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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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- 1. Cos'è la particella catastale?Notai Di Torino · https://blog.notaiotorino.org/ · 3 aprile 2026
Definizione legale La particella catastale è l'unità elementare di rappresentazione del Catasto, il registro immobiliare italiano. Essa costituisce una porzione di terreno o un fabbricato situati in un medesimo comune e foglio di mappa, caratterizzati da continuità fisica, appartenenza allo stesso titolare di diritti reali e omogeneità per qualità e classe di coltura (se terreno) o destinazione d'uso (se fabbricato). La sua funzione primaria è di natura fiscale, poiché serve a identificare in modo univoco gli immobili per la determinazione della relativa rendita e, di conseguenza, per il calcolo delle imposte. Analisi giuridica Nel sistema catastale italiano si distinguono due archivi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 2890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2890 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 22921/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22921/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERRETTI SIMONA Parte_1 C.F._1
e , elettivamente domiciliato in VIA MASSENA, 9 20145 MILANOpresso il difensore avv. SERRETTI SIMONA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BESI LIDIA P_ C.F._2
MADDALENA e elettivamente domiciliato in CORSO PORTA VITTORIA, 17 20122 MILANO presso il difensore avv. BESI LIDIA MADDALENA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio per sentir accogliere le seguenti Parte_1 P_ conclusioni: in via principale a) Previa nomina di un esperto – ai fini dell'accertamento del valore di mercato del diritto di proprietà, oltreché del valore locativo, del bene immobile per cui è causa – ordinare lo scioglimento della comunione dell'unità immobiliare, con annesse cantina e box sita in Milano, via Ludovico di Breme n.46, in NCEU così distinta alla partita 1783606, foglio 124:
-mappale 216, subalterno 22, zona censuaria 2, piano 3-S1, categoria A/2, classe 3, vani 8, rendita catastale € 1.198,18 per appartamento e cantina;
pagina 1 di 18 -mappale 216, subalterno 4, zona censuaria 2, piano S1, categoria C/6, classe 6, mq16, rendita catastale
€ 134,69 per il box;
b) Di conseguenza, attesa la non comoda divisibilità del bene stesso, disporre – in difetto di richieste di attribuzione – la vendita all'incanto e, quindi, previa restituzione della quota parte di mutuo pagato dal solo dott. procedere all'assegnazione del ricavato della vendita, in proporzione alle quote delle PT parti condividenti;
c) Porre a carico della massa – od, in caso di opposizione, - a carico esclusivo della convenuta le spese,
i compensi e gli accessori di legge. d) Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano 1, la trascrizione della suddetta domanda e della relativa sentenza di divisione giudiziale.
e) Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano 1 la cancellazione della iscrizione ipotecaria presentata il 23.04.2021, Registro Generale n. 31019 e registro particolare n. 5157, dall'avv. Lidia Maddalena Besi su sentenza di divorzio n. 11163/2016; f) Condannare la IG al risarcimento del danno da iscrizione pregiudizievole, nella P_ misura da parametrarsi alla perdita di valore dell'immobile per effetto del pregiudizio arrecato alle ragioni del dott. oltre al risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 Parte_1 cpc, da liquidarsi anche in via equitativa, in una somma non inferiore al valore massimo dello scaglione di riferimento per la condanna alla refusione dei compensi di lite.
Si è costituita con comparsa di risposta del 9 novembre 2022 eccependo: P_
In Via preliminare:
- dichiarare la presente azione inammissibile per i motivi esposti in narrativa in subordine, concedere ai sensi dell'art.1111 cod. civ. una dilazione, e conseguentemente sospendere il presente giudizio, sino al 1.12.2026 termine ultimo in cui verrà a cessare il diritto di assegnazione della casa coniugale in capo alla comproprietaria . P_
Nel merito:
- Rigettare tutte le domande attoree dando atto della disponibilità della sig.ra di vendere P_ l'immobile nel 2026, termine in cui verrà a cessare il diritto di assegnazione della casa in forza della sentenza di divorzio del Tribunale di Milano n. 11163/2016 e del Decreto Definitivo del Tribunale di
Milano in data 13.5.2022;
– Rigettare la richiesta di restituzione di quota parte del mutuo all'epoca acceso a nome di PT corrispondente alla quota a lui intestata del 50% dell'immobile;
[...]
- Disporre che in sede di distribuzione del ricavato della vendita dell'immobile in oggetto, ove e quando si procederà, dalla quota spettante al sig. venga detratto e assegnato alla sig.ra PT P_
, vista l'ipoteca iscritta a suo favore, l'importo dovuto per contributo di mantenimento moglie e
[...] figli come maturato sino a quel momento.
- Porre a carico esclusivo del sig. tutte le spese inerenti il presente giudizio e l'espletanda perizia PT avendo la sig.ra dichiarato la sua disponibilità alla vendita nel 2026. P_
- Rigettare la richiesta di cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta dalla sig.ra sulla P_ quota del 50% di proprietà di perché a garanzia del credito presente e futuro vantato Parte_1 dalla sig.ra , a titolo di contributo di mantenimento moglie e figli, in forza della sentenza del P_
Tribunale di Milano n.11163/2016 e del Decreto Definitivo del Tribunale di Milano in data 13.5.2022; Ordinare la cancellazione della frase sconveniente ed offensiva “in totale e completa malafede” riferito al sottoscritto legale avv. L.M. Besi, contenuta a pag.4 dell'atto di citazione, con condanna di controparte al risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia;
- Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente procedimento.
pagina 2 di 18 Il g.i. ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. e rinviato la causa per la discussione delle eventuali istanze istruttorie all'udienza del 18 maggio 2023. Con successiva ordinanza ha ritenuto di svolgere un accertamento peritale nominando quale ausiliario l'Arch. , il quale _1 ha, in via telematica, ha accettato l'incarico e gli è stato somministrato il seguente quesito:
“Il C.T.U., esaminati gli atti ed i documenti di causa, visitato al piano terzo del Condominio di Milano, via Ludovico di Breme n.46 e compiuti gli opportuni accertamenti, eventualmente anche presso le Pubbliche Amministrazioni (cui sin d'ora si ordina ex art. 213 c.p.c. di consentire al C.T.U. di prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione in relazione alla quale formuli richiesta, salvo obbligo di corresponsione degli oneri relativi alle spese di estrazione copia), sentite le parti ed i loro eventuali C.T.P., esperito un tentativo di conciliazione,
1. descriva l'immobile in oggetto indicando i confini, i dati catastali e le coerenze a lotto;
2. verifichi l'esistenza di formalità, vincoli attraverso le opportune ispezioni ipo-catatstali a far data dal detto acquisto;
3.fornisca le notizie di cui all'art. 40 l. 47/85 ed all'art. 46 D.P.R. 380/2001 ed indichi in particolare gli estremi della concessione o licenza ad edificare o del permesso di costruire e dell'eventuale concessione o permesso in sanatoria (con indicazione dei relativi costi), ovvero dichiari che la costruzione è iniziata prima del 1° settembre 1967;
4. attesti la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ex art. 29, comma 1 bis della l. 27 febbraio 1985, n. 52;
5. determini in ogni caso il valore di mercato del bene in oggetto esponendo i criteri della stima;
6. dica se sia comodamente divisibile secondo le quote di comproprietà dei condividenti senza che la divisione comporti spese eccessive, rilevanti opere di modifica, determini onerose servitù reciproche o limiti di godimento, ovvero incida sensibilmente sul valore del bene;
7. in caso affermativo predisponga un progetto divisionale determinando gli eventuali conguagli ed evidenziando, anche a mezzo di planimetrie, le necessarie opere di modifica con i relativi costi, gli enti che debbano eventualmente rimanere in comune, le servitù reciproche”. Svoltesi le oo.pp., l'ausiliario ha depositato il proprio elaborato il 30 gennaio 2024 (dopo una proroga dei termini ex art. 195 c.p.c.). All'esito dell'udienza di discussione cartolare della relazione, il g.i. ha:
− rilevato nessuna delle parti intestatarie catastali del cespite né un proprio tecnico avesse rilasciato la dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ex art. 29, comma 1 bis della l. 27 febbraio 1985, n. 52 e che, di contro, il C.T.U. (non contestato sul punto dai cc.tt.pp.) avesse rilevato una situazione di difformità in fatto rispetto alle schede catastali ostativa, quindi, all'attuale rilascio della dichiarazione (pp. 7-8, 12);
− sottoposto al contradditorio delle parti la seguente questione mista di fatto e diritto rilevabile d'ufficio attinente alla possibilità giuridica di addivenire allo scioglimento della comunione ordinaria e divisione sul cespite in assenza della dichiarazione di conformità (o l'attestazione sostitutiva rilasciata da un tecnico abilitato) di cui all'art. 29, commi 1 bis della l. 27 febbraio 1985, n. 52, assegnando alle parti il termine di cui all'art. 101 comma secondo c.p.c. per eventuali memorie
− ritenuto, per il resto, esaustiva la C.T.U. rispetto ai quesiti somministrati e ai temi di indagine proposti (al netto della intrinseca opinabilità della materia estimativa), salvo la sola mancata specificazione del criterio di liquidazione (e capitalizzazione) del diritto di assegnazione temporaneo gravante sul cespite fino al 2 dicembre 2026 (trattandosi, tuttavia, di un aspetto non pagina 3 di 18 rilevante vista la potenziale impossibilità giuridica della divisione tanto giudiziale che negoziale);
− rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12 settembre 2024. La difesa attorea ha depositato la propria memoria il 24 aprile 2024 facendo presente, e producendo, la dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie (prodotte anch'esse con la memoria).
La difesa della convenuta ha rilevato la lievità delle difformità emerse in sede di C.T.U. e la piena conoscenza del detto stato dei luoghi da parte dell'attore già ante causam.
In sede di precisazione delle conclusioni (udienza celebrata ex art. 127 – ter c.p.c.) l'attore ha così concluso (note scritte del 10 settembre 2024):
In via principale a) Previa nomina di un esperto – ai fini dell'accertamento del valore di mercato del diritto di proprietà, oltreché del valore locativo, del bene immobile per cui è causa – ordinare lo scioglimento della comunione dell'unità immobiliare, con annesse cantina e box sita in Milano, via Ludovico di Breme n.46, in NCEU così distinta alla partita 1783606, foglio 124:
-mappale 216, subalterno 711 (ex 22), piano 3, categoria A/2, classe 3, vani 7,5, rendita catastale € 1.123,29 per appartamento
-mappale 216, subalterno 712, piano S1, categoria C2, metri quadri 5, rendita catastale 5,42, per cantina;
-mappale 216, subalterno 713 (ex 4) , piano S1, categoria C/6, classe 6, mq 32, rendita catastale
€ 269,38 per box;
b) Attesa la non comoda divisibilità del bene stesso, attribuire la quota di proprietà della IG
, pari al 50% dell'intero (subb.711-712-713), al dott. al prezzo P_ Parte_1 determinato dal ctu, previa capitalizzazione dell'assegnazione e previa restituzione della parte di prezzo, pagato dal solo dott. tramite il mutuo da lui acceso ed onorato per l'importo di PT
€ 41.000,00 di capitale ed € 12.318,80 di interessi (ovvero pari ad ½ dell'intera somma rimborsata a titolo di mutuo cfr doc.2 e 26); c) Solo nella denegata ipotesi di mancata attribuzione dell'immobile all'attore, disporre la vendita all'incanto e, quindi, procedere all'assegnazione del ricavato della vendita, in proporzione alle quote delle parti condividenti, tenuto conto del diritto di credito dell'attore per il rimborso del mutuo;
d) Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano 1, la trascrizione della suddetta sentenza di divisione giudiziale.
e) Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano 1 la cancellazione della iscrizione ipotecaria presentata il 23.04.2021, Registro Generale n. 31019 e registro particolare n. 5157, dall'avv. Lidia Maddalena Besi su sentenza di divorzio n. 11163/2016 (per altro modificata dal successivo Decreto di VG emesso dal Tribunale di Milano nel giudizio RG.8282/2021) con oneri e costi a carico della IG;
ed in ogni caso disporre la riduzione di detta iscrizione P_ ipotecaria pregiudizievole, anche per effetto della decadenza dall'obbligo di mantenimento delle figlie e , maggiorenni, laureate ed economicamente autosufficienti. Per_2 Per_3
f) Condannare la IG al risarcimento del danno da iscrizione pregiudizievole, P_ nella misura da parametrarsi alla perdita di valore dell'immobile per effetto del pregiudizio arrecato alle ragioni del dott. oltre al risarcimento del danno da responsabilità Parte_1 aggravata ex art. 96 cpc, da liquidarsi anche in via equitativa, in una somma non inferiore al valore massimo dello scaglione di riferimento per la condanna alla refusione dei compensi di lite. pagina 4 di 18 g) Rigettare ogni domanda ed eccezione svolta dalla IG , in quanto destituita di P_ fondamento, priva di legittimazione attiva, e/o in quanto rinunciata. h) Rigettare infine, la tardiva richiesta avversaria di attribuzione della quota immobiliare del dott.
formulata solo dopo l'espletamento della ctu, perché non coerente con le difese PT avversarie;
i) con vittoria di spese e compensi di lite e refusione delle spese di ctu, di avvio mediazione (€
48,50), di regolarizzazione catastale (sub doc. 32).
Il convenuto (con le proprie note scritte del 10 settembre 2024) nel seguente modo:
Nel Merito CP_
1. Dichiarare l'Attestazione di conformità a firma arch. depositata da controparte sub doc. n.30, e la relativa planimetria allegata sub doc. n.31, non valida o idonea perché non conforme allo stato di fatto attuale dell'immobile, e/o non sufficiente al trasferimento dell'immobile perché manca la regolarizzazione urbanistica-edilizia;
2. Concedere un termine alle parti per provvedere alla regolarizzazione dell'immobile, anche delle difformità urbanistiche-edilizie come da indicazioni già contenute nella relazione peritale in atti e riportate a pag. 7 e 8, punti n.3 e 4 (presentazione al Comune di Milano di CILA in sanatoria ed al Catasto per le relative variazioni), con incarico al già nominato CTU di procedere all'incombente;
3. Determinare il valore dell'immobile nella misura di €.489.954,00 come ritenuta dal CTP arch. sulla base dei parametri adottati nella pratica estimativa, ovvero in subordine nella Persona_4 misura di €.500.000,00 cui le parti hanno fatto riferimento nel tentativo di conciliazione esperito dal CTU, ovvero ancora nella misura risultante nella perizia depositata dal CTU pari a €.510.000,00;
4. Attribuire alla sig.ra - già assegnataria della casa familiare – l'intero immobile ove P_ vive previo conguaglio al sig. dell'importo corrispondente alla sua quota di proprietà del 50%, PT al netto di tutti i crediti vantati dalla sig.ra nei confronti del comproprietario in forza al P_ PT netto del 50% di tutti i costi necessari per il trasferimento dell'immobile tra cui i costi per la regolarizzazione urbanistica-edilizia e catastale;
5. Ove ritenuta valida e idonea e/o sufficiente al trasferimento dell'immobile, l'Attestazione di CP_ conformità dell'Arch. depositata, e la relativa planimetria allegata, attribuire l'intero immobile alla comproprietaria sig.ra nei termini di cui al precedente punto n.4.; P_
6. Rigettare la richiesta di restituzione di quota parte del mutuo all'epoca acceso a nome di Pt_2 perché relativa e interamente corrispondente alla sola sua quota del 50% dell'immobile - avendo
[...] la sig.ra provveduto a pagare la propria quota di proprietà - oltre che per l'intervenuta P_ prescrizione della richiesta, con condanna ex art.96, comma 1, cpc per aver il sig. dichiarato PT falsamente di aver pagato l'intero prezzo dell'immobile;
7. Rigettare la richiesta di cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta dalla sig.ra P_ sulla quota del 50% di proprietà del sig. perché iscritta a garanzia del credito alimentare per PT contributo di mantenimento di moglie e figli ex art. 8, comma 2, L.898/70;
8. Porre a carico esclusivo del sig. tutte le spese del presente giudizio, e dell'esperita CTU, PT anche per lite temeraria, visto anche l'accordo, come riportato nella sentenza di divorzio del Tribunale di Milano n.11163/2016 confermata con Decreto Definitivo di VG del 13.5.2022, che la casa coniugale rimane assegnata alla sig.ra fino al 1.12.2026 salvo precedente raggiunta indipendenza P_ economica dell'ultimo figlio e disponibilità della sig.ra di vendere l'immobile a quella Per_5 P_ data;
9. Rigettare in ogni caso tutte le domande attoree tutte;
In subordine,
pagina 5 di 18 10.Disporre, ove ritenuto, un supplemento di perizia volto ad accertare l'attuale situazione di fatto e di diritto dell'immobile, specificando all'esito se la dichiarazione di conformità depositata, e la relativa planimetria allegata, è idonea e/o sufficiente al trasferimento dell'immobile e conseguentemente provvedere come richiesto ai precedenti punti;
In ogni caso
11.attribuire alla sig.ra - già assegnataria della casa familiare – l'intero immobile ove vive P_ previo conguaglio al sig. dell'importo corrispondente alla sua quota di proprietà del 50%, al PT netto di tutti i crediti vantati dalla sig.ra nei confronti del comproprietario in forza P_ PT dell'ipoteca iscritta ad oggi pari a €.28.746,20 nonché al netto del 50% di tutti i costi necessari per il trasferimento dell'immobile tra cui i costi per la regolarizzazione urbanistica-edilizia e catastale.
12.Con vittoria di spese diritti ed onorari di lite.
La domanda di scioglimento della comunione ordinaria e divisione. Il Tribunale deve affrontare, prima del merito della domanda, alcune questioni processuali e preliminari di merito, emerse tanto dalla difesa giuridica che dai “comportamenti processuali” dei difensori delle parti.
In primis va dichiarata l'inammissibilità di tutte le produzioni documentali successive all'udienza di precisazione delle conclusioni (celebrata mediante trattazione scritta) eseguite dalla difesa attorea (docc.,36,37,38,39) Tale udienza, infatti, rappresenta l'ultimo momento utile tanto per precisare le domande di merito e le istanze istruttorie quanto per formulare un'istanza di rimessione in termini per la produzione di documenti sopravventi al maturare delle preclusioni istruttorie (la difesa attorea ha addirittura prodotto un bonifico eseguito nel 2021). La comparsa conclusionale è uno scritto con cui il difensore espone in precise posizioni, cioè conclusioni, i provvedimenti che si richiedono al giudice sulla base delle originarie domande e del globale svolgimento del processo;
in pratica ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo. Allo stesso modo la a memoria di replica è un atto scritto avente il contenuto di una mera risposta alle deduzioni avversarie illustrando ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali, sicché nelle memorie non possono essere esposte questioni nuove o formulare nuove conclusioni.
Non possono, di contro, essere prodotti documenti atti a dimostrare né fatti e conclusioni già rassegnati, né tantomeno, fatti nuovi.
Ciò non viene scalfino neanche dalla riconducibilità di alcuni di questi documenti (le visure catastali aggiornate – docc. 35 peraltro erano già state prodotte) all'attività intrapresa dall'attore a conseguire la possibilità giuridica della divisione qualora fosse fondata l'eccezione d'ufficio sollevata dal Tribunale con l'ordinanza del 15 marzo 2024. In disparte la circostanza che tanto le menzioni urbanistiche che, soprattutto, l'attestazione di conformità oggettiva catastale devono preesistere all'introduzione della causa di scioglimento della comunione ordinaria, non costituendo una sorpresa giuridica sopravvenuta, l'ultimo momento utile in un processo per formulare un'istanza id rimessione in termini è l'udienza di precisazione delle conclusioni. Pertanto, negli scritti finali non può prodursi nulla anche perché ciò genera una riapertura di attività assertive e di difese in fatto ormai esausta nel processo e nelle sue fasi. Questo contengo processuale non risulta coerente con la disciplina del processo, anche in tema di condizioni dell'azione, della loro integrazione assertiva e della loro prova in quanto il momento ultimo della citata verifica è quello della precisazione delle conclusioni. A nulla rileva la circostanza che un pagina 6 di 18 loro difetto possa essere sanato in sede di appello in quanto, come detto, gli scritti finali hanno mera funzione illustrativa sicchè il giudice di primo grado non è tenu8to a conoscere fatti o documenti nuovi.
In definitiva vanno dichiarati inammissibili i documenti prodotti dalla difesa attorea nn. 36,37,38,39.
In via pregiudiziale di rito va ricordato, poi, che l'istanza di divisione in natura di un bene, di attribuzione, assegnazione o vendita dell'intero diritto, sul bene in comunione, non costituiscono dimande in senso tecnico e come tali soggette al regime delle preclusioni ex art. 183 c.p.c..
La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che, con specifico riferimento ai limiti alla proposizione dell'istanza di attribuzione, non si può prescindere dalla specificità del giudizio di divisione, e soprattutto dall'incidenza che sul risultato della divisione possono avere le vicende soggettive che colpiscono i condividenti, ovvero quelle oggettive concernenti i beni coinvolti nel giudizio. Ne deriva, pertanto, il diritto delle parti del giudizio divisorio di mutare, anche in sede di appello, le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione. Il condividente ben potrebbe all'esordio della controversia prospettarsi la divisibilità in natura, salvo poi ricredersi proprio in conseguenza delle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio che, invece, dia conto delle ragioni per le quali il bene o i beni non siano comodamente divisibili. Tutto ciò attribuisce alle parti il diritto di modificare, anche in sede di gravame, le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione (infra Cass. II, 13 giugno 2019, n. 15926). Nel giudizio di divisione, l'istanza di attribuzione di un bene immobile indivisibile ex art. 720 c.c. costituisce una modalità attuativa della divisione, risolventesi nella mera specificazione della domanda di scioglimento della comunione (Cass. II, 6 febbraio 2019, n. 3497; Cass. II, 19 luglio 2016, n. 14756). A ciò si aggiunge la considerazione che, l'esito della vendita all'incanto, resta l'extrema ratio voluta dal legislatore.
Nulla quaestio processuale circa la possibilità della parte conventa di formulare l'istanza di attribuzione del bene rispetto alla domanda divisionale declinata in termini di ripartizione del ricavato dall'evocata vendita all'incanto. Dopotutto, la stessa difesa attorea (che ha esercitato nell'odierno giudizio il diritto potestativo di divisione) aveva chiesto che la stessa avvenisse mediante vendita mentre in sede di precisazione delle conclusioni ha formulato istanza di attribuzione.
In sintesi, ambo le richieste di attribuzione svolte dalle parti sono processualmente ammissibili.
La possibilità giuridica della divisione. Va dichiarata la possibilità giuridica dei citati scioglimenti di comunione e divisione ai sensi dell'art. l'art. 29, comma 1 bis della l. 27 febbraio 1985, n. 52, aggiunto dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 19, comma 14, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122. La disposizione (come esposto nell'ordinanza del 17 febbraio 2023 volta a sollevare d'ufficio la relativa questione) prescrive che:” Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari".
pagina 7 di 18 La c.d. conformità oggettiva catastale, la cui dichiarazione può essere resa dagli intestatari catastali oppure surrogata mediante la produzione in giudizio di un'attestazione sostitutiva da parte di un tecnico abilitato. Si tratta di una disposizione dettata per gli atti di matrice negoziale. Condizionando la loro validità, la stessa dichiarazione non può che essere resa anche nel processo che le parti utilizzano per surrogare l'atto negoziale che non riescono a concludere. Attraverso il processo non si può ottenere una pronuncia che abbia effetti maggiori o diversi da quelli conseguibili nella vita di relazione. La presenza delle menzioni catastali (come per l'affine questione delle menzioni urbanistiche v. Cass. SS.UU. 7 ottobre 2019, n. 25021 di cui meglio infra) costituisce condizione dell'azione e, pertanto, deve sussistere al momento della decisione e che la produzione delle suddette menzioni catastale può intervenire anche in corso di causa (v. infra Cass. II;
29 settembre 2020, n. 20526 in tema di 2932 c.c.) A questo proposito l'intrinseco della difformità dello stato di fatto alle planimetrie depositate in catasto non viene in rilievo di per sé qualora:
- risulti attestato dalle parti o da un tecnico a ciò abilitato tale conformità;
- la eventuale discrepanza residua in termini cartolari non incida sulla rendita catastale dell'immobile cui si riferisce. Come segnalato anche dalla dottrina, la disposizione in parola ha una matrice pubblicistica ma fiscale ovvero tesa a far emergere una divergenza che incida sulla capacitò contributiva del cespite tale da implicarne la variazione catastale. Ciò avviene con riferimento ad interventi che la consistenza, l'attribuzione della categoria e della classe, a seguito di interventi edilizi di ristrutturazione, ampliamento, frazionamento, redistribuzione degli spazi interni, modifica l'utilizzazione di superfici scoperte, quali balconi o terrazze oppure per effetto di annessioni, cessioni o acquisizioni di dipendenze esclusive o comuni, cambio di destinazione d'uso, ecc.). Da qui l'irrilevanza delle implicazioni urbanistiche od edilizie che lo stato del cespite importi e l'eventuale presenza di un abuso edilizio di cui la difformità catastale può essere una spia. Va ricordato che gli atti di scioglimento delle comunioni relative ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L. n. 47 del 1985, dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 10 settembre
1967. Cass. SS. UU. 7 ottobre 2019, n. 25021, nello stesso senso Cass. II, Ordinanza n. 9255 del 04/04/2023; Cass. II, n. 9152 del 03/04/2023; Cass. II, n. 7020 del 09/03/2023; Cass. II, n. 26564 del
30/09/2021; Cass. II, n. 26563 del 30/09/2021; Cass. II, n. 17287 del 19/08/2020; Cass. II, n. 16537 del
31/07/2020; Cass. VI- II, n. 13435 del 01/07/2020; Cass. VI- II n. 12963 del 30/06/2020; Cass. II, n.
2675 del 05/02/2020).
La giurisprudenza ha così sintetizzato il principio di diritto (p. 37 citate Cass. SS. UU. 7 ottobre 2019, n. 25021):”Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 cod. civ., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e pagina 8 di 18 grado del giudizio». Precisando – sul piano semantico – che “seppur la nullità scaturisca dalla mancata dichiarazione nell'atto degli estremi del titolo abilitativo dell'edificio, e non dal carattere illecito dell'edificio in sé (la nullità, tuttavia, non è impedita dalla dichiarazione di un titolo abilitativo inesistente;
mentre la mancata dichiarazione del titolo abilitativo esistente può essere emendata - ex art. 46, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001 e 40, comma 3, della legge n. 47 del 1985 - con atto successivo che contenga la dichiarazione prescritta), per ragioni di brevità nel prosieguo si parlerà di edifici "abusivi", con ciò intendendo nondimeno riferirsi (in conformità alla configurazione della fattispecie giuridica) a quegli edifici oggetto di atti negoziali in cui non siano menzionati gli estremi dei titoli abilitativi ad essi relativi” (p. 9 cit. Cass. SS. UU. 7 ottobre 2019, n. 25021). In questo caso è risultato dalla stessa C.T.U. l'esistenza di un titolo edilizio per la costruzione del cespite (Licenza edilizia n.356 del 03/12/1982, p. 7) come indicato anche nell'atto di compravendita del 9 settembre 2002 (p. 17 doc. 1 fasc. ). Tanto basta a quei fini. PT Questa ricostruzione è servente a dimostrare l'inconferenza delle difese spese dalla conventa negli scritti finali rispetto alla produzione dell'attestazione di conformità catastale da parte dell'attrice il 24 aprile 2024 (docc. 30-31 fasc. ) PT
In termini processuali è rituale poiché costituisce quel fatto giuridico integrante una condizione di possibilità giuridica dell'azione che può intervenire fino alla precisazione delle conclusioni nel primo grado. In termini “sostanziali” essa rispetta i requisiti di struttura e funzione poiché il tecnico indica di aver reperito le planimetrie catastali, che in precedenza aveva confezionato (con pratica di variazione
MI0156942 dell'11/04/2024), e di attestarne la conformità allo stato dei luoghi. Il sopralluogo è stato eseguito nell'ambito delle operazioni peritali svolte (12 luglio 2023) e all'esito del riscontro “negativo” circa la rispondenza alle precedenti planimetrie castali (come segnalato anche nell'ordinanza del 15 marzo 2024), il tecnico ha provveduto (come spiegato in comparsa conclusionale dall'attore) a modificare la rappresentazione grafica degli enti nella scheda catastale e non a ricondurre a conformità edilizia lo stato di fatto. La circostanza che vi possa essere un contrasto tra lo stato di fatto così
“lasciato” e il regime edilizio del bene non ha incidenza nulla possibilità giuridica (negoziale o giudiziale) della divisione potendo al più incidere soltanto sul diminuito valore degli immobili pari alle spese da sostenersi per la sanatoria (peraltro gi indicate dall'ausiliario). La controversia sul tema intrapresa fra le parti appare sovrabbondante rispetto agli effetti del processo.
Il merito della domanda. L'art. 1100 cod. civ. definisce la comunione c.d. "ordinaria", la situazione in cui «la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone». Ogni comunione consiste nella contitolarità della proprietà di un bene o di altro diritto reale sopra di esso, di modo che ogni compartecipe è titolare del diritto sull'intero bene per una quota ideale: la "quota" è la misura della contitolarità spettante al partecipe alla comunione. Ciascuno dei partecipanti alla comunione è titolare di un apposito diritto potestativo di ottenere la divisione (art. 1111, primo comma, cod. civ.); e l'esercizio di tale diritto è indipendente dal consenso degli altri compartecipi, giacché "in communione nemo compellitur invitus detineri". L'odierna controversia non concerne l'an dividendum sit ma soltanto il quomodo. Sotto il primo profilo, pertanto, è sufficiente ricordare che le parti acquistarono il diritto di proprietà in modo indiviso tra loro sull'immobile sito in Milano, via Ludovico di Breme n.46 giusta scrittura privata con sottoscrizione autenticata del 9 aprile 2002 (doc. 1 fasc. e meglio ivi identificato) PT
pagina 9 di 18 Nulla quaestio circa il diritto astratto di comproprietà sul citato compendio nella quota di un mezzo ciascuno in capo a e . Sul piano petitorio (l'azione di scioglimento Parte_1 P_ della comunione e divisione è tale) non rilevano, naturalmente, questioni afferenti il modo e l'imputabilità della provvista utilizzata per il pagamento del prezzo. Indifferenza giuridica tanto nella individuazione della quota di spettanza del diritto su bene che nella fase attuativa della divisione quale quella dell'attribuzione ex art. 720 c.c.
Allo stesso modo vi è concordia assertiva, e documentazione tecnica (v. elaborato peritale,) circa la non comoda divisibilità del cespite (e delle pertinenze) in due diverse porzioni suscettibili di autonomo godimento da parte dei comproprietari. La divisione non deve produrre un deprezzamento del bene, né imporre la formazione di servitù non eccessivamente gravose e deve consentire la formazione di quote suscettibili di autonomo godimento, ancorché in regime di condominio edilizio (Cass., II, 21 aprile
1976, n. 1410). E' noto che il diritto di ciascun comunista di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 cod. civ., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano
"comodamente" divisibili e, cioè, allorché il frazionamento non richieda accorgimenti ed operazioni troppo costose e complesse o, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, ancorché in regime di condominio edilizio, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero ovvero comporterebbero una più o meno grave deviazione dalla naturale utilizzazione del complesso indiviso secondo la sua naturale funzione (Cass. II, 18 ottobre 20204, n. 27040; Cass., Sez. 2,
15/12/2016, n. 25888; Cass., Sez. 2, 23/4/1979, n. 2285), ciò al fine di evitare che rimanga in qualche modo pregiudicato l'originario valore del cespite, ovvero che ai partecipanti vengano assegnate porzioni idonee alla funzione economica dell'intero (Cass., II, 28 maggio 2007, n. 12406; Cass., Sez. 2,
7/5/1987, n. 4233). Indagine che deve essere condotta alla stregua del criterio oggettivo costituito dalla concreta possibilità o meno di ripartire il bene medesimo, nella sua attuale consistenza e destinazione, senza pregiudizio per il suo valore economico, ed in modo tale che la porzione da attribuirsi a ciascun condividente configuri un'entità autonoma e funzionale, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso (Cass., Sez. 2, 9/11/1977, n. 4738; Cass., Sez. 2, 29/5/2007, n.
12498). A tali fini, rileva altresì la complessiva valutazione dell'intervento stesso in relazione alle caratteristiche dell'immobile e la sua compatibilità con la disciplina urbanistica vigente, sia avuto riguardo alla normativa nazionale, sia ai regolamenti e strumenti urbanistici locali, dovendosi verificare se l'intervento edilizio necessario per la divisione del fabbricato sia giuridicamente fattibile in quanto pienamente compatibile con la suddetta normativa, a maggior ragione in caso di vincoli storico- ambientali, e se il frazionamento possa essere utilmente realizzato senza compromettere il valore pagina 10 di 18 dell'intero edificio, nonché il godimento e il valore economico delle singole unitarie realizzabili (in questi termini, Cass., Sez. 2, 11/3/2019, n. 6915, E', altrettanto, indubitabile che le disposizioni contenute nell'art. 720 cod. civ. in tema di divisione avente ad oggetto beni immobili indivisibili o non comodamente divisibili caduti in comunione ereditaria, si applicano anche allo scioglimento di ogni altro tipo di comunione, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 1116 cod. civ. (Cass. III;
18 ottobre 2001, n. 12758)
L'art. 720 c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'immobile oggetto di comunione non sia divisibile o comodamente divisibile a prescindere dal fatto che le quote dei condividenti siano o meno eguali, mentre l'art. 729 c.c. riguarda la divisione degli immobili divisibili con conseguente formazione di quote uguali o diseguali, procedendosi nel primo caso all'estrazione a sorte e nel secondo all'attribuzione.
Ne consegue che nell'ipotesi dell'immobile indivisibile, deve escludersi nella divisione il criterio del sorteggio. Del pari resta estraneo alla disciplina dell'art. 720 c.c. l'eventualità di un frazionamento in natura del bene, mentre la vendita all'incanto è configurata come rimedio residuale cui ricorrere quando nessuno dei condividenti voglia giovarsi della facoltà di attribuzione dell'intero (Cass. II;
27 ottobre
2000, n. 14165). Quanto via sia contrasto tra le parti circa l'attribuzione all'una o all'altra di esse di un immobile indivisibile insorge una controversia caratterizzata dalla contrapposizione degli interessi dei condividenti in ordine alle diverse modalità di attuazione della divisione stessa la cui soluzione la legge deferisce al giudice.
Nell'esercizio del potere di attribuzione del bene ritenuto non comodamente divisibile, il giudice non trova alcun limite nelle disposizioni dettate dall'art. 720 cod. civ., da cui gli deriva, al contrario, un potere prettamente discrezionale nella scelta del condividente cui assegnarlo, potere che trova il suo temperamento esclusivamente nell'obbligo di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare la preferenza all'uno piuttosto che all'altro degli aspiranti all'assegnazione (così esaminando i contrapposti interessi dei condividenti in proposito), e si risolve in un tipico apprezzamento di fatto. Riportandosi alla “florida” giurisprudenza in materia di comunione ereditaria, si nota che quando sia compreso un immobile non comodamente divisibile e vi siano coeredi titolari di quote identiche, la scelta tra coloro che ne richiedano l'attribuzione è rimessa, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., al giudice sulla base di ragioni di opportunità e convenienza, mentre il rimedio residuale della vendita all'incanto trova applicazione solo ove non sia ravvisabile alcun criterio oggettivo di preferenza, senza che, peraltro, l'individuazione del condividente cui assegnare il bene possa dipendere dalla maggiore offerta, che uno di essi faccia, rispetto al prezzo di stima, non caratterizzandosi il procedimento divisionale come una gara tra i coeredi (infra Cass. VI.II, Ord. 20 marzo 2019, n. 7869). Il Tribunale non può che evidenziare l'impossibilità della vendita all'asta del cespite a fronte di due diverse ed opposte richieste di attribuzione dell'immobile formulate dalle parti. Nel caso opposto sarebbe stato compulsato a tale esito ma in quello odierno ne è impedito giuridicamente non essendo previsto dalla norma la vendita giudiziale quale modalità di risoluzione delle opposte richieste di attribuzione.
Al fine di procedere con l'attribuzione il Tribunale non può riferirsi al criterio della maggior quota essendo eguale fra le parti. Come anticipato supra non rilevano questioni giuridiche od economiche esterne all'ambito petitorio e sulle quali si son molto spese i difensori delle parti. A tal uopo va subito sgombrato il campo dall'irrilevanza di valutazioni comportamentali, financo morali, cui si profondono le patrone delle parti nel perorare l'istanza attributiva rassegnata. Il presente non è un giudizio incardinato nell'ambito del diritto di famiglia e non persegue interessi personali ma eminentemente patrimoniali. Da qui l'inconferenza di affermazioni quali:
pagina 11 di 18 - per l'attore:“Le uniche ragioni di opportunità che il Tribunale potrebbe perseguire nella scelta discrezionale del “miglior condividente” a cui assegnare la quota dell'altro (qualora se ne volesse assumere l'onere a fronte della più facile messa all'asta), sono giuridiche ed esclusivamente dipendenti dai comportamenti endo ed extra processuali delle parti (diversamente, il Giudice non darebbe alcun peso giuridico all'attività giudiziale svolta)”. Non si tratta di un concorso a premi volto a beneficiare il soggetto che sarebbe, in thesi,
“meritevole”, secondo una valutazione comportamentale del tutto esulante sia dalle norme di diritto emergenti in ambito divisorio sia rispetto ai principi che regolano la soccombenza in giudizio;
- per l'attore a proposito dell'asserito maggior pagamento del prezzo tramite l'estinzione del mututo:” Il credito dell'attore è, quindi, connesso col prezzo di acquisto e col valore attuale dell'immobile, da tenersi in considerazione in sede di divisione”. E' agevole ricordare che il mutuo contratto per conseguire la provvista parziale del prezzo di un immobile è un contratto che nulla ha a che fare con il diritto reale e, quindi, con il titolo di provenienza che ne attribuisce le quote ai comproprietari;
- per la convenuta:” “la sig.ra è creditrice del sig. per gli importi arretrati del P_ PT contributo di mantenimento, pari ad €.28.746,20, che ad oggi conteggiando il mese di novembre non ancora corrisposto ammonta a €.30.133,40, credito garantito dall'ipoteca iscritta e che determina di fatto una maggior quota rispetto al 50% già a lei intestata”. Premessa l'inesistenza giuridica del concetto quota di fatto (peraltro riferito all'ipoteca), la sussistenza di una ragione di credito per altro titolo (peraltro in fieri vista la sua natura non cristallizzata in linea capitale) non può essere sussunta nel concetto di opportunità di cui discorre la giurisprudenza afferente alla cosa e alla sua destinazione economica;
- “più opportuna e consentirebbe, anche per il futuro, e cioè dopo il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio il protrarsi della convivenza tra Per_5 madre e figlio… conseguimento dell'autosufficienza economica da parte dei figli, se fa venir meno l'obbligo di mantenimento in capo ai genitori, non comporta però che i legami parentali si dissolvano e né che la comunità familiare debba disgregarsi”. Trattasi di questioni personali riferite, peraltro, ad adulti (tali sono i figli della coppia) che non appaiono avere alcun rilievo in sede divisoria.
Allo stesso modo può ritenersi ininfluente, anche a fini estimativi, la sussistenza oramai formale del diritto di assegnazione della casa familiare e della connessa trascrizione nei RR.II.. La sentenza di divorzio veicolava un accordo consensuale tra i coniugi volto a regolare tutte le questioni patrimoniali e non patrimoniali sottese alla cessazione degli effetti civili del matrimonio (doc. 3 doc.. ), nello PT specifico
Accordo che ricalcava sullo specifico tema la pronuncia di separazione personale del 19 marzo 2014 (doc. 1 fasc. , punto 7). Ora le parti hanno dedotto che tale ultimo figlio lascerà la casa P_ familiare prima del compimento del 26esimo anno si età ( 1° dicembre 2026), andando addirittura all'estero, e con ciò facendo venir meno la sostanza del diritto personale di godimento atipico riconosciuto dall'art. 337- sexies c.c., con quel che ne segue circa la necessità formale per le parti – soprattutto l'assegnatario – a consentire formalmente la cancellazione della relativa trascrizione ex art. pagina 12 di 18 2643 c.c. oppure a ricorrere al Tribunale per la revoca (formale) dell'assegnazione della casa familiare con il conseguente ordine di cancellazione della sua trascrizione.
Si tratta di una constatazione derivante dalla conformazione giuridica del citato diritto. L'assegnazione della casa familiare è, di regola, funzionale a tutelare l'interesse prioritario dei figli alla continuità della vita familiare (per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale contesto si sono radicate), onde preservarne l'habitat dai possibili esiti negativi conseguenti alla crisi coniugale, giacché la casa rappresenta il luogo degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime la vita familiare e continua a svolgersi la prosecuzione delle relazioni domestiche. In sostanza, la casa familiare si identifica nel luogo in cui i figli minori o non ancora autosufficienti costruiscono le loro vite affettive attraverso il rapporto con i genitori nello scorrere relazionale della vita quotidiana, o, meglio, nel luogo protetto dove, in particolare, la prole minorenne potrà elaborare l'esperienza traumatica che può scaturire dalla crisi di coppia. ll titolo ad abitare il cespite familiare è strumentale alla conservazione della comunità domestica nel solo interesse della prole (in tal senso v., anche, Cass. SU n. 13603/2004 e, tra le più recenti, Cass. Sez. VI-1, n. 8580/2014 e Cass. Sez. V, n.
25889/2015). Sul piano strettamente “dogmatico” si atteggia - secondo l'opinione maggiormente seguita - a diritto personale di godimento del cespite e viene a caducarsi nel caso di allontanamento del coniuge assegnatario, ossia allo scemare delle ragioni di protezione della prole per raggiunta indipendenza dei figli, ovvero, infine, nel caso in cui l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio (Cass. SS. UU. 9 giugno 2022, n.
18641; (Cass., Sez. VI-1, n. 3015/2018).
Purtuttavia come per tutti i provvedimenti conseguenti alla pronuncia di separazione o di divorzio, anche per l'assegnazione della casa familiare vale il principio generale della modificabilità in ogni tempo per fatti sopravvenuti. Eppertanto, da un punto di vista generale, che, in tema di separazione,
l'assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria (Cass. Sez. I, n. 18440/2013).
Peraltro si sottolinea che l'eventuale assegnazione al coniuge del cespite in comproprietà incide sul valore venale dell'immobile solo allorché il bene sia venduto ad un terzo o attribuito al coniuge non assegnatario. Nel caso opposto di coincidenza tra attribuzione in sede di divisione e assegnazione il diritto dominicale riassorbe in sé quello atipico di godimento risultando, a tal fine, irrilevante la circostanza che nell'immobile stesso continuino a vivere i figli minori o non ancora autosufficienti rimasti affidati allo stesso coniuge divenutone proprietario esclusivo, in quanto il relativo aspetto continua a rientrare nell'ambito dei complessivi e reciproci obblighi di mantenimento della prole da regolamentare nella sede propria, con la eventuale modificazione in proposito dell'assegno di mantenimento. In sintesi verrà a prodursi l'effetto della concentrazione in capo allo stesso coniuge di tale diritto di godimento e del diritto dominicale sull'intero immobile, che permane privo di vincoli, con la conseguenza che il primo, già derivante dal provvedimento di assegnazione giudiziale, risulterà assorbito dall'acquisito diritto in proprietà esclusiva dell'immobile stesso, il quale, perciò, ne determinerà l'estinzione (secondo parte della dottrina si tratterebbe di una forma assimilabile a quella di un'estinzione per confusione).
Tornando all'attuazione divisoria – nell'ambito di questa cornice fattuale e giuridica - l'unico criterio oggettivo autoevidente appare essere lo status quo ante abitativo ovvero la circostanza che la convenuta pagina 13 di 18 viva nell'immobile a seguito di un accordo consensuale di assegnazione. Assegnazione la quale, ancorchè finalizzata al mantenimento della relazione dei figli della coppia con l'immobile, ha di fatto, creato una continuità abitativa della convenuta con lo stesso, il tutto in via consensuale e non coattiva. Fatto che ha l'indubbio vantaggio pratico, peraltro, di concentrare ed estinguere, comunque, il diritto di assegnazione della casa familiare a prescindere dal suo venir meno sostanziale per le ragioni inerenti all'abbandono della casa familiare da parte della prole. Non vi sono altri elementi cui il Tribunale può riferirsi per la scelta di uno dei due condividienti.
Il compendio va attribuito per l'intero ad così come meglio identificato al NCEU alla P_ partita 1783606, foglio 124 (a seguito della variazione catastale apportata dall'attore (doc. 35 fasc.
): PT
− appartamento al mappale 216, subalterno 711 (ex 22), piano 3, categoria A/2, classe 3, vani 7,5, rendita catastale € 1.123,29;
− cantina al mappale 216, subalterno 712, piano S1, categoria C2, metri quadri 5, rendita catastale 5, 42,;
− box al mappale 216, subalterno 713 (ex 4) , piano S1, categoria C/6, classe 6, mq 32, rendita catastale € 269,38.
L'attribuzione dell'immobile ad comporta ovviamente il diritto di a P_ Parte_1 conseguire la somma pari al valore della sua quota a titolo di conguaglio. Occorre quindi stimare il compendio in parola e nel farlo il Tribunale non può che riportarsi agli esiti dell'elaborato peritale i quali costituiscono il frutto dell'applicazione, non contraddittoria, dei crediti estimativi esposti in modo chiaro (pp 9 – 10 ed all. F C.T.U. ).
A questo proposito appaiono ragionevoli le repliche offerte dall'ausiliario alle osservazioni svolte dai cc.tt.pp. ovvero:
- un valore unitario di “ 4.450 €/mq… di richieste di vendita di taluni immobili” per l'attore sia per le differenze di superficie commerciale cui gli immobili si riferiscono sia, e questo lo soggiunge il Tribunale, l'irrilevanza dei meri annunci ai fini delle stime immobiliare dovendosi accertare l'effettivo valore venale di scambio dei beni;
“ un valore di stima pari a € 489.954,00, a fronte di € 506.572,00 .. ovvero un valore inferiore del 3,28% “ derivante da “un'altra metodologia di calcolo delle superfici delle pertinenze” offerto dalla convenuta. Si tratta di uno scarto minimo rientrante nella variabilità dell'estimo e frutto, come detto, di un diverso approccio e metodo di individuazione delle consistenze che non invalida quello utilizzato dall'ausiliario del Tribunale.
La stima di € 510.000,00, comprensiva di tutte le pertinenze, appare più che congrua. Sulla stessa occorre operare una sola prudenziale decurtazione riferita ai costi derivanti dal procedimento di regolarizzazione edilizia determinato dallo stato dei luoghi. L'attività di regolarizzazione catastale assunta dall'attore (che ha reso possibile giuridicamente l'odierna pronuncia) ha operato sul lato cartolare (come spiegato sia nella memoria ex art. 101 comma secondo c.p.c. che negli scritti ex art. 190 c.p.c. dalla difesa attorea). Se ne deduce (come ribadito dalla difesa attorea) la persistenza della irregolarità edilizia segnalata dal C.T.U., la cui riconduzione a conformità dedotta dalla difesa attorea, non elimina l'insorgenza di una spesa che sarà all'uopo necessaria. Prendendo a riferimento la C.T.U.
(ed escludendo le spese di regolarizzazione catastale allo stato non necessarie) può operarsi una stima di circa € 2.000,00 da sottrarre al valore venale del bene.
pagina 14 di 18 In definitiva il valore del compendio ai fini divisori va accertato in € 508.000,00 con quel che ne segue circa il valore nominale della quota spettante a ciascuno di € 254.000,00. Va, pertanto, posta a carico di , la somma di € 254.000,00 quale conguaglio a favore di P_
. Parte_1
A chiosa finale va reietta la richiesta di “decurtazione” del valore venale del bene o del conguaglio spettante alla parte non assegnataria dell'immobile fondata su ragioni di credito contrattuali o di altro tipo ma aliene dal diritto reale cui si riferisce il giudizio divisorio. Appare evidente che nessuna diminuzione del conguaglio, interna al presente processo, potrà avvenire in base all'esistenza di un credito da mantenimento vantato dalla convenuta nei confronti dell'attore. Di ciò si discorrerà oltre in ragione della sorte dell'ipoteca iscritta dalla stessa sulla quota, prima altrui.
La domanda di condanna alla restituzione della quota parte di mutuo proposta da è Parte_1 manifestamente infondata. In via preliminare di merito va dichiarata la tardività dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta in sede di precisazione delle conclusioni.
La domanda attorea, infatti, ha come causa petendi il mutuo ipotecario stipulato il 9 settembre 2002
(doc. 6 fasc. ) con la e che sarebbe stato interamente pagato P_ Controparte_3 dall'attore e non dalla convenute nella sua quota parte. Mutuo che avrebbe costituito una parte della provvista necessaria al pagamento del prezzo dell'immobile per cui è causa. A prescindere dal merito della domanda già si comprende l'estraneità giuridica di un simile rapporto rispetto allo scioglimento della comunione e divisione. Si tratterebbe, seguendo la prospettazione attorea, in una mera azione di regresso tra condebitori solidali. Ebbene difetta manifestamente il titolo di solidarietà passiva del rapporto atteso che il mutuatario era soltanto e non Parte_1 P_
La convenuta, di contro, era mera datrice d'ipoteca (assieme al mutuatario) a garanzia del mutuo prestato all'attore (la difesa della convenuta la definisce in modo gergale “mettere la firma”). In definitiva difetta il titolo giuridico di debito in capo alla convenuta di carattere solidale sulla cui scorta esercitare il regresso. Non si comprende quindi su quale fonte di diritto si fondi la difesa attorea nel chiedere la restituzione di una somma versata dall'Istituto di credito al solo attore. Tutte le altre pagina 15 di 18 difese spese dalla patrona della convenuta, di poi, appaiono del tutto irrilevanti e superflue (anche ai fini della liquidazione delle spese di lite).
La cancellazione dell'ipoteca iscritta da il 23 aprile 2021, Registro Generale n. 31019 e P_ registro particolare n. 5157.
Va ricordato infatti che l'art. 1103, consente al comproprietario di disporre del proprio diritto e di concedere ipoteca, facendo espresso rinvio all'art. 2825 c.c.; la norma, dettata per l'ipoteca iscritta sui beni indivisi, contiene un complesso meccanismo di tutela che tende a rendere indifferente l'esito della divisione al creditore ipotecario, sia nel caso di ipoteca sulla quota astratta della comunione sia nel caso di ipoteca su un determinato bene immobile comune gravata per quota.
Le ipoteche sui beni comuni iscritte contro il singolo colpiscono i beni di cui egli risulti con la divisione proprietario (art. 2825 c.c. - Cass. n. 3971/1980), conseguendone la cancellazione di quelle stesse iscrizioni sui beni assegnati agli altri. Ne scaturisce un effetto retroattivo della divisione, per cui, al di fuori delle eccezioni previste dall'art. 2825 c.c., il bene assegnato deve pervenire al condividente libero dai pesi imposti da colui che, a posteriori, risulti privo della facoltà di disporne (infra Cass. II, 28 maggio 2020, n. 10067; Cass. n. 1062/1979).
Peraltro i creditori, qualora invece, non venga assegnato alcun bene al condividente-debitore ma
“venga attribuita una somma di denaro in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma con prelazione determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione dei rispettivi titoli, nei limiti però del valore dei beni precedente ipotecati.” Il creditore ipotecario avrà diritto a surrogarsi nella somma dovuta a titolo di conguaglio, nei limiti del credito garantito dal gravame realizzandosi così una c.d. surrogazione reale dell'ipoteca sulle somme: pretium succedit in locum rei.
Appare evidente che tanto per il meccanismo di cui sopra (inesistenza di una quota di diritto reale in capo al debitore), quanto per la confusione tra la titolarità del diritto reale costituente la garanzia e la titolarità del diritto reale di garanzia ( ), l'ipoteca iscritta sulla quota della metà P_ dell'immobile per cui è causa non può che essere cancellata. Ora in questo caso l'ipoteca e stata iscritta ex art. 8 comma secondo della l. 1° dicembre 1970, n. 898 a tutela dell'adempimento dell'assegno di mantenimento tanto dei figli (fino al 26esimo anno di età) quanto della coniuge con una prognosi di anni dieci dall'iscrizione (v. quadro D della nota – doc. 13 fasc. ), ha una funzione di garanzia dinamica. PT
Da un lato. 8, 2° comma, l. 1 dicembre 1970, n. 898 - il quale costituisce puntuale applicazione del principio generale di cui all'art. 2818 c.c. - attribuisce direttamente al coniuge creditore la facoltà di iscrivere la suddetta ipoteca sulla base della sentenza che imponga all'altro coniuge alcuno degli obblighi di cui ai precedenti artt. 5 e 6, restando rimessa alla valutazione del medesimo creditore la sussistenza del pericolo di inadempimento (Cass. civ. I, 20 novembre 1991, n. 12428). Dall'altro lato il titolo – ancorchè veicolato da una sentenza – non viene ad essere “coperto” dal giudicato tipico dell'art. 2909 c.c. in quanto esso viene definito rebus sic stantibus. Il titolo sostanziale cui si lega – il mantenimento – può essere sempre modificato come peraltro avvenuto in parte nel caso che occorre con il decreto del Tribunale del 13 maggio 2022 (doc. 9 fasc. ). A ciò si aggiunge la PT circostanza che l'ammontare garantito dall'ipoteca può essere determinato in via prognostica, in relazione ad un determinato lasso temporale, atteso che il mantenimento (quantomeno del coniuge) potrebbe essere vita natural durante. Da qui anche una funzione cautelare e preventiva dell'istituto poiché la somma ivi dedotto può riguardare un credito non soltanto ancora non maturato ma che potrebbe non maturare mai.
Questa breve digressione è necessaria per individuare il quantum della surrogazione nella garzaia ipotecaria che dovrà essere riconosciuto alla convenuta sulla somma dovuta all'attore a titolo id conguaglio. La difesa di discorre scorrettamente in diritto di “decurtazione” (non si P_ pagina 16 di 18 capisce a quale istituto giuridico faccia riferimento) quasi vi fosse una sorte di distribuzione di un ricavato al quale applicare una prededuzione. In realtà così come l'ipoteca garantiva un credito e, quindi, non lo soddisfaceva, così la somma che la sostituisce dovrà farlo. Agli odierni fini patrimoniali, tuttavia, non potrà che farsi riferimento da un credito “certo” tenendo conto che:
- dall'iscrizione ipotecaria, 21 aprile 2021, all'udienza di precisazione delle conclusioni, due dei figli hanno perso il diritto all'assegno di mantenimento, per come indicato nella nota di iscrizione dell'ipoteca ai fini della determinazione del credito;
- le somme future di cui ha diritto tanto la coniuge che il terzo figlio (orami ad esaurimento) non sono certe ai fini ipotecari vista la peculiarità del giudicato sul mantenimento e della tipologia di garanzia prestata.
In definitiva ha diritto di surrogarsi soltanto nei limiti del credito che ha specificato P_ come esistente ed esigibile all'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero € 28.746,20 (punto 11 delle note scritte). Questo perché è dimostrato in atti l'esistenza dell'obbligo di mantenimento – anche per il passato (docc. 3,9 fasc. ; doc. 2 fasc. ) mentre la convenuta creditrice ha PT P_ allegato l'inadempimento dell'obbligato ovvero . Questi non ha dimostrato alcuna Parte_1 eccezione estintiva (anche parziale) impeditiva o modificativa del rapporto così dedotto entro l'ultimo termine utile per formulare un'istanza di rimessione in termini ovvero l'udienza di precisazione delle conclusioni (il documento 39 depositato con la memoria di replica è inammissibile). In definitiva va accertato il diritto di di surrogarsi sulla somma dovuta a titolo di P_ conguaglio di nei limiti dell'importo di € 28.746,20. Parte_1
Ogni altra domanda o eccezioni proposta dalle parti va rigettata in quanto infondata in diritto. Spicca quella per il danno che sarebbe derivato all'attore dall'iscrizione ipotecaria. Ora non si comprende quale sia il detrimento patrimoniale atteso che non ha né allegato né dimostrato alcun pregiudizio derivante dalla minorata indisponibilità giuridica della propria quota in virtù del gravame apposto dalla convenuta. Il fugace accenno a “l'impossibilità “ di accedere al credito bancario appare una mera petizione di principio (che peraltro sarebbe riconnessa alla sua impossidenza apparente a fronte dei redditi emersi in sede di modifica delle condizioni di divorzio). Questo profilo a valle assorbe la necessità di dover verificare a monte che il gravame sia stato iscritto dalla convenuta con dolo o colpa grave.
Le spese di lite.
Costituisce un insegnamento tralatizio della giudice della nomofilachia quelle che nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (infra Cass. II, 24 gennaio 2020, n. 1635; Cass. II, 8 ottobre 2013, n. 22903; Cass. n. 3083/2006). Il diritto alla divisione ha natura potestativa rispetto alla quale gli altri comproprietari si trovano in una situazione di soggezione sicchè non può configurarsi una soccombenza della lite. Questione diversa afferisce alle domande accessorie che non hanno una causa petendi divisoria e che devono essere governate secondo gli ordinari principi di cui all'art. 91 e 92 c.p.c.
In questo caso può predicarsi una soccombenza reciproca parziale visto il rigetto di alcune domande (rimborso mutuo, risarcimento del danno da iscrizione ipotecaria).
pagina 17 di 18 In definitiva e nei limiti di tali domande reiette - va condannato alla rifusione delle Parte_1 spese di lite sostenute da nei limiti della somma di € 5.713,00 per compensi, oltre P_ spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A., compensando le residue tra le parti.
Le spese di C.T.U, di contro, vanno poste definitivamente a carico delle parti per la metà ciascuno.
Si dà atto dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo anche per la trascrizione presso la competente Conservatoria dei RR.II..
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa a) accerta il diritto di allo scioglimento della comunione ordinaria in essere con Parte_1
, nella quota di metà ciascuno, sul compendio immobiliare sito in via Ludovico P_ di Breme n.46 e così meglio individuato al N.C.U.E. partita , foglio 124: P.IVA_1
o appartamento al mappale 216, subalterno 711 (ex 22), piano 3, categoria A/2, classe 3, vani 7,5, rendita catastale € 1.123,29;
o cantina al mappale 216, subalterno 712, piano S1, categoria C2, metri quadri 5, rendita catastale 5, 42;
o box al mappale 216, subalterno 713 (ex 4) , piano S1, categoria C/6, classe 6, mq 32, rendita catastale € 269,38; b) accertata la sua non comoda divisibilità e le opposte richieste delle parti, lo attribuisce in proprietà esclusiva ad;
P_
c) pone a carico di la somma di € 254.000,00 a titolo di conguaglio in favore di P_
; Parte_1
d) dispone la cancellazione dell'ipoteca iscritta da il 23 aprile 2021, Registro P_
Generale n. 31019 e registro particolare n. 5157 a carico di;
Parte_1
e) accerta il diritto di alla surrogazione nella somma dovuta ad P_ Parte_1 nei limiti dell'importo di € 28.746,20; f) rigetta tutte le altre domande ed eccezioni proposte dalle parti;
g) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da nei Parte_1 P_ limiti di € 5.713,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A., compensando tra le parti quelle residue;
h) pone definitivamente a carico delle parti, per la metà ciascuna, le spese di C.T.U.; i) dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo anche per la trascrizione presso la competente Conservatoria dei RR.II..
Milano, 4 aprile 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22921/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERRETTI SIMONA Parte_1 C.F._1
e , elettivamente domiciliato in VIA MASSENA, 9 20145 MILANOpresso il difensore avv. SERRETTI SIMONA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BESI LIDIA P_ C.F._2
MADDALENA e elettivamente domiciliato in CORSO PORTA VITTORIA, 17 20122 MILANO presso il difensore avv. BESI LIDIA MADDALENA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio per sentir accogliere le seguenti Parte_1 P_ conclusioni: in via principale a) Previa nomina di un esperto – ai fini dell'accertamento del valore di mercato del diritto di proprietà, oltreché del valore locativo, del bene immobile per cui è causa – ordinare lo scioglimento della comunione dell'unità immobiliare, con annesse cantina e box sita in Milano, via Ludovico di Breme n.46, in NCEU così distinta alla partita 1783606, foglio 124:
-mappale 216, subalterno 22, zona censuaria 2, piano 3-S1, categoria A/2, classe 3, vani 8, rendita catastale € 1.198,18 per appartamento e cantina;
pagina 1 di 18 -mappale 216, subalterno 4, zona censuaria 2, piano S1, categoria C/6, classe 6, mq16, rendita catastale
€ 134,69 per il box;
b) Di conseguenza, attesa la non comoda divisibilità del bene stesso, disporre – in difetto di richieste di attribuzione – la vendita all'incanto e, quindi, previa restituzione della quota parte di mutuo pagato dal solo dott. procedere all'assegnazione del ricavato della vendita, in proporzione alle quote delle PT parti condividenti;
c) Porre a carico della massa – od, in caso di opposizione, - a carico esclusivo della convenuta le spese,
i compensi e gli accessori di legge. d) Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano 1, la trascrizione della suddetta domanda e della relativa sentenza di divisione giudiziale.
e) Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano 1 la cancellazione della iscrizione ipotecaria presentata il 23.04.2021, Registro Generale n. 31019 e registro particolare n. 5157, dall'avv. Lidia Maddalena Besi su sentenza di divorzio n. 11163/2016; f) Condannare la IG al risarcimento del danno da iscrizione pregiudizievole, nella P_ misura da parametrarsi alla perdita di valore dell'immobile per effetto del pregiudizio arrecato alle ragioni del dott. oltre al risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 Parte_1 cpc, da liquidarsi anche in via equitativa, in una somma non inferiore al valore massimo dello scaglione di riferimento per la condanna alla refusione dei compensi di lite.
Si è costituita con comparsa di risposta del 9 novembre 2022 eccependo: P_
In Via preliminare:
- dichiarare la presente azione inammissibile per i motivi esposti in narrativa in subordine, concedere ai sensi dell'art.1111 cod. civ. una dilazione, e conseguentemente sospendere il presente giudizio, sino al 1.12.2026 termine ultimo in cui verrà a cessare il diritto di assegnazione della casa coniugale in capo alla comproprietaria . P_
Nel merito:
- Rigettare tutte le domande attoree dando atto della disponibilità della sig.ra di vendere P_ l'immobile nel 2026, termine in cui verrà a cessare il diritto di assegnazione della casa in forza della sentenza di divorzio del Tribunale di Milano n. 11163/2016 e del Decreto Definitivo del Tribunale di
Milano in data 13.5.2022;
– Rigettare la richiesta di restituzione di quota parte del mutuo all'epoca acceso a nome di PT corrispondente alla quota a lui intestata del 50% dell'immobile;
[...]
- Disporre che in sede di distribuzione del ricavato della vendita dell'immobile in oggetto, ove e quando si procederà, dalla quota spettante al sig. venga detratto e assegnato alla sig.ra PT P_
, vista l'ipoteca iscritta a suo favore, l'importo dovuto per contributo di mantenimento moglie e
[...] figli come maturato sino a quel momento.
- Porre a carico esclusivo del sig. tutte le spese inerenti il presente giudizio e l'espletanda perizia PT avendo la sig.ra dichiarato la sua disponibilità alla vendita nel 2026. P_
- Rigettare la richiesta di cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta dalla sig.ra sulla P_ quota del 50% di proprietà di perché a garanzia del credito presente e futuro vantato Parte_1 dalla sig.ra , a titolo di contributo di mantenimento moglie e figli, in forza della sentenza del P_
Tribunale di Milano n.11163/2016 e del Decreto Definitivo del Tribunale di Milano in data 13.5.2022; Ordinare la cancellazione della frase sconveniente ed offensiva “in totale e completa malafede” riferito al sottoscritto legale avv. L.M. Besi, contenuta a pag.4 dell'atto di citazione, con condanna di controparte al risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia;
- Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente procedimento.
pagina 2 di 18 Il g.i. ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. e rinviato la causa per la discussione delle eventuali istanze istruttorie all'udienza del 18 maggio 2023. Con successiva ordinanza ha ritenuto di svolgere un accertamento peritale nominando quale ausiliario l'Arch. , il quale _1 ha, in via telematica, ha accettato l'incarico e gli è stato somministrato il seguente quesito:
“Il C.T.U., esaminati gli atti ed i documenti di causa, visitato al piano terzo del Condominio di Milano, via Ludovico di Breme n.46 e compiuti gli opportuni accertamenti, eventualmente anche presso le Pubbliche Amministrazioni (cui sin d'ora si ordina ex art. 213 c.p.c. di consentire al C.T.U. di prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione in relazione alla quale formuli richiesta, salvo obbligo di corresponsione degli oneri relativi alle spese di estrazione copia), sentite le parti ed i loro eventuali C.T.P., esperito un tentativo di conciliazione,
1. descriva l'immobile in oggetto indicando i confini, i dati catastali e le coerenze a lotto;
2. verifichi l'esistenza di formalità, vincoli attraverso le opportune ispezioni ipo-catatstali a far data dal detto acquisto;
3.fornisca le notizie di cui all'art. 40 l. 47/85 ed all'art. 46 D.P.R. 380/2001 ed indichi in particolare gli estremi della concessione o licenza ad edificare o del permesso di costruire e dell'eventuale concessione o permesso in sanatoria (con indicazione dei relativi costi), ovvero dichiari che la costruzione è iniziata prima del 1° settembre 1967;
4. attesti la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ex art. 29, comma 1 bis della l. 27 febbraio 1985, n. 52;
5. determini in ogni caso il valore di mercato del bene in oggetto esponendo i criteri della stima;
6. dica se sia comodamente divisibile secondo le quote di comproprietà dei condividenti senza che la divisione comporti spese eccessive, rilevanti opere di modifica, determini onerose servitù reciproche o limiti di godimento, ovvero incida sensibilmente sul valore del bene;
7. in caso affermativo predisponga un progetto divisionale determinando gli eventuali conguagli ed evidenziando, anche a mezzo di planimetrie, le necessarie opere di modifica con i relativi costi, gli enti che debbano eventualmente rimanere in comune, le servitù reciproche”. Svoltesi le oo.pp., l'ausiliario ha depositato il proprio elaborato il 30 gennaio 2024 (dopo una proroga dei termini ex art. 195 c.p.c.). All'esito dell'udienza di discussione cartolare della relazione, il g.i. ha:
− rilevato nessuna delle parti intestatarie catastali del cespite né un proprio tecnico avesse rilasciato la dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ex art. 29, comma 1 bis della l. 27 febbraio 1985, n. 52 e che, di contro, il C.T.U. (non contestato sul punto dai cc.tt.pp.) avesse rilevato una situazione di difformità in fatto rispetto alle schede catastali ostativa, quindi, all'attuale rilascio della dichiarazione (pp. 7-8, 12);
− sottoposto al contradditorio delle parti la seguente questione mista di fatto e diritto rilevabile d'ufficio attinente alla possibilità giuridica di addivenire allo scioglimento della comunione ordinaria e divisione sul cespite in assenza della dichiarazione di conformità (o l'attestazione sostitutiva rilasciata da un tecnico abilitato) di cui all'art. 29, commi 1 bis della l. 27 febbraio 1985, n. 52, assegnando alle parti il termine di cui all'art. 101 comma secondo c.p.c. per eventuali memorie
− ritenuto, per il resto, esaustiva la C.T.U. rispetto ai quesiti somministrati e ai temi di indagine proposti (al netto della intrinseca opinabilità della materia estimativa), salvo la sola mancata specificazione del criterio di liquidazione (e capitalizzazione) del diritto di assegnazione temporaneo gravante sul cespite fino al 2 dicembre 2026 (trattandosi, tuttavia, di un aspetto non pagina 3 di 18 rilevante vista la potenziale impossibilità giuridica della divisione tanto giudiziale che negoziale);
− rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12 settembre 2024. La difesa attorea ha depositato la propria memoria il 24 aprile 2024 facendo presente, e producendo, la dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie (prodotte anch'esse con la memoria).
La difesa della convenuta ha rilevato la lievità delle difformità emerse in sede di C.T.U. e la piena conoscenza del detto stato dei luoghi da parte dell'attore già ante causam.
In sede di precisazione delle conclusioni (udienza celebrata ex art. 127 – ter c.p.c.) l'attore ha così concluso (note scritte del 10 settembre 2024):
In via principale a) Previa nomina di un esperto – ai fini dell'accertamento del valore di mercato del diritto di proprietà, oltreché del valore locativo, del bene immobile per cui è causa – ordinare lo scioglimento della comunione dell'unità immobiliare, con annesse cantina e box sita in Milano, via Ludovico di Breme n.46, in NCEU così distinta alla partita 1783606, foglio 124:
-mappale 216, subalterno 711 (ex 22), piano 3, categoria A/2, classe 3, vani 7,5, rendita catastale € 1.123,29 per appartamento
-mappale 216, subalterno 712, piano S1, categoria C2, metri quadri 5, rendita catastale 5,42, per cantina;
-mappale 216, subalterno 713 (ex 4) , piano S1, categoria C/6, classe 6, mq 32, rendita catastale
€ 269,38 per box;
b) Attesa la non comoda divisibilità del bene stesso, attribuire la quota di proprietà della IG
, pari al 50% dell'intero (subb.711-712-713), al dott. al prezzo P_ Parte_1 determinato dal ctu, previa capitalizzazione dell'assegnazione e previa restituzione della parte di prezzo, pagato dal solo dott. tramite il mutuo da lui acceso ed onorato per l'importo di PT
€ 41.000,00 di capitale ed € 12.318,80 di interessi (ovvero pari ad ½ dell'intera somma rimborsata a titolo di mutuo cfr doc.2 e 26); c) Solo nella denegata ipotesi di mancata attribuzione dell'immobile all'attore, disporre la vendita all'incanto e, quindi, procedere all'assegnazione del ricavato della vendita, in proporzione alle quote delle parti condividenti, tenuto conto del diritto di credito dell'attore per il rimborso del mutuo;
d) Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano 1, la trascrizione della suddetta sentenza di divisione giudiziale.
e) Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano 1 la cancellazione della iscrizione ipotecaria presentata il 23.04.2021, Registro Generale n. 31019 e registro particolare n. 5157, dall'avv. Lidia Maddalena Besi su sentenza di divorzio n. 11163/2016 (per altro modificata dal successivo Decreto di VG emesso dal Tribunale di Milano nel giudizio RG.8282/2021) con oneri e costi a carico della IG;
ed in ogni caso disporre la riduzione di detta iscrizione P_ ipotecaria pregiudizievole, anche per effetto della decadenza dall'obbligo di mantenimento delle figlie e , maggiorenni, laureate ed economicamente autosufficienti. Per_2 Per_3
f) Condannare la IG al risarcimento del danno da iscrizione pregiudizievole, P_ nella misura da parametrarsi alla perdita di valore dell'immobile per effetto del pregiudizio arrecato alle ragioni del dott. oltre al risarcimento del danno da responsabilità Parte_1 aggravata ex art. 96 cpc, da liquidarsi anche in via equitativa, in una somma non inferiore al valore massimo dello scaglione di riferimento per la condanna alla refusione dei compensi di lite. pagina 4 di 18 g) Rigettare ogni domanda ed eccezione svolta dalla IG , in quanto destituita di P_ fondamento, priva di legittimazione attiva, e/o in quanto rinunciata. h) Rigettare infine, la tardiva richiesta avversaria di attribuzione della quota immobiliare del dott.
formulata solo dopo l'espletamento della ctu, perché non coerente con le difese PT avversarie;
i) con vittoria di spese e compensi di lite e refusione delle spese di ctu, di avvio mediazione (€
48,50), di regolarizzazione catastale (sub doc. 32).
Il convenuto (con le proprie note scritte del 10 settembre 2024) nel seguente modo:
Nel Merito CP_
1. Dichiarare l'Attestazione di conformità a firma arch. depositata da controparte sub doc. n.30, e la relativa planimetria allegata sub doc. n.31, non valida o idonea perché non conforme allo stato di fatto attuale dell'immobile, e/o non sufficiente al trasferimento dell'immobile perché manca la regolarizzazione urbanistica-edilizia;
2. Concedere un termine alle parti per provvedere alla regolarizzazione dell'immobile, anche delle difformità urbanistiche-edilizie come da indicazioni già contenute nella relazione peritale in atti e riportate a pag. 7 e 8, punti n.3 e 4 (presentazione al Comune di Milano di CILA in sanatoria ed al Catasto per le relative variazioni), con incarico al già nominato CTU di procedere all'incombente;
3. Determinare il valore dell'immobile nella misura di €.489.954,00 come ritenuta dal CTP arch. sulla base dei parametri adottati nella pratica estimativa, ovvero in subordine nella Persona_4 misura di €.500.000,00 cui le parti hanno fatto riferimento nel tentativo di conciliazione esperito dal CTU, ovvero ancora nella misura risultante nella perizia depositata dal CTU pari a €.510.000,00;
4. Attribuire alla sig.ra - già assegnataria della casa familiare – l'intero immobile ove P_ vive previo conguaglio al sig. dell'importo corrispondente alla sua quota di proprietà del 50%, PT al netto di tutti i crediti vantati dalla sig.ra nei confronti del comproprietario in forza al P_ PT netto del 50% di tutti i costi necessari per il trasferimento dell'immobile tra cui i costi per la regolarizzazione urbanistica-edilizia e catastale;
5. Ove ritenuta valida e idonea e/o sufficiente al trasferimento dell'immobile, l'Attestazione di CP_ conformità dell'Arch. depositata, e la relativa planimetria allegata, attribuire l'intero immobile alla comproprietaria sig.ra nei termini di cui al precedente punto n.4.; P_
6. Rigettare la richiesta di restituzione di quota parte del mutuo all'epoca acceso a nome di Pt_2 perché relativa e interamente corrispondente alla sola sua quota del 50% dell'immobile - avendo
[...] la sig.ra provveduto a pagare la propria quota di proprietà - oltre che per l'intervenuta P_ prescrizione della richiesta, con condanna ex art.96, comma 1, cpc per aver il sig. dichiarato PT falsamente di aver pagato l'intero prezzo dell'immobile;
7. Rigettare la richiesta di cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta dalla sig.ra P_ sulla quota del 50% di proprietà del sig. perché iscritta a garanzia del credito alimentare per PT contributo di mantenimento di moglie e figli ex art. 8, comma 2, L.898/70;
8. Porre a carico esclusivo del sig. tutte le spese del presente giudizio, e dell'esperita CTU, PT anche per lite temeraria, visto anche l'accordo, come riportato nella sentenza di divorzio del Tribunale di Milano n.11163/2016 confermata con Decreto Definitivo di VG del 13.5.2022, che la casa coniugale rimane assegnata alla sig.ra fino al 1.12.2026 salvo precedente raggiunta indipendenza P_ economica dell'ultimo figlio e disponibilità della sig.ra di vendere l'immobile a quella Per_5 P_ data;
9. Rigettare in ogni caso tutte le domande attoree tutte;
In subordine,
pagina 5 di 18 10.Disporre, ove ritenuto, un supplemento di perizia volto ad accertare l'attuale situazione di fatto e di diritto dell'immobile, specificando all'esito se la dichiarazione di conformità depositata, e la relativa planimetria allegata, è idonea e/o sufficiente al trasferimento dell'immobile e conseguentemente provvedere come richiesto ai precedenti punti;
In ogni caso
11.attribuire alla sig.ra - già assegnataria della casa familiare – l'intero immobile ove vive P_ previo conguaglio al sig. dell'importo corrispondente alla sua quota di proprietà del 50%, al PT netto di tutti i crediti vantati dalla sig.ra nei confronti del comproprietario in forza P_ PT dell'ipoteca iscritta ad oggi pari a €.28.746,20 nonché al netto del 50% di tutti i costi necessari per il trasferimento dell'immobile tra cui i costi per la regolarizzazione urbanistica-edilizia e catastale.
12.Con vittoria di spese diritti ed onorari di lite.
La domanda di scioglimento della comunione ordinaria e divisione. Il Tribunale deve affrontare, prima del merito della domanda, alcune questioni processuali e preliminari di merito, emerse tanto dalla difesa giuridica che dai “comportamenti processuali” dei difensori delle parti.
In primis va dichiarata l'inammissibilità di tutte le produzioni documentali successive all'udienza di precisazione delle conclusioni (celebrata mediante trattazione scritta) eseguite dalla difesa attorea (docc.,36,37,38,39) Tale udienza, infatti, rappresenta l'ultimo momento utile tanto per precisare le domande di merito e le istanze istruttorie quanto per formulare un'istanza di rimessione in termini per la produzione di documenti sopravventi al maturare delle preclusioni istruttorie (la difesa attorea ha addirittura prodotto un bonifico eseguito nel 2021). La comparsa conclusionale è uno scritto con cui il difensore espone in precise posizioni, cioè conclusioni, i provvedimenti che si richiedono al giudice sulla base delle originarie domande e del globale svolgimento del processo;
in pratica ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo. Allo stesso modo la a memoria di replica è un atto scritto avente il contenuto di una mera risposta alle deduzioni avversarie illustrando ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali, sicché nelle memorie non possono essere esposte questioni nuove o formulare nuove conclusioni.
Non possono, di contro, essere prodotti documenti atti a dimostrare né fatti e conclusioni già rassegnati, né tantomeno, fatti nuovi.
Ciò non viene scalfino neanche dalla riconducibilità di alcuni di questi documenti (le visure catastali aggiornate – docc. 35 peraltro erano già state prodotte) all'attività intrapresa dall'attore a conseguire la possibilità giuridica della divisione qualora fosse fondata l'eccezione d'ufficio sollevata dal Tribunale con l'ordinanza del 15 marzo 2024. In disparte la circostanza che tanto le menzioni urbanistiche che, soprattutto, l'attestazione di conformità oggettiva catastale devono preesistere all'introduzione della causa di scioglimento della comunione ordinaria, non costituendo una sorpresa giuridica sopravvenuta, l'ultimo momento utile in un processo per formulare un'istanza id rimessione in termini è l'udienza di precisazione delle conclusioni. Pertanto, negli scritti finali non può prodursi nulla anche perché ciò genera una riapertura di attività assertive e di difese in fatto ormai esausta nel processo e nelle sue fasi. Questo contengo processuale non risulta coerente con la disciplina del processo, anche in tema di condizioni dell'azione, della loro integrazione assertiva e della loro prova in quanto il momento ultimo della citata verifica è quello della precisazione delle conclusioni. A nulla rileva la circostanza che un pagina 6 di 18 loro difetto possa essere sanato in sede di appello in quanto, come detto, gli scritti finali hanno mera funzione illustrativa sicchè il giudice di primo grado non è tenu8to a conoscere fatti o documenti nuovi.
In definitiva vanno dichiarati inammissibili i documenti prodotti dalla difesa attorea nn. 36,37,38,39.
In via pregiudiziale di rito va ricordato, poi, che l'istanza di divisione in natura di un bene, di attribuzione, assegnazione o vendita dell'intero diritto, sul bene in comunione, non costituiscono dimande in senso tecnico e come tali soggette al regime delle preclusioni ex art. 183 c.p.c..
La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che, con specifico riferimento ai limiti alla proposizione dell'istanza di attribuzione, non si può prescindere dalla specificità del giudizio di divisione, e soprattutto dall'incidenza che sul risultato della divisione possono avere le vicende soggettive che colpiscono i condividenti, ovvero quelle oggettive concernenti i beni coinvolti nel giudizio. Ne deriva, pertanto, il diritto delle parti del giudizio divisorio di mutare, anche in sede di appello, le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione. Il condividente ben potrebbe all'esordio della controversia prospettarsi la divisibilità in natura, salvo poi ricredersi proprio in conseguenza delle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio che, invece, dia conto delle ragioni per le quali il bene o i beni non siano comodamente divisibili. Tutto ciò attribuisce alle parti il diritto di modificare, anche in sede di gravame, le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione (infra Cass. II, 13 giugno 2019, n. 15926). Nel giudizio di divisione, l'istanza di attribuzione di un bene immobile indivisibile ex art. 720 c.c. costituisce una modalità attuativa della divisione, risolventesi nella mera specificazione della domanda di scioglimento della comunione (Cass. II, 6 febbraio 2019, n. 3497; Cass. II, 19 luglio 2016, n. 14756). A ciò si aggiunge la considerazione che, l'esito della vendita all'incanto, resta l'extrema ratio voluta dal legislatore.
Nulla quaestio processuale circa la possibilità della parte conventa di formulare l'istanza di attribuzione del bene rispetto alla domanda divisionale declinata in termini di ripartizione del ricavato dall'evocata vendita all'incanto. Dopotutto, la stessa difesa attorea (che ha esercitato nell'odierno giudizio il diritto potestativo di divisione) aveva chiesto che la stessa avvenisse mediante vendita mentre in sede di precisazione delle conclusioni ha formulato istanza di attribuzione.
In sintesi, ambo le richieste di attribuzione svolte dalle parti sono processualmente ammissibili.
La possibilità giuridica della divisione. Va dichiarata la possibilità giuridica dei citati scioglimenti di comunione e divisione ai sensi dell'art. l'art. 29, comma 1 bis della l. 27 febbraio 1985, n. 52, aggiunto dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 19, comma 14, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122. La disposizione (come esposto nell'ordinanza del 17 febbraio 2023 volta a sollevare d'ufficio la relativa questione) prescrive che:” Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari".
pagina 7 di 18 La c.d. conformità oggettiva catastale, la cui dichiarazione può essere resa dagli intestatari catastali oppure surrogata mediante la produzione in giudizio di un'attestazione sostitutiva da parte di un tecnico abilitato. Si tratta di una disposizione dettata per gli atti di matrice negoziale. Condizionando la loro validità, la stessa dichiarazione non può che essere resa anche nel processo che le parti utilizzano per surrogare l'atto negoziale che non riescono a concludere. Attraverso il processo non si può ottenere una pronuncia che abbia effetti maggiori o diversi da quelli conseguibili nella vita di relazione. La presenza delle menzioni catastali (come per l'affine questione delle menzioni urbanistiche v. Cass. SS.UU. 7 ottobre 2019, n. 25021 di cui meglio infra) costituisce condizione dell'azione e, pertanto, deve sussistere al momento della decisione e che la produzione delle suddette menzioni catastale può intervenire anche in corso di causa (v. infra Cass. II;
29 settembre 2020, n. 20526 in tema di 2932 c.c.) A questo proposito l'intrinseco della difformità dello stato di fatto alle planimetrie depositate in catasto non viene in rilievo di per sé qualora:
- risulti attestato dalle parti o da un tecnico a ciò abilitato tale conformità;
- la eventuale discrepanza residua in termini cartolari non incida sulla rendita catastale dell'immobile cui si riferisce. Come segnalato anche dalla dottrina, la disposizione in parola ha una matrice pubblicistica ma fiscale ovvero tesa a far emergere una divergenza che incida sulla capacitò contributiva del cespite tale da implicarne la variazione catastale. Ciò avviene con riferimento ad interventi che la consistenza, l'attribuzione della categoria e della classe, a seguito di interventi edilizi di ristrutturazione, ampliamento, frazionamento, redistribuzione degli spazi interni, modifica l'utilizzazione di superfici scoperte, quali balconi o terrazze oppure per effetto di annessioni, cessioni o acquisizioni di dipendenze esclusive o comuni, cambio di destinazione d'uso, ecc.). Da qui l'irrilevanza delle implicazioni urbanistiche od edilizie che lo stato del cespite importi e l'eventuale presenza di un abuso edilizio di cui la difformità catastale può essere una spia. Va ricordato che gli atti di scioglimento delle comunioni relative ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L. n. 47 del 1985, dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 10 settembre
1967. Cass. SS. UU. 7 ottobre 2019, n. 25021, nello stesso senso Cass. II, Ordinanza n. 9255 del 04/04/2023; Cass. II, n. 9152 del 03/04/2023; Cass. II, n. 7020 del 09/03/2023; Cass. II, n. 26564 del
30/09/2021; Cass. II, n. 26563 del 30/09/2021; Cass. II, n. 17287 del 19/08/2020; Cass. II, n. 16537 del
31/07/2020; Cass. VI- II, n. 13435 del 01/07/2020; Cass. VI- II n. 12963 del 30/06/2020; Cass. II, n.
2675 del 05/02/2020).
La giurisprudenza ha così sintetizzato il principio di diritto (p. 37 citate Cass. SS. UU. 7 ottobre 2019, n. 25021):”Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 cod. civ., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e pagina 8 di 18 grado del giudizio». Precisando – sul piano semantico – che “seppur la nullità scaturisca dalla mancata dichiarazione nell'atto degli estremi del titolo abilitativo dell'edificio, e non dal carattere illecito dell'edificio in sé (la nullità, tuttavia, non è impedita dalla dichiarazione di un titolo abilitativo inesistente;
mentre la mancata dichiarazione del titolo abilitativo esistente può essere emendata - ex art. 46, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001 e 40, comma 3, della legge n. 47 del 1985 - con atto successivo che contenga la dichiarazione prescritta), per ragioni di brevità nel prosieguo si parlerà di edifici "abusivi", con ciò intendendo nondimeno riferirsi (in conformità alla configurazione della fattispecie giuridica) a quegli edifici oggetto di atti negoziali in cui non siano menzionati gli estremi dei titoli abilitativi ad essi relativi” (p. 9 cit. Cass. SS. UU. 7 ottobre 2019, n. 25021). In questo caso è risultato dalla stessa C.T.U. l'esistenza di un titolo edilizio per la costruzione del cespite (Licenza edilizia n.356 del 03/12/1982, p. 7) come indicato anche nell'atto di compravendita del 9 settembre 2002 (p. 17 doc. 1 fasc. ). Tanto basta a quei fini. PT Questa ricostruzione è servente a dimostrare l'inconferenza delle difese spese dalla conventa negli scritti finali rispetto alla produzione dell'attestazione di conformità catastale da parte dell'attrice il 24 aprile 2024 (docc. 30-31 fasc. ) PT
In termini processuali è rituale poiché costituisce quel fatto giuridico integrante una condizione di possibilità giuridica dell'azione che può intervenire fino alla precisazione delle conclusioni nel primo grado. In termini “sostanziali” essa rispetta i requisiti di struttura e funzione poiché il tecnico indica di aver reperito le planimetrie catastali, che in precedenza aveva confezionato (con pratica di variazione
MI0156942 dell'11/04/2024), e di attestarne la conformità allo stato dei luoghi. Il sopralluogo è stato eseguito nell'ambito delle operazioni peritali svolte (12 luglio 2023) e all'esito del riscontro “negativo” circa la rispondenza alle precedenti planimetrie castali (come segnalato anche nell'ordinanza del 15 marzo 2024), il tecnico ha provveduto (come spiegato in comparsa conclusionale dall'attore) a modificare la rappresentazione grafica degli enti nella scheda catastale e non a ricondurre a conformità edilizia lo stato di fatto. La circostanza che vi possa essere un contrasto tra lo stato di fatto così
“lasciato” e il regime edilizio del bene non ha incidenza nulla possibilità giuridica (negoziale o giudiziale) della divisione potendo al più incidere soltanto sul diminuito valore degli immobili pari alle spese da sostenersi per la sanatoria (peraltro gi indicate dall'ausiliario). La controversia sul tema intrapresa fra le parti appare sovrabbondante rispetto agli effetti del processo.
Il merito della domanda. L'art. 1100 cod. civ. definisce la comunione c.d. "ordinaria", la situazione in cui «la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone». Ogni comunione consiste nella contitolarità della proprietà di un bene o di altro diritto reale sopra di esso, di modo che ogni compartecipe è titolare del diritto sull'intero bene per una quota ideale: la "quota" è la misura della contitolarità spettante al partecipe alla comunione. Ciascuno dei partecipanti alla comunione è titolare di un apposito diritto potestativo di ottenere la divisione (art. 1111, primo comma, cod. civ.); e l'esercizio di tale diritto è indipendente dal consenso degli altri compartecipi, giacché "in communione nemo compellitur invitus detineri". L'odierna controversia non concerne l'an dividendum sit ma soltanto il quomodo. Sotto il primo profilo, pertanto, è sufficiente ricordare che le parti acquistarono il diritto di proprietà in modo indiviso tra loro sull'immobile sito in Milano, via Ludovico di Breme n.46 giusta scrittura privata con sottoscrizione autenticata del 9 aprile 2002 (doc. 1 fasc. e meglio ivi identificato) PT
pagina 9 di 18 Nulla quaestio circa il diritto astratto di comproprietà sul citato compendio nella quota di un mezzo ciascuno in capo a e . Sul piano petitorio (l'azione di scioglimento Parte_1 P_ della comunione e divisione è tale) non rilevano, naturalmente, questioni afferenti il modo e l'imputabilità della provvista utilizzata per il pagamento del prezzo. Indifferenza giuridica tanto nella individuazione della quota di spettanza del diritto su bene che nella fase attuativa della divisione quale quella dell'attribuzione ex art. 720 c.c.
Allo stesso modo vi è concordia assertiva, e documentazione tecnica (v. elaborato peritale,) circa la non comoda divisibilità del cespite (e delle pertinenze) in due diverse porzioni suscettibili di autonomo godimento da parte dei comproprietari. La divisione non deve produrre un deprezzamento del bene, né imporre la formazione di servitù non eccessivamente gravose e deve consentire la formazione di quote suscettibili di autonomo godimento, ancorché in regime di condominio edilizio (Cass., II, 21 aprile
1976, n. 1410). E' noto che il diritto di ciascun comunista di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 cod. civ., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano
"comodamente" divisibili e, cioè, allorché il frazionamento non richieda accorgimenti ed operazioni troppo costose e complesse o, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, ancorché in regime di condominio edilizio, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero ovvero comporterebbero una più o meno grave deviazione dalla naturale utilizzazione del complesso indiviso secondo la sua naturale funzione (Cass. II, 18 ottobre 20204, n. 27040; Cass., Sez. 2,
15/12/2016, n. 25888; Cass., Sez. 2, 23/4/1979, n. 2285), ciò al fine di evitare che rimanga in qualche modo pregiudicato l'originario valore del cespite, ovvero che ai partecipanti vengano assegnate porzioni idonee alla funzione economica dell'intero (Cass., II, 28 maggio 2007, n. 12406; Cass., Sez. 2,
7/5/1987, n. 4233). Indagine che deve essere condotta alla stregua del criterio oggettivo costituito dalla concreta possibilità o meno di ripartire il bene medesimo, nella sua attuale consistenza e destinazione, senza pregiudizio per il suo valore economico, ed in modo tale che la porzione da attribuirsi a ciascun condividente configuri un'entità autonoma e funzionale, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso (Cass., Sez. 2, 9/11/1977, n. 4738; Cass., Sez. 2, 29/5/2007, n.
12498). A tali fini, rileva altresì la complessiva valutazione dell'intervento stesso in relazione alle caratteristiche dell'immobile e la sua compatibilità con la disciplina urbanistica vigente, sia avuto riguardo alla normativa nazionale, sia ai regolamenti e strumenti urbanistici locali, dovendosi verificare se l'intervento edilizio necessario per la divisione del fabbricato sia giuridicamente fattibile in quanto pienamente compatibile con la suddetta normativa, a maggior ragione in caso di vincoli storico- ambientali, e se il frazionamento possa essere utilmente realizzato senza compromettere il valore pagina 10 di 18 dell'intero edificio, nonché il godimento e il valore economico delle singole unitarie realizzabili (in questi termini, Cass., Sez. 2, 11/3/2019, n. 6915, E', altrettanto, indubitabile che le disposizioni contenute nell'art. 720 cod. civ. in tema di divisione avente ad oggetto beni immobili indivisibili o non comodamente divisibili caduti in comunione ereditaria, si applicano anche allo scioglimento di ogni altro tipo di comunione, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 1116 cod. civ. (Cass. III;
18 ottobre 2001, n. 12758)
L'art. 720 c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'immobile oggetto di comunione non sia divisibile o comodamente divisibile a prescindere dal fatto che le quote dei condividenti siano o meno eguali, mentre l'art. 729 c.c. riguarda la divisione degli immobili divisibili con conseguente formazione di quote uguali o diseguali, procedendosi nel primo caso all'estrazione a sorte e nel secondo all'attribuzione.
Ne consegue che nell'ipotesi dell'immobile indivisibile, deve escludersi nella divisione il criterio del sorteggio. Del pari resta estraneo alla disciplina dell'art. 720 c.c. l'eventualità di un frazionamento in natura del bene, mentre la vendita all'incanto è configurata come rimedio residuale cui ricorrere quando nessuno dei condividenti voglia giovarsi della facoltà di attribuzione dell'intero (Cass. II;
27 ottobre
2000, n. 14165). Quanto via sia contrasto tra le parti circa l'attribuzione all'una o all'altra di esse di un immobile indivisibile insorge una controversia caratterizzata dalla contrapposizione degli interessi dei condividenti in ordine alle diverse modalità di attuazione della divisione stessa la cui soluzione la legge deferisce al giudice.
Nell'esercizio del potere di attribuzione del bene ritenuto non comodamente divisibile, il giudice non trova alcun limite nelle disposizioni dettate dall'art. 720 cod. civ., da cui gli deriva, al contrario, un potere prettamente discrezionale nella scelta del condividente cui assegnarlo, potere che trova il suo temperamento esclusivamente nell'obbligo di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare la preferenza all'uno piuttosto che all'altro degli aspiranti all'assegnazione (così esaminando i contrapposti interessi dei condividenti in proposito), e si risolve in un tipico apprezzamento di fatto. Riportandosi alla “florida” giurisprudenza in materia di comunione ereditaria, si nota che quando sia compreso un immobile non comodamente divisibile e vi siano coeredi titolari di quote identiche, la scelta tra coloro che ne richiedano l'attribuzione è rimessa, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., al giudice sulla base di ragioni di opportunità e convenienza, mentre il rimedio residuale della vendita all'incanto trova applicazione solo ove non sia ravvisabile alcun criterio oggettivo di preferenza, senza che, peraltro, l'individuazione del condividente cui assegnare il bene possa dipendere dalla maggiore offerta, che uno di essi faccia, rispetto al prezzo di stima, non caratterizzandosi il procedimento divisionale come una gara tra i coeredi (infra Cass. VI.II, Ord. 20 marzo 2019, n. 7869). Il Tribunale non può che evidenziare l'impossibilità della vendita all'asta del cespite a fronte di due diverse ed opposte richieste di attribuzione dell'immobile formulate dalle parti. Nel caso opposto sarebbe stato compulsato a tale esito ma in quello odierno ne è impedito giuridicamente non essendo previsto dalla norma la vendita giudiziale quale modalità di risoluzione delle opposte richieste di attribuzione.
Al fine di procedere con l'attribuzione il Tribunale non può riferirsi al criterio della maggior quota essendo eguale fra le parti. Come anticipato supra non rilevano questioni giuridiche od economiche esterne all'ambito petitorio e sulle quali si son molto spese i difensori delle parti. A tal uopo va subito sgombrato il campo dall'irrilevanza di valutazioni comportamentali, financo morali, cui si profondono le patrone delle parti nel perorare l'istanza attributiva rassegnata. Il presente non è un giudizio incardinato nell'ambito del diritto di famiglia e non persegue interessi personali ma eminentemente patrimoniali. Da qui l'inconferenza di affermazioni quali:
pagina 11 di 18 - per l'attore:“Le uniche ragioni di opportunità che il Tribunale potrebbe perseguire nella scelta discrezionale del “miglior condividente” a cui assegnare la quota dell'altro (qualora se ne volesse assumere l'onere a fronte della più facile messa all'asta), sono giuridiche ed esclusivamente dipendenti dai comportamenti endo ed extra processuali delle parti (diversamente, il Giudice non darebbe alcun peso giuridico all'attività giudiziale svolta)”. Non si tratta di un concorso a premi volto a beneficiare il soggetto che sarebbe, in thesi,
“meritevole”, secondo una valutazione comportamentale del tutto esulante sia dalle norme di diritto emergenti in ambito divisorio sia rispetto ai principi che regolano la soccombenza in giudizio;
- per l'attore a proposito dell'asserito maggior pagamento del prezzo tramite l'estinzione del mututo:” Il credito dell'attore è, quindi, connesso col prezzo di acquisto e col valore attuale dell'immobile, da tenersi in considerazione in sede di divisione”. E' agevole ricordare che il mutuo contratto per conseguire la provvista parziale del prezzo di un immobile è un contratto che nulla ha a che fare con il diritto reale e, quindi, con il titolo di provenienza che ne attribuisce le quote ai comproprietari;
- per la convenuta:” “la sig.ra è creditrice del sig. per gli importi arretrati del P_ PT contributo di mantenimento, pari ad €.28.746,20, che ad oggi conteggiando il mese di novembre non ancora corrisposto ammonta a €.30.133,40, credito garantito dall'ipoteca iscritta e che determina di fatto una maggior quota rispetto al 50% già a lei intestata”. Premessa l'inesistenza giuridica del concetto quota di fatto (peraltro riferito all'ipoteca), la sussistenza di una ragione di credito per altro titolo (peraltro in fieri vista la sua natura non cristallizzata in linea capitale) non può essere sussunta nel concetto di opportunità di cui discorre la giurisprudenza afferente alla cosa e alla sua destinazione economica;
- “più opportuna e consentirebbe, anche per il futuro, e cioè dopo il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio il protrarsi della convivenza tra Per_5 madre e figlio… conseguimento dell'autosufficienza economica da parte dei figli, se fa venir meno l'obbligo di mantenimento in capo ai genitori, non comporta però che i legami parentali si dissolvano e né che la comunità familiare debba disgregarsi”. Trattasi di questioni personali riferite, peraltro, ad adulti (tali sono i figli della coppia) che non appaiono avere alcun rilievo in sede divisoria.
Allo stesso modo può ritenersi ininfluente, anche a fini estimativi, la sussistenza oramai formale del diritto di assegnazione della casa familiare e della connessa trascrizione nei RR.II.. La sentenza di divorzio veicolava un accordo consensuale tra i coniugi volto a regolare tutte le questioni patrimoniali e non patrimoniali sottese alla cessazione degli effetti civili del matrimonio (doc. 3 doc.. ), nello PT specifico
Accordo che ricalcava sullo specifico tema la pronuncia di separazione personale del 19 marzo 2014 (doc. 1 fasc. , punto 7). Ora le parti hanno dedotto che tale ultimo figlio lascerà la casa P_ familiare prima del compimento del 26esimo anno si età ( 1° dicembre 2026), andando addirittura all'estero, e con ciò facendo venir meno la sostanza del diritto personale di godimento atipico riconosciuto dall'art. 337- sexies c.c., con quel che ne segue circa la necessità formale per le parti – soprattutto l'assegnatario – a consentire formalmente la cancellazione della relativa trascrizione ex art. pagina 12 di 18 2643 c.c. oppure a ricorrere al Tribunale per la revoca (formale) dell'assegnazione della casa familiare con il conseguente ordine di cancellazione della sua trascrizione.
Si tratta di una constatazione derivante dalla conformazione giuridica del citato diritto. L'assegnazione della casa familiare è, di regola, funzionale a tutelare l'interesse prioritario dei figli alla continuità della vita familiare (per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale contesto si sono radicate), onde preservarne l'habitat dai possibili esiti negativi conseguenti alla crisi coniugale, giacché la casa rappresenta il luogo degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime la vita familiare e continua a svolgersi la prosecuzione delle relazioni domestiche. In sostanza, la casa familiare si identifica nel luogo in cui i figli minori o non ancora autosufficienti costruiscono le loro vite affettive attraverso il rapporto con i genitori nello scorrere relazionale della vita quotidiana, o, meglio, nel luogo protetto dove, in particolare, la prole minorenne potrà elaborare l'esperienza traumatica che può scaturire dalla crisi di coppia. ll titolo ad abitare il cespite familiare è strumentale alla conservazione della comunità domestica nel solo interesse della prole (in tal senso v., anche, Cass. SU n. 13603/2004 e, tra le più recenti, Cass. Sez. VI-1, n. 8580/2014 e Cass. Sez. V, n.
25889/2015). Sul piano strettamente “dogmatico” si atteggia - secondo l'opinione maggiormente seguita - a diritto personale di godimento del cespite e viene a caducarsi nel caso di allontanamento del coniuge assegnatario, ossia allo scemare delle ragioni di protezione della prole per raggiunta indipendenza dei figli, ovvero, infine, nel caso in cui l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio (Cass. SS. UU. 9 giugno 2022, n.
18641; (Cass., Sez. VI-1, n. 3015/2018).
Purtuttavia come per tutti i provvedimenti conseguenti alla pronuncia di separazione o di divorzio, anche per l'assegnazione della casa familiare vale il principio generale della modificabilità in ogni tempo per fatti sopravvenuti. Eppertanto, da un punto di vista generale, che, in tema di separazione,
l'assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria (Cass. Sez. I, n. 18440/2013).
Peraltro si sottolinea che l'eventuale assegnazione al coniuge del cespite in comproprietà incide sul valore venale dell'immobile solo allorché il bene sia venduto ad un terzo o attribuito al coniuge non assegnatario. Nel caso opposto di coincidenza tra attribuzione in sede di divisione e assegnazione il diritto dominicale riassorbe in sé quello atipico di godimento risultando, a tal fine, irrilevante la circostanza che nell'immobile stesso continuino a vivere i figli minori o non ancora autosufficienti rimasti affidati allo stesso coniuge divenutone proprietario esclusivo, in quanto il relativo aspetto continua a rientrare nell'ambito dei complessivi e reciproci obblighi di mantenimento della prole da regolamentare nella sede propria, con la eventuale modificazione in proposito dell'assegno di mantenimento. In sintesi verrà a prodursi l'effetto della concentrazione in capo allo stesso coniuge di tale diritto di godimento e del diritto dominicale sull'intero immobile, che permane privo di vincoli, con la conseguenza che il primo, già derivante dal provvedimento di assegnazione giudiziale, risulterà assorbito dall'acquisito diritto in proprietà esclusiva dell'immobile stesso, il quale, perciò, ne determinerà l'estinzione (secondo parte della dottrina si tratterebbe di una forma assimilabile a quella di un'estinzione per confusione).
Tornando all'attuazione divisoria – nell'ambito di questa cornice fattuale e giuridica - l'unico criterio oggettivo autoevidente appare essere lo status quo ante abitativo ovvero la circostanza che la convenuta pagina 13 di 18 viva nell'immobile a seguito di un accordo consensuale di assegnazione. Assegnazione la quale, ancorchè finalizzata al mantenimento della relazione dei figli della coppia con l'immobile, ha di fatto, creato una continuità abitativa della convenuta con lo stesso, il tutto in via consensuale e non coattiva. Fatto che ha l'indubbio vantaggio pratico, peraltro, di concentrare ed estinguere, comunque, il diritto di assegnazione della casa familiare a prescindere dal suo venir meno sostanziale per le ragioni inerenti all'abbandono della casa familiare da parte della prole. Non vi sono altri elementi cui il Tribunale può riferirsi per la scelta di uno dei due condividienti.
Il compendio va attribuito per l'intero ad così come meglio identificato al NCEU alla P_ partita 1783606, foglio 124 (a seguito della variazione catastale apportata dall'attore (doc. 35 fasc.
): PT
− appartamento al mappale 216, subalterno 711 (ex 22), piano 3, categoria A/2, classe 3, vani 7,5, rendita catastale € 1.123,29;
− cantina al mappale 216, subalterno 712, piano S1, categoria C2, metri quadri 5, rendita catastale 5, 42,;
− box al mappale 216, subalterno 713 (ex 4) , piano S1, categoria C/6, classe 6, mq 32, rendita catastale € 269,38.
L'attribuzione dell'immobile ad comporta ovviamente il diritto di a P_ Parte_1 conseguire la somma pari al valore della sua quota a titolo di conguaglio. Occorre quindi stimare il compendio in parola e nel farlo il Tribunale non può che riportarsi agli esiti dell'elaborato peritale i quali costituiscono il frutto dell'applicazione, non contraddittoria, dei crediti estimativi esposti in modo chiaro (pp 9 – 10 ed all. F C.T.U. ).
A questo proposito appaiono ragionevoli le repliche offerte dall'ausiliario alle osservazioni svolte dai cc.tt.pp. ovvero:
- un valore unitario di “ 4.450 €/mq… di richieste di vendita di taluni immobili” per l'attore sia per le differenze di superficie commerciale cui gli immobili si riferiscono sia, e questo lo soggiunge il Tribunale, l'irrilevanza dei meri annunci ai fini delle stime immobiliare dovendosi accertare l'effettivo valore venale di scambio dei beni;
“ un valore di stima pari a € 489.954,00, a fronte di € 506.572,00 .. ovvero un valore inferiore del 3,28% “ derivante da “un'altra metodologia di calcolo delle superfici delle pertinenze” offerto dalla convenuta. Si tratta di uno scarto minimo rientrante nella variabilità dell'estimo e frutto, come detto, di un diverso approccio e metodo di individuazione delle consistenze che non invalida quello utilizzato dall'ausiliario del Tribunale.
La stima di € 510.000,00, comprensiva di tutte le pertinenze, appare più che congrua. Sulla stessa occorre operare una sola prudenziale decurtazione riferita ai costi derivanti dal procedimento di regolarizzazione edilizia determinato dallo stato dei luoghi. L'attività di regolarizzazione catastale assunta dall'attore (che ha reso possibile giuridicamente l'odierna pronuncia) ha operato sul lato cartolare (come spiegato sia nella memoria ex art. 101 comma secondo c.p.c. che negli scritti ex art. 190 c.p.c. dalla difesa attorea). Se ne deduce (come ribadito dalla difesa attorea) la persistenza della irregolarità edilizia segnalata dal C.T.U., la cui riconduzione a conformità dedotta dalla difesa attorea, non elimina l'insorgenza di una spesa che sarà all'uopo necessaria. Prendendo a riferimento la C.T.U.
(ed escludendo le spese di regolarizzazione catastale allo stato non necessarie) può operarsi una stima di circa € 2.000,00 da sottrarre al valore venale del bene.
pagina 14 di 18 In definitiva il valore del compendio ai fini divisori va accertato in € 508.000,00 con quel che ne segue circa il valore nominale della quota spettante a ciascuno di € 254.000,00. Va, pertanto, posta a carico di , la somma di € 254.000,00 quale conguaglio a favore di P_
. Parte_1
A chiosa finale va reietta la richiesta di “decurtazione” del valore venale del bene o del conguaglio spettante alla parte non assegnataria dell'immobile fondata su ragioni di credito contrattuali o di altro tipo ma aliene dal diritto reale cui si riferisce il giudizio divisorio. Appare evidente che nessuna diminuzione del conguaglio, interna al presente processo, potrà avvenire in base all'esistenza di un credito da mantenimento vantato dalla convenuta nei confronti dell'attore. Di ciò si discorrerà oltre in ragione della sorte dell'ipoteca iscritta dalla stessa sulla quota, prima altrui.
La domanda di condanna alla restituzione della quota parte di mutuo proposta da è Parte_1 manifestamente infondata. In via preliminare di merito va dichiarata la tardività dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta in sede di precisazione delle conclusioni.
La domanda attorea, infatti, ha come causa petendi il mutuo ipotecario stipulato il 9 settembre 2002
(doc. 6 fasc. ) con la e che sarebbe stato interamente pagato P_ Controparte_3 dall'attore e non dalla convenute nella sua quota parte. Mutuo che avrebbe costituito una parte della provvista necessaria al pagamento del prezzo dell'immobile per cui è causa. A prescindere dal merito della domanda già si comprende l'estraneità giuridica di un simile rapporto rispetto allo scioglimento della comunione e divisione. Si tratterebbe, seguendo la prospettazione attorea, in una mera azione di regresso tra condebitori solidali. Ebbene difetta manifestamente il titolo di solidarietà passiva del rapporto atteso che il mutuatario era soltanto e non Parte_1 P_
La convenuta, di contro, era mera datrice d'ipoteca (assieme al mutuatario) a garanzia del mutuo prestato all'attore (la difesa della convenuta la definisce in modo gergale “mettere la firma”). In definitiva difetta il titolo giuridico di debito in capo alla convenuta di carattere solidale sulla cui scorta esercitare il regresso. Non si comprende quindi su quale fonte di diritto si fondi la difesa attorea nel chiedere la restituzione di una somma versata dall'Istituto di credito al solo attore. Tutte le altre pagina 15 di 18 difese spese dalla patrona della convenuta, di poi, appaiono del tutto irrilevanti e superflue (anche ai fini della liquidazione delle spese di lite).
La cancellazione dell'ipoteca iscritta da il 23 aprile 2021, Registro Generale n. 31019 e P_ registro particolare n. 5157.
Va ricordato infatti che l'art. 1103, consente al comproprietario di disporre del proprio diritto e di concedere ipoteca, facendo espresso rinvio all'art. 2825 c.c.; la norma, dettata per l'ipoteca iscritta sui beni indivisi, contiene un complesso meccanismo di tutela che tende a rendere indifferente l'esito della divisione al creditore ipotecario, sia nel caso di ipoteca sulla quota astratta della comunione sia nel caso di ipoteca su un determinato bene immobile comune gravata per quota.
Le ipoteche sui beni comuni iscritte contro il singolo colpiscono i beni di cui egli risulti con la divisione proprietario (art. 2825 c.c. - Cass. n. 3971/1980), conseguendone la cancellazione di quelle stesse iscrizioni sui beni assegnati agli altri. Ne scaturisce un effetto retroattivo della divisione, per cui, al di fuori delle eccezioni previste dall'art. 2825 c.c., il bene assegnato deve pervenire al condividente libero dai pesi imposti da colui che, a posteriori, risulti privo della facoltà di disporne (infra Cass. II, 28 maggio 2020, n. 10067; Cass. n. 1062/1979).
Peraltro i creditori, qualora invece, non venga assegnato alcun bene al condividente-debitore ma
“venga attribuita una somma di denaro in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma con prelazione determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione dei rispettivi titoli, nei limiti però del valore dei beni precedente ipotecati.” Il creditore ipotecario avrà diritto a surrogarsi nella somma dovuta a titolo di conguaglio, nei limiti del credito garantito dal gravame realizzandosi così una c.d. surrogazione reale dell'ipoteca sulle somme: pretium succedit in locum rei.
Appare evidente che tanto per il meccanismo di cui sopra (inesistenza di una quota di diritto reale in capo al debitore), quanto per la confusione tra la titolarità del diritto reale costituente la garanzia e la titolarità del diritto reale di garanzia ( ), l'ipoteca iscritta sulla quota della metà P_ dell'immobile per cui è causa non può che essere cancellata. Ora in questo caso l'ipoteca e stata iscritta ex art. 8 comma secondo della l. 1° dicembre 1970, n. 898 a tutela dell'adempimento dell'assegno di mantenimento tanto dei figli (fino al 26esimo anno di età) quanto della coniuge con una prognosi di anni dieci dall'iscrizione (v. quadro D della nota – doc. 13 fasc. ), ha una funzione di garanzia dinamica. PT
Da un lato. 8, 2° comma, l. 1 dicembre 1970, n. 898 - il quale costituisce puntuale applicazione del principio generale di cui all'art. 2818 c.c. - attribuisce direttamente al coniuge creditore la facoltà di iscrivere la suddetta ipoteca sulla base della sentenza che imponga all'altro coniuge alcuno degli obblighi di cui ai precedenti artt. 5 e 6, restando rimessa alla valutazione del medesimo creditore la sussistenza del pericolo di inadempimento (Cass. civ. I, 20 novembre 1991, n. 12428). Dall'altro lato il titolo – ancorchè veicolato da una sentenza – non viene ad essere “coperto” dal giudicato tipico dell'art. 2909 c.c. in quanto esso viene definito rebus sic stantibus. Il titolo sostanziale cui si lega – il mantenimento – può essere sempre modificato come peraltro avvenuto in parte nel caso che occorre con il decreto del Tribunale del 13 maggio 2022 (doc. 9 fasc. ). A ciò si aggiunge la PT circostanza che l'ammontare garantito dall'ipoteca può essere determinato in via prognostica, in relazione ad un determinato lasso temporale, atteso che il mantenimento (quantomeno del coniuge) potrebbe essere vita natural durante. Da qui anche una funzione cautelare e preventiva dell'istituto poiché la somma ivi dedotto può riguardare un credito non soltanto ancora non maturato ma che potrebbe non maturare mai.
Questa breve digressione è necessaria per individuare il quantum della surrogazione nella garzaia ipotecaria che dovrà essere riconosciuto alla convenuta sulla somma dovuta all'attore a titolo id conguaglio. La difesa di discorre scorrettamente in diritto di “decurtazione” (non si P_ pagina 16 di 18 capisce a quale istituto giuridico faccia riferimento) quasi vi fosse una sorte di distribuzione di un ricavato al quale applicare una prededuzione. In realtà così come l'ipoteca garantiva un credito e, quindi, non lo soddisfaceva, così la somma che la sostituisce dovrà farlo. Agli odierni fini patrimoniali, tuttavia, non potrà che farsi riferimento da un credito “certo” tenendo conto che:
- dall'iscrizione ipotecaria, 21 aprile 2021, all'udienza di precisazione delle conclusioni, due dei figli hanno perso il diritto all'assegno di mantenimento, per come indicato nella nota di iscrizione dell'ipoteca ai fini della determinazione del credito;
- le somme future di cui ha diritto tanto la coniuge che il terzo figlio (orami ad esaurimento) non sono certe ai fini ipotecari vista la peculiarità del giudicato sul mantenimento e della tipologia di garanzia prestata.
In definitiva ha diritto di surrogarsi soltanto nei limiti del credito che ha specificato P_ come esistente ed esigibile all'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero € 28.746,20 (punto 11 delle note scritte). Questo perché è dimostrato in atti l'esistenza dell'obbligo di mantenimento – anche per il passato (docc. 3,9 fasc. ; doc. 2 fasc. ) mentre la convenuta creditrice ha PT P_ allegato l'inadempimento dell'obbligato ovvero . Questi non ha dimostrato alcuna Parte_1 eccezione estintiva (anche parziale) impeditiva o modificativa del rapporto così dedotto entro l'ultimo termine utile per formulare un'istanza di rimessione in termini ovvero l'udienza di precisazione delle conclusioni (il documento 39 depositato con la memoria di replica è inammissibile). In definitiva va accertato il diritto di di surrogarsi sulla somma dovuta a titolo di P_ conguaglio di nei limiti dell'importo di € 28.746,20. Parte_1
Ogni altra domanda o eccezioni proposta dalle parti va rigettata in quanto infondata in diritto. Spicca quella per il danno che sarebbe derivato all'attore dall'iscrizione ipotecaria. Ora non si comprende quale sia il detrimento patrimoniale atteso che non ha né allegato né dimostrato alcun pregiudizio derivante dalla minorata indisponibilità giuridica della propria quota in virtù del gravame apposto dalla convenuta. Il fugace accenno a “l'impossibilità “ di accedere al credito bancario appare una mera petizione di principio (che peraltro sarebbe riconnessa alla sua impossidenza apparente a fronte dei redditi emersi in sede di modifica delle condizioni di divorzio). Questo profilo a valle assorbe la necessità di dover verificare a monte che il gravame sia stato iscritto dalla convenuta con dolo o colpa grave.
Le spese di lite.
Costituisce un insegnamento tralatizio della giudice della nomofilachia quelle che nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (infra Cass. II, 24 gennaio 2020, n. 1635; Cass. II, 8 ottobre 2013, n. 22903; Cass. n. 3083/2006). Il diritto alla divisione ha natura potestativa rispetto alla quale gli altri comproprietari si trovano in una situazione di soggezione sicchè non può configurarsi una soccombenza della lite. Questione diversa afferisce alle domande accessorie che non hanno una causa petendi divisoria e che devono essere governate secondo gli ordinari principi di cui all'art. 91 e 92 c.p.c.
In questo caso può predicarsi una soccombenza reciproca parziale visto il rigetto di alcune domande (rimborso mutuo, risarcimento del danno da iscrizione ipotecaria).
pagina 17 di 18 In definitiva e nei limiti di tali domande reiette - va condannato alla rifusione delle Parte_1 spese di lite sostenute da nei limiti della somma di € 5.713,00 per compensi, oltre P_ spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A., compensando le residue tra le parti.
Le spese di C.T.U, di contro, vanno poste definitivamente a carico delle parti per la metà ciascuno.
Si dà atto dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo anche per la trascrizione presso la competente Conservatoria dei RR.II..
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa a) accerta il diritto di allo scioglimento della comunione ordinaria in essere con Parte_1
, nella quota di metà ciascuno, sul compendio immobiliare sito in via Ludovico P_ di Breme n.46 e così meglio individuato al N.C.U.E. partita , foglio 124: P.IVA_1
o appartamento al mappale 216, subalterno 711 (ex 22), piano 3, categoria A/2, classe 3, vani 7,5, rendita catastale € 1.123,29;
o cantina al mappale 216, subalterno 712, piano S1, categoria C2, metri quadri 5, rendita catastale 5, 42;
o box al mappale 216, subalterno 713 (ex 4) , piano S1, categoria C/6, classe 6, mq 32, rendita catastale € 269,38; b) accertata la sua non comoda divisibilità e le opposte richieste delle parti, lo attribuisce in proprietà esclusiva ad;
P_
c) pone a carico di la somma di € 254.000,00 a titolo di conguaglio in favore di P_
; Parte_1
d) dispone la cancellazione dell'ipoteca iscritta da il 23 aprile 2021, Registro P_
Generale n. 31019 e registro particolare n. 5157 a carico di;
Parte_1
e) accerta il diritto di alla surrogazione nella somma dovuta ad P_ Parte_1 nei limiti dell'importo di € 28.746,20; f) rigetta tutte le altre domande ed eccezioni proposte dalle parti;
g) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da nei Parte_1 P_ limiti di € 5.713,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A., compensando tra le parti quelle residue;
h) pone definitivamente a carico delle parti, per la metà ciascuna, le spese di C.T.U.; i) dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo anche per la trascrizione presso la competente Conservatoria dei RR.II..
Milano, 4 aprile 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
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