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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/03/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza del 19.03.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 7422/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre ipotesi” e vertente TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Carozza ed elettivamente domiciliato presso Parte_1 difensore sito in San Marco Evangelista (CE), in via Domenico Gentile n. 21; RICORRENTE E in persona del Commissario Controparte_1
del Ministero dello Sviluppo Controparte_2
Economico del 2 agosto 2010, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. ed elettivamente Controparte_2 domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Roma via Sardeg
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 18/11/2023, il ricorrente in epigrafe indicato, premettendo di aver lavorato alle dipendenze della dal 5 marzo 1984, presso lo stabilimento di Controparte_1
Caserta, fino al 27 maggio 2016, svolgendo la mansione di operaio allestitore, e riparatore, e dal 11 gennaio 2020 addetto al controllo qualità, esponeva che, nell'espletamento della propria prestazione lavorativa, era stato soggetto alla inalazione di polvere nocive, ed in particolare di amianto, sostanze presente diffusamente in tutto lo stabilimento, oltre che, specificamente e massicciamente, nei reparti preposti alla coibentazione, all'allestimento delle carrozze ferroviarie ed ai lavori di carpenteria e falegnameria;
che, nel corso nell'anno 2013, in seguito ad una visita di controllo, effettuata dai medici della società resistente, gli veniva diagnosticavano , un deficit ventilatorio misto a prevalenza restrittivo, CP_ a causa dell'esposizione ambientale lavorativo all'amianto; che proponeva giudizio avverso l all'esito del quale veniva riconosciuto il rapporto di causalità tra fibrosa polmonare interstiziale (cui era CP_ affetto il ricorrente) di origine professionale avvenuta sul luogo del lavoro;
che, pertanto, l aveva riconosciuto l'indennizzo al ricorrente per danno biologico della malattia professionale.
1 Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di condannare il resistente, ai sensi dell'art. 2087 c.c. al risarcimento del danno non patrimoniale, come indicato nelle conclusioni del ricorso, vinte le spese di lite con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la resistente, con memoria depositata in data
11.10.2024, con la quale rappresentava che, il Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 2 agosto 2010 aveva ammesso la società alla procedura di amministrazione Controparte_1 straordinaria a norma del d. l. n. 347/2003 (cd. Legge Marzano), nominando – all'art. 2 del sopra ricordato decreto - il Prof. Avv. quale Commissario Straordinario e che, con successiva Controparte_2 sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 59 del 13 agosto 2010 era stato dichiarato lo stato di insolvenza di detta Società ed è stato nominato quale Giudice Delegato la Dott.ssa
[...]
Per_1
Tanto premesso concludeva chiedendo di dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta;
condannare la parte ricorrente, per aver agito senza la dovuta prudenza e diligenza, al risarcimento dei danni subìti dalla per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nella misura che Controparte_1 sarà liquidata, anche d'ufficio, in via equitativa;
con condanna al pagamento delle spese di lite.
Ritenuta matura per la decisione, all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione.
******
La domanda giudiziaria proposta nei confronti della resistente è improcedibile Controparte_1 per ragioni di seguito illustrate.
Il Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 2 agosto 2010 ha ammesso la società
[...] alla procedura di amministrazione straordinaria a norma del d. l. n. 347/2003 (cd. Legge Controparte_1
Marzano), nominando – all'art. 2 del sopra ricordato decreto - il Prof. Avv. quale Controparte_2
Commissario Straordinario.
Con sentenza n. 59/2010 emessa in data 13 agosto 2010 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato lo stato di insolvenza della società resistente.
L'articolo 18 del Decreto legislativo n. 270 del 1999 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'articolo 1 della legge n. 274 del
1998) stabilisce che la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza determina gli effetti previsti dagli articoli 45, 52, 167, 168 e 169 della legge fallimentare.
L'articolo 52 della legge n. 267 del 1942, richiamato dall'articolo 18, stabilisce che il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V, salve diverse disposizioni di legge.
2 In particolare, per quel che interessa, deve distinguersi tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento (ad es. in ordine alla pregressa esistenza del rapporto di lavoro ovvero del diritto ad una qualifica) oppure costitutive (ad es. di annullamento del licenziamento e reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette al pagamento di somme di danaro, anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale.
Per le prime, va affermata la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera (in luogo della “vis attractiva” del foro fallimentare) la regola dell'improcedibilità od improseguibilità della domanda.
Infatti, “le domande proposte dal lavoratore, una volta intervenuto il fallimento del datore di lavoro, per veder riconoscere il proprio credito e il relativo grado di prelazione, devono essere proposte, come insinuazione nello stato passivo, non dinanzi al giudice del lavoro, ma dinanzi al Tribunale fallimentare il cui accertamento è l'unico titolo idoneo per
l'ammissione allo stato passivo e per il riconoscimento di eventuali diritti di prelazione, sopravvivendo la giurisdizione del lavoro nella sola ipotesi dell'impugnativa del licenziamento”(principio affermato in controversia in cui il lavoratore aveva proposto domanda incentrata sull'obbligo di ripristino delle mansioni precedenti in funzione del risarcimento del danno da dequalificazione, con condanna della controparte alle differenze relative e al risarcimento del danno alla salute) (cfr. Sez. L, Sentenza n. 19248 del 14/09/2007).
In caso di fallimento la competenza del giudice del lavoro permane unicamente per questioni relative all'«accertamento» o alla «costituzione» del rapporto di impiego, mentre per le rivendicazioni di natura economica la domanda deve essere rivolta al giudice fallimentare (cfr. Tribunale di Bari, sentenza 22 ottobre 2014 n. 7781).
Sul punto, la Cassazione civile, sezione lavoro, ha sostenuto in più occasioni che, in caso di fallimento della società datrice di lavoro, operata una preliminare distinzione tra, da una parte, le domande del lavoratore che mirino a pronunce di mero accertamento (ad es. in ordine alla pregressa esistenza del rapporto di lavoro) oppure costitutive (annullamento del licenziamento e reintegrazione nel posto di lavoro) e, dall'altra, domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale), soltanto nell'ultimo caso la perdurante competenza del giudice del lavoro è da intendersi esclusa, in favore della vis attractiva del
Tribunale fallimentare, in quanto destinate comunque ad incidere sulla procedura concorsuale dovendo, pertanto, necessariamente essere esaminate nell'ambito di quest'ultima per assicurarne l'unità e garantire la parità tra i creditori (cfr., ex plurimis, Cass.lav. N. 7907/1995; Cass. lav., ord. N.21634/2006).
Il giudice del lavoro è il giudice del rapporto ovvero ad esso spetta la cognizione di ogni controversia avente ad oggetto lo status del lavoratore, essenzialmente radicato nei principi affermati dagli artt. 4, 35,
36 e 37 Cost., in riferimento al diritto ad una legittima e regolare instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto e alla sua corretta qualificazione e qualità. E ciò per effetto dell'esercizio di azioni sia di
3 accertamento mero, come in particolare di esistenza del rapporto di lavoro (Cass. 30 marzo 1994, n.
3151; Cass. 18 agosto 1999, n. 8708; Cass. 18 giugno 2004, n. 11439) o di riconoscimento della qualifica della prestazione (Cass. 20 agosto 2009, n. 18557; Cass. 6 ottobre 2017, n 23418), ovvero di azioni costitutive, principalmente di impugnazione del licenziamento (Cass. 2 febbraio 2010, n. 2411), anche quando comprensive della domanda di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro (Cass. 3 marzo
2003, n. 3129; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4051; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4547; Cass. 29 settembre
2016, n. 19308), pure qualora conseguente all'accertamento di nullità, invalidità o inefficacia di atti di cessione di ramo d'azienda, in funzione del ripristino del rapporto di lavoro con la parte cedente, in caso di fallimento della cessionaria (Cass. 23 gennaio 2018, n. 1646).
Al giudice fallimentare, che è invece giudice del concorso, è invece riservato l'accertamento, con la relativa qualificazione, dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro, in funzione della partecipazione al concorso. È noto, oltre che indiscusso, come l'unico titolo idoneo per l'ammissione allo stato passivo e per il riconoscimento di eventuali diritti di prelazione sia costituito dall'accertamento del giudice fallimentare (Cass. 30 marzo 1994, n. 3151; Cass. 14 settembre 2007, n. 19248; Cass. 13 settembre 2017, n. 21204), anche eventualmente in conseguenza di domande di accertamento o costitutive in funzione strumentale (Cass. 20 agosto 2013, n. 19271). Tale riserva di cognizione deriva dal principio di esclusività del giudizio di verifica dello stato passivo, secondo il quale, per effetto dell'apertura del concorso dei creditori sul patrimonio del fallito a seguito del fallimento (art. 52, primo comma I. fall.), ogni credito, anche se munito di prelazione o maturato in via di prededuzione, deve essere accertato in base alle previsioni degli artt. 92 ss. I. fai!. (art. 52, primo comma e 111bis, primo comma I. fall.). E' bene però avere chiaro il limite di efficacia esclusivamente endoconcorsuale dell'accertamento di stato passivo fallimentare, a norma dell'art. 96, ult. comma I. fall., che, nel testo novellato dall'art. 81 clig. 5/2006, è stato esplicitamente esteso anche ai giudizi di impugnazione previsti dall'art. 98 e regolati nel procedimento dall'art. 99 I. fall.: ossia di opposizione allo stato passivo, di impugnazione o revocazione dei crediti ammessi. Sicchè, il solo limitato effetto extrafallimentare di efficacia del decreto di esecutività o della sentenza di ammissione del credito allo stato passivo è di costituire prova scritta, per gli effetti stabiliti dall'art. 634 c.p.c. (art. 120, ult. comma I. fail.), ossia ai fini dell'ottenimento di una pronuncia di ingiunzione per decreto motivato (art. 641 c.p.c.). La ragione è quella, nitidamente illustrata da un'autorevole dottrina, dell'avere il procedimento di verifica endofallimentare ad oggetto, non già l'accertamento del credito, ma piuttosto la verifica del diritto di
(credito per la) partecipazione al concorso: che è situazione giuridica soggettiva diversa dal diritto di credito.
La peculiarità dell'accertamento in parola è coerente con la natura del concorso, aperto a norma dell'art. 52, primo comma cit., nel quale si realizza un conflitto fra creditori anteriori e posteriori: per la riserva ai primi del patrimonio del fallito ai sensi dell'art. 44 I. fall. E da qui discende la qualità di terzo del
4 curatore fallimentare, che spiega il regime di inopponibilità documentale vigente in sede di accertamento del passivo (Cass. s.u. 28 agosto 1990, n. 8879; Cass. s.u. 20 febbraio 2013, n. 4213; Cass.
20 ottobre 2015, n. 21273; Cass. 12 agosto 2016, n. 17080), addirittura rilevabile d'ufficio, in quanto eccezione in senso lato, siccome elemento impeditivo e non costitutivo della pretesa creditoria (Cass.
s.u. 20.2.2013, n. 4213; Cass. 3 maggio 2017, n. 20115; Cass. 22 marzo 2018, n. 7207). Se questo è allora il rispettivo ambito cognitorio del giudice del lavoro e del giudice fallimentare, appare chiara la diversità di causa petendi e di petitum tra le domande riguardanti il rapporto, di spettanza del primo e di ammissione al passivo, di spettanza invece del secondo (Cass. 3 marzo 2003, n. 3129).
Ed infatti, sotto il primo profilo (di causa petendi), nelle prime rileva un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, sia in funzione di una possibile ripresa dell'attività, sia per la coesistenza di diritti non patrimoniali e previdenziali, estranei alla realizzazione della par condicio (Cass. 29 marzo 2011, n. 7129; Cass. 29 settembre 2016, n. 19308; Cass. 3 febbraio 2017, n.
2975; Cass. 16 ottobre 2017, n. 24363); nelle seconde rileva invece solo la strumentalità dell'accertamento di diritti patrimoniali alla partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito. Sotto il secondo profilo (di petitum), la distinzione è posta tra domande del lavoratore miranti a pronunce di mero accertamento oppure costitutive, nella cognizione del giudice del lavoro o piuttosto dirette alla realizzazione di diritti di credito a contenuto patrimoniale, anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale, nella cognizione del giudice fallimentare (Cass.
20 agosto 2013, n. 19271; Cass. 16 ottobre 2017, n. 24363; Cass.16443/2018).
Nella specie - come risulta dalle deduzioni dell'istante indicate in ricorso e dalla documentazione allegata - la domanda di parte ricorrente è diretta, esclusivamente, al pagamento di una somma di denaro, a titolo di risarcimento danni, pur se accompagnata dalla relativa domanda di accertamento che presenta, pertanto, una mera funzione strumentale.
Pertanto, applicando i principi di diritto sopra riportati, ne consegue l'improcedibilità del giudizio, ai sensi degli artt. 24, 52 e 92 L. Fallimentare.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. non avendo la parte resistente allegato e documentato il danno concretamento subito
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore della parte resistente, che si liquidano in euro 2.300,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge
Si comunichi
5 Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
6
nella causa civile iscritta al N. 7422/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre ipotesi” e vertente TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Carozza ed elettivamente domiciliato presso Parte_1 difensore sito in San Marco Evangelista (CE), in via Domenico Gentile n. 21; RICORRENTE E in persona del Commissario Controparte_1
del Ministero dello Sviluppo Controparte_2
Economico del 2 agosto 2010, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. ed elettivamente Controparte_2 domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Roma via Sardeg
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 18/11/2023, il ricorrente in epigrafe indicato, premettendo di aver lavorato alle dipendenze della dal 5 marzo 1984, presso lo stabilimento di Controparte_1
Caserta, fino al 27 maggio 2016, svolgendo la mansione di operaio allestitore, e riparatore, e dal 11 gennaio 2020 addetto al controllo qualità, esponeva che, nell'espletamento della propria prestazione lavorativa, era stato soggetto alla inalazione di polvere nocive, ed in particolare di amianto, sostanze presente diffusamente in tutto lo stabilimento, oltre che, specificamente e massicciamente, nei reparti preposti alla coibentazione, all'allestimento delle carrozze ferroviarie ed ai lavori di carpenteria e falegnameria;
che, nel corso nell'anno 2013, in seguito ad una visita di controllo, effettuata dai medici della società resistente, gli veniva diagnosticavano , un deficit ventilatorio misto a prevalenza restrittivo, CP_ a causa dell'esposizione ambientale lavorativo all'amianto; che proponeva giudizio avverso l all'esito del quale veniva riconosciuto il rapporto di causalità tra fibrosa polmonare interstiziale (cui era CP_ affetto il ricorrente) di origine professionale avvenuta sul luogo del lavoro;
che, pertanto, l aveva riconosciuto l'indennizzo al ricorrente per danno biologico della malattia professionale.
1 Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di condannare il resistente, ai sensi dell'art. 2087 c.c. al risarcimento del danno non patrimoniale, come indicato nelle conclusioni del ricorso, vinte le spese di lite con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la resistente, con memoria depositata in data
11.10.2024, con la quale rappresentava che, il Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 2 agosto 2010 aveva ammesso la società alla procedura di amministrazione Controparte_1 straordinaria a norma del d. l. n. 347/2003 (cd. Legge Marzano), nominando – all'art. 2 del sopra ricordato decreto - il Prof. Avv. quale Commissario Straordinario e che, con successiva Controparte_2 sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 59 del 13 agosto 2010 era stato dichiarato lo stato di insolvenza di detta Società ed è stato nominato quale Giudice Delegato la Dott.ssa
[...]
Per_1
Tanto premesso concludeva chiedendo di dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta;
condannare la parte ricorrente, per aver agito senza la dovuta prudenza e diligenza, al risarcimento dei danni subìti dalla per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nella misura che Controparte_1 sarà liquidata, anche d'ufficio, in via equitativa;
con condanna al pagamento delle spese di lite.
Ritenuta matura per la decisione, all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione.
******
La domanda giudiziaria proposta nei confronti della resistente è improcedibile Controparte_1 per ragioni di seguito illustrate.
Il Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 2 agosto 2010 ha ammesso la società
[...] alla procedura di amministrazione straordinaria a norma del d. l. n. 347/2003 (cd. Legge Controparte_1
Marzano), nominando – all'art. 2 del sopra ricordato decreto - il Prof. Avv. quale Controparte_2
Commissario Straordinario.
Con sentenza n. 59/2010 emessa in data 13 agosto 2010 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato lo stato di insolvenza della società resistente.
L'articolo 18 del Decreto legislativo n. 270 del 1999 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'articolo 1 della legge n. 274 del
1998) stabilisce che la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza determina gli effetti previsti dagli articoli 45, 52, 167, 168 e 169 della legge fallimentare.
L'articolo 52 della legge n. 267 del 1942, richiamato dall'articolo 18, stabilisce che il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V, salve diverse disposizioni di legge.
2 In particolare, per quel che interessa, deve distinguersi tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento (ad es. in ordine alla pregressa esistenza del rapporto di lavoro ovvero del diritto ad una qualifica) oppure costitutive (ad es. di annullamento del licenziamento e reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette al pagamento di somme di danaro, anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale.
Per le prime, va affermata la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera (in luogo della “vis attractiva” del foro fallimentare) la regola dell'improcedibilità od improseguibilità della domanda.
Infatti, “le domande proposte dal lavoratore, una volta intervenuto il fallimento del datore di lavoro, per veder riconoscere il proprio credito e il relativo grado di prelazione, devono essere proposte, come insinuazione nello stato passivo, non dinanzi al giudice del lavoro, ma dinanzi al Tribunale fallimentare il cui accertamento è l'unico titolo idoneo per
l'ammissione allo stato passivo e per il riconoscimento di eventuali diritti di prelazione, sopravvivendo la giurisdizione del lavoro nella sola ipotesi dell'impugnativa del licenziamento”(principio affermato in controversia in cui il lavoratore aveva proposto domanda incentrata sull'obbligo di ripristino delle mansioni precedenti in funzione del risarcimento del danno da dequalificazione, con condanna della controparte alle differenze relative e al risarcimento del danno alla salute) (cfr. Sez. L, Sentenza n. 19248 del 14/09/2007).
In caso di fallimento la competenza del giudice del lavoro permane unicamente per questioni relative all'«accertamento» o alla «costituzione» del rapporto di impiego, mentre per le rivendicazioni di natura economica la domanda deve essere rivolta al giudice fallimentare (cfr. Tribunale di Bari, sentenza 22 ottobre 2014 n. 7781).
Sul punto, la Cassazione civile, sezione lavoro, ha sostenuto in più occasioni che, in caso di fallimento della società datrice di lavoro, operata una preliminare distinzione tra, da una parte, le domande del lavoratore che mirino a pronunce di mero accertamento (ad es. in ordine alla pregressa esistenza del rapporto di lavoro) oppure costitutive (annullamento del licenziamento e reintegrazione nel posto di lavoro) e, dall'altra, domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale), soltanto nell'ultimo caso la perdurante competenza del giudice del lavoro è da intendersi esclusa, in favore della vis attractiva del
Tribunale fallimentare, in quanto destinate comunque ad incidere sulla procedura concorsuale dovendo, pertanto, necessariamente essere esaminate nell'ambito di quest'ultima per assicurarne l'unità e garantire la parità tra i creditori (cfr., ex plurimis, Cass.lav. N. 7907/1995; Cass. lav., ord. N.21634/2006).
Il giudice del lavoro è il giudice del rapporto ovvero ad esso spetta la cognizione di ogni controversia avente ad oggetto lo status del lavoratore, essenzialmente radicato nei principi affermati dagli artt. 4, 35,
36 e 37 Cost., in riferimento al diritto ad una legittima e regolare instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto e alla sua corretta qualificazione e qualità. E ciò per effetto dell'esercizio di azioni sia di
3 accertamento mero, come in particolare di esistenza del rapporto di lavoro (Cass. 30 marzo 1994, n.
3151; Cass. 18 agosto 1999, n. 8708; Cass. 18 giugno 2004, n. 11439) o di riconoscimento della qualifica della prestazione (Cass. 20 agosto 2009, n. 18557; Cass. 6 ottobre 2017, n 23418), ovvero di azioni costitutive, principalmente di impugnazione del licenziamento (Cass. 2 febbraio 2010, n. 2411), anche quando comprensive della domanda di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro (Cass. 3 marzo
2003, n. 3129; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4051; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4547; Cass. 29 settembre
2016, n. 19308), pure qualora conseguente all'accertamento di nullità, invalidità o inefficacia di atti di cessione di ramo d'azienda, in funzione del ripristino del rapporto di lavoro con la parte cedente, in caso di fallimento della cessionaria (Cass. 23 gennaio 2018, n. 1646).
Al giudice fallimentare, che è invece giudice del concorso, è invece riservato l'accertamento, con la relativa qualificazione, dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro, in funzione della partecipazione al concorso. È noto, oltre che indiscusso, come l'unico titolo idoneo per l'ammissione allo stato passivo e per il riconoscimento di eventuali diritti di prelazione sia costituito dall'accertamento del giudice fallimentare (Cass. 30 marzo 1994, n. 3151; Cass. 14 settembre 2007, n. 19248; Cass. 13 settembre 2017, n. 21204), anche eventualmente in conseguenza di domande di accertamento o costitutive in funzione strumentale (Cass. 20 agosto 2013, n. 19271). Tale riserva di cognizione deriva dal principio di esclusività del giudizio di verifica dello stato passivo, secondo il quale, per effetto dell'apertura del concorso dei creditori sul patrimonio del fallito a seguito del fallimento (art. 52, primo comma I. fall.), ogni credito, anche se munito di prelazione o maturato in via di prededuzione, deve essere accertato in base alle previsioni degli artt. 92 ss. I. fai!. (art. 52, primo comma e 111bis, primo comma I. fall.). E' bene però avere chiaro il limite di efficacia esclusivamente endoconcorsuale dell'accertamento di stato passivo fallimentare, a norma dell'art. 96, ult. comma I. fall., che, nel testo novellato dall'art. 81 clig. 5/2006, è stato esplicitamente esteso anche ai giudizi di impugnazione previsti dall'art. 98 e regolati nel procedimento dall'art. 99 I. fall.: ossia di opposizione allo stato passivo, di impugnazione o revocazione dei crediti ammessi. Sicchè, il solo limitato effetto extrafallimentare di efficacia del decreto di esecutività o della sentenza di ammissione del credito allo stato passivo è di costituire prova scritta, per gli effetti stabiliti dall'art. 634 c.p.c. (art. 120, ult. comma I. fail.), ossia ai fini dell'ottenimento di una pronuncia di ingiunzione per decreto motivato (art. 641 c.p.c.). La ragione è quella, nitidamente illustrata da un'autorevole dottrina, dell'avere il procedimento di verifica endofallimentare ad oggetto, non già l'accertamento del credito, ma piuttosto la verifica del diritto di
(credito per la) partecipazione al concorso: che è situazione giuridica soggettiva diversa dal diritto di credito.
La peculiarità dell'accertamento in parola è coerente con la natura del concorso, aperto a norma dell'art. 52, primo comma cit., nel quale si realizza un conflitto fra creditori anteriori e posteriori: per la riserva ai primi del patrimonio del fallito ai sensi dell'art. 44 I. fall. E da qui discende la qualità di terzo del
4 curatore fallimentare, che spiega il regime di inopponibilità documentale vigente in sede di accertamento del passivo (Cass. s.u. 28 agosto 1990, n. 8879; Cass. s.u. 20 febbraio 2013, n. 4213; Cass.
20 ottobre 2015, n. 21273; Cass. 12 agosto 2016, n. 17080), addirittura rilevabile d'ufficio, in quanto eccezione in senso lato, siccome elemento impeditivo e non costitutivo della pretesa creditoria (Cass.
s.u. 20.2.2013, n. 4213; Cass. 3 maggio 2017, n. 20115; Cass. 22 marzo 2018, n. 7207). Se questo è allora il rispettivo ambito cognitorio del giudice del lavoro e del giudice fallimentare, appare chiara la diversità di causa petendi e di petitum tra le domande riguardanti il rapporto, di spettanza del primo e di ammissione al passivo, di spettanza invece del secondo (Cass. 3 marzo 2003, n. 3129).
Ed infatti, sotto il primo profilo (di causa petendi), nelle prime rileva un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, sia in funzione di una possibile ripresa dell'attività, sia per la coesistenza di diritti non patrimoniali e previdenziali, estranei alla realizzazione della par condicio (Cass. 29 marzo 2011, n. 7129; Cass. 29 settembre 2016, n. 19308; Cass. 3 febbraio 2017, n.
2975; Cass. 16 ottobre 2017, n. 24363); nelle seconde rileva invece solo la strumentalità dell'accertamento di diritti patrimoniali alla partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito. Sotto il secondo profilo (di petitum), la distinzione è posta tra domande del lavoratore miranti a pronunce di mero accertamento oppure costitutive, nella cognizione del giudice del lavoro o piuttosto dirette alla realizzazione di diritti di credito a contenuto patrimoniale, anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale, nella cognizione del giudice fallimentare (Cass.
20 agosto 2013, n. 19271; Cass. 16 ottobre 2017, n. 24363; Cass.16443/2018).
Nella specie - come risulta dalle deduzioni dell'istante indicate in ricorso e dalla documentazione allegata - la domanda di parte ricorrente è diretta, esclusivamente, al pagamento di una somma di denaro, a titolo di risarcimento danni, pur se accompagnata dalla relativa domanda di accertamento che presenta, pertanto, una mera funzione strumentale.
Pertanto, applicando i principi di diritto sopra riportati, ne consegue l'improcedibilità del giudizio, ai sensi degli artt. 24, 52 e 92 L. Fallimentare.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. non avendo la parte resistente allegato e documentato il danno concretamento subito
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore della parte resistente, che si liquidano in euro 2.300,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge
Si comunichi
5 Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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