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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/05/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 30.5.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2354 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Rosa presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliata in Salerno alla via Carmine n. 92;
- RICORRENTE -
E
1) , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
2) , in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Angela Senese presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Casoria alla via Gramsci n. 31;
- RESISTENTI -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9.4.2025 esponeva che in data Parte_1
5.3.2025 le veniva notificata l'intimazione di pagamento n.
10020259001645703/000 alla quale sono sottesi - tra gli altri e per quanto di giurisdizione del Giudice del Lavoro - due avvisi di addebito relativi all'omesso versamento di contributi per l'anno 2009 (precisamente l'avviso di CP_1
addebito n. 40020140008429542000 notificato il 16.1.2015 e l'avviso di addebito n. 40020160009171783000 notificato il 16.1.2017).
Eccepiva l'omessa notifica degli avvisi sopradescritti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito. Chiedeva, pertanto, l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia della predetta intimazione di pagamento e degli avvisi in essa menzionati, con rifusione di spese ed onorari di causa. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l' e CP_1
l' eccependo l'infondatezza in fatto e in Controparte_2
diritto della domanda attorea.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni Pt_1
che si vengono qui ad indicare.
Va anzitutto osservato come l'eccepita doglianza di ordine formale (ossia l'omessa notifica degli avvisi sopradescritti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata), fatta valere dalla non può essere vagliata in quanto con Pt_1
riferimento ad essa questa è decaduta dall'azione giudiziaria.
E invero, il giudizio di opposizione a provvedimenti dell'ente previdenziale e del concessionario della riscossione costituisce un giudizio impugnatorio: allorché
- con specifico riferimento alla fattispecie in esame - si impugni una intimazione di pagamento, la parte che abbia intenzione di contestare la pretesa cristallizzata in tale atto deve premurarsi di incardinare l'azione giudiziaria entro i termini rigorosamente prescritti dalla normativa per l'impugnazione dell'atto presupposto, non potendo ritenersi operante nell'ordinamento un principio di sempiterna autonoma impugnabilità degli atti preordinati alla riscossione poiché così argomentando verrebbe meno la certezza delle situazioni giuridiche.
Più precisamente il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, del d.lgs. 46/1999,
ovverosia nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento,
davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1. c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2. e art. 618-bis c.p.c.);
c) proposizione di un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ovverosia
"nel termine perentorio di cinque giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" (il termine è di venti giorni a decorrere dal 1. marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 14.3.2005, n. 35, conv. in L. 14.5.2005, n.
80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data dell'1 gennaio
2006 dall'art. 8 del D.L. 30.6.2005, n. 115, conv. in L. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta dell'1 marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6
dell'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, D.L. 30 dicembre
2005, n. 271) per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione), anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già
iniziata (art. 617, comma 2. c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1. c.p.c.).
Orbene, vagliando i documenti allegati (peraltro, circostanza pacifica tra le parti, confermata nel proprio ricorso dalla stessa parte ricorrente) è possibile rilevare come l'intimazione di pagamento qui impugnata sia stato ricevuta dalla il 5.3.2025. Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato Pt_1
il 9.4.2025. Ebbene, dal 5.3.2025 al 9.4.2025 sono decorsi ben 35 giorni.
Ne deriva, allora, l'impossibilità di vagliare tutte le censure di parte ricorrente attinenti a pretesi vizi di forma della intimazione di pagamento opposta non essendo stato rispettato il termine di 20 giorni che l'art. 617, comma 2, c.p.c.
prevede per l'opposizione agli atti esecutivi.
Può essere vagliato, invece, l'altro motivo d'impugnazione attinente al merito della pretesa contributiva (intervenuta prescrizione successiva del credito) che integra un fatto successivo alla formazione del titolo che estingue se del caso la pretesa contributiva e sotto tale profilo il giudizio è qualificabile come un'opposizione all'esecuzione ed è quindi sempre proponibile senza limiti temporali.
Dunque, occorre accertare se successivamente alla notifica degli avvisi sottesi all'intimazione di pagamento opposta sia sopraggiunta, come eccepito dalla
, la prescrizione. Pt_1
Orbene, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella dell'agente di riscossione o l'avviso di addebito dell , avendo natura di atto CP_1
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, con la conseguenza che i debiti contributivi portati da una cartella esattoriale o da un avviso di addebito dell divenuti inoppugnabili, si prescrivono nel CP_1
termine di cinque anni secondo la disciplina generale della prescrizione di tali debiti (Corte Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397).
Occorre, quindi, accertare se successivamente all'effettuata notifica dei predetti avvisi siano passati più di cinque anni.
Nel caso degli avvisi sopradescritti, pacificamente non opposti, tale prescrizione quinquennale non si è verificata atteso che l'
[...]
documenta di aver notificato alla , in data 7.11.2019, Controparte_2 Pt_1
valido atto interruttivo della prescrizione ossia l'intimazione di pagamento n. 10020199012740612000 (cfr. produzione di parte resistente
[...]
). Controparte_2
Sulla notifica di tale atto la , con le note di trattazione scritte per l'odierna Pt_1
udienza, eccepisce di non averne mai avuto conoscenza di detto atto in quanto come risultante dalla stessa documentazione di controparte ricevuta e firmata piuttosto da altra persona, da familiare convivente.
Sul punto una recente sentenza della Suprema Corte (Cassazione civile sez.
lav., 09/02/2022, n.4160) ha chiarito che: “In tema di notificazione della cartella
esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita direttamente mediante
raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1,
seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia
avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve
presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo,
restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal
fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa
residenza del consegnatario dell'atto.”
Sicché, spetta al destinatario di una raccomandata trasmessa a mezzo del servizio postale la prova della carenza di sua colpa nella percezione del contenuto della raccomandata stessa, una volta che, presumendosi la regolarità del servizio postale, essa sia giunta all'indirizzo di colui cui era destinata (Cass. 16 gennaio 2006, n. 758, che ha escluso rilevanza proprio alla doglianza di illeggibilità della sottoscrizione sull'avviso di ricevimento;
Cass. 8
agosto 2007, n. 17417; Cass. 5 giugno 2009, n. 13087) (v. da ultimo Cass. civ.
sez. lav. n. 6614/2014). Non incombe invero sul mittente l'onere di individuare l'effettivo sottoscrittore, ove risulti che la lettera raccomandata è giunta all'indirizzo del destinatario: infatti, poiché, in caso di raccomandata, le sole indicazioni che devono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità
della comunicazione sono quelle prescritte dal regolamento postale, quando l'atto sia consegnato a persona non identificata o diversa dal destinatario, non
è ravvisabile alcuna nullità se l'avviso, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà di quest'ultimo di dimostrare, ma solamente proponendo querela di falso,
l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (da ultimo: Cass. n. 6614/2014; Cass. 12 gennaio 2012,
n. 270).
Orbene, tanto non è stato fatto dalla che non ha proposto alcuna querela Pt_1
di falso.
Chiarito ciò, alla notifica del predetto atto interruttivo si deve aggiungere la sospensione dei termini prescrizionali introdotta dalla normativa emergenziale da covid-19. Secondo tale normativa, infatti, si dovrà tenere conto dei due distinti pe-riodi di sospensione dei termini di prescrizione correnti: l'uno, dal 23.02.2020 al
30.06.2020 e, il secondo, dal 31.12.2020 al 30.06.2021, rispettivamente previsti, in ragione della pandemia COVID-19 ed in riferimento ai contributi previdenziali, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18 ( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183
(convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21).
Con la predetta normativa l'effetto è quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza per il periodo dal 23
febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) e per il periodo dal
31.12.2020 al 30.06.2021 (pari a 182 giorni), che, pertanto, risulta neutralizzato ai fini del decorso del termine di prescrizione.
Ne consegue che gli avvisi di addebito, si sarebbero dovuti prescrivere in data
7.11.2024, (atto interruttivo notificato il 7.11.2019) ma in virtù della normativa summenzionata il termine di prescrizione è slittato di 311 giorni quindi sino alla data del 14.9.2025.
Pertanto, la prescrizione per tali avvisi non si è verificata atteso che l'intimazione qui impugnata è stata notificata ben prima, il 5.3.2025.
Il ricorso proposto non può che essere, allora, rigettato in toto. Le spese di lite vanno poste pertanto a carico di parte ricorrente. Per la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m.
55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di previdenza) e al valore della causa (€ 6.627,38). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prendere atto del mancato decorso del termine di prescrizione impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi) così come la circostanza che non sia stata svolta alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2354 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso da nei confronti dell e dell' Parte_1 CP_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., così provvede: Controparte_2
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la al pagamento in favore dell' e dell' Pt_1 CP_1 [...]
delle spese di lite che liquida in favore di ciascuno di essi Controparte_2
in complessivi € 1.865,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%
nonché IVA e C.P.A. come per legge e - per quanto riguarda l'
[...]
- con attribuzione al procuratore antistatario. Controparte_2
Salerno, 30.5.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 30.5.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2354 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Rosa presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliata in Salerno alla via Carmine n. 92;
- RICORRENTE -
E
1) , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
2) , in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Angela Senese presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Casoria alla via Gramsci n. 31;
- RESISTENTI -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9.4.2025 esponeva che in data Parte_1
5.3.2025 le veniva notificata l'intimazione di pagamento n.
10020259001645703/000 alla quale sono sottesi - tra gli altri e per quanto di giurisdizione del Giudice del Lavoro - due avvisi di addebito relativi all'omesso versamento di contributi per l'anno 2009 (precisamente l'avviso di CP_1
addebito n. 40020140008429542000 notificato il 16.1.2015 e l'avviso di addebito n. 40020160009171783000 notificato il 16.1.2017).
Eccepiva l'omessa notifica degli avvisi sopradescritti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito. Chiedeva, pertanto, l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia della predetta intimazione di pagamento e degli avvisi in essa menzionati, con rifusione di spese ed onorari di causa. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l' e CP_1
l' eccependo l'infondatezza in fatto e in Controparte_2
diritto della domanda attorea.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni Pt_1
che si vengono qui ad indicare.
Va anzitutto osservato come l'eccepita doglianza di ordine formale (ossia l'omessa notifica degli avvisi sopradescritti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata), fatta valere dalla non può essere vagliata in quanto con Pt_1
riferimento ad essa questa è decaduta dall'azione giudiziaria.
E invero, il giudizio di opposizione a provvedimenti dell'ente previdenziale e del concessionario della riscossione costituisce un giudizio impugnatorio: allorché
- con specifico riferimento alla fattispecie in esame - si impugni una intimazione di pagamento, la parte che abbia intenzione di contestare la pretesa cristallizzata in tale atto deve premurarsi di incardinare l'azione giudiziaria entro i termini rigorosamente prescritti dalla normativa per l'impugnazione dell'atto presupposto, non potendo ritenersi operante nell'ordinamento un principio di sempiterna autonoma impugnabilità degli atti preordinati alla riscossione poiché così argomentando verrebbe meno la certezza delle situazioni giuridiche.
Più precisamente il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, del d.lgs. 46/1999,
ovverosia nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento,
davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1. c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2. e art. 618-bis c.p.c.);
c) proposizione di un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ovverosia
"nel termine perentorio di cinque giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" (il termine è di venti giorni a decorrere dal 1. marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 14.3.2005, n. 35, conv. in L. 14.5.2005, n.
80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data dell'1 gennaio
2006 dall'art. 8 del D.L. 30.6.2005, n. 115, conv. in L. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta dell'1 marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6
dell'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, D.L. 30 dicembre
2005, n. 271) per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione), anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già
iniziata (art. 617, comma 2. c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1. c.p.c.).
Orbene, vagliando i documenti allegati (peraltro, circostanza pacifica tra le parti, confermata nel proprio ricorso dalla stessa parte ricorrente) è possibile rilevare come l'intimazione di pagamento qui impugnata sia stato ricevuta dalla il 5.3.2025. Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato Pt_1
il 9.4.2025. Ebbene, dal 5.3.2025 al 9.4.2025 sono decorsi ben 35 giorni.
Ne deriva, allora, l'impossibilità di vagliare tutte le censure di parte ricorrente attinenti a pretesi vizi di forma della intimazione di pagamento opposta non essendo stato rispettato il termine di 20 giorni che l'art. 617, comma 2, c.p.c.
prevede per l'opposizione agli atti esecutivi.
Può essere vagliato, invece, l'altro motivo d'impugnazione attinente al merito della pretesa contributiva (intervenuta prescrizione successiva del credito) che integra un fatto successivo alla formazione del titolo che estingue se del caso la pretesa contributiva e sotto tale profilo il giudizio è qualificabile come un'opposizione all'esecuzione ed è quindi sempre proponibile senza limiti temporali.
Dunque, occorre accertare se successivamente alla notifica degli avvisi sottesi all'intimazione di pagamento opposta sia sopraggiunta, come eccepito dalla
, la prescrizione. Pt_1
Orbene, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella dell'agente di riscossione o l'avviso di addebito dell , avendo natura di atto CP_1
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, con la conseguenza che i debiti contributivi portati da una cartella esattoriale o da un avviso di addebito dell divenuti inoppugnabili, si prescrivono nel CP_1
termine di cinque anni secondo la disciplina generale della prescrizione di tali debiti (Corte Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397).
Occorre, quindi, accertare se successivamente all'effettuata notifica dei predetti avvisi siano passati più di cinque anni.
Nel caso degli avvisi sopradescritti, pacificamente non opposti, tale prescrizione quinquennale non si è verificata atteso che l'
[...]
documenta di aver notificato alla , in data 7.11.2019, Controparte_2 Pt_1
valido atto interruttivo della prescrizione ossia l'intimazione di pagamento n. 10020199012740612000 (cfr. produzione di parte resistente
[...]
). Controparte_2
Sulla notifica di tale atto la , con le note di trattazione scritte per l'odierna Pt_1
udienza, eccepisce di non averne mai avuto conoscenza di detto atto in quanto come risultante dalla stessa documentazione di controparte ricevuta e firmata piuttosto da altra persona, da familiare convivente.
Sul punto una recente sentenza della Suprema Corte (Cassazione civile sez.
lav., 09/02/2022, n.4160) ha chiarito che: “In tema di notificazione della cartella
esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita direttamente mediante
raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1,
seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia
avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve
presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo,
restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal
fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa
residenza del consegnatario dell'atto.”
Sicché, spetta al destinatario di una raccomandata trasmessa a mezzo del servizio postale la prova della carenza di sua colpa nella percezione del contenuto della raccomandata stessa, una volta che, presumendosi la regolarità del servizio postale, essa sia giunta all'indirizzo di colui cui era destinata (Cass. 16 gennaio 2006, n. 758, che ha escluso rilevanza proprio alla doglianza di illeggibilità della sottoscrizione sull'avviso di ricevimento;
Cass. 8
agosto 2007, n. 17417; Cass. 5 giugno 2009, n. 13087) (v. da ultimo Cass. civ.
sez. lav. n. 6614/2014). Non incombe invero sul mittente l'onere di individuare l'effettivo sottoscrittore, ove risulti che la lettera raccomandata è giunta all'indirizzo del destinatario: infatti, poiché, in caso di raccomandata, le sole indicazioni che devono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità
della comunicazione sono quelle prescritte dal regolamento postale, quando l'atto sia consegnato a persona non identificata o diversa dal destinatario, non
è ravvisabile alcuna nullità se l'avviso, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà di quest'ultimo di dimostrare, ma solamente proponendo querela di falso,
l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (da ultimo: Cass. n. 6614/2014; Cass. 12 gennaio 2012,
n. 270).
Orbene, tanto non è stato fatto dalla che non ha proposto alcuna querela Pt_1
di falso.
Chiarito ciò, alla notifica del predetto atto interruttivo si deve aggiungere la sospensione dei termini prescrizionali introdotta dalla normativa emergenziale da covid-19. Secondo tale normativa, infatti, si dovrà tenere conto dei due distinti pe-riodi di sospensione dei termini di prescrizione correnti: l'uno, dal 23.02.2020 al
30.06.2020 e, il secondo, dal 31.12.2020 al 30.06.2021, rispettivamente previsti, in ragione della pandemia COVID-19 ed in riferimento ai contributi previdenziali, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18 ( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183
(convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21).
Con la predetta normativa l'effetto è quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza per il periodo dal 23
febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) e per il periodo dal
31.12.2020 al 30.06.2021 (pari a 182 giorni), che, pertanto, risulta neutralizzato ai fini del decorso del termine di prescrizione.
Ne consegue che gli avvisi di addebito, si sarebbero dovuti prescrivere in data
7.11.2024, (atto interruttivo notificato il 7.11.2019) ma in virtù della normativa summenzionata il termine di prescrizione è slittato di 311 giorni quindi sino alla data del 14.9.2025.
Pertanto, la prescrizione per tali avvisi non si è verificata atteso che l'intimazione qui impugnata è stata notificata ben prima, il 5.3.2025.
Il ricorso proposto non può che essere, allora, rigettato in toto. Le spese di lite vanno poste pertanto a carico di parte ricorrente. Per la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m.
55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di previdenza) e al valore della causa (€ 6.627,38). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prendere atto del mancato decorso del termine di prescrizione impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi) così come la circostanza che non sia stata svolta alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2354 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso da nei confronti dell e dell' Parte_1 CP_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., così provvede: Controparte_2
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la al pagamento in favore dell' e dell' Pt_1 CP_1 [...]
delle spese di lite che liquida in favore di ciascuno di essi Controparte_2
in complessivi € 1.865,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%
nonché IVA e C.P.A. come per legge e - per quanto riguarda l'
[...]
- con attribuzione al procuratore antistatario. Controparte_2
Salerno, 30.5.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro Dott. Giovanni Magro