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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 31/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 31 GENNAIO 2025
N.R.G. 3573/2024
All'udienza del 31 Gennaio 2025, tenuta dal G.O.P. Dott.ssa
Maria Domenica Romeo, alle ore 9:45 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma
Teams, giusto decreto del 18 Dicembre 2024.
Sono presenti:
- L'Avv. Gerardi Pietro per il ricorrente, collegato tramite piattaforma teams;
- L'Avv. Claudia Capodagli per collegato tramite CP_1
piattaforma teams;
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
L'Avv. Gerardi chiede termine per note al fine di dedurre in ordine all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da . CP_1 L'Avv. Capodagli si riporta a quanto, dedotto ed eccepito nei propri atti difensivi e nei verbali processuali, in particolare sull'eccezione di inammissibilità e chiede che la causa venga decisa.
I procuratori delle parti danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
Alle ore 9:58, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato più tardi, per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429
c.p.c.;
Alle ore 11:58 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 12,06;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
2 Il Giudice del lavoro, in persona del GOP Dott. ssa Maria D.
Romeo, all'udienza del 31.01.2024 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG
3573/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente,
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Gerardi Pietro;
ricorrente
E
in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Capodagli;
resistente
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore
11:59, assenti le parti, dei seguenti:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12 dicembre 2024, Parte_1
proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n.
[...]
0972024908694500500, in relazione al sotteso avviso di addebito n. 39720170011166709000 emesso da e CP_3
notificato in data 23/01/2018.
Il ricorrente deduceva la nullità dell'intimazione, in quanto, emessa dal concessionario territorialmente incompetente, nonché la mancata notifica degli atti presupposti.
3 Si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto di CP_1
legittimazione passiva.
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa è stata trattenuta a sentenza.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, stante la mancata evocazione in giudizio dell'ente impositore, in merito va richiamata una recente sentenza della Suprema Corte : “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188
c.c.”.( Cass Sez. Civ. sent. n. 7514 dell' 8 marzo 2022).
Ed infatti, nel caso di specie, parte ricorrente eccepisce questioni inerenti al merito, quali la omessa – invalida notificazione degli atti impugnati, per cui, l'Ente impositore deve ritenersi legittimato passivo, il ricorso, pertanto, va rigettato non essendo il concessionario dei tributi, titolare della situazione di merito, dedotta in giudizio.
L'andamento del processo, giustifica al compensazione totale delle spese fra le parti.
4
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- Dichiara inammissibile il ricorso, per le causali di cui in parte motiva.
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Cosi deciso in Palmi lì 31.01.2025.
Il G.O.P.
Maria
Domenica Romeo
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