Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/04/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4844/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4844/2023 promossa
DA
C.F. residente in [...] C.F._1
n. 51, elettivamente domiciliato in Verona, via Luigi Galvani n. 3/a presso lo studio delle Avv.sse
Patrizia De Nardi e Marta Corradini che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, come da procura posta in calce all'atto di citazione;
ATTORE
NEI CONFRONTI DI
Controparte_1
C.F. in persona dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in P.IVA_1 Controparte_2
Seveso, via San Martino n. 26 presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Pignolo che lo rappresenta e difende come da procura posta a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Oggetto: impugnazione delibera assembleare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 2.12.2024, tenutasi con le forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER Parte_1
“Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nelle memorie nn. 1 e 2 ex art. 171 ter
c.p.c. e, dichiarando sin d'ora di non accettare il contraddittorio su domande nuove eventualmente proposte, si insiste per l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi esposti nei precedenti scritti difensivi:
pagina 1 di 11
consuntivo 2021/2022 e approvazione rendiconto preventivo 2022/2023 e relativi piani di riparto,
b) in via principale, accertare l'inesistenza e/o la nullità o comunque dichiarare l'annullabilità delle delibere adottate ai punti 2 e 4 il 10/01/2023 dall'assemblea del per tutti i Controparte_1
motivi di cui ai precedenti scritti difensivi e/o per quelliritenuti di giustizia e, per l'effetto, dichiarare
l'inesistenza e/o la nullità o comunque annullare le delibere punti 2 e 4 del 10/01/2023 dell'assemblea del , con conseguente pronuncia e condanna del al Controparte_1 Controparte_1
rimborso delle somme eventualmente percepite, oltre interessi fino all'effettivo pagamento;
c) sempre in via principale, accertare l'illegittimità del criterio di riparto delle spese per l'acqua per violazione dell'art. 1123 c.c. e condannare il al ricalcolo delle somme per tale voce di CP_1
spesa in base al “criterio misto” contatori/millesimi o, in subordine, sulla base delle quote millesimali, con ogni conseguente declaratoria di legge, con conseguente pronuncia e condanna del CP_1
al rimborso delle somme eventualmente percepite, oltre interessi fino all'effettivo
[...]
pagamento;
d) sempre in via principale, accertare la mancata adesione del al procedimento di CP_1 mediazione senza valido motivo e, per l'effetto, condannare il ai sensi dell'art. Controparte_1
12 bis, commi 2 e 3 del D.lgs. n. 28/2010;
e) con vittoria di spese e compensi legali relativi al procedimento, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetario, incluse le spese e gli onorari per il procedimento di mediazione n. 174/2023 ICAF Monza.
In via istruttoria, riportandosi alle memorie nn. 1 e 2 ex art. 171 ter c.p.c.:
a) Si chiede disporsi consulenza tecnica al fine di: (i) determinare la conformazione della colonna dell'acqua condominiale;
(ii) determinare e confermare la possibilità di installazione dei misuratori dell'acqua per ogni singola unità cd “sotto-contatori” all'interno del ai fini CP_1 dell'applicazione del corretto criterio di riparto delle spese di consumo. Il tutto autorizzando il CTU ad accedere ad ogni ufficio pubblico e chiedere notizie ed acquisire documenti dalle parti e da terzi.
b) Si chiede l'esibizione, ex art. 210 c.p.c. a parte convenuta : - della Controparte_1
comunicazione-raccomandata del 26 maggio 2016 inviata dallo al sig. relativo CP_2 Pt_1
alla richiesta di esibizione documenti;
- registro di contabilità afferente al bilancio consuntivo 2021-
2022; - relazione redatta dal IT (Experta s.r.l.) incaricato dall'assicurazione condominiale, predisposta in relazione alla rottura della tubatura”.
pagina 2 di 11 PER IL CP_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Monza adversis rejectis con sentenza esecutiva e previa ogni opportuna declaratoria di Legge e del caso sulle eccezioni e deduzioni difensive del
così giudicare e provvedere: Controparte_3
IN VIA PRELIMINARE rigettare, ove riproposta da parte attrice, in quanto infondata nei suoi presupposti in fatto e in diritto la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della delibera, relativamente ai punti 2 e 4 < approvazione rendiconto consuntivo 2021/2022> e <approvazione rendiconto preventivo e relativi piani di riparto>, adottata il 10/01/2023 dall'assemblea del condomino del Controparte_4
rigettare comunque ed in ogni caso qualsivoglia domanda proposta dall'attore
[...] nei confronti del con l'atto di citazione Parte_1 Controparte_3
notificato in data 20/06/2023 perché infondata sia in fatto che in diritto e se del caso anche perché non provata. Il tutto comunque anche secondo diversa e più opportuna declaratoria di legge e del caso
SEMPRE NEL MERITO e sempre previa ogni opportuna declaratoria di Legge e del caso condannare il al risarcimento dei danni a favore del Parte_1 Controparte_3
in quella misura ritenuta di giustizia eventualmente anche con pronuncia in applicazione di quanto previsto dall'articolo 96, comma 3°, c.p.c. Con IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi di causa oltre al quale rimborso spese generali ed oltre i.v.a e c.p.a. come per legge sulle somme imponibili nella percentuale vigente nel dì del pagamento
IN VIA ISTRUTTORIA richiamate le considerazioni in fatto e in diritto di cui agli atti difensivi depositati si ribadisce, ove le istanze venissero riproposte da parte attrice, la più ferma opposizione:
- alla richiesta di CTU per l'accertamento della conformazione della colonna d'acqua condominiale e della possibilità di installazione dei misuratori d'acqua per ogni singola unità sia in quanto inammissibile, anche perché esplorativa, sia perché trattasi di questione non oggetto del presente giudizio (che, si noti bene, riguarda la impugnazione della assemblea del 10/01/2023) ed in relazione alla quale parte attrice non ha neppure proposto, ancorché non ne sarebbe stato neppure possibile anche per ragioni di natura procedurale e di procedibilità, alcuna specifica domanda;
- alla richiesta di esibizione ex art. 40 c.p.c. sia in quanto, nel caso de quo, inammissibile sia anche trattasi di documentazione irrilevante e ciò con riferimento anche a quella del “… registro di contabilità afferente al bilancio consuntivo 2021-2022” in quanto anch'essa non solo irrilevante ma anche inammissibile al solo considerare che, secondo principio consolidato, “… l'ordine di esibizione
pagina 3 di 11 deve essere utile in via diretta ed immediata all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa e non può avere fini meramente esplorativi …”.
IN FATTO
comproprietario di un un'unità immobiliare posta all'interno del Parte_1 CP_1
sito in , via Melgacciata n. 51, ha impugnato in questa sede la delibera
[...] Controparte_3
assembleare assunta in data 10.1.2023 con la quale i condomini presenti avevano approvato i punti n. 2,
3 e 4 posti all'ordine del giorno e, precisamente: (2) il rendiconto consuntivo relativo al periodo
2021/2022, (3) la conferma dell'amministratore e (4) il rendiconto preventivo relativo al periodo
2022/2023.
Ha censurato, nell'ordine:
1. la nullità e/o l'annullabilità della delibera di approvazione del rendiconto-consuntivo spese ordinarie
2021/2022 ed il relativo piano di riparto per omessa consegna dei documenti condominiali, violazione del diritto di informativa, omessa esibizione di documenti obbligatori per legge, violazione degli artt.
1130, 1130 bis e 1123 c.c., nonché degli artt. 7 e 13 regolamento di Condominio;
2. la nullità e/o l'annullabilità della medesima delibera per violazione del criterio di intellegibilità e trasparenza del bilancio condominiale nonché per omessa predisposizione della nota esplicativa in violazione degli artt. 1130 c.c. e 1130 bis c.c.;
3. la nullità e/o l'annullabilità della medesima delibera per violazione dell'art. 1123 c.c. stante l'errata suddivisione delle spese di consumo idrico in quanto effettuata in violazione del regolamento condominiale contrattuale;
4. la nullità e/o l'annullabilità della delibera di approvazione del rendiconto-preventivo delle spese ordinarie 2022/2023 ed il relativo piano di riparto per violazione del medesimo criterio;
5. la mancata partecipazione del Condominio al procedimento di mediazione obbligatoria e la rilevanza di tale comportamento ai sensi dell'art. 12 bis d. lgs. n. 28/2010.
Nel costituirsi in giudizio il convenuto, dopo avere dato atto del decennale contenzioso instaurato dall'attore e dalla moglie convivente nei confronti del di cui ha prodotto, finanche in sede CP_1
di precisazione delle conclusioni, tutte le sentenze a sé favorevoli, ha contestato la fondatezza degli ulteriori motivi di censura proposti in questa sede, insistendo per il rigetto integrale dell'ennesima impugnazione proposta.
Tentata senza esito la conciliazione delle parti, all'udienza del 2.12.2024, tenutasi con le forme della trattazione scritta, stante la natura documentale la causa è stata trattenuta in decisione.
pagina 4 di 11 IN DIRITTO
Occorre, preliminarmente, dare atto della piena utilizzabilità ai fini del decidere della documentazione prodotta dal convenuto con la nota di precisazione delle conclusioni, trattandosi di CP_1
decisioni, peraltro conoscibili anche d'ufficio dal Tribunale in quanto costituite da pronunce giurisprudenziali, formatasi successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 17 ter n. 2 c.p.c..
Ciò precisato e venendo all'esame del merito, il Tribunale non può esimersi dal rilevare la plateale infondatezza anche dell'ennesima impugnazione proposta dall'odierno attore avverso la delibera condominiale di approvazione del rendiconto consuntivo relativo al periodo 2021/2022 e di quello preventivo relativo all'annata successiva, il tutto, però, dopo avere precisato che le censure sollevate saranno esclusivamente analizzate sotto il profilo dell'annullabilità - e non anche della nullità - atteso che, secondo quanto autorevolmente statuito dalla giurisprudenza di legittimità cui il presente organo giudicante non può non uniformarsi, “in tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione della assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto” (cfr. in tal senso Cass.
Civ., Sez. Un., 7.3.2005 n. 4806).
Sempre con riferimento all'individuazione del criterio distintivo tra nullità ed annullabilità, ulteriormente ribadendo l'extrema ratio e la residualità della prima, la Suprema Corte, anche stavolta a
Sezioni Unite, ha da ultimo ribadito che “in tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della L. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico – questa ultima da valutarsi in relazione al difetto assoluto di attribuzioni –, contenuto illecito, ossia contrario a norme imperative o all'ordine pubblico o al buon costume” (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. U., 14.4.2021 n. 9839).
pagina 5 di 11 Se tal è l'orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità, per di più a Sezioni Unite, è piuttosto evidente come nessuno dei motivi di censura riportati nella superiore premessa in fatto sia di per sé idoneo ad inficiare di nullità la delibera assunta dai condomini nel corso dell'assemblea tenutasi in data 10.1.2023 sicché, effettuata tale precisazione teorico-dogmatica, si procederà schematicamente ad analizzare, come detto sotto l'unico profilo rilevante di eventuale annullabilità della delibera, le censure prospettate in atto di citazione come di seguito riportate con i numeri 1, 2, 3 e 4.
(1)
Iniziando dalla prima incentrata in buona sostanza sulla mancata possibilità di accesso alla documentazione contabile richiesta all'amministratore, a nulla rilevando sotto il profilo dell'annullabilità l'eventuale approvazione tardiva del rendiconto, l'attore avrebbe dovuto specificare con dovizia di particolari quali documenti tra quelli funzionali all'approvazione del consuntivo di cui si sarebbe dovuto discutere in assemblea avrebbe voluto e dovuto esaminare al fine di esprimere un voto quanto più possibile consapevole.
Nel senso quivi prospettato la richiesta è palesemente e fin troppo generica, non potendosi pretendere che sia l'amministratore, motu proprio, a reperire tutti i documenti rientranti nella gestione annuale, per di più a distanza di soli cinque giorni dall'assemblea, necessari affinché il condomino interessato possa esercitare a tutto tondo il proprio diritto, più che tutelabile purché esercitato legittimamente, di esaminare la documentazione sottoposta alla sua approvazione.
La genericità - e verrebbe anche da sottolinearne la pretestuosità - della richiesta è, d'altro canto, evidente se solo si presta un minimo di attenzione al tenore letterale del documento n. 4 prodotto da parte attrice, come detto inviato all'amministratore cinque giorni prima dell'assemblea:
pagina 6 di 11 Non considerando la genericità di tale missiva inviata dallo stesso all'amministratore del Pt_1
Condominio, nell'atto introduttivo del presente giudizio la difesa attorea ha affermato che, “nel caso di specie, per alcune voci inserite nel rendiconto consuntivo sono stati richiesti precisi e dettagliati chiarimenti – mai arrivati dalla controparte” e che proprio “l'impossibilità di verificare i documenti condominiali ha determinato la grave compressione del diritto del sig. alla formazione del Pt_1 corretto procedimento decisionale sulla delibera da assumere”.
L'affermazione stupisce, e non poco, non riuscendosi davvero a comprendere sulla scorta di quale altra documentazione ritualmente depositata in giudizio il avrebbe specificato e dettagliato in Pt_1
maniera adeguata e più che opportuna la propria richiesta, non potendosi come detto pretendere, stante la palese natura esplorativa di una tale istanza, che fosse l'amministratore a mettergli a disposizione, mtu proprio, centinaia di documenti utilizzati per la predisposizione del rendiconto annuale, anche quelli apparentemente inutili ed irrilevanti.
Né, tanto meno, si riesce a comprendere la funzionalità ai fini della partecipazione in assemblea della richiesta di visione dell'anagrafe condominiale, del registro dei verbali e del registro di nomina e revoca dell'amministratore.
Alla palese genericità di una tale richiesta fanno da paio le seguenti allegazioni riportate a pagina 5 dell'atto di citazione:
“La facoltà di visionare ed estrarre copia dei documenti condominiali è volta a tutelare il diritto di informativa dei condomini;
questi ultimi potranno approvare il rendiconto condominiale predisposto dall'amministratore solo se compiutamente informati. L'esame dei giustificativi di spesa è strettamente connesso e funzionale alla possibilità del singolo condomino di esprimere la validamente il proprio voto sul bilancio del condominio. La privazione di questo diritto determina l'annullabilità della delibera di approvazione del rendiconto perché i condomini non sono in grado di vagliare e verificare la correttezza e la veridicità delle voci riportate in tale documento.
Peraltro, nel caso di specie, per alcune voci inserite nel rendiconto consuntivo sono stati richiesti precisi e dettagliati chiarimenti – mai arrivati dalla controparte. L'impossibilità di verificare i documenti condominiali ha determinato la grave compressione del diritto del sig. alla Pt_1 formazione del corretto procedimento decisionale sulla delibera da assumere”.
Anche in tal caso, tuttavia, è sfuggito al richiedente che non è sufficiente allegare genericamente di aver subito una lesione del proprio diritto d'informazione per suffragare, ottenendone soddisfacimento, la richiesta di annullabilità della delibera condominiale legittimamente approvata dall'assemblea dei condomini, essendo piuttosto indispensabile - affinché possa configurarsene la lesione - che anche le conseguenze di essa siano compiutamente descritte, fermo restando che una richiesta di tal fatta,
pagina 7 di 11 almeno per come formulata, sembra più configurare un esercizio abusivo - e, quindi, illegittimo in quanto palesemente emulativo - di tale diritto, per lo più funzionale a precostituirsi un pretesto per l'impugnazione della delibera.
Al riguardo nessuna specifica indicazione è stata fornita da parte attrice e, di certo, non può essere integrata d'ufficio dal Tribunale.
A margine di tale motivo l'attore ha, infine, lamentato che la mancata disponibilità della documentazione richiesta non gli avrebbe consentito di comprendere come mai nel bilancio consuntivo relativo al periodo 2021/2022 fosse stata inserita la spesa di € 1.171,00 per opere legate ad infiltrazioni negli appartamenti e posto che, a suo dire, l'amministratore gli avrebbe CP_6 Pt_1
precedentemente riferito che il danno sarebbe stato integralmente indennizzato dalla compagnia assicurativa del Condominio. E, siccome non sarebbero noti gli sviluppi del sinistro, gli sarebbe stato impossibile comprendere la correttezza e la corrispondenza di quanto riportato a bilancio.
A tale allegazione è agevole replicare che, se davvero fosse stata questa l'intenzione del condomino, sarebbe stato sufficiente inserirla nella missiva con la quale, a distanza soli di cinque giorni dall'assemblea, era stata genericamente avanzata la richiesta di visione di tutto e il contrario di tutto sicché, solo qualora precisata e successivamente rimasta inevasa, si sarebbe effettivamente potuto disquisire di violazione del diritto d'informazione del condomino con conseguente potenziale annullabilità della delibera.
Peccato che, nel merito, è rimasta incontestata l'affermazione effettuata in comparsa dal Condominio, secondo cui una tale spesa farebbe riferimento al danno arrecato dallo stesso all'immobile Pt_1
sottostante a seguito della rottura di una tubatura presente all'interno del locale cucina del proprio appartamento.
E di ciò v'è puntuale traccia nel documento n. 31 prodotto dal CP_1
(2)
Passando ad esaminare la seconda macro-censura attinente alla violazione dell'art. 1130 bis c.c., non essendo stato il bilancio consuntivo corredato della nota sintetica esplicativa della gestione, è sufficiente rilevare come l'allegazione sconti anche in tal caso analoga genericità, essendosi l'attore limitato ad affermare in citazione come “Nel caso di specie, è stata allegata al rendiconto una
“relazione” di fine gestione, ove l'amministratore ha indicato in modo sommario solamente i risultati del disavanzo tra il bilancio consuntivo e quello preventivo. Non sono stati chiariti altri aspetti che avrebbero meritato un migliore approfondimento e che avrebbero consentito ai condomini di esaminare con attenzione le singole voci riportate nelle tabelle riepilogative allegate”.
pagina 8 di 11 Non v'è dubbio, insomma, lo afferma la medesima parte attrice, che la nota esplicativa della gestione, al di là della diversa nomenclatura concretamente utilizzata che non sposta i termini della questione, sia effettivamente presente al bilancio, e non assente come erroneamente sostenuto dal il quale, Pt_1
semplicemente, ne ha censurato la non completezza senza, però, adeguatamente considerare che essa, piuttosto che comportare l'annullabilità della delibera come ossessivamente ribadito in tutti gli scritti difensivi depositati in questa sede, avrebbe ben potuto essere approfondita in sede assembleare con esplicite e specifiche richieste di integrazione effettuate dal condomino interessato che, more solito, piuttosto che partecipare al dibattito ed alla discussione ed eventualmente tentare in quella sede una mediazione, predilige impugnarne l'esito, anno per anno, qualunque esso sia e costi quel che costi.
Ma, volendo trascendere, solo per amore di verità, il peccato originale rappresentato dall'estrema genericità dell'allegazione che si perpetua imperterrito anche con tale motivo di censura (avendo l'attore del tutto trascurato di riportare e specificare in questa sede gli aspetti, ivi non trattati, che avrebbero meritato di essere approfonditi), la nota allegata non è neppure poco chiara o scarsamente intellegibile, essendo stata “accompagnata” da un “bilancio comparativo” (cfr. in tal senso il documento n. 38) volto a consentire ai condomini, ivi compreso il una più agevole Pt_1
comprensione delle ragioni che avevano comportato il disavanzo della gestione.
(3)
Quanto all'errata ripartizione delle spese relative al riparto del consumo dell'acqua effettuato in violazione dell'art. 3 del regolamento condominiale e di quanto statuito dal Tribunale di Monza con la sentenza n. 996/2016, è sufficiente rilevare come la causa petendi idonea a supportare l'annullabilità della delibera sia del tutto erronea in quanto l'art. 3 del regolamento condominiale, che prevede un riparto a millesimi, non fa alcun riferimento alle spese dell'acqua bensì, letteralmente, “alle spese di conservazione e manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle parti comuni, alle spese di assicurazione e amministrazione dell'edificio ed a quelle relative alle innovazioni ed al funzionamento dei servizi comuni” (cfr. in tal senso il documento n. 11 prodotto dall'attore). Nulla, quindi, che faccia esplicito riferimento alle spese di consumo dell'acqua.
L'attore ha ulteriormente richiamato la violazione dell'art. 1123 c.c., che prevede espressamente che
“Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”.
Il motivo, quindi, sarebbe di per sé ammissibile e anche rilevante se non fosse che, da un lato, il diverso riparto a millesimi proposto dal non parrebbe neppure giovargli granché, quantomeno nel caso Pt_1
pagina 9 di 11 di specie, non comportando alcun minor addebito della relativa spesa ma, soprattutto e dall'altro, che il ha documentato la “diversa convenzione”, formalizzata dai condomini in sede Controparte_1
assembleare e costantemente applicata per un decennio circa, di per sé idonea a derogare al criterio legale a millesimi presuntivamente imposto dal legislatore solo nel caso in cui, per l'appunto, i condomini non abbiano inteso derogarvi.
Difatti, come si evince dal documento n. 42 prodotto dal convenuto, nel corso dell'assemblea condominiale tenutasi in data 24.10.2002, presente il che ha prestato il proprio voto favorevole, Pt_1
sulla proposta dell'amministratore di “addebitare per l'acqua potabile la quota di ½ persona per ogni box occupato per la gestione preventiva es. 2002/2003”, l'unanimità dei presenti, andando ad integrare da tale esercizio in poi quanto approvato in precedenza, che prevedeva la ripartizione del costo dell'acqua in base al numero dei componenti familiari, ha deliberato “di ripartire il costo dell'acqua potabile in base al numero componenti famiglia aggiungendo una quota di ½ persona per ogni box ove viene ricoverata l'autovettura”.
E il producendo i verbali delle assemblee successive, ha documentato che tale è stato il CP_1
criterio, deliberato dall'assemblea, costantemente seguito nel corso degli esercizi contabili successivi.
(4)
Le medesime ragioni richiamate al superiore punto valgono a confutazione della contestata applicabilità del medesimo criterio nell'ambito del preventivo della gestione successiva contestualmente approvato.
*********
Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna di parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute dal il cui ammontare si liquida come da dispositivo sulla scorta dei compensi CP_1
medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per tutte le fasi espletate ad eccezione di quella di trattazione istruttoria, d liquidarsi ai minimi stante la mera predisposizione e il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Da ultimo il Tribunale, considerata l'assoluta inconsistenza delle censure sollevate, ritiene sussistano le condizioni per irrogare, in danno dell'attore ed in favore del la pronuncia di cui Controparte_1 all'art. 96 comma 3 c.p.c., evidenziandosi, al riguardo, che il diritto partecipativo del CP_1 consente a quest'ultimo di influire sull'attività dell'assemblea condominiale, oltre che reagire ad una deliberazione assembleare (in tesi) viziata. Ovviamente tali diritti devono essere esercitati nel rispetto del generale principio di correttezza, per cui nel caso in cui venga portato in discussione un argomento non indicato nell'ordine del giorno ovvero fondato su documentazione di cui non è stato consentito l'esame, il che si comporti secondo buona fede e correttezza deve dichiarare di non essere CP_1
pagina 10 di 11 adeguatamente informato su quello specifico argomento e denunciare la mancata visione della documentazione prodotta, chiedendo all'assemblea di soprassedere alla relativa discussione. Al contrario egli non può dapprima non partecipare ai lavori per poi successivamente, in sede di impugnativa della delibera, far valere il vizio afferente alla convocazione e alla mancanza di informazione.
In via equitativa, stante la non particolare durata del presente giudizio, si ritiene liquidabile la somma di
1/3 circa delle spese di lite sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'impugnazione proposta e, per l'effetto, condanna a rifondere in Parte_1
favore del sito in , via Melgacciata n. 51, in persona Controparte_1 Controparte_3
dell'amministratore p.t., le spese di lite sostenute nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 5.600,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed
I.V.A., come per legge;
- visto l'art. 96 comma 3 c.p.c., condanna a corrispondere in favore del Parte_1
sito in , via Melgacciata n. 51, in persona Controparte_1 Controparte_3
dell'amministratore p.t.,la somma di € 1.850,00, già rivalutata alla data odierna, oltre interessi nella misura legale maturati a decorrere dalla data della presente decisione sino a quella del saldo effettivo.
Così deciso in Monza in data 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
pagina 11 di 11