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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Mantova, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Mantova |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 2, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NZ AR AR, Presidente DE BIASE FREZZA COSTANZA-GERALDINA, Relatore FORMIGHIERI PAOLO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 96/2024 depositato il 14/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020001OR0000036600001 REGISTRO 2021
- sul ricorso n. 107/2024 depositato il 19/03/2024 Pag. 1 di 6 proposto da
Ricorrente 2 P.IVA_2 S.r.l. -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020001OR0000036600002 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 107/2025 depositato il 27/10/2025
Richieste delle parti:
per i ricorrenti:
quanto al procedimento rubricato al n°96/2024 R.G.R.:
“chiede che Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Mantova, contrariis reiectis e in accoglimento del presente ricorso, voglia annullare e/o dichiarare nullo l'avviso di liquidazione impugnato perché illegittimo e infondato, per i tutti motivi sopra esposti. Con la condanna dell'Ufficio alla refusione delle spese del presente giudizio”;
quanto al procedimento rubricato al n°107/2024 R.G.R.:
“chiede che Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Mantova, contrariis reiectis e in accoglimento del presente ricorso, voglia annullare e/o dichiarare nullo l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 2020/001/OR/000003660/0/002 perché illegittimo e infondato, per i tutti motivi sopra esposti. Con la condanna dell'Ufficio alla refusione delle spese del presente giudizio.”;
per l'Ufficio:
quanto ai procedimenti rubricati ai nn. 96/2024 e 107/2024 R.G.R.:
“ chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: - in via preliminare: 1) la riunione del presente processo R.G.R. 000107/2024 con il processo R.G.R. 000096/2024 ai sensi dell'art.29 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; - nel merito: 1) il rigetto del ricorso
Pag. 2 di 6 e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con due distinti ricorsi datati 1/3/2024 e 4/3/2024 Ricorrente_1 SPA e Ricorrente 2 SRL, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, impugnavano l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro ed irrogazione delle sanzioni in epigrafe specificato e notificato il 9/1/2024, recante il complessivo importo di €.5.181,00 relativo alla ordinanza n°3660/2020 emessa in data 25/2/2021 dal Tribunale di Mantova nel giudizio ex art. 702 bis c.p.c., instaurato dalla prima nei confronti della seconda. RicorrenteA) Più in particolare nel predetto giudizio la Ricorrente_1 S.P.A. aveva convenuto la 2 SRL per sentirla condannare ai sensi dell'art.2033 c.c. alla restituzione degli importi versatile a titolo di addizionale provinciale sulle accise afferenti la fornitura di energia elettrica ammontanti a complessivi €.172.694,55.
Il Tribunale adito con la menzionata ordinanza aveva accolto la domanda della ricorrente
Ricorrente_1 SPA.
La Agenzia delle Entrate aveva quindi liquidato l'imposta di registro relativa alla predetta decisione con l'applicazione della aliquota proporzionale del 3% ex art. 8, I co., lett. b) della
Tariffa – I parte – all. al TUR.
B) Le odierne ricorrenti, responsabili in via fra loro solidale del pagamento del tributo de quo, affidavano i ricorsi ai motivi di illegittimità di seguito succintamente enucleati:
- I – violazione dell'art.8, I co., lett. e) della Tariffa – parte prima – allegata al TUR (imposta in misura fissa);
- II – violazione del combinato disposto dell'art. 40 TUR e della NOTA II all'art. 8 della citata Tariffa (principio della alternatività IVA – imposta di registro).
Rassegnavano le sopratrascritte conclusioni.
2) La Agenzia delle Entrate si costituiva in entrambi i giudizi con controdeduzioni datate 27/3/2024 nelle quali evidenziava che l'ordinanza del Tribunale di Mantova assoggettata ad imposizione non aveva dichiarato la nullità totale o parziale del contratto di somministrazione di energia elettrica bensì, come espressamente affermato a pag. 2 dell'ordinanza stessa, la ripetibilità della addizionale siccome priva di finalità specifica;
tale sarebbe l'oggetto della controversia, come d'altra parte confermerebbe anche il dispositivo della decisione che non contiene alcun dictum di invalidità. Secondo la prospettazione dell'Agenzia delle Entrate, inoltre, l'imposizione proporzionale
Pag. 3 di 6 non violerebbe neppure il principio di alternatività IVA – imposta di registro, giacché quest'ultima non graverebbe, come la prima, sulla prestazione del servizio reso e sul suo compenso.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
3) Entrambe le odierne ricorrenti depositavano memorie integrative nelle quali ribadivano invece che l'imposizione proporzionale di cui alla lett. b), art. 8, I co., della Tariffa parte I, all. al TUR è volta ad incidere su trasferimenti di ricchezza che si manifestano nelle pronunce di condanna al pagamento di somme.
Nel caso di specie la azione di cui all'art. 2033 c.c. sarebbe invece destinata a ripristinare la situazione quo ante, ossia alla restituzione di somme che sin dall'origine non avrebbero dovuto essere trasferite.
Inoltre, l'accoglimento della azione di restituzione di somme indebitamente pretese in base a norme riconosciute contrastanti con i principi euro-comunitari e costituzionali comporterebbe necessariamente la caducazione delle clausole contrattuali convenute in osservanza di tali norme.
Evidenziavano poi che, con i ricorsi introduttivi, era stato depositato il contratto di somministrazione di energia dalla cui clausola n°3 e dalle cui condizioni generali - clausole nn.14 e 19 - si evincerebbe in modo inequivoco che la contraente Ricorrente_1 SPA era obbligata a corrispondere l'IVA e qualsivoglia altra imposta o tassa.
Al contrario di quanto sostenuto dalla resistente sarebbe pertanto documentalmente provato che l'addizionale de qua era dovuta a titolo di rivalsa al fornitore dal consumatore finale.
L'Agenzia delle Entrate a sua volta replicava che i precedenti giurisprudenziali invocati 4) dalle ricorrenti a loro favorevoli sarebbero “isolati” e “non definitivi” giacché la questione qui controversa è oggetto di giudizio tuttora pendente avanti la Corte regolatrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono parzialmente fondati.
Negli anni 2010 e 2011 la ricorrente Ricorrente 2 SRL ha fornito energia elettrica alla A) società Ricorrente_1 SPA.
A'sensi degli artt. 53, I co., lett. a) e 56, I co., D.Lgs. 504/1995 essa ha esposto nelle relative fatture l'addizionale provinciale sulle accise in allora prevista ai sensi dell'art.6, III co., D.L.
511/1988.
Tali circostanze sono incontestate. Pag. 4 di 6 Sennonché la disciplina della addizionale provinciale sulle accise è stata abrogata con decorrenza dal 2/3/2012 in forza del disposto di cui all'art. 4, X co., D.L. 16/2012 e disapplicata dal Giudice statuale relativamente agli anni antecedenti la sua abrogazione in considerazione della sua incompatibilità con il diritto unionale.
Ricorrente_1B) La società SPA ha dunque adito vittoriosamente il Tribunale di Mantova ottenendo dalla convenuta Ricorrente 2 SRL la restituzione delle somme versatele indebitamente a titolo di addizionali.
C) Indi l'Agenzia delle Entrate ha liquidato l'imposta di registro relativa alla ordinanza di condanna alla restituzione delle somme a favore delle ricorrenti con l'applicazione della aliquota proporzionale pari al 3%.
Riteneva che il dictum non riposasse sulla dichiarazione di nullità totale o parziale del contratto di fornitura che, diversamente, avrebbe invece giustificato la imposizione in misura fissa (€.200,00).
Tale prospettazione non può essere condivisa.
D) I Giudici di Legittimità hanno infatti enucleato il principio interpretativo secondo cui l'imposizione proporzionale si applica ogni qualvolta vi sia un trasferimento di ricchezza perciò suscettibile di essere incisa dal Fisco.
Ciò avviene allorché l'azione di ripetizione sia priva ab origine di un valido titolo.
Qualora invece non venga contestata l'esistenza di un valido titolo al momento del pagamento di cui viene chiesta la restituzione al Giudice che la accorda, la conseguente condanna assume una duplice funzione: quella di ripristino della situazione patrimoniale antecedente nonché quella di implicita (o esplicita) caducazione del titolo a causa della sua nullità sopravvenuta, ovvero della disapplicazione delle norme che ne hanno costituito la
1fonte .
1 Cfr: Cass. 2022 n°25346 secondo cui: “L'art. 8, comma 1, lett. e) della tariffa prevede la tassazione in misura fissa degli atti giudiziari che "dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni". La Corte ha in più occasioni precisato che la previsione di cui alla lett. e) ha, rispetto alle altre disposizioni dell'art. 8, carattere speciale. Il legislatore ha ritenuto di applicare l'aliquota in misura fissa nei casi in cui il provvedimento comporti una caducazione del titolo del precedente trasferimento e la condanna conseguente abbia contenuto e funzione meramente restitutori, mirando a ripristinare la situazione patrimoniale ante actum. Esemplarmente è stato detto che in tema di imposta di registro, è soggetta ad aliquota proporzionale ai sensi dell'art. 8, primo comma, lett. b), della prima parte della tariffa, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, il provvedimento dell'autorità giudiziaria comportante un trasferimento di ricchezza, mentre la lett. e) del medesimo articolo, norma speciale e di stretta interpretazione, determina l'imposta in misura fissa in relazione ai provvedimenti che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni o la risoluzione di un contratto, dunque, Pag. 5 di 6 Ora è di tutta evidenza che il Tribunale di Mantova con l'ordinanza assoggettata alla contestata imposta ha condannato Ricorrente 2 SRL alla restituzione delle somme percepite a titolo di addizionali provinciali, la cui disciplina, ritenuta non conforme ai principi unionali, è stata quindi disapplicata.
Alla disapplicazione consegue pertanto la caducazione delle clausole contrattuali che 2prevedevano il versamento a Ricorrente 2 SRL delle addizionali provinciali di cui si discute .
In consimile quadro non può certo dirsi che la condanna pronunciata dal Tribunale di
Mantova con l'ordinanza de qua manifesti un trasferimento di ricchezza. Questo Giudice ritiene che nella fattispecie in esame sia pertanto applicabile l'art.8, I co., lett. e) della tariffa – parte I – allegata al TUR e dunque sia dovuta l'imposta in misura fissa nell'ammontare di €.200,00.
Resta assorbito l'ulteriore motivo dei ricorsi.
La soccombenza della resistente ne giustifica la condanna alle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso determina in €.200,00 l'imposta di registro. Condanna
l'Agenzia delle Entrate di Mantova a rifondere alle società ricorrenti l'importo di €.1.000,00 ciascuna, oltre spese generali al 15%, oltre iva e cpa se ed in quanto dovuti, oltre al rimborso del CU versato.
Mantova, li 24/10/2025
Il Giudice Relatore
Il Presidente
in funzione meramente restitutoria e di ripristino della situazione patrimoniale anteriore (Cass., 25 febbraio 2009, n. 4537). Ed ancora è stato statuito: «i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori o alla restituzione di denaro devono essere assoggettati, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n.131, ad imposta proporzionale, a meno che, oltre alla condanna al pagamento di una somma di denaro o all'imposizione di un obbligo restitutorio, non abbiano ad oggetto anche l'annullamento o la declaratoria di nullità di un atto: in quest'ultimo caso, infatti, l'imposta dovrà essere determinata in misura fissa, in applicazione della lett. e) del citato art. 8, comma 1, della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986» (Cass., n. 32969 del 2018; n. 20315 del 2017).”.
2 Cfr. le decisioni conformi alla presente: Corte Giustizia Tributaria I grado Roma n°3362/2024, Corte Giustizia Tributaria II grado Piemonte, Sez. I, 14-17/10/2024 n°538 nonché del 14-22/10/2024 n°551/2024; Corte Giustizia Tributaria II grado Lombardia, Sez. XI, 27-31/10/2023 n°3233.
Pag. 6 di 6
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 2, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NZ AR AR, Presidente DE BIASE FREZZA COSTANZA-GERALDINA, Relatore FORMIGHIERI PAOLO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 96/2024 depositato il 14/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020001OR0000036600001 REGISTRO 2021
- sul ricorso n. 107/2024 depositato il 19/03/2024 Pag. 1 di 6 proposto da
Ricorrente 2 P.IVA_2 S.r.l. -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020001OR0000036600002 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 107/2025 depositato il 27/10/2025
Richieste delle parti:
per i ricorrenti:
quanto al procedimento rubricato al n°96/2024 R.G.R.:
“chiede che Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Mantova, contrariis reiectis e in accoglimento del presente ricorso, voglia annullare e/o dichiarare nullo l'avviso di liquidazione impugnato perché illegittimo e infondato, per i tutti motivi sopra esposti. Con la condanna dell'Ufficio alla refusione delle spese del presente giudizio”;
quanto al procedimento rubricato al n°107/2024 R.G.R.:
“chiede che Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Mantova, contrariis reiectis e in accoglimento del presente ricorso, voglia annullare e/o dichiarare nullo l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 2020/001/OR/000003660/0/002 perché illegittimo e infondato, per i tutti motivi sopra esposti. Con la condanna dell'Ufficio alla refusione delle spese del presente giudizio.”;
per l'Ufficio:
quanto ai procedimenti rubricati ai nn. 96/2024 e 107/2024 R.G.R.:
“ chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: - in via preliminare: 1) la riunione del presente processo R.G.R. 000107/2024 con il processo R.G.R. 000096/2024 ai sensi dell'art.29 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; - nel merito: 1) il rigetto del ricorso
Pag. 2 di 6 e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con due distinti ricorsi datati 1/3/2024 e 4/3/2024 Ricorrente_1 SPA e Ricorrente 2 SRL, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, impugnavano l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro ed irrogazione delle sanzioni in epigrafe specificato e notificato il 9/1/2024, recante il complessivo importo di €.5.181,00 relativo alla ordinanza n°3660/2020 emessa in data 25/2/2021 dal Tribunale di Mantova nel giudizio ex art. 702 bis c.p.c., instaurato dalla prima nei confronti della seconda. RicorrenteA) Più in particolare nel predetto giudizio la Ricorrente_1 S.P.A. aveva convenuto la 2 SRL per sentirla condannare ai sensi dell'art.2033 c.c. alla restituzione degli importi versatile a titolo di addizionale provinciale sulle accise afferenti la fornitura di energia elettrica ammontanti a complessivi €.172.694,55.
Il Tribunale adito con la menzionata ordinanza aveva accolto la domanda della ricorrente
Ricorrente_1 SPA.
La Agenzia delle Entrate aveva quindi liquidato l'imposta di registro relativa alla predetta decisione con l'applicazione della aliquota proporzionale del 3% ex art. 8, I co., lett. b) della
Tariffa – I parte – all. al TUR.
B) Le odierne ricorrenti, responsabili in via fra loro solidale del pagamento del tributo de quo, affidavano i ricorsi ai motivi di illegittimità di seguito succintamente enucleati:
- I – violazione dell'art.8, I co., lett. e) della Tariffa – parte prima – allegata al TUR (imposta in misura fissa);
- II – violazione del combinato disposto dell'art. 40 TUR e della NOTA II all'art. 8 della citata Tariffa (principio della alternatività IVA – imposta di registro).
Rassegnavano le sopratrascritte conclusioni.
2) La Agenzia delle Entrate si costituiva in entrambi i giudizi con controdeduzioni datate 27/3/2024 nelle quali evidenziava che l'ordinanza del Tribunale di Mantova assoggettata ad imposizione non aveva dichiarato la nullità totale o parziale del contratto di somministrazione di energia elettrica bensì, come espressamente affermato a pag. 2 dell'ordinanza stessa, la ripetibilità della addizionale siccome priva di finalità specifica;
tale sarebbe l'oggetto della controversia, come d'altra parte confermerebbe anche il dispositivo della decisione che non contiene alcun dictum di invalidità. Secondo la prospettazione dell'Agenzia delle Entrate, inoltre, l'imposizione proporzionale
Pag. 3 di 6 non violerebbe neppure il principio di alternatività IVA – imposta di registro, giacché quest'ultima non graverebbe, come la prima, sulla prestazione del servizio reso e sul suo compenso.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
3) Entrambe le odierne ricorrenti depositavano memorie integrative nelle quali ribadivano invece che l'imposizione proporzionale di cui alla lett. b), art. 8, I co., della Tariffa parte I, all. al TUR è volta ad incidere su trasferimenti di ricchezza che si manifestano nelle pronunce di condanna al pagamento di somme.
Nel caso di specie la azione di cui all'art. 2033 c.c. sarebbe invece destinata a ripristinare la situazione quo ante, ossia alla restituzione di somme che sin dall'origine non avrebbero dovuto essere trasferite.
Inoltre, l'accoglimento della azione di restituzione di somme indebitamente pretese in base a norme riconosciute contrastanti con i principi euro-comunitari e costituzionali comporterebbe necessariamente la caducazione delle clausole contrattuali convenute in osservanza di tali norme.
Evidenziavano poi che, con i ricorsi introduttivi, era stato depositato il contratto di somministrazione di energia dalla cui clausola n°3 e dalle cui condizioni generali - clausole nn.14 e 19 - si evincerebbe in modo inequivoco che la contraente Ricorrente_1 SPA era obbligata a corrispondere l'IVA e qualsivoglia altra imposta o tassa.
Al contrario di quanto sostenuto dalla resistente sarebbe pertanto documentalmente provato che l'addizionale de qua era dovuta a titolo di rivalsa al fornitore dal consumatore finale.
L'Agenzia delle Entrate a sua volta replicava che i precedenti giurisprudenziali invocati 4) dalle ricorrenti a loro favorevoli sarebbero “isolati” e “non definitivi” giacché la questione qui controversa è oggetto di giudizio tuttora pendente avanti la Corte regolatrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono parzialmente fondati.
Negli anni 2010 e 2011 la ricorrente Ricorrente 2 SRL ha fornito energia elettrica alla A) società Ricorrente_1 SPA.
A'sensi degli artt. 53, I co., lett. a) e 56, I co., D.Lgs. 504/1995 essa ha esposto nelle relative fatture l'addizionale provinciale sulle accise in allora prevista ai sensi dell'art.6, III co., D.L.
511/1988.
Tali circostanze sono incontestate. Pag. 4 di 6 Sennonché la disciplina della addizionale provinciale sulle accise è stata abrogata con decorrenza dal 2/3/2012 in forza del disposto di cui all'art. 4, X co., D.L. 16/2012 e disapplicata dal Giudice statuale relativamente agli anni antecedenti la sua abrogazione in considerazione della sua incompatibilità con il diritto unionale.
Ricorrente_1B) La società SPA ha dunque adito vittoriosamente il Tribunale di Mantova ottenendo dalla convenuta Ricorrente 2 SRL la restituzione delle somme versatele indebitamente a titolo di addizionali.
C) Indi l'Agenzia delle Entrate ha liquidato l'imposta di registro relativa alla ordinanza di condanna alla restituzione delle somme a favore delle ricorrenti con l'applicazione della aliquota proporzionale pari al 3%.
Riteneva che il dictum non riposasse sulla dichiarazione di nullità totale o parziale del contratto di fornitura che, diversamente, avrebbe invece giustificato la imposizione in misura fissa (€.200,00).
Tale prospettazione non può essere condivisa.
D) I Giudici di Legittimità hanno infatti enucleato il principio interpretativo secondo cui l'imposizione proporzionale si applica ogni qualvolta vi sia un trasferimento di ricchezza perciò suscettibile di essere incisa dal Fisco.
Ciò avviene allorché l'azione di ripetizione sia priva ab origine di un valido titolo.
Qualora invece non venga contestata l'esistenza di un valido titolo al momento del pagamento di cui viene chiesta la restituzione al Giudice che la accorda, la conseguente condanna assume una duplice funzione: quella di ripristino della situazione patrimoniale antecedente nonché quella di implicita (o esplicita) caducazione del titolo a causa della sua nullità sopravvenuta, ovvero della disapplicazione delle norme che ne hanno costituito la
1fonte .
1 Cfr: Cass. 2022 n°25346 secondo cui: “L'art. 8, comma 1, lett. e) della tariffa prevede la tassazione in misura fissa degli atti giudiziari che "dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni". La Corte ha in più occasioni precisato che la previsione di cui alla lett. e) ha, rispetto alle altre disposizioni dell'art. 8, carattere speciale. Il legislatore ha ritenuto di applicare l'aliquota in misura fissa nei casi in cui il provvedimento comporti una caducazione del titolo del precedente trasferimento e la condanna conseguente abbia contenuto e funzione meramente restitutori, mirando a ripristinare la situazione patrimoniale ante actum. Esemplarmente è stato detto che in tema di imposta di registro, è soggetta ad aliquota proporzionale ai sensi dell'art. 8, primo comma, lett. b), della prima parte della tariffa, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, il provvedimento dell'autorità giudiziaria comportante un trasferimento di ricchezza, mentre la lett. e) del medesimo articolo, norma speciale e di stretta interpretazione, determina l'imposta in misura fissa in relazione ai provvedimenti che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni o la risoluzione di un contratto, dunque, Pag. 5 di 6 Ora è di tutta evidenza che il Tribunale di Mantova con l'ordinanza assoggettata alla contestata imposta ha condannato Ricorrente 2 SRL alla restituzione delle somme percepite a titolo di addizionali provinciali, la cui disciplina, ritenuta non conforme ai principi unionali, è stata quindi disapplicata.
Alla disapplicazione consegue pertanto la caducazione delle clausole contrattuali che 2prevedevano il versamento a Ricorrente 2 SRL delle addizionali provinciali di cui si discute .
In consimile quadro non può certo dirsi che la condanna pronunciata dal Tribunale di
Mantova con l'ordinanza de qua manifesti un trasferimento di ricchezza. Questo Giudice ritiene che nella fattispecie in esame sia pertanto applicabile l'art.8, I co., lett. e) della tariffa – parte I – allegata al TUR e dunque sia dovuta l'imposta in misura fissa nell'ammontare di €.200,00.
Resta assorbito l'ulteriore motivo dei ricorsi.
La soccombenza della resistente ne giustifica la condanna alle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso determina in €.200,00 l'imposta di registro. Condanna
l'Agenzia delle Entrate di Mantova a rifondere alle società ricorrenti l'importo di €.1.000,00 ciascuna, oltre spese generali al 15%, oltre iva e cpa se ed in quanto dovuti, oltre al rimborso del CU versato.
Mantova, li 24/10/2025
Il Giudice Relatore
Il Presidente
in funzione meramente restitutoria e di ripristino della situazione patrimoniale anteriore (Cass., 25 febbraio 2009, n. 4537). Ed ancora è stato statuito: «i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori o alla restituzione di denaro devono essere assoggettati, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n.131, ad imposta proporzionale, a meno che, oltre alla condanna al pagamento di una somma di denaro o all'imposizione di un obbligo restitutorio, non abbiano ad oggetto anche l'annullamento o la declaratoria di nullità di un atto: in quest'ultimo caso, infatti, l'imposta dovrà essere determinata in misura fissa, in applicazione della lett. e) del citato art. 8, comma 1, della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986» (Cass., n. 32969 del 2018; n. 20315 del 2017).”.
2 Cfr. le decisioni conformi alla presente: Corte Giustizia Tributaria I grado Roma n°3362/2024, Corte Giustizia Tributaria II grado Piemonte, Sez. I, 14-17/10/2024 n°538 nonché del 14-22/10/2024 n°551/2024; Corte Giustizia Tributaria II grado Lombardia, Sez. XI, 27-31/10/2023 n°3233.
Pag. 6 di 6