Ordinanza cautelare 17 dicembre 2010
Ordinanza presidenziale 4 giugno 2020
Sentenza 20 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 20/07/2021, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/07/2021
N. 00957/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02408/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2408 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Immobiliare Sole S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Carlin, con domicilio eletto presso il suo studio in Portogruaro, viale Matteotti, 8;
contro
Regione Veneto in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Cusin, Ezio Zanon, con domicilio eletto presso lo studio Ezio Zanon in Venezia, Regione Veneto - Cannaregio, 23;
Comune di Chioggia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Perini, Umberto Balducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Umberto Balducci in Chioggia, corso del Popolo 1193;
Commissione per la Salvaguardia di Venezia non costituito in giudizio;
nei confronti
Fallimento Società 2 M A.R.L. non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Euroittica Mar S.r.l. e Roana S.a.s. di TO AN MA & C., ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Dimitri Girotto, Giorgio Pavan, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Pavan in San Dona Di Piave, piazza Rizzo, 4;
Lav.It.-Lavorazioni Ittiche S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Dimitri Girotto, con domicilio eletto presso il suo studio in San Donà Di Piave, piazza Rizzo, 4;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale:
del provvedimento della Commissione per la Salvaguardia di Venezia 1/7/2009, prot. n. 356080/45.06, avente ad oggetto: "Chioggia - Euroittica Mar S.r.l. - Permesso di costruire in sanatoria per opere di ristrutturazione ed ampliamento del Centro Ittico in S.S. Romea 36/i su fg. 38, mapp. 35, prog. Vianello Luigi", voto n. 73/5962, mediante il quale è stato "espresso parere favorevole in merito alla pratica richiamata in oggetto, vista la nota del dirigente del Settore Territorio del Comune di Chioggia in data 10/9/2009"la nota del Dirigente Comunale citata dalla Commissione per la Salvaguardia prot. n. 30367 del 10/6/2009, ad oggetto: "Integrazione alla Relazione trasmessa alla Commissione di Salvaguardia di Venezia in data 30/1/2009 riguardante la cronistoria urbanistica dell'immobile in cui opera la Società Euroittica Mar S.r.l.";
quanto ai motivi aggiunti depositati il 17/11/2010:
del parere di "conformità urbanistica relativa al permesso di costruire in sanatoria del complesso produttivo di proprietà della parte ricorrente" prot. n. 4805/2010, in data 1.2.2010, a seguito di istanza di accesso, con nota regionale in data 4.8.2010, prot. n. 421631 unitamente alla nota 15.6.2009 di Euroittica Mar s.r.l. trasmessa alla Commissione per Salvaguardia ed al Comune;
nonché di ogni altro atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto e del Comune di Chioggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la Dr.ssa Daria Valletta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio la società Immobiliare Sole ha dedotto di essere proprietaria di diversi terreni nel territorio del Comune di Chioggia: alcuni di tali immobili, nell’anno 1998, venivano ceduti alla società 2M srl, con riserva in favore dell’originaria proprietaria di ogni diritto edificatorio, presente o futuro, derivante da essi; contestualmente la ricorrente otteneva dalla 2M srl la costituzione di servitù di non edificare a carico di alcuni fondi nella titolarità di quest’ultima. In conseguenza della complessiva negoziazione posta in essere tutti i terreni della 2M risultavano privi di capacità edificatoria, ad eccezione del mappale n. 1257 che conservava esclusivamente la capacità propria dell’indice territoriale di zona.
Tuttavia, nell’anno 2007 la ricorrente apprendeva che sul mappale da ultimo citato era stato effettuato un intervento edilizio che sfruttava una volumetria eccedente rispetto alle previsioni di piano, e che, pertanto, doveva ritenersi di spettanza della Immobiliare Sole s.a.s.
Sulla scorta di tali premesse la ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, e, segnatamente, il parere espresso dalla Commissione per la Salvaguardia di Venezia avente ad oggetto il permesso di costruire in sanatoria richiesto in relazione all’intervento edilizio citato, articolando diversi motivi di censura.
Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha, inoltre, gravato gli ulteriori atti indicati in epigrafe, per invalidità derivata e per vizi propri, e ha avanzato domanda cautelare in via incidentale per la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati.
Si è costituito in giudizio il Comune di Chioggia, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato e la carenza di interesse all’impugnazione, e chiedendone nel merito il rigetto.
La società Euroittica Mar srl ha esperito intervento ad opponendum , quale conduttrice degli immobili sui quali sono stati effettuati gli interventi oggetto di istanza di sanatoria; analogo intervento è stato esperito dalla Roana s.a.s., quale acquirente dalla 2M S.r.l. del compendio immobiliare sul quale insistono le opere per le quali è stato richiesto il permesso di costruire in sanatoria: entrambe hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso e ne hanno dedotto l’infondatezza.
E’, inoltre, intervenuta in giudizio, sempre ad opponendum , la società Lav. It., quale affittuaria dalla Euroittica dell’azienda condotta presso l’immobile in oggetto.
Si è, altresì, costituita la Regione Veneto, chiedendo la reiezione del gravame.
Con ordinanza collegiale in data 15.12.2010 è stata respinta la domanda cautelare avanzata dalla ricorrente, osservando che, a una delibazione sommaria il ricorso appariva inammissibile e destituito di fondamento.
All’udienza in data 23.06.2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Occorre, preliminarmente, esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato ex art. 21 L. 1034/1971, vigente ratione temporis , le cui previsioni sono in seguito state trasfuse nell’art. 41 cpa.
Il Collegio ritiene che l’eccezione sia fondata.
Il ricorso introduttivo del giudizio risulta, infatti, notificato in data 10.11.2009 al solo Fallimento 2M srl, quale soggetto controinteressato: consta, tuttavia, agli atti che l’immobile su cui è stato posto in essere l’intervento edilizio avversato dalla ricorrente era stato alienato alla società Roana già il precedente 30.06.2009 ( cfr . doc. 1 della produzione della interveniente Roana); la domanda di sanatoria che ha dato abbrivio al procedimento nel corso del quale sono stati adottati gli atti impugnati è, invece, stata presentata in data 11.8.2008 dalla Euroittica Mar, in qualità di conduttrice dell’immobile: si tratta di circostanze pacifiche tra le parti. Dunque, l’unico dei soggetti evocati in giudizio in qualità di controinteressato, e cioè il Fallimento 2M, non rivestiva più tale qualità al momento della notifica del ricorso, laddove, al contrario, la società proprietaria del compendio e il soggetto che ha presentato l’istanza che ha determinato l’adozione degli atti gravati, non sono stati coinvolti nel processo. Del pari a dirsi quanto al ricorso per motivi aggiunti.
Ne discende l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio e del ricorso per motivi aggiunti, alla stregua delle norme in precedenza citate (art. 21 L.1034/71-art. 41 cpa) per mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato.
E’ appena il caso di evidenziare, ancora, che il vizio derivante dalla carenza originaria di contraddittorio per omessa notifica del ricorso non può essere sanata dalla costituzione in giudizio della parte controinteressata attraverso lo strumento dell'intervento ad opponendum (in tal senso: cfr . Tar Firenze, sez. I, 31/12/2018, n.1700).
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo del giudizio e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore delle controparti costituite, che così si liquidano: euro 1.500,00 in favore del Comune di Chioggia, euro 1.500,00 in favore della Regione Veneto, euro 1.500,00 in favore della Euroittica Mar srl e della Roana s.a.s di TO AN MA & C., oltre accessori di legge se dovuti.
Spese compensate nei rapporti con la Lav.It.-Lavorazioni Ittiche S.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Daria Valletta, Referendario, Estensore
MAgiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO