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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/11/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc, lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 28/2025 RG lavoro
TRA
rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Riccardo Parte_1
Galassi
Appellante
E
, in persona del legale rappr.te Controparte_1
p.t., rappr.to e difeso in virtù di procura generale alle liti dagli Avv.ti Susanna Mazzaferri e Valeria
Salvati
Appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'1 ottobre 2024 il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, respingeva la domanda di intesa a conseguire l'accertamento di illegittimità Parte_1
CP_ del provvedimento con il quale l' in data 6 giugno 2022 aveva disposto la revoca/decadenza di esso ricorrente dal beneficio del reddito di cittadinanza, per false dichiarazioni rese in seno all'istanza finalizzata ad ottenere il Reddito di Cittadinanza, quindi aveva chiesto in restituzione la somma di euro11.177.96 indebitamente percepita al detto titolo.
Avverso tale statuizione ha proposto appello, censurando Parte_1
l'interpretazione offerta dal Tribunale alla normativa di riferimento, secondo cui una dichiarazione contenente dati mendaci, rilasciata dal cittadino al fine di ottenere il Reddito di Cittadinanza, comporterebbe sic et simpliciter la revoca ai sensi dell'art. 7, comma 4, D.L. 4/2019, anziché la decadenza ex art. 7, comma 6, D.L. 4/2019 dal singolo beneficio di per sé non spettante, con conseguente erogazione della prestazione nella misura effettivamente spettante;
che, l'art. 3 prevedeva due componenti di reddito, uno base ed uno aggiuntivo, in relazione a situazioni in cui l'interessato corrispondeva un canone di locazione;
che ad esso ricorrente, dunque, spettava in ogni caso almeno la componente “base”; che la Guardia di Finanza aveva accertato a suo carico la sussistenza di una dichiarazione non veritiera, in sede di compilazione della DSU e del modulo di richiesta previsto per l'ottenimento del beneficio, al fine di ottenere indebitamente la componente del Reddito Di Cittadinanza spettante ai nuclei familiari residenti in abitazioni in locazione;
che tale comportamento avrebbe consentito ad esso ricorrente di percepire “indebitamente, per il periodo aprile 2019 – giugno 2020, un importo complessivo quantificato in Euro 4.200” pari, appunto, alla
“componente aggiuntiva”; che in base a tale presupposto, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la Contr ripetibilità della sola somma indicata dalla stessa come indebitamente percepita, vale a dire la sola componente reddituale aggiuntiva prevista per il caso di locazione (Euro 4.200, non già l'intero importo di euro 11.177,96, poi ridotto dallo stesso a euro 10.945,01; che, pertanto, la CP_2 normativa di riferimento andava interpretata nel senso che solo nell'ipotesi in cui la “falsità” relativa alle dichiarazioni rese o ai documenti depositati in sede di domanda di RDC avesse comportato la percezione di un RDC non spettante avrebbe potuto essere disposta la revoca ed il recupero di quanto interamente versato, mentre nel caso in cui la “falsità” avesse comportato la percezione di un beneficio in misura maggiore rispetto a quanto effettivamente dovuto, avrebbe dovuto operare la decadenza con conseguente ripetibilità di quanto “versato in eccesso”.
L'appellante ha, quindi, insistito, in riforma della sentenza impugnata, per l'accoglimento della domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese di lite. CP_ L' ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto
Allo scadere dei termini per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
E' incontestato l'esito dell'accertamento condotto dalla Guardia di Finanza in merito alla falsa attestazione proveniente dall'appellante in sede di compilazione della richiesta del Reddito di
Cittadinanza, al fine di conseguire il beneficio in misura maggiore rispetto a quella spettante.
Invero, l'art. 7 del decreto legge n. 4/2019, sotto la rubrica Sanzioni recita:
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, e' punito con la reclusione da due a sei anni. 2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attivita' irregolari, nonche' di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, e' punita con la reclusione da uno a tre anni.
3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quello previsto dall'articolo 40-bis del codice penale, nonche' alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca
e' disposta dall ai sensi del comma 10. Il beneficio non puo' essere nuovamente richiesto CP_2 prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito…..
Ai sensi della citata disposizione, l'immediata perdita del beneficio, con effetto retroattivo, rappresenta la conseguenza sanzionatoria sul piano squisitamente civilistico, ricondotta in modo espresso ed univoco alle false ovvero omesse dichiarazioni ed informazioni che gli interessati sono tenuti ad effettuare periodicamente, nel rispetto di precise modalità, a prescindere dalla possibilità che tale contegno integri anche i reati contemplati ai commi precedenti;
ciò evidentemente in funzione della prioritaria esigenza dell'Ordinamento di creare un adeguato meccanismo di dissuasione dei cittadini dall'eludere gli obblighi loro imposti di leale e fattiva collaborazione con le
Istituzioni preposte a fornire aiuti economici ai meno abbienti, allo scopo di realizzare in concreto la razionale gestione delle risorse finanziarie, oltre che l'efficienza ed il buon andamento della
Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost.
Pertanto, il legislatore, nel ricollegare in maniera diretta ed immediata la revoca del Reddito di Cittadinanza, con effetto retroattivo, alla mera verifica di “…non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza, ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione …” ha inteso inequivocabilmente sanzionare il contegno mendace o reticente alla stregua di un'aprioristica valutazione in ordine al suo intrinseco disvalore etico, negando qualsiasi rilevanza agli accertamenti ex post circa la spettanza del beneficio in questione in misura inferiore.
Ad identiche conseguenze si perviene anche per il caso in cui venga comminata la decadenza dal beneficio in discorso, nelle ipotesi contemplate dai commi 5 e ss del citato art.
7. In particolare, il sesto comma della disposizione recita:
6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.
Attraverso l'uso di quest'ultima espressione il legislatore ha rimarcato come decadenza e recupero dell'eccedenza versata operino contestualmente su due piani affatto autonomi e distinti: la prima è una misura sanzionatoria, evidentemente finalizzata a punire il contegno mendace, in quanto contrario al c.d. “minimo etico”; la seconda è una misura riparatrice, destinata a ristabilire l'equilibrio economico delle posizioni, alterato per effetto delle false dichiarazioni.
Del resto, che la volontà del legislatore sia nel senso di negare in toto il Reddito di
Cittadinanza a chi abbia reso false dichiarazioni finalizzate ad ottenere il beneficio in una certa misura, si evince in modo chiaro dai successivi commi settimo, ottavo e nono, che pongono l'espressa distinzione tra le ipotesi più gravi, per le quali opera la sanzione della “decadenza”, implicante la perdita totale del beneficio, e le ipotesi meno gravi (mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 11) - riconducibili ad un comportamento non già mendace o doloso, ma solo poco collaborativo - per le quali opera la
“decurtazione”, per l'appunto comportante unicamente la riduzione del beneficio stesso.
In forza dei suesposti argomenti, si impone, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda proposta in primo grado.
Sussistono le condizioni richieste dall'art. 152 disp. att. cpc per l'esenzione dell'appellato dalle spese di lite;
ciò rende superflua ogni altra pronuncia in ordine al regime degli oneri processuali adottato in primo grado
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) dichiara l'appellante esente dal pagamento delle spese di lite del grado;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 6 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc, lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 28/2025 RG lavoro
TRA
rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Riccardo Parte_1
Galassi
Appellante
E
, in persona del legale rappr.te Controparte_1
p.t., rappr.to e difeso in virtù di procura generale alle liti dagli Avv.ti Susanna Mazzaferri e Valeria
Salvati
Appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'1 ottobre 2024 il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, respingeva la domanda di intesa a conseguire l'accertamento di illegittimità Parte_1
CP_ del provvedimento con il quale l' in data 6 giugno 2022 aveva disposto la revoca/decadenza di esso ricorrente dal beneficio del reddito di cittadinanza, per false dichiarazioni rese in seno all'istanza finalizzata ad ottenere il Reddito di Cittadinanza, quindi aveva chiesto in restituzione la somma di euro11.177.96 indebitamente percepita al detto titolo.
Avverso tale statuizione ha proposto appello, censurando Parte_1
l'interpretazione offerta dal Tribunale alla normativa di riferimento, secondo cui una dichiarazione contenente dati mendaci, rilasciata dal cittadino al fine di ottenere il Reddito di Cittadinanza, comporterebbe sic et simpliciter la revoca ai sensi dell'art. 7, comma 4, D.L. 4/2019, anziché la decadenza ex art. 7, comma 6, D.L. 4/2019 dal singolo beneficio di per sé non spettante, con conseguente erogazione della prestazione nella misura effettivamente spettante;
che, l'art. 3 prevedeva due componenti di reddito, uno base ed uno aggiuntivo, in relazione a situazioni in cui l'interessato corrispondeva un canone di locazione;
che ad esso ricorrente, dunque, spettava in ogni caso almeno la componente “base”; che la Guardia di Finanza aveva accertato a suo carico la sussistenza di una dichiarazione non veritiera, in sede di compilazione della DSU e del modulo di richiesta previsto per l'ottenimento del beneficio, al fine di ottenere indebitamente la componente del Reddito Di Cittadinanza spettante ai nuclei familiari residenti in abitazioni in locazione;
che tale comportamento avrebbe consentito ad esso ricorrente di percepire “indebitamente, per il periodo aprile 2019 – giugno 2020, un importo complessivo quantificato in Euro 4.200” pari, appunto, alla
“componente aggiuntiva”; che in base a tale presupposto, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la Contr ripetibilità della sola somma indicata dalla stessa come indebitamente percepita, vale a dire la sola componente reddituale aggiuntiva prevista per il caso di locazione (Euro 4.200, non già l'intero importo di euro 11.177,96, poi ridotto dallo stesso a euro 10.945,01; che, pertanto, la CP_2 normativa di riferimento andava interpretata nel senso che solo nell'ipotesi in cui la “falsità” relativa alle dichiarazioni rese o ai documenti depositati in sede di domanda di RDC avesse comportato la percezione di un RDC non spettante avrebbe potuto essere disposta la revoca ed il recupero di quanto interamente versato, mentre nel caso in cui la “falsità” avesse comportato la percezione di un beneficio in misura maggiore rispetto a quanto effettivamente dovuto, avrebbe dovuto operare la decadenza con conseguente ripetibilità di quanto “versato in eccesso”.
L'appellante ha, quindi, insistito, in riforma della sentenza impugnata, per l'accoglimento della domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese di lite. CP_ L' ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto
Allo scadere dei termini per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
E' incontestato l'esito dell'accertamento condotto dalla Guardia di Finanza in merito alla falsa attestazione proveniente dall'appellante in sede di compilazione della richiesta del Reddito di
Cittadinanza, al fine di conseguire il beneficio in misura maggiore rispetto a quella spettante.
Invero, l'art. 7 del decreto legge n. 4/2019, sotto la rubrica Sanzioni recita:
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, e' punito con la reclusione da due a sei anni. 2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attivita' irregolari, nonche' di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, e' punita con la reclusione da uno a tre anni.
3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quello previsto dall'articolo 40-bis del codice penale, nonche' alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca
e' disposta dall ai sensi del comma 10. Il beneficio non puo' essere nuovamente richiesto CP_2 prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito…..
Ai sensi della citata disposizione, l'immediata perdita del beneficio, con effetto retroattivo, rappresenta la conseguenza sanzionatoria sul piano squisitamente civilistico, ricondotta in modo espresso ed univoco alle false ovvero omesse dichiarazioni ed informazioni che gli interessati sono tenuti ad effettuare periodicamente, nel rispetto di precise modalità, a prescindere dalla possibilità che tale contegno integri anche i reati contemplati ai commi precedenti;
ciò evidentemente in funzione della prioritaria esigenza dell'Ordinamento di creare un adeguato meccanismo di dissuasione dei cittadini dall'eludere gli obblighi loro imposti di leale e fattiva collaborazione con le
Istituzioni preposte a fornire aiuti economici ai meno abbienti, allo scopo di realizzare in concreto la razionale gestione delle risorse finanziarie, oltre che l'efficienza ed il buon andamento della
Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost.
Pertanto, il legislatore, nel ricollegare in maniera diretta ed immediata la revoca del Reddito di Cittadinanza, con effetto retroattivo, alla mera verifica di “…non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza, ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione …” ha inteso inequivocabilmente sanzionare il contegno mendace o reticente alla stregua di un'aprioristica valutazione in ordine al suo intrinseco disvalore etico, negando qualsiasi rilevanza agli accertamenti ex post circa la spettanza del beneficio in questione in misura inferiore.
Ad identiche conseguenze si perviene anche per il caso in cui venga comminata la decadenza dal beneficio in discorso, nelle ipotesi contemplate dai commi 5 e ss del citato art.
7. In particolare, il sesto comma della disposizione recita:
6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.
Attraverso l'uso di quest'ultima espressione il legislatore ha rimarcato come decadenza e recupero dell'eccedenza versata operino contestualmente su due piani affatto autonomi e distinti: la prima è una misura sanzionatoria, evidentemente finalizzata a punire il contegno mendace, in quanto contrario al c.d. “minimo etico”; la seconda è una misura riparatrice, destinata a ristabilire l'equilibrio economico delle posizioni, alterato per effetto delle false dichiarazioni.
Del resto, che la volontà del legislatore sia nel senso di negare in toto il Reddito di
Cittadinanza a chi abbia reso false dichiarazioni finalizzate ad ottenere il beneficio in una certa misura, si evince in modo chiaro dai successivi commi settimo, ottavo e nono, che pongono l'espressa distinzione tra le ipotesi più gravi, per le quali opera la sanzione della “decadenza”, implicante la perdita totale del beneficio, e le ipotesi meno gravi (mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 11) - riconducibili ad un comportamento non già mendace o doloso, ma solo poco collaborativo - per le quali opera la
“decurtazione”, per l'appunto comportante unicamente la riduzione del beneficio stesso.
In forza dei suesposti argomenti, si impone, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda proposta in primo grado.
Sussistono le condizioni richieste dall'art. 152 disp. att. cpc per l'esenzione dell'appellato dalle spese di lite;
ciò rende superflua ogni altra pronuncia in ordine al regime degli oneri processuali adottato in primo grado
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) dichiara l'appellante esente dal pagamento delle spese di lite del grado;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 6 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente