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Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 12/04/2024, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI RIETI Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Francesca Sbarra, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 373 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
T R A
, elettivamente domiciliato in Vasto, C.so Mazzini n. 192, presso lo studio Parte_1
dell'avv. Antonella De Toma, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1
elettivamente domiciliato in Roma, via Ortucchio 126, presso lo studio dell'avv. Roberto
Isacchini, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
CONVENUTA
FATTO E DIRITTO
1. – Con ricorso depositato in data 26.04.2021, il ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 15 maggio 2019 al 13 novembre 2019, con inquadramento nella categoria 1- Operaio, qualifica e mansioni di autista ed inserimento nel livello 3J livello professionale dell'inquadramento unico previsto dal per il Settore Org_1 Organizzazione_2
, e di avere osservato un orario di lavoro di almeno 75 (settantacinque) ore
[...]
settimanali, in luogo delle 39 (trentanove) contrattualmente previste, con inizio del turno non più tardi delle ore 7.00 di ogni giorno, dal lunedì al venerdì, e rientro non prima delle 22.00-
22-30, ha convenuto in giudizio la società di cui in epigrafe chiedendo di “Accertato che il ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della Controparte_1
[...
con inquadramento nella categoria 1- Operaio, qualifica e mansioni di autista ed inserimento nel livello 3J livello professionale dell'inquadramento unico previsto dal CCNL per il Settore (crf. Doc. 1 contratto di lavoro individuale e doc. Org_2 Org_2 2 CCNL), osservando un orario di lavoro di almeno 75 (settantacinque) ore settimanali, in luogo delle 39 (trentanove) contrattualmente previste, con inizio del proprio turno non più tardi delle ore 7.00 di ogni giorno, dal lunedì al venerdì, e rientro presso il domicilio non prima delle 22.00, Voglia condannare essa società a Controparte_1
corrispondere in suo favore e, a titolo di differenze retributive, ai sensi degli artt. 2099 c.c.
36 Cost., la somma complessiva di € 9.623,16, comprensiva della maggiorazione per lavoro straordinario, ratei di 13ª mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti e T.F.R., o quella che riterrà di giustizia in corso di causa, con interessi e rivalutazione come per legge, con rifusione delle spese, competenze ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge”.
A sostegno della propria domanda, ha allegato quanto segue:
− Di avere lavorato alle dipendenze della società dal 15 maggio 2019 al 13 novembre
2019, con inquadramento nella categoria 1- Operaio, qualifica e mansioni di autista ed inserimento nel livello 3J livello professionale dell'inquadramento unico previsto dal per il Settore Autotrasporto;
Org_1 Org_2
− Di avere osservato un orario di lavoro di almeno 75 ore settimanali, in luogo delle 39 contrattualmente previste ed esposte nei prospetti paga, con inizio del turno non più tardi delle ore 7.00 di ogni giorno, dal lunedì al venerdì, e rientro non prima delle
22.00-22-30, senza corresponsione della retribuzione, anche a titolo di straordinario, dovuta conformemente alle richiamate disposizioni della contrattazione collettiva vigente;
− Che, segnatamente, ogni mattina dal lunedì al venerdì, dava inizio al proprio turno non più tardi delle ore 7,00, allorquando, dopo essersi già posto alla guida dell'autoarticolato lui affidato trg. ED014KY, partendo dal piazzale CP_2
in uso ad essa (di proprietà di terzi), sito in Zona Industriale di San Salvo, CP_1
effettuava il primo scarico di merce presso la (con sede in via Controparte_3
Libero Grassi n. 38 di San Salvo), alla presenza del legale rappresentante CP_4
Successivamente, intorno alle ore 8.30, egli eseguiva (sempre quotidianamente
[...]
dal lunedì al venerdì), il secondo scarico nella sede RB in Mozzagrogna (CH),
SS 524 Km 5, 21. Ulteriore scarico dei ricambi era prevista ed effettuata presso l'altra sede RB in Montesilvano (PE) C.so Umberto I n. 382, per poi proseguire verso l'officina in Mosciano Sant'Angelo (TE), C.da Rovano, Organizzazione_3 nonché, ancora successivamente, presso le sedi della concessionaria Org_4
rispettivamente, in Mosciano Sant'Angelo (TE) e L'Aquila ed, infine, come, scarico finale, nella concessionaria di AN (AQ); CP_2
− Che, ultimate le consegne elencate, la tratta prevedeva l'arrivo presso la sede CP_2
in Capena di Roma (RM), località Piano Romano, ove, dalle ore 17,30 circa, sulla scorta degli ordinativi trasmessi dalle officine e concessionarie clienti sopra elencate, veniva effettuato il (nuovo) carico della ricambistica ed allestito il camion per il rientro, che avveniva non prima delle 22,00 / 22,30, in San Salvo con il ricovero dell'autoarticolato (a pieno carico), nell'ambito del piazzale in uso alla CP_1
, sito in Zona Industriale di San Salvo;
[...]
− Di avere pertanto maturato a titolo di differenze retributive e T.F.R. la complessiva somma di € 9.623,16.
Con memoria tempestivamente depositata, si è costituita la parte convenuta che ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Nel dettaglio, evidenziava:
− Che il ricorso sarebbe nullo, a causa della mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa;
− Che al venivano affidate le mansioni di trasporto e scarico-carico dei pezzi di Pt_1
ricambistica con tratta Capena (Rm) – San Salvo (Ch). Per tale motivo CP_2
veniva erogata, come emerge dalle buste paga, un'indennità di trasferta giornaliera pari ad € 40,00;
− Che il effettuava il carico delle merci in Capena provvedendo a trasportarle Pt_1
presso i diversi depositi siti in San Salvo e zone limitrofe. L'orario di lavoro giornaliero per lo svolgimento di tale attività corrispondeva esattamente al tempo previsto nel contratto, tenendo conto dei periodi di interruzione e dei riposi intermedi in ottemperanza di quanto previsto dalle condizioni contrattuali;
− Che dai medesimi estratti del registro del cronotachigrafo risulta che la prima guida di ciascun giorno (successiva alle ore di riposo notturno) inizia sistematicamente intorno alle 08.30;
− Che durante il periodo lavorativo alle dipendenze della Controparte_1
[...
il ricorrente risiedeva in Vasto (Ch), mentre la località d'impiego veniva contrattualmente stabilita in Fiano Romano (Rm). Per tale motivo lo stesso effettuava la sera il viaggio di rientro presso il piazzale in uso al datore di lavoro sito in San Salvo
(Ch), a pochi chilometri di distanza dalla propria residenza.
Con ordinanza del 09.10.2021, il G.L. dichiarava l'infondatezza della eccezione di nullità alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto
e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso
l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la nullità deve essere esclusa, nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, quando il ricorrente abbia indicato - come nel caso di specie - il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze (contratto collettivo allegato al ricorso di primo grado), rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore” (Cass. sez. lav. 11 marzo 2013, n. 5951).
Espletata l'istruttoria orale, la causa è stata decisa all'odierna udienza ex art. 127 ter c.p.c..
Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, dalla documentazione in atti, risulta che il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della convenuta con un contratto a tempo pieno ed indeterminato, con inquadramento nella categoria 1- Operaio, qualifica e mansioni di autista ed inserimento nel livello 3J livello professionale dell'inquadramento unico previsto dal CCNL per il Settore
Autotrasporto , orario settimanale di 39 ore, in data 15.05.2019. La sede di Org_2
lavoro era indicata in Fiano Romano, via Ancona n. 6, ma il datore di lavoro si riservava di assegnare incarichi fuori sede (cfr. all. n. 1 al ricorso;
cfr. buste paga all. n. 3 al ricorso).
Risulta, peraltro, incontestato tra le parti che il ricorrente fosse addetto alla tratta San Salvo –
Capena di Roma e ritorno, circostanza, quest'ultima, ulteriormente confermata e dettagliata in sede di istruttoria orale.
Sul punto, il teste – il quale spiegava di avere lavorato insieme al e Tes_1 Pt_1
nello stesso camion, in affiancamento, per circa una settimana – confermava che l'orario di lavoro osservato era il seguente: dalle ore 7.00 sino alle ore 22.00-22.30 (o anche fino alle
23.00), dal lunedì al venerdì. Chiariva, nel dettaglio, che alle ore 7.00 il effettuava il Pt_1
primo scarico di merce nel piazzale della (con sede in via Libero Grassi Controparte_3
n. 38 di San Salvo); che seguivano gli ulteriori scarichi presso le sedi di RB in
Mozzagrogna (CH), di RB in Montesilvano (PE), presso l'officina Org_3
in Mosciano Sant'Angelo (TE), presso le sedi della concessionaria in
[...] Org_4
Mosciano Sant'Angelo (TE) e L'Aquila ed, infine, presso la concessionaria di CP_2
AN (AQ), “e poi andavamo a Capena con il mezzo scarico e attendevamo dopo le
17.00, si mettevamo pronti i carichi, nel senso che gli ordini prima delle 17.00 non era pronta quindi stavamo due ore abbondanti in attesa del carico;
a Capena si arrivava nel primo pomeriggio;
dopo provvedevamo noi manualmente al carico e ci impiegavamo altre due ore circa;
poi si tornava a San Salvo, ma non si usciva prima delle 21.30-22.00; una volta con il ricorrente siamo tornati a casa verso mezzanotte, prima delle 23.00 normalmente non si riesce a stare a casa”. Ribadiva, inoltre, il che “San Salvo era la partenza, poi Tes_1
c'erano i cari scarichi lungo la tratta, finito l'ultimo scarico si partiva per Roma – Capena dove si caricava il mezzo per il giorno dopo, poi si rientrava a San Salvo dove si ripartiva il giorno dopo con la merce già pronta per il primo scarico;
anche per gli scarichi c'era l'attesa di scarico”.
Infine, il testimone chiariva che “sia nel periodo di affiancamento sia nei periodi in cui abbiamo lavorato insieme, ma anche ora, gli orari e i tragitti di trasporto e consegna sono rimasti sempre invariati perché dipende dalla che impone sia il giro che gli orari CP_2 di carico e scarico”, concludendo quindi che “posso dire che l'orario era lo stesso anche per il periodo precedente al novembre 2019, perché come detto era la che li disponeva, CP_2 non dipendeva né dall'autista, né dalla ditta di trasporto” (cfr. verbale di udienza del
17.02.2022).
Le medesime circostanze erano confermate dal teste – titolare della CP_4 [...]
– il quale confermava che il effettuava il primo scarico di merce Controparte_3 Pt_1
alle ore 7.00 nel piazzale della San in via Libero Grassi n. 38 di San Salvo. Tali CP_3
affermazioni, unitamente a quelle del teste sconfessano, peraltro, la tesi della difesa Tes_1
convenuta, secondo la quale il ricorrente tornava la sera a San Salvo solamente perché ivi residente- risultando, al contrario, che il effettuava presso la il primo Pt_1 Controparte_3
scarico merce della mattina. Precisava, inoltre, che è successo altresì che, di tanto in tanto, il ricorrente effettuasse lo scarico notturno quando era di ritorno, ovvero alle ore 22.30, soprattutto di venerdì sera.
Specificava, inoltre, il che lui stesso era presente tutti i giorni: “apro io l'azienda CP_4
alle 6.45, le bolle le firmo tutte io, lui scarica il materiale lo prende a Capena e CP_2 me lo porta alle ore 7.00, non è mai capitato più tardi” (cfr. verbale di udienza del
26.04.2022).
Da ultimo, la teste moglie del ricorrente dal 2009, confermava gli orari di Tes_2
lavoro, riferendo che lei stessa lo accompagnava la mattina e lo riprendeva la sera al piazzale della San Salvo Diesel, e di averlo accompagnato in una occasione durante il viaggio (cfr. verbale di udienza del 26.04.2022).
Risulta pertanto dimostrato come l'effettivo orario di lavoro – intercorrendo tra le ore 7.00 sino alle ore 22.00-22.30, dal lunedì al venerdì – fosse in effetti ben superiore alle 39 ore settimanali concordate in sede di assunzione. Ciò in conformità alle risultanze delle Schede dettaglio di viaggio mensilità settembre, ottobre e novembre 2019 risultanti dal registro del cronotachigrafo – relative al periodo 09.09.2019 sino al periodo 30.11.2019 (cfr. all. n. 4 al ricorso).
Quanto alla retribuzione percepita dal ricorrente, una volta dimostrato l'effettivo periodo (da limitarsi, in ragione di quanto sopra, al periodo 09.09.2019 al 30.11.2019) e orario di lavoro,
a fronte dell'allegazione da parte del ricorrente dell'inadempimento del datore di lavoro in ordine al pagamento di una retribuzione sufficiente e proporzionata all'effettivo lavoro svolto, spettava alla parte convenuta l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento o, in mancanza, la non imputabilità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1218 e dell'art. 2697 c.c.
Sul punto, infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato il condivisibile principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che agisca per la risoluzione, che per l'esatto adempimento, che per il risarcimento del danno, l'attore si può limitare a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul convenuto dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile (cfr.
Cass. Sez. Un. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Tale onere non è stato assolto.
Pertanto, alla luce della documentazione in atti, nonché delle suddette risultanze istruttorie, deve ritenersi provata la domanda del ricorrente quanto alle somme a titolo di differenze retributive (tenuto conto dell'ora di pausa pranzo ed al netto di quanto già corrisposto, comprensivo di indennità di trasferta), mensilità aggiuntive e TFR.
Del pari, appare fondata la domanda relativa agli importi dovuti a titolo di lavoro straordinario, giacchè “il lavoratore che agisce per ottenere il compenso per il lavoro svolto in eccedenza all'orario originariamente pattuito a seguito di richiesta formulata dal datore nell'esercizio del potere direttivo e organizzativo, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro ed è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolte, con specifico riferimento alla collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro. Tale prova può essere fornita mediante registri presenze, testimonianze di altri dipendenti dell'azienda o qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa oltre l'orario prestabilito, ma non si può sostituire la prova del lavoratore con il giudizio equitativo del giudice poiché il suo intervento deve essere basato su un diritto del lavoratore certo” (cfr., ex multis, Cass. 14.5.2015 n. 9906,
Cass. 12.9.2014 n. 19299, Cass. 16.2.2009 n. 3714 e Cass. 9.2.2009, n. 3194).
Tali principi sono stati ribaditi anche di recente ed sul punto vi è unanimità di vedute nella giurisprudenza sia di merito che di legittimità: “sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice”
(Cfr. Cassazione civile sez. lav., 19.06.2018, n.16150)
Con riguardo al quantum, deve ritenersi ammissibile il ricorso ai conteggi depositati dal ricorrente, in base al consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “Nel rito del lavoro, il difetto di specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore per la quantificazione del credito oggetto di domanda di condanna, allorché il convenuto si limiti a negare in radice
l'esistenza del credito avversario, può avere rilievo solo quando si riferisca a fatti, non semplicemente alle regole legali o contrattuali di elaborazione dei conteggi medesimi, e sempre che si tratti di fatti non incompatibili con le ragioni della contestazione sull'an debeatur” (Cass. sez. lav. 18 maggio 2015, n. 10116; Cass. sez. un. 23 gennaio 2002, n. 761).
Deve, al riguardo, tenersi conto del conteggio dettagliato da ultimo depositato dalla difesa istante in data 29.11.2023, considerata l'esigenza di scomputare dall'orario l'ora di pausa pranzo e tenere altresì conto della indennità di trasferta versata (cfr. prospetti paga in atti), in esecuzione dell'ordinanza del 07.07.2023, con cui il G.L. ordinava a parte ricorrente di rielaborare i propri conteggi, calcolando le differenze retributive richieste in ricorso solamente con riferimento al periodo dal 9/09/19 al 13/11/19, tenendo conto dell'orario di lavoro così come risultante dalle schede di viaggio prodotte in atti (orario di inizio guida e orario di fine guida di ogni giornata lavorativa, considerando n. 1 ora di pausa pranzo), e scomputando quanto percepito a titolo di indennità di trasferta nella misura indicata nelle buste paga in atti.
Pertanto, alla luce dei conteggi da ultimo depositati nel novembre 2023, la domanda è fondata quanto alla minore somma di € 3.485,08 oltre ad € 1.481,67 a titolo di T.F.R..
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in considerazione della natura della controversia (causa di lavoro) e dello scaglione di riferimento (da € 1.101 a
€ 5.200) individuato in base al valore della domanda, tenendo conto dei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− Condanna per le motivazioni soprastanti, a Controparte_1 corrispondere al ricorrente la somma di € 4.966,75, di cui € 1.481,67 a titolo di TFR, oltre interessi sulle somme via via rivalutate dal dovuto al saldo effettivo, nonché a provvedere alla regolarizzazione della posizione contributiva;
− Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in € 2.626,00, oltre rimborso delle spese pari al 15%, IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Rieti, 11.04.2024.
Il Giudice Dott.ssa Francesca Sbarra