TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/04/2025, n. 5395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5395 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 26990 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(LIMA (PERÙ), 23/01/1978), Parte_1
con il patrocinio dell'avv. RIGANELLI CECILIA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 05/06/1974), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. GOTTI PORCINARI CRISTINA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/03/2025 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta precedentemente depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso Parte_1
che in data 01/12/2011 contraeva matrimonio con e Controparte_1
che dall'unione non nascevano figli, esponeva che con decreto di omologa del 03/11/2022 il Tribunale di Roma pronunciava la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo
Tribunale; che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla Controparte_1
domanda di scioglimento del matrimonio contratto con la parte ricorrente.
Alla prima udienza, svoltasi con modalità cartolari, il Giudice
rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni congiunte:
“pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio
contratto in data 01/12/2011 in Roma ….; 2) confermare le condizioni rese 3
nella omologa di separazione consensuale del procedimento RG
32433/2022 in data 03/11/2022; 3) i coniugi dichiarano che hanno
provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto
dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio del matrimonio contratto tra le parti in data
01/12/2011, giacché è decorso il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni congiuntamente proposte dalle parti, ferma la valenza negoziale delle clausole che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 26990/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in ROMA in data
01/12/2011 tra (Lima (PERÙ), Parte_1
23/01/1978) e (ROMA (RM), 05/06/1974) trascritto Controparte_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 00255, 4
Parte I, Serie 53, Anno 2011, alle condizioni trascritte in motivazione,
ferma la valenza negoziale delle clausole che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 31/03/2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 26990 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(LIMA (PERÙ), 23/01/1978), Parte_1
con il patrocinio dell'avv. RIGANELLI CECILIA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 05/06/1974), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. GOTTI PORCINARI CRISTINA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/03/2025 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta precedentemente depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso Parte_1
che in data 01/12/2011 contraeva matrimonio con e Controparte_1
che dall'unione non nascevano figli, esponeva che con decreto di omologa del 03/11/2022 il Tribunale di Roma pronunciava la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo
Tribunale; che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla Controparte_1
domanda di scioglimento del matrimonio contratto con la parte ricorrente.
Alla prima udienza, svoltasi con modalità cartolari, il Giudice
rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni congiunte:
“pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio
contratto in data 01/12/2011 in Roma ….; 2) confermare le condizioni rese 3
nella omologa di separazione consensuale del procedimento RG
32433/2022 in data 03/11/2022; 3) i coniugi dichiarano che hanno
provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto
dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio del matrimonio contratto tra le parti in data
01/12/2011, giacché è decorso il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni congiuntamente proposte dalle parti, ferma la valenza negoziale delle clausole che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 26990/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in ROMA in data
01/12/2011 tra (Lima (PERÙ), Parte_1
23/01/1978) e (ROMA (RM), 05/06/1974) trascritto Controparte_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 00255, 4
Parte I, Serie 53, Anno 2011, alle condizioni trascritte in motivazione,
ferma la valenza negoziale delle clausole che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 31/03/2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani