Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Stefania Basso Consigliere rel. dott. Anna Rita Motti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
21/03/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3016 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Bartolo Giuseppe Parte_1
Senatore, del foro di Napoli, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in
Napoli alla Via Toledo n. 205
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Napoli alla via de Gasperi 55 (Sede ), presso l'avv. Roberto CP_1
Maisto che lo rappresenta e difende
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06.12.2023, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, n. 2978/2023 pubblicata in data 05.05.2023 con la quale in giudice aveva rigettato la sua domanda tesa ad ottenere l'accertamento della irripetibilità delle somme richieste dall' a titolo di ripetizione di prestazioni (Miniaspi) CP_1
indebitamente ricevute per il periodo dal 14.04.2015 al 31.05.2015.
L'appellante lamenta una “Erronea interpretazione delle risultanze istruttorie. sul totale travisamento dei fatti. sulla fondatezza della domanda giudiziale” e chiede
L' si è regolarmente costituito chiedendo il rigetto dell'appello di cui ha CP_1 rimarcato l'infondatezza.
All'esito dell'udienza odierna, su richiesta dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa con separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
In punto di fatto, dalla documentazione prodotta emerge che l'odierno appellante
(originario ricorrente) riceveva - in data 06/10/2020 - dall' sede di Milano CP_1
Sud, comunicazione di accertamento di somme indebitamente percepite a titolo di
ASPI/MINIASPI nel periodo dal 14/04/2015 al 31/05/2015.
Secondo la prospettazione dell'Istituto, il avrebbe lavorato alle Parte_1
dipendenze della società Manutenzione e Servizi Alberghieri di LL RE
OR; rapporto di lavoro successivamente disconosciuto, a seguito di accertamento ispettivo del 07/09/2018: in sostanza, egli avrebbe fittiziamente fatto risultare sussistente un rapporto di lavoro con tale ditta al solo fine di richiedere successivamente l'indennità di disoccupazione.
Secondo l'appellante, al contrario, egli sarebbe stato vittima di una truffa non avendo conosciuto né avendo mai lavorato per la società sopra citata. Egli, inoltre, evidenzia di non aver mai percepito la prestazione di cui l' chiede la CP_1
restituzione.
E la censura proposta alla sentenza impugnata verte proprio sul fatto che il giudice
“non ha tenuto in alcun modo in conto delle prove fornite nel corso del procedimento, che confermano in toto quanto da sempre affermato dal Sig.
[...]
, in merito alla sua totale estraneità all'intera vicenda, contestate in tutte Pt_1
le sedi possibili, in sede di ricorso amministrativo, nel procedimento penale aperto a seguito di denuncia e da ultimo dinanzi al Giudice del lavoro”.
La doglianza è fondata.
È ben evidente che intanto l' può chiedere la restituzione di somme che CP_2
asserisce indebitamente erogate, in quanto provi – a fronte di una specifica contestazione – l'effettiva percezione da parte dell'asserito percipiente.
Una siffatta prova non è mai stata fornita. È anzi, al contrario, pacifico che le somme corrisposte risultano accreditate su una carta postepay intestata a tutt'altro soggetto ( ). Sarebbe stato, Parte_2 dunque, onere dell' provare l'eventuale collegamento tra il ed CP_1 Parte_1
il tale da far ritenere che di fatto le somme fossero imputabili al Parte_2
primo e non al secondo.
Siffatta prova non è mai stata fornita.
Viceversa, dalla documentazione in atti emergono una serie di indizi che militano in senso opposto.
In primo luogo, nel verbale di accertamento dell'Ispettorato del lavoro di Verona si legge che: “L'anomalia sull'esistenza della impresa individuale è risultata immediata, in quanto nella sede legale…non vi era traccia della stessa….Il titolare LL RE OR, all'indirizzo di residenza…risultava irreperibile…non risultava alcun consulente del lavoro e/o commercialista. Le comunicazioni obbligatorie di assunzione dei lavoratori erano state inviate da un indirizzo corrispondente ad un internet point di Arezzo…Il Sig. LL RE
OR, si è presentato, a seguito di convocazione, presso in nostri ufficio, in data
2 agosto 2018, dichiarando di essere rientrato per due anni in Perù, suo Paese di origine…, ribadendo di non essere mai stato titolare della ditta summenzionata, né di aver mai conosciuto le persone che risultano suoi dipendenti…Negli anni
2014 e 2015 risultavano assunti n 19 lavoratori…di origine prevalentemente napoletana…Nessuno dei lavoratori risultava residente o domiciliato a Verona
(sede della società)…Risulta quindi accertato che la impresa
[...]
Controparte_3
è mai esistita. Ciò è corroborato anche dalle dichiarazioni rese
[...] dai lavoratori fittiziamente assunti…i quali hanno dichiarato di non conoscere il signor LL RE, né la ditta…né di aver mai lavorato a Verona...nè di aver mai percepito le indennità di ASPI”.
La circostanza è confermata anche dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di
Finanza nell'ambito del procedimento penale n. 539823/20, a carico di ignoti.
Pure nella comunicazione inviata dalla GdF alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, infatti, vengono evidenziate le stesse circostanze emerse all'esito delle sommarie informazioni rese dalle persone informate sui fatti.
Va, a questo punto, evidenziato che il suddetto procedimento penale traeva origine proprio dalla querela presentata dal , in data 26.10.2020, il Parte_1 quale affermava di non aver mai intrattenuto alcun rapporto di lavoro con la ditta
Manutenzione e Servizi Alberghieri di LL RE OR e di non aver percepito alcuna somma dall' CP_1
Né si concorda con il primo giudice che ha basato la sua decisione di rigetto evidenziando che “Non risulta però che il ricorrente abbia mai denunciato la sottrazione del pin”.
A parte la considerazione che il , ricevuta la richiesta di Parte_1 restituzione dall' ha immediatamente provveduto a denunciare i fatti e a CP_1
sporgere la relativa querela, non può non rimarcarsi che egli avrebbe certamente potuto fare anche la denuncia di cui parla il Tribunale, ma sempre che egli ne avesse avuto effettiva contezza, ciò che, invece non emerge dagli atti di causa.
In conclusione, in mancanza di prova circa l'effettiva percezione da parte del
[...]
della prestazione di cui si chiede la ripetizione, non può che ritenersi Pt_1
illegittima la relativa richiesta.
Di conseguenza in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarata la non debenza delle somme richieste dall' con comunicazione datata 21.09.2020. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara non dovute da le somme richieste Parte_1 dall' con provvedimento datato 21.09.2020. Condanna l' al CP_1 CP_1 pagamento delle spese di lite che si liquidano per il primo grado in € 1312,00 e per il secondo grado in € 1458,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Bartolo Giuseppe Senatore.
Napoli 21.03.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro