CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 96/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
TOMASICCHIO ANGELA, Presidente e Relatore
FEDERICI FRANCESCO, Giudice
PILIEGO ALESSANDRA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3571/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL. PAGAMENTO n. 01420249022410123000 CREDITO IMPOST 1999
- SOLL. PAGAMENTO n. 01420249022410123000 IRPEF-ALTRO 2000 - SOLL. PAGAMENTO n. 01420249022410123000 IVA-ALTRO 2000
- SOLL. PAGAMENTO n. 01420249022410123000 IRAP 2000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 68/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: assente.
Resistente: si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha depositato in data 22-12-2025 la richiesta di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti di causa.
In data 9-1-2026 l'Agenzia delle Entrate BAT ha accettato la rinuncia al ricorso con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come è stato esposto nel ricorso, la parte ha evidenziato di aver già pendente analogo ricorso per la stessa questione. Detto ricorso è stato già deciso e la parte ha rinunciato agli atti con conseguente accettazione da parte dell'Agenzia che ha chiesto la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Bari dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
TOMASICCHIO ANGELA, Presidente e Relatore
FEDERICI FRANCESCO, Giudice
PILIEGO ALESSANDRA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3571/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL. PAGAMENTO n. 01420249022410123000 CREDITO IMPOST 1999
- SOLL. PAGAMENTO n. 01420249022410123000 IRPEF-ALTRO 2000 - SOLL. PAGAMENTO n. 01420249022410123000 IVA-ALTRO 2000
- SOLL. PAGAMENTO n. 01420249022410123000 IRAP 2000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 68/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: assente.
Resistente: si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha depositato in data 22-12-2025 la richiesta di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti di causa.
In data 9-1-2026 l'Agenzia delle Entrate BAT ha accettato la rinuncia al ricorso con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come è stato esposto nel ricorso, la parte ha evidenziato di aver già pendente analogo ricorso per la stessa questione. Detto ricorso è stato già deciso e la parte ha rinunciato agli atti con conseguente accettazione da parte dell'Agenzia che ha chiesto la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Bari dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate