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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 27/02/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2829/2020
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 26.2.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), n.q. di erede di , Parte_1 C.F._1 Persona_1
elettivamente domiciliata in Bovalino, al Vico I Crotone 25, presso lo studio dell'Avv. GIAMPAOLO FRANCESCO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. BONICIOLI LILIA, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti n. CP_1
48;
resistente
OGGETTO: ripetizione di indebito. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso che Per_1
, suo dante causa, era titolare di pensione INVCIV n. 07023661, a suo tempo
[...]
eliminata per intervenuto decesso del titolare;
dedotto che l' , mediante lettera CP_1
raccomandata pervenuta in data 17.9.2020, le comunicava “per il periodo dal
01/01/2008 al 30/11/2010 sulla pensione del sig. cat. INVCIV n. Persona_1
07023661 eliminata per decesso del titolare, è stato corrisposto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 5.867,63 per i seguenti motivi: sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante, in quanto
l'importo dei redditi è superiore ai limiti stabiliti dalla legge”; allegato che nessuna somma ulteriore rispetto a quella dovuta è stata mai corrisposta dall' a CP_1 Per_1
a titolo di pensione di invalidità civile e che, in ogni caso, non ricorrerebbero
[...]
i presupposti di legge legittimanti il recupero dell'indebito, mancando il dolo del pensionato;
invocata l'applicazione della normativa di cui agli artt. 52 l. 88/89 e 13,
c. 2 l. 412/91; eccepita in ogni caso l'intervenuta prescrizione di “gran parte” della pretesa creditoria azionata;
concludeva chiedendo “- in via principale, accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, che nessuna somma ulteriore rispetto a quella dovuta è stata mai corrisposta dall al sig. a CP_1 Persona_1
titolo di pensione di invalidità civile per gli anni 2008, 2009 e 2010 e, pertanto,
l' non è assolutamente titolata a poter procedere al recupero delle somme CP_1
risultanti dalla comunicazione;
- in denegata subordine, accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, che le rate di prestazione in misura superiore a quella spettante asseriatmente percepite dal sig. per gli anni 2008, Persona_1
2009 e 2010 sono irripetibile per la non ricorrenza dei requisiti di legge e, in particolare, per assenza di dolo da parte del sig. ; - in ulteriore Persona_1
denegata subordine, accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la intervenuta decadenza dell' dalla possibilità di procedere al recupero CP_1
dell'asserito indebito per violazione dei termini di cui all'art. 13, co. 2, L. 412/1991;
- in ultima denegata subordine, accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la intervenuta prescrizione in parte qua della pretesa creditoria essendo abbondantemente decorso, dalla data di maturazione di gran parte del credito oggi azionato (31.08.2010) alla data di ricevimento della comunicazione di asserito indebito (17.09.2020) il previsto termine prescrizionale decennale senza che nessun atto interruttivo sia mai stato validamente notificato alla odierna parte ricorrente”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 26.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto nei termini di seguito individuati.
1.1 In via preliminare, è opportuno evidenziare che, come da consolidata giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui l'accipiens instauri un giudizio per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire somme ritenute indebitamente ricevute è a suo esclusivo carico l'onere di allegare e provare la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata (cfr.
Cass. SS. UU. 18046/2010; Cass. n. 2739/2016, n. 26231/2018 e n. 5059/2018).
1.2 Nel caso di specie, l' , costituendosi in giudizio, ha debitamente provato, CP_1 mediante produzione delle dichiarazioni reddituali presentate da per Persona_1 gli anni dal 2007 al 2010 che la ripetizione dell'indebito è dipesa dal superamento del limite reddituale previsto dalla legge per il godimento della pensione di invalidità civile, anche in considerazione del cumulo dei redditi prodotti dal de cuius e dalla coniuge, odierna ricorrente.
Tale circostanza, d'altronde, non è stata contestata dalla ricorrente, né quest'ultima ha dedotto alcuna circostanza idonea a ritenere che il contestato superamento del limite reddituale non vi sia stato.
2. Risultando dunque dimostrata la circostanza che il cumulo dei redditi dei due coniugi abbia comportato il superamento dei limiti di reddito prescritti dalla legge e, per tale motivo, ritenuta dimostrata l'insussistenza del diritto alla prestazione in capo a , è possibile passare all'esame del diverso profilo relativo alla Persona_1 ripetibilità dell'indebito contestato.
3. È pacifico che la prestazione in oggetto attenga all'ambito delle provvidenze economiche di natura assistenziale, con la conseguente inapplicabilità della disciplina dettata esplicitamente per le prestazioni previdenziali (Cass. n. 23097 del 2013;
Cass.n.13223/2020; Cass. nn. 13916 e 18820 del 2021). Ne consegue dunque l'inconferenza nella fattispecie in esame delle norme richiamate dalla ricorrente, ossia degli artt. 52 l. 88/89 e 13, c. 2 l. 412/91, applicabili solo in ipotesi di prestazioni previdenziali.
Con riferimento alla disciplina applicabile in tema di indebito assistenziale, è noto che la Corte di Cassazione ha elaborato principi specificamente operanti in tale ambito, evidenziando in particolare: “l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (Cass. n. 26036/2019).
Nello stesso senso la Suprema Corte ha sottolineato che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass. nn. 1446/2008 e 11921/2015).
Nel caso di specie, appare dunque necessario verificare l'eventuale sussistenza di dolo in capo al de cuius , in presenza del quale, la ripetizione delle Persona_1 somme nei confronti dell'erede risulterebbe legittima.
È provato in atti che ha debitamente comunicato i redditi propri e Persona_1 quelli percepiti dalla coniuge all'amministrazione finanziaria per tutti gli anni oggetto di giudizio tramite presentazione dei modelli 730; tant'è vero che l'accertamento operato dall' è scaturito proprio dalle dichiarazioni dei redditi presentate. CP_1 Siffatta circostanza esclude in radice la sussistenza di una condotta dolosa in capo al de cuius volta ad occultare all'ente l'esistenza di tali redditi.
Sul punto, è utile nuovamente richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte.
In primo luogo è stato sostenuto che “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita
l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che “l'accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (Cass. 28771/2018).
Ancor più significativa risulta ai fini del presente giudizio la recente pronuncia della
Suprema Corte con cui è stato ribadito che in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. 5606/2023).
Tale pronuncia, d'altronde, segue i principi già affermati dalla stessa Corte di
Cassazione nella sentenza n. 13223/2020 che, richiamando le precedenti pronunce nn.
31372/2019 e 28771/2018, ha evidenziato come ai fini della ripetizione sia necessario il “dolo comprovato dell'accipiens” atto a far venir meno l'affidamento incolpevole. In particolare, è stato sostenuto che “in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo dolo comprovato. Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza. […] Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 CP_1 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali”, precisando poi che “L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestati all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all , e CP_1 aggiungendo che “allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa”. La Corte ha quindi concluso che “le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. 13223/2020). CP_1
Si evidenzia dunque che nel presente giudizio non è emerso alcun elemento comprovante il dolo dell'accipiens e che, in ogni caso, risulta che i redditi dei coniugi fossero stati debitamente comunicati all'amministrazione finanziaria e che quindi fossero conoscibili da parte dell'istituto con l'ordinaria diligenza.
In applicazione dei principi richiamati e in accoglimento del ricorso, pertanto, devono dichiararsi non dovute le somme chieste in ripetizione dall' con nota del CP_1
3.9.2020, con riferimento alla prestazione cat. INVCIV n. 07023661, per il periodo dall'1.1.2008 al 30.11.2010.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo attesa la non complessità della controversia e delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che nulla deve la ricorrente all' , CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di indebito relativamente al provvedimento del 3.9.2020, con riferimento alle somme percepite da Persona_1
sulla prestazione cat. INVCIV n. 07023661, nel periodo dall'1.1.2008 al 30.11.2010, per l'importo di € 5.867,63; condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite che liquida in € 1.865,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Locri, 27/02/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2829/2020
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 26.2.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), n.q. di erede di , Parte_1 C.F._1 Persona_1
elettivamente domiciliata in Bovalino, al Vico I Crotone 25, presso lo studio dell'Avv. GIAMPAOLO FRANCESCO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. BONICIOLI LILIA, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti n. CP_1
48;
resistente
OGGETTO: ripetizione di indebito. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso che Per_1
, suo dante causa, era titolare di pensione INVCIV n. 07023661, a suo tempo
[...]
eliminata per intervenuto decesso del titolare;
dedotto che l' , mediante lettera CP_1
raccomandata pervenuta in data 17.9.2020, le comunicava “per il periodo dal
01/01/2008 al 30/11/2010 sulla pensione del sig. cat. INVCIV n. Persona_1
07023661 eliminata per decesso del titolare, è stato corrisposto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 5.867,63 per i seguenti motivi: sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante, in quanto
l'importo dei redditi è superiore ai limiti stabiliti dalla legge”; allegato che nessuna somma ulteriore rispetto a quella dovuta è stata mai corrisposta dall' a CP_1 Per_1
a titolo di pensione di invalidità civile e che, in ogni caso, non ricorrerebbero
[...]
i presupposti di legge legittimanti il recupero dell'indebito, mancando il dolo del pensionato;
invocata l'applicazione della normativa di cui agli artt. 52 l. 88/89 e 13,
c. 2 l. 412/91; eccepita in ogni caso l'intervenuta prescrizione di “gran parte” della pretesa creditoria azionata;
concludeva chiedendo “- in via principale, accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, che nessuna somma ulteriore rispetto a quella dovuta è stata mai corrisposta dall al sig. a CP_1 Persona_1
titolo di pensione di invalidità civile per gli anni 2008, 2009 e 2010 e, pertanto,
l' non è assolutamente titolata a poter procedere al recupero delle somme CP_1
risultanti dalla comunicazione;
- in denegata subordine, accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, che le rate di prestazione in misura superiore a quella spettante asseriatmente percepite dal sig. per gli anni 2008, Persona_1
2009 e 2010 sono irripetibile per la non ricorrenza dei requisiti di legge e, in particolare, per assenza di dolo da parte del sig. ; - in ulteriore Persona_1
denegata subordine, accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la intervenuta decadenza dell' dalla possibilità di procedere al recupero CP_1
dell'asserito indebito per violazione dei termini di cui all'art. 13, co. 2, L. 412/1991;
- in ultima denegata subordine, accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la intervenuta prescrizione in parte qua della pretesa creditoria essendo abbondantemente decorso, dalla data di maturazione di gran parte del credito oggi azionato (31.08.2010) alla data di ricevimento della comunicazione di asserito indebito (17.09.2020) il previsto termine prescrizionale decennale senza che nessun atto interruttivo sia mai stato validamente notificato alla odierna parte ricorrente”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 26.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto nei termini di seguito individuati.
1.1 In via preliminare, è opportuno evidenziare che, come da consolidata giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui l'accipiens instauri un giudizio per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire somme ritenute indebitamente ricevute è a suo esclusivo carico l'onere di allegare e provare la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata (cfr.
Cass. SS. UU. 18046/2010; Cass. n. 2739/2016, n. 26231/2018 e n. 5059/2018).
1.2 Nel caso di specie, l' , costituendosi in giudizio, ha debitamente provato, CP_1 mediante produzione delle dichiarazioni reddituali presentate da per Persona_1 gli anni dal 2007 al 2010 che la ripetizione dell'indebito è dipesa dal superamento del limite reddituale previsto dalla legge per il godimento della pensione di invalidità civile, anche in considerazione del cumulo dei redditi prodotti dal de cuius e dalla coniuge, odierna ricorrente.
Tale circostanza, d'altronde, non è stata contestata dalla ricorrente, né quest'ultima ha dedotto alcuna circostanza idonea a ritenere che il contestato superamento del limite reddituale non vi sia stato.
2. Risultando dunque dimostrata la circostanza che il cumulo dei redditi dei due coniugi abbia comportato il superamento dei limiti di reddito prescritti dalla legge e, per tale motivo, ritenuta dimostrata l'insussistenza del diritto alla prestazione in capo a , è possibile passare all'esame del diverso profilo relativo alla Persona_1 ripetibilità dell'indebito contestato.
3. È pacifico che la prestazione in oggetto attenga all'ambito delle provvidenze economiche di natura assistenziale, con la conseguente inapplicabilità della disciplina dettata esplicitamente per le prestazioni previdenziali (Cass. n. 23097 del 2013;
Cass.n.13223/2020; Cass. nn. 13916 e 18820 del 2021). Ne consegue dunque l'inconferenza nella fattispecie in esame delle norme richiamate dalla ricorrente, ossia degli artt. 52 l. 88/89 e 13, c. 2 l. 412/91, applicabili solo in ipotesi di prestazioni previdenziali.
Con riferimento alla disciplina applicabile in tema di indebito assistenziale, è noto che la Corte di Cassazione ha elaborato principi specificamente operanti in tale ambito, evidenziando in particolare: “l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (Cass. n. 26036/2019).
Nello stesso senso la Suprema Corte ha sottolineato che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass. nn. 1446/2008 e 11921/2015).
Nel caso di specie, appare dunque necessario verificare l'eventuale sussistenza di dolo in capo al de cuius , in presenza del quale, la ripetizione delle Persona_1 somme nei confronti dell'erede risulterebbe legittima.
È provato in atti che ha debitamente comunicato i redditi propri e Persona_1 quelli percepiti dalla coniuge all'amministrazione finanziaria per tutti gli anni oggetto di giudizio tramite presentazione dei modelli 730; tant'è vero che l'accertamento operato dall' è scaturito proprio dalle dichiarazioni dei redditi presentate. CP_1 Siffatta circostanza esclude in radice la sussistenza di una condotta dolosa in capo al de cuius volta ad occultare all'ente l'esistenza di tali redditi.
Sul punto, è utile nuovamente richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte.
In primo luogo è stato sostenuto che “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita
l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che “l'accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (Cass. 28771/2018).
Ancor più significativa risulta ai fini del presente giudizio la recente pronuncia della
Suprema Corte con cui è stato ribadito che in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. 5606/2023).
Tale pronuncia, d'altronde, segue i principi già affermati dalla stessa Corte di
Cassazione nella sentenza n. 13223/2020 che, richiamando le precedenti pronunce nn.
31372/2019 e 28771/2018, ha evidenziato come ai fini della ripetizione sia necessario il “dolo comprovato dell'accipiens” atto a far venir meno l'affidamento incolpevole. In particolare, è stato sostenuto che “in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo dolo comprovato. Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza. […] Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 CP_1 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali”, precisando poi che “L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestati all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all , e CP_1 aggiungendo che “allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa”. La Corte ha quindi concluso che “le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. 13223/2020). CP_1
Si evidenzia dunque che nel presente giudizio non è emerso alcun elemento comprovante il dolo dell'accipiens e che, in ogni caso, risulta che i redditi dei coniugi fossero stati debitamente comunicati all'amministrazione finanziaria e che quindi fossero conoscibili da parte dell'istituto con l'ordinaria diligenza.
In applicazione dei principi richiamati e in accoglimento del ricorso, pertanto, devono dichiararsi non dovute le somme chieste in ripetizione dall' con nota del CP_1
3.9.2020, con riferimento alla prestazione cat. INVCIV n. 07023661, per il periodo dall'1.1.2008 al 30.11.2010.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo attesa la non complessità della controversia e delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che nulla deve la ricorrente all' , CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di indebito relativamente al provvedimento del 3.9.2020, con riferimento alle somme percepite da Persona_1
sulla prestazione cat. INVCIV n. 07023661, nel periodo dall'1.1.2008 al 30.11.2010, per l'importo di € 5.867,63; condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite che liquida in € 1.865,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Locri, 27/02/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi