Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/04/2024, n. 9611
CASS
Sentenza 10 aprile 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, emessa il 27 febbraio 2024, con pubblicazione avvenuta il 10 aprile 2024. Le parti in causa hanno presentato richieste contrastanti riguardo all'esistenza e alla costituzione di una servitù di passaggio su fondi immobiliari. I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento dell'inesistenza di una servitù a loro carico e la costituzione di una servitù di passaggio a favore di un fondo intercluso, mentre i convenuti hanno domandato il riconoscimento di una servitù di passaggio a vantaggio di un loro fondo. La Corte d'Appello ha accolto la domanda riconvenzionale, confermando l'esistenza della servitù.

Il giudice della Cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi di ricorso dei ricorrenti, argomentando che le doglianze sollevate riguardavano questioni di merito e non di legittimità, pertanto non rientravano nella competenza della Corte. Inoltre, ha affrontato la questione di compatibilità del consigliere estensore della proposta di definizione con il collegio giudicante, stabilendo che non sussisteva incompatibilità, in quanto la proposta non aveva valore decisorio autonomo. La Corte ha quindi rimesso la decisione del ricorso alla Seconda Sezione civile, evidenziando l'importanza di garantire un processo giusto e imparziale, senza compromettere l'efficienza del sistema giuridico.

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Massime1

Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte - ed eventualmente essere nominato relatore - del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/04/2024, n. 9611
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9611
Data del deposito : 10 aprile 2024

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