Occorre tenere presente, come ben spiegato dal Tribunale, che l'esposizione a fattori di rischio, può essere desunta dall'intera documentazione agli atti e anche in sede di ctu, tenuto conto che il ctu medico ha una funzione percipiente e non solo deducente. Sul punto la sentenza richiamata dal
Tribunale sostiene che "Tuttavia la stessa giurisprudenza di legittimità si fa carico delle pregnanti disposizioni codicistiche ricordate, e distingue due figure o meglio ruoli del consulente, quello cd. deducente, quando il giudice affida al consulente tecnico solo l'incarico di valutare i fatti accertati dallo stesso giudice o dati per esistenti, e del consulente cd. percipiente, quando il giudice gli assegna altresì il compito di accertare i fatti stessi. Nel primo caso la consulenza presuppone l'avvenuto espletamento dei mezzi di prova e ha per oggetto la valutazione di fatti i cui elementi sono già stati completamente provati dalle parti;
nel secondo caso la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, senza che questo significhi che le parti possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. In questo secondo caso è necessario, infatti, che la parte quanto meno deduca il fatto che pone a fondamento del proprio diritto e che il giudice ritenga che il suo accertamento richieda cognizioni tecniche che egli non possiede o che vi siano altri motivi che impediscano o sconsiglino di procedere direttamente all'accertamento (Cass.
4.11.1996 n. 9522). In definitiva il consulente può procedere all'accertamento dei fatti accessori costituenti presupposti necessari per rispondere ai quesiti postigli (Cass. 6502/2001 cit.). Tali acquisizioni giurisprudenziali vanno condivise;
esse ricevono ulteriore conferma dalle recenti acquisizioni di questa Corte in punto di oneri di contestazione dei fatti (Sezioni Unite sent. 761/2002). La Corte (sent. 17 aprile 2003 n. 6195) ha riassuntivamente affermato il seguente principio di diritto: in tema di accertamento dell'esistenza, del grado invalidante e delle (con) cause di una malattia professionale, il consulente tecnico d'ufficio può acquisire, mediante l'anamnesi lavorativa, ai sensi dell'art. 194 c.p.c., che consente alle chiarimenti parti informazioni da terzi,
circostanze di fatto relative alle cause professionali e non della malattia denunciata, le quali, se non contestate nella prima difesa utile, costituiscono fatti accessori legittimamente acquisiti al processo, che possono essere posti, unitamente ai fatti principali, a base della decisione del giudice "¹.
Ebbene sia dalle informazioni direttamente acquisite dal ctu in sede di anamnesi fatta al ricorrente, sia dalla nota CP_2 dell'11/9/2018 redatta sulla base delle dichiarazioni del ricorrente, pure richiamata in sentenza, risulta che il ricorrente abbia lavorato movimentando mantelli di circa 25
kg, ma solo per pochi mesi prima del 2001, avendo svolto poi mansioni di analista controllore del funzionamento dei macchinari stando al computer e a volte trasportava i rotoli finiti con il muletto, dunque senza sforzo fisico. Dunque è vero che le mansioni non cono state contestate dall' CP_2 come esposte nel ricorso introduttivo, ma dalle dichiarazioni a precisazione rese dallo stesso lavoratore al consulente e prima ancora nel procedimento amministrativo all' CP_2 emerge che il lavoro manuale
è durato solo qualche mese per passare poi a quello sedentario. La guida del muletto poi non era quotidiana e limitata all'interno dello stabilimento, per cui non può ritenersi che egli fosse sottoposto alle sollecitazioni a cui sono soggetti gli autisti che lo fanno in modo abituale per molte ore al giorno e sulle strade pubbliche, notoriamente dissestate.
L'appello deve essere rigettato.
Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art 152 disp att c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Taranto, 28/5/2025
IL RELATORE
Dott. R. Di Todaro IL PRESIDENTE
Dott.ssa A. Lastella 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1Cass sez L, sente. N. 19175/2006