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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/08/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. Fabio Iacopini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado di opposizione al decreto ingiuntivo n. 197/2024 emesso il 28.3.2024 dal
Giudice Unico del Tribunale di Varese, iscritta al n. r.g. 1395/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Prati Lucca Parte_1 C.F._1
Carolina e del Foro di Varese
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Lamberto Controparte_1 P.IVA_1
Barbara del Foro di Varese
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente
In via principale e nel merito
- per i motivi esposti nell'atto introduttivo, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare il la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento delle spese e compensi di lite con esplicita richiesta di distrazione in favore dei legali costituiti;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di soccombenza, ridurre l'importo al valore effettivo di mercato delle opere fornite ed installate e comunque con vittoria di spese, vista la mancata adesione alla procedura di negoziazione assistita.
Parte convenuta opposta
NEL MERITO pagina 1 di 5 - rigettare le domande dell'attrice opponente, in quanto infondate nei fatti ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto, ed in subordine nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto n.197/2024, condannare l'attrice opponente al pagamento in favore del convenuto opposto della somma di €.14.286,80 o della diversa somma determinanda nel corso del giudizio, oltre agli interessi legali dal giorno del dovuto al saldo;
- in ogni caso condannare l'attrice opponente al rimborso, in favore del convenuto opposto, di spese e compensi del presente giudizio, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 197/2024 emesso il 28.3.2024 dal Giudice Unico del
Tribunale di Varese, con il quale le era stato ingiunto di pagare alla Controparte_1
la somma di € 14.286,80, oltre interessi e spese di procedura, quale saldo del prezzo del
[...] contratto di appalto sottoscritto inter partes il 7.3.2022, avente ad oggetto opere di efficientamento energetico ex art.119 e 121 del D.L. 34/2020 convertito in legge 77/2020 e di recupero del patrimonio edilizio ex art 16 bis, comma 1) lettere a) e b), relativamente all'immobile di proprietà della opponente sito a Besozzo (VA), via dei Roncacci n.16. L'opponente eccepiva che secondo gli accordi intercorsi tutte le opere di efficientamento avrebbero dovuto essere oggetto di detrazione ex
Suberbonus 110% e cedute alla mediante sconto in fattura, lasciando così Controparte_1 indenne l'attrice opponente dall'esborso di qualsivoglia somma, eccezion fatta per quanto concerneva il 50% delle opere di recupero e che, al massimo, la disponibilità a pagare le somme contrattuali, non oggetto della su indicata detrazione, era limitata alla somma di € 5.000,00. Secondo l'opponente, poi,
l'opposta aveva commesso un errore di calcolo e di valutazione in fase di redazione del computo metrico e/o del preventivo, prima della presentazione della pratica all'ente preposto, perché le voci ricomprese nella fattura come “potenza dell'impianto, energia della batteria e colonnina di ricarica” erano ricomprese nel computo metrico iniziale e che, quindi, non potevano essere considerati come costi extra. Rilevava anche che dopo l'esecuzione delle opere l'immobile aveva guadagnato 3 classi energetiche e che tale miglioramento non era stato concordato, in quanto per ottenere gli incentivi era sufficiente un “salto” di due classi energetiche;
inoltre, i costi dell'impianto fotovoltaico risultano essere abnormi rispetto ai valori di mercato e per un impianto di pari dimensioni, rilevando che, oltre a tutto, i lavori erano stati consegnati con un ritardo di oltre quattro mesi. Infine, eccepiva, in diritto,
l'eccessiva onerosità sopravvenuta e la nullità della clausola 5, lettera c) del contratto, in quanto in contrasto con l'art. 35, comma 2, del Codice del Consumo. Concludeva chiedendo, in via principale,
pagina 2 di 5 la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, la riduzione dell'importo del contratto di appalto al valore effettivo di mercato delle opere fornite ed installate.
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestando la prospettazione in fatto ed in diritto dell'opponente e chiedendo, in via principale, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta.
Il Giudice invitava le parti a definire bonariamente la vertenza e all'udienza del 19.12.2024
l'opponente offriva a saldo e stralcio la somma di € 8.000,00 che, però, non veniva accettata dall'opposta. Il Giudice, poi, con ordinanza riservata in pari data, rigettava le prove dedotte dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni ex art. 189 cpc all'udienza dell'8.5.2025, nella quale tratteneva la causa in decisione.
- ° - ° -
L'opposizione risulta infondata e dovrà essere rigettata.
Preliminarmente deve essere osservato che ai sensi dell'art. 645, 2° comma, c.p.c. con l'opposizione a decreto ingiuntivo si inizia un normale giudizio di cognizione, nel quale la parte opposta, creditrice sostanziale, deve dimostrare di essere creditrice delle somme che assume essere dovute, mentre è onere dell'opponente dimostrare la sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi in merito al credito vantato.
Ebbene, l'opposta ha documentalmente provato la sottoscrizione del contratto di appalto e la realizzazione delle opere appaltate.
Nel detto contratto, corredato di preventivo di massima e del computo metrico, era previsto, tra le altre norme, l'importo del corrispettivo, pari a complessivi € 176.452,49 (art.3), espressamente qualificato come indicativo, fatta salva la quantificazione a consuntivo, la cessione del credito IRPEF
a favore della opposta (art.4), l'obbligo a carico della committente di pagamento delle somme contrattuali in caso di mancata cessione del detto credito (art.5), l'obbligazione a carico della committente di nomina del Direttore dei Lavori (art.9).
È pacifico, in quanto non sono state provate circostanze contrarie, che le opere siano state eseguite e che non siano state sollevate contestazioni per l'esistenza di vizi o difformità nel corso dell'esecuzione delle opere.
I lavori venivano ultimati e il 20.9.2023 il Direttore dei Lavori redigeva l'asseverazione prevista per legge, attestando che l'importo complessivo delle opere era pari ad € 170.440,40, tra le quali €
94.424,65 per l'esecuzione di opere c.d. trainanti (sostituzione infissi, impianto fotovoltaico e infrastruttura per la ricarica di veicoli elettrici), delle quali solo € 80.137,85 potevano essere portate in detrazione, con una differenza di € 14.286,80. Il detto professionista, pertanto, nominato dalla pagina 3 di 5 committente, attestava, sia quali opere fossero state eseguite ed il loro costo, sia la detraibilità prevista dalla legge dei relativi costi.
Va rilevato, quindi, che il costo a rendiconto era inferiore a quello preventivato ed dall'esame del preventivo e della asseverazione, identiche erano le caratteristiche tecniche dell'impianto fotovoltaico e della colonnina di ricarica installate.
La somma ingiunta era pari all'importo non detraibile di €14.286,80 che, ai sensi dell'art. 5 del contratto, era a carico della committente.
In conclusione, l'opposta ha provato la sussistenza del credito vantato e della sua debenza.
L'opponente, da parte sua, invece, non ha provato la sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi in relazione al credito vantato.
Infatti, quanto alla eccezione di nullità dell'art. 5 del contratto con riferimento all'art. 36, comma 2, del Codice del Consumo, deve essere osservato che il richiamo a tale norma risulta del tutto inconferente, in quanto le fattispecie ivi previste non risultano applicabili al contratto inter partes.
Non coglie del tutto il segno, poi, il riferimento alla eccessiva onerosità sopravvenuta, non essendo stata provata la sussistenza degli avvenimenti straordinari e imprevedibili previsti dall'art. 1467 c.c.
L'opponente, infine, non ha provato che la differenza a consuntivo delle somme da lei dovute fossero frutto di un errore dell'opposta nella redazione del preventivo.
Alla luce di quanto precede, appare evidente che l'opposizione risulta infondata e che il decreto ingiuntivo opposto dovrà essere confermato.
La parte opponente, soccombente nel presente giudizio, dovrà essere condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate ai sensi del DM 147/2022 come in dispositivo;
le stesse vengono quantificate nei valori medi previsti nel detto DM per lo scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1 nei confronti della nel contraddittorio tra le parti, contrariis Controparte_1 reiectis, così provvede
RIGETTA
L'opposizione proposta e per l'effetto
CONFERMA
Il decreto ingiuntivo n. 197/2024 emesso il 28.3.2024 dal Giudice Unico del Tribunale di Varese
CONDANNA
pagina 4 di 5 La parte opponente a pagare alla parte opposta le spese di lite che si quantificano in complessivi €
5.800,00, oltre agli accessori di legge.
Varese, 1 agosto 2025
Il Giudice dott. Fabio Iacopini
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. Fabio Iacopini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado di opposizione al decreto ingiuntivo n. 197/2024 emesso il 28.3.2024 dal
Giudice Unico del Tribunale di Varese, iscritta al n. r.g. 1395/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Prati Lucca Parte_1 C.F._1
Carolina e del Foro di Varese
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Lamberto Controparte_1 P.IVA_1
Barbara del Foro di Varese
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente
In via principale e nel merito
- per i motivi esposti nell'atto introduttivo, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare il la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento delle spese e compensi di lite con esplicita richiesta di distrazione in favore dei legali costituiti;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di soccombenza, ridurre l'importo al valore effettivo di mercato delle opere fornite ed installate e comunque con vittoria di spese, vista la mancata adesione alla procedura di negoziazione assistita.
Parte convenuta opposta
NEL MERITO pagina 1 di 5 - rigettare le domande dell'attrice opponente, in quanto infondate nei fatti ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto, ed in subordine nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto n.197/2024, condannare l'attrice opponente al pagamento in favore del convenuto opposto della somma di €.14.286,80 o della diversa somma determinanda nel corso del giudizio, oltre agli interessi legali dal giorno del dovuto al saldo;
- in ogni caso condannare l'attrice opponente al rimborso, in favore del convenuto opposto, di spese e compensi del presente giudizio, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 197/2024 emesso il 28.3.2024 dal Giudice Unico del
Tribunale di Varese, con il quale le era stato ingiunto di pagare alla Controparte_1
la somma di € 14.286,80, oltre interessi e spese di procedura, quale saldo del prezzo del
[...] contratto di appalto sottoscritto inter partes il 7.3.2022, avente ad oggetto opere di efficientamento energetico ex art.119 e 121 del D.L. 34/2020 convertito in legge 77/2020 e di recupero del patrimonio edilizio ex art 16 bis, comma 1) lettere a) e b), relativamente all'immobile di proprietà della opponente sito a Besozzo (VA), via dei Roncacci n.16. L'opponente eccepiva che secondo gli accordi intercorsi tutte le opere di efficientamento avrebbero dovuto essere oggetto di detrazione ex
Suberbonus 110% e cedute alla mediante sconto in fattura, lasciando così Controparte_1 indenne l'attrice opponente dall'esborso di qualsivoglia somma, eccezion fatta per quanto concerneva il 50% delle opere di recupero e che, al massimo, la disponibilità a pagare le somme contrattuali, non oggetto della su indicata detrazione, era limitata alla somma di € 5.000,00. Secondo l'opponente, poi,
l'opposta aveva commesso un errore di calcolo e di valutazione in fase di redazione del computo metrico e/o del preventivo, prima della presentazione della pratica all'ente preposto, perché le voci ricomprese nella fattura come “potenza dell'impianto, energia della batteria e colonnina di ricarica” erano ricomprese nel computo metrico iniziale e che, quindi, non potevano essere considerati come costi extra. Rilevava anche che dopo l'esecuzione delle opere l'immobile aveva guadagnato 3 classi energetiche e che tale miglioramento non era stato concordato, in quanto per ottenere gli incentivi era sufficiente un “salto” di due classi energetiche;
inoltre, i costi dell'impianto fotovoltaico risultano essere abnormi rispetto ai valori di mercato e per un impianto di pari dimensioni, rilevando che, oltre a tutto, i lavori erano stati consegnati con un ritardo di oltre quattro mesi. Infine, eccepiva, in diritto,
l'eccessiva onerosità sopravvenuta e la nullità della clausola 5, lettera c) del contratto, in quanto in contrasto con l'art. 35, comma 2, del Codice del Consumo. Concludeva chiedendo, in via principale,
pagina 2 di 5 la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, la riduzione dell'importo del contratto di appalto al valore effettivo di mercato delle opere fornite ed installate.
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestando la prospettazione in fatto ed in diritto dell'opponente e chiedendo, in via principale, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta.
Il Giudice invitava le parti a definire bonariamente la vertenza e all'udienza del 19.12.2024
l'opponente offriva a saldo e stralcio la somma di € 8.000,00 che, però, non veniva accettata dall'opposta. Il Giudice, poi, con ordinanza riservata in pari data, rigettava le prove dedotte dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni ex art. 189 cpc all'udienza dell'8.5.2025, nella quale tratteneva la causa in decisione.
- ° - ° -
L'opposizione risulta infondata e dovrà essere rigettata.
Preliminarmente deve essere osservato che ai sensi dell'art. 645, 2° comma, c.p.c. con l'opposizione a decreto ingiuntivo si inizia un normale giudizio di cognizione, nel quale la parte opposta, creditrice sostanziale, deve dimostrare di essere creditrice delle somme che assume essere dovute, mentre è onere dell'opponente dimostrare la sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi in merito al credito vantato.
Ebbene, l'opposta ha documentalmente provato la sottoscrizione del contratto di appalto e la realizzazione delle opere appaltate.
Nel detto contratto, corredato di preventivo di massima e del computo metrico, era previsto, tra le altre norme, l'importo del corrispettivo, pari a complessivi € 176.452,49 (art.3), espressamente qualificato come indicativo, fatta salva la quantificazione a consuntivo, la cessione del credito IRPEF
a favore della opposta (art.4), l'obbligo a carico della committente di pagamento delle somme contrattuali in caso di mancata cessione del detto credito (art.5), l'obbligazione a carico della committente di nomina del Direttore dei Lavori (art.9).
È pacifico, in quanto non sono state provate circostanze contrarie, che le opere siano state eseguite e che non siano state sollevate contestazioni per l'esistenza di vizi o difformità nel corso dell'esecuzione delle opere.
I lavori venivano ultimati e il 20.9.2023 il Direttore dei Lavori redigeva l'asseverazione prevista per legge, attestando che l'importo complessivo delle opere era pari ad € 170.440,40, tra le quali €
94.424,65 per l'esecuzione di opere c.d. trainanti (sostituzione infissi, impianto fotovoltaico e infrastruttura per la ricarica di veicoli elettrici), delle quali solo € 80.137,85 potevano essere portate in detrazione, con una differenza di € 14.286,80. Il detto professionista, pertanto, nominato dalla pagina 3 di 5 committente, attestava, sia quali opere fossero state eseguite ed il loro costo, sia la detraibilità prevista dalla legge dei relativi costi.
Va rilevato, quindi, che il costo a rendiconto era inferiore a quello preventivato ed dall'esame del preventivo e della asseverazione, identiche erano le caratteristiche tecniche dell'impianto fotovoltaico e della colonnina di ricarica installate.
La somma ingiunta era pari all'importo non detraibile di €14.286,80 che, ai sensi dell'art. 5 del contratto, era a carico della committente.
In conclusione, l'opposta ha provato la sussistenza del credito vantato e della sua debenza.
L'opponente, da parte sua, invece, non ha provato la sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi in relazione al credito vantato.
Infatti, quanto alla eccezione di nullità dell'art. 5 del contratto con riferimento all'art. 36, comma 2, del Codice del Consumo, deve essere osservato che il richiamo a tale norma risulta del tutto inconferente, in quanto le fattispecie ivi previste non risultano applicabili al contratto inter partes.
Non coglie del tutto il segno, poi, il riferimento alla eccessiva onerosità sopravvenuta, non essendo stata provata la sussistenza degli avvenimenti straordinari e imprevedibili previsti dall'art. 1467 c.c.
L'opponente, infine, non ha provato che la differenza a consuntivo delle somme da lei dovute fossero frutto di un errore dell'opposta nella redazione del preventivo.
Alla luce di quanto precede, appare evidente che l'opposizione risulta infondata e che il decreto ingiuntivo opposto dovrà essere confermato.
La parte opponente, soccombente nel presente giudizio, dovrà essere condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate ai sensi del DM 147/2022 come in dispositivo;
le stesse vengono quantificate nei valori medi previsti nel detto DM per lo scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1 nei confronti della nel contraddittorio tra le parti, contrariis Controparte_1 reiectis, così provvede
RIGETTA
L'opposizione proposta e per l'effetto
CONFERMA
Il decreto ingiuntivo n. 197/2024 emesso il 28.3.2024 dal Giudice Unico del Tribunale di Varese
CONDANNA
pagina 4 di 5 La parte opponente a pagare alla parte opposta le spese di lite che si quantificano in complessivi €
5.800,00, oltre agli accessori di legge.
Varese, 1 agosto 2025
Il Giudice dott. Fabio Iacopini
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