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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/05/2025, n. 2835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2835 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16858 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
(P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO
SCALA per procura in atti
-attrice-
e
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati VITTORIO BALESTRAZZI e FRANCESCO
BALESTRAZZI per procura in atti
-convenuta-
Oggetto: Contratti bancari.
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 25.11.2019 conveniva in giudizio Parte_1 [...] al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza e/o della Controparte_1
pagina 1 di 12 invalidità delle pattuizioni contrattuali relative all'applicazione di interessi passivi trimestrali capitalizzati, di commissioni di massimo scoperto, e di altre commissioni in ordine al rapporto di conto corrente bancario n. 7620, assistito da affidamento, intrattenuto con la banca convenuta e chiuso in data 17.12.2018, la loro espunzione, con la rideterminazione del saldo del conto corrente, e la conseguente condanna della banca convenuta, ex art. 2033 c.c., alla restituzione della somma di € 150.078,39 o della diversa maggiore o minore somma quantificata in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284, c. 1, c.c. e nella misura di cui all'art. 1284, c. 4, c.c. dalla data della domanda.
Si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, la Controparte_1 prescrizione delle ragioni di credito derivanti dalle rimesse solutorie e chiedendo il rigetto delle domande.
Alla prima udienza – sostituita dal deposito di note – verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, e rilevato l'esito negativo della procedura di mediazione, venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
Con ordinanza del 1.6.2021 veniva disposta CTU contabile. All'udienza del 27.6.2022 la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ma, con ordinanza del 9.11.2022, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio, al fine di ottenere dal CTU un calcolo alternativo, considerando il conto non affidato. Il CTU procedeva al deposito della relazione integrativa in data 23.1.2023.
Seguivano taluni rinvii d'ufficio determinati dall'assenza del giudice titolare.
All'udienza del 11.9.2024, la prima dinanzi allo scrivente Giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, l'attrice contestava la seconda CTU, in quanto il conto era affidato come da lettere fidi agli atti, e provato, tra l'altro, dagli estratti conto;
la convenuta insisteva nei rilievi formulati alla prima CTU e affermava la inidoneità delle comunicazioni versate in atti ad attestare l'apertura di credito.
Con ordinanza del 14.10.2024, ritenuto non necessario il richiamo del CTU, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'11.12.2024, alla quale,
pagina 2 di 12 sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione assegnando i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Con ordinanza dell'11.3.2025, visto il mancato rinvenimento del fascicolo di parte attrice, la causa veniva nuovamente rimessa sul ruolo, fissando l'udienza del 2.4.2025 per verificare, nel contraddittorio delle parti, l'avvenuta ricostruzione del fascicolo e per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 2.4.2025 le parti precisavano le conclusioni, rinunciando ai termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e la causa veniva trattenuta in decisione, autorizzando la rinuncia ai termini.
*****
La domanda è fondata nei limiti e per i motivi di seguito illustrati.
Risulta in atti la seguente documentazione: a) estratti conto ordinari e scalari dal 16.4.1998 al 20.12.2018 (fascicolo di parte attrice); b) regolamentazione contrattuale del 16.4.1998
(fascicolo di parte convenuta); c) lettera di conferma di apertura del credito del 5.8.1999
(fascicolo di parte attrice); d) lettera di conferma di apertura del credito del
30.10.2001(fascicolo di parte attrice); e) lettera revoca di apertura del credito del 7.5.2015
(fascicolo di parte attrice).
Al fine di ottenere ogni utile elemento sulle condizioni applicate al conto corrente oggetto di causa è stata disposta apposita CTU.
Il CTU nominato, dott. ha rilevato che la banca non ha mai applicato tassi Persona_1 superiori alle soglie di legge. Ha effettuato i riconteggi applicando il tasso di interesse tempo per tempo praticato dalla banca nei limiti della misura indicata in contratto sia per gli interessi debitori che per quelli creditori, con applicazione delle commissioni di massimo scoperto e delle spese nei limiti della misura indicata in contratto, senza capitalizzazione degli interessi.
Ha constatato che il saldo del rapporto acceso presso la sede di Catania è stato rielaborato per il periodo che va dalla data di apertura (15/04/1998) a quella di chiusura (31/12/2001) e il pagina 3 di 12 saldo risultante dalla rielaborazione (pari ad € 6.763,88 a favore del cliente) è stato accreditato sul rapporto acceso presso la sede di Misterbianco con valuta 02/01/2002.
Dalla rielaborazione del rapporto con i suddetti criteri è emerso un saldo a credito per la società pari ad € 89.399,00 alla data di chiusura (17/12/2018).
Ha, poi, quantificato l'ammontare delle rimesse solutorie effettuate nel decennio antecedente alla data di notifica dell'atto di citazione (25/11/2019), sulla base del saldo
“reale”, da egli individuato in € 4.776,22, ottenendo in tal modo un saldo a credito della società pari ad € 84.622,78 alla data del 17/12/2018. Parte_1
Le conclusioni rese dal CTU nella relazione depositata il 24.5.2022 meritano di essere sostanzialmente condivise, in quanto frutto di uno scrupoloso esame degli atti di causa e ben motivate.
Deve innanzitutto rilevarsi che il CTU ha operato sul saldo conto rettificato, in applicazione del seguente, condiviso, principio affermato dalla Suprema Corte: ove venga dedotta la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo l'azione di nullità imprescrittibile a norma dell'art. 1422 cod. civ., l'operazione di rettifica sul conto non può essere sottoposta ad un termine predefinito, essendo legata inscindibilmente all'esito ed agli effetti dell'azione di nullità proposta, con la conseguenza che la rettifica del conto avrà sempre necessariamente luogo, senza limiti di tempo, in caso di accoglimento dell'azione di nullità che abbia dichiarato l'illegittimità del titolo su cui si è fondata l'annotazione sul conto (C. Cass., n.
3858/2021; n. 24418/2010).
Dunque, risulta corretta la modalità di calcolo utilizzata dal CTU, che ha determinato il saldo del conto corrente espungendo gli addebiti operati sulla base di clausole nulle, come di seguito esposto.
Il CTU ha effettuato il ricalcolo del saldo del conto corrente attenendosi al mandato conferito con ordinanza del 1.6.2021, integrato all'udienza del 19.10.2021 (applicazione del tasso di interesse debitore e creditore nella misura convenzionale, commissioni e spese nei limiti della misura indicata nel contratto e senza alcuna capitalizzazione degli interessi).
pagina 4 di 12 Il CTU, dott. ha escluso il superamento del tasso soglia e ha rilevato Persona_1
l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dall'apertura del conto corrente.
La relativa clausola va dichiarata nulla, in applicazione del principio elaborato dalla Suprema
Corte a Sezioni Unite nella pronuncia n. 21095/2004, dove si è evidenziato come gli “usi contrari”, di cui all'art. 1283 c.c., sono i veri e propri usi normativi (previsti dagli articoli 1, 4 e
8 delle disp. prel. c.c.), che costituiscono fonte del diritto, e vanno distinti dagli usi negoziali, di cui all' art. 1340 c.c., consistenti nella semplice reiterazione di comportamenti all'interno di specifici rapporti contrattuali, indipendentemente dall'operatività sia dell'elemento psicologico sia del requisito della generalità.
La Suprema Corte, com'è noto, ha escluso che le cosiddette norme bancarie uniformi predisposte dall'Associazione Bancaria Italiana (A.B.I.) avessero natura normativa ex art. 1283
c.c. e che fosse ipotizzabile, prima del 1942, l'esistenza di un uso normativo idoneo a giustificare l'operatività della capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico dei clienti degli istituti di credito, essendo stata detta capitalizzazione riportata per la prima volta nelle c.d. norme bancarie uniformi in materia di conto corrente di corrispondenza e servizi connessi predisposti dall'ABI con effetto dal 1 gennaio 1952.
Né la legittimità di una tale clausola poteva giustificarsi in virtù dell'operatività degli artt.
1823, 1825, 1831 c.c., in quanto trattasi di norme disciplinanti il conto corrente ordinario, non richiamate dall'art. 1857 c.c., e ciò per la specifica ratio del solo conto corrente ordinario, che richiede l'esigibilità del saldo, ottenuta solo con la chiusura del conto;
diversamente, nel conto corrente bancario il saldo è sempre immediatamente disponibile (art. 1852 c. c.), senza che occorrano chiusure contabili trimestrali, se non al solo fine di capitalizzare gli interessi debitori.
In seguito alle pronunce della Suprema Corte il legislatore è intervenuto con l'art. 25 del d. lgs. n. 342/99, che ha introdotto il secondo ed il terzo comma dell'art. 120 T.U.B.; tali ultime disposizioni hanno conferito al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio pagina 5 di 12 dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.
È stata, quindi, adottata la delibera CICR del 9.02.2000, in virtù della quale deve essere considerata valida la pattuizione di capitalizzazione di interessi purché l'addebito e l'accredito avvengano a tassi e con periodicità contrattualmente stabiliti e sempre che sia prevista la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 24418/2010, hanno affermato che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, sino all'eventuale adeguamento della banca alle disposizioni di cui alla delibera CICR.
Tenuto conto di quanto sopra, rilevato che il contratto oggetto di causa è stato concluso nel
1998 e riporta la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la relativa clausola va dichiarata nulla e deve, conseguentemente, escludersi la capitalizzazione degli interessi fino all'adeguamento della banca alla delibera CICR del 9.2.2000.
Con riguardo all'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto (CMS), deve evidenziarsi che prima dell'entrata in vigore della legge n. 2/2009, è stata esclusa la illegittimità della CMS, in quanto dotata di un preciso fondamento causale, individuabile nella remunerazione dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro per un certo tempo e a prescindere dal suo effettivo utilizzo (cfr. C. Cass.,
Sez. I, n. 24806/2017); è stata, per altro verso, affermata la nullità della CMS, per indeterminatezza dell'oggetto, se nel contratto non siano indicati il tasso, le modalità di calcolo e la periodicità.
Nel contratto di apertura del conto corrente n. 7620, risalente all'anno 1998, la commissione di massimo scoperto (CMS) veniva determinata solo nella sua misura percentuale dello 0,750%, che risulta illegittima, dal momento che, quantunque risulti pagina 6 di 12 adeguatamente determinato il tasso applicato, non è espressamente individuata la modalità di calcolo.
Pertanto, in accoglimento della relativa domanda formulata dall'attrice, reiterata, da ultimo, nella comparsa conclusionale, il relativo ammontare deve essere escluso.
L'ammontare della CMS illegittimamente addebitata è pari a € 11.224,00 (come rilevabile dalla tabella a pag. 13 della relazione del 24.5.2022).
Pertanto il saldo positivo al 17.12.2018 è pari a € 84.622,78 + € 11.224,00 = € 95.846,78.
Va ora esaminata l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca.
Al riguardo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota pronuncia n.
24418/2010, hanno stabilito che l'azione di ripetizione d'indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, che decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Ciò in quanto il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.
I Giudici di legittimità hanno ritenuto che il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione decorre da quando sia intervenuto un atto giuridico definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito;
prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione.
Di conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto, ha effettuato versamenti, questi potranno essere considerati pagamenti ripetibili - ove indebiti – se hanno determinato uno spostamento patrimoniale a favore della banca;
ciò non si verifica quando i versamenti non hanno superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, in quanto in tal caso rappresentano atti ripristinatori della provvista.
pagina 7 di 12 Sulla base di tali principi, solo i versamenti solutori possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c., e la prescrizione del diritto alla ripetizione per essi decorre dalle singole rimesse.
Il CTU, nella relazione depositata il 24.5.2022, ha considerato il conto affidato e ha, quindi, individuato le rimesse solutorie.
Occorre a questo punto richiamare il principio espresso dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte nella pronuncia n. 15895/19: “In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte”; “in materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata”, C.
Cass., n. 2660/19 (conf. n. 15895/19). Ed ancora, più recentemente, è stato affermato che la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa (C. Cass., n. 34997/2023; cfr. C. Cass., n. 2338/2024).
La giurisprudenza di merito ha costantemente affermato che, anche in difetto di una espressa pattuizione scritta, può ritenersi sussistente un contratto di apertura di credito, c.d. fido di fatto, in presenza di specifici elementi sintomatici idonei a dimostrare l'esistenza pagina 8 di 12 dell'affidamento, costituiti dalla stabilità e non occasionalità dell'esposizione debitoria protratta nel tempo, dalla mancata richiesta da parte della banca di rientro dallo scoperto di conto corrente, dalla previsione ed applicazione di distinti tassi debitori (cfr. App. Torino 26.7.2017;
Trib. Firenze 29.11.2018; Trib. Milano 29.11.2017; Trib. Massa 21.12.2017; Trib. Torino
8.1.2021; Trib. Pistoia 30.3.2021 n. 298).
La nullità dell'apertura di credito per difetto di forma scritta ex art. 117 TUB integra una nullità di protezione, eccepibile solo dal soggetto a beneficio del quale è prevista: “ In tema di contratti bancari, la previsione della forma scritta a pena di nullità, contenuta nell'art. 117, comma terzo, del
d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, deve essere interpretata alla luce dell'art. 127, comma secondo, del citato decreto (nel testo "ratione temporis" applicabile) secondo cui la nullità può essere fatta valere solo dal cliente, sicché, qualora questi prospetti la simulazione relativa per interposizione fittizia di persona, è ammissibile la deduzione dell'interrogatorio formale ai fini della prova dell'accordo dissimulato” (C. Cass., n.18079/2013).
Conseguentemente non può essere preclusa al cliente la facoltà di provare l'esistenza di un affidamento di fatto, non assistito da forma scritta: “ non essendo la nullità rilevabile d'ufficio, non poteva conseguentemente rilevarsi preclusa ai ricorrenti la possibilità di fornire la prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dal correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi potevano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione” C.
Cass., n.2338/2024.
A questo punto deve rilevarsi che ha fornito la prova, attraverso la Parte_1 documentazione in atti, dell'esistenza di un accordo sull'affidamento, che ha avuto effettiva e continuata applicazione.
In ragione di ciò si ritiene di utilizzare, ai fini della decisione, la CTU depositata il
24.5.2022, evidenziando, peraltro, come il Consulente abbia constatato l'esistenza pagina 9 di 12 dell'affidamento nei limiti di € 154.937,07, e abbia individuato le rimesse ripristinatorie e quelle solutorie.
Egli è giunto ad una tale conclusione analizzando l'andamento del conto corrente, gli estratti conto scalari e verificando l'addebito commissione di massimo scoperto.
Come chiarito dalla Suprema Corte, per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità delle clausole anatocistiche, eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e, conseguentemente, determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento (Cass. Civ. Sez. I,
19.05.2020 n. 9141; Cass. civ., ord. 16 marzo 2023, n. 7721); ne consegue che “il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033 c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo” (cfr.: Cass. civ., ord. del
16.03.2023, n. 7721).
A questo punto, essendo emerso l'affidamento del conto, il CTU ha individuato le rimesse solutorie prescritte, considerando il decennio antecedente rispetto alla notifica dell'atto di citazione (25.11.2019), includendo tutti i movimenti contabili indicati negli estratti conto ed applicando esclusivamente le condizioni contrattualmente stabilite o più favorevoli al correntista.
Applicando il criterio del saldo rettificato ed escludendo la presenza di rimesse solutorie a partire dal 19.02.2004, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta va accolta per i versamenti di natura solutoria effettuati anteriormente al decennio antecedente rispetto all'introduzione del giudizio, quantificati dal CTU in € 4.776,22.
Non risultano prescritte, invece, le rimesse di natura ripristinatoria, per le quali il relativo termine inizia a decorrere dalla chiusura del conto, ovvero dal 20.12.2018.
Dalla rielaborazione del rapporto con i suddetti criteri è emerso, alla data di chiusura del
17.12.2018, un saldo a credito per la società pari ad € 100.623,00, incluso l'ammontare totale pagina 10 di 12 della CMS illegittimamente addebitata, pari a €. 11.224,00; dalla predetta somma va escluso l'ammontare delle rimesse solutorie prescritte, quantificato in € 4.776,22.
In conclusione, dichiarata la nullità delle clausole che hanno stabilito la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi come sopra esposto, l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto e riconosciuta, limitatamente alle rimesse solutorie, l'operatività della prescrizione, il saldo del conto corrente oggetto di causa va rideterminato in € 95.846,78.
La banca convenuta va, quindi, condannata al pagamento della somma indicata, oltre interessi dalla domanda (in difetto di atti di messa in mora precedenti e in difetto della prova della mala fede della banca (cfr. C. Cass. n. 12362/2024) nella misura di cui all'art. 1284, c. 4, c.
c. (cfr. C. Cass., n. 61/2023; n. 7677/2025).
Le spese di lite seguono la soccombenza, dunque la convenuta va condannata al pagamento di dette spese, liquidate ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 260.000,00) nel seguente modo: € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per la fase introduttiva, € 5.500,00 per la fase istruttoria, € 4.000,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 13.600,00.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 16858/2019, vertente tra , in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore (attrice) e in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (convenuta), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie le domande nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 95.846,78, oltre interessi come in motivazione;
pagina 11 di 12 - condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, liquidate in € 13.600,00 per compensi e € 786,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del
15%, iva e cpa come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta.
Così deciso in Catania il 29/05/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16858 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
(P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO
SCALA per procura in atti
-attrice-
e
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati VITTORIO BALESTRAZZI e FRANCESCO
BALESTRAZZI per procura in atti
-convenuta-
Oggetto: Contratti bancari.
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 25.11.2019 conveniva in giudizio Parte_1 [...] al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza e/o della Controparte_1
pagina 1 di 12 invalidità delle pattuizioni contrattuali relative all'applicazione di interessi passivi trimestrali capitalizzati, di commissioni di massimo scoperto, e di altre commissioni in ordine al rapporto di conto corrente bancario n. 7620, assistito da affidamento, intrattenuto con la banca convenuta e chiuso in data 17.12.2018, la loro espunzione, con la rideterminazione del saldo del conto corrente, e la conseguente condanna della banca convenuta, ex art. 2033 c.c., alla restituzione della somma di € 150.078,39 o della diversa maggiore o minore somma quantificata in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284, c. 1, c.c. e nella misura di cui all'art. 1284, c. 4, c.c. dalla data della domanda.
Si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, la Controparte_1 prescrizione delle ragioni di credito derivanti dalle rimesse solutorie e chiedendo il rigetto delle domande.
Alla prima udienza – sostituita dal deposito di note – verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, e rilevato l'esito negativo della procedura di mediazione, venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
Con ordinanza del 1.6.2021 veniva disposta CTU contabile. All'udienza del 27.6.2022 la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ma, con ordinanza del 9.11.2022, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio, al fine di ottenere dal CTU un calcolo alternativo, considerando il conto non affidato. Il CTU procedeva al deposito della relazione integrativa in data 23.1.2023.
Seguivano taluni rinvii d'ufficio determinati dall'assenza del giudice titolare.
All'udienza del 11.9.2024, la prima dinanzi allo scrivente Giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, l'attrice contestava la seconda CTU, in quanto il conto era affidato come da lettere fidi agli atti, e provato, tra l'altro, dagli estratti conto;
la convenuta insisteva nei rilievi formulati alla prima CTU e affermava la inidoneità delle comunicazioni versate in atti ad attestare l'apertura di credito.
Con ordinanza del 14.10.2024, ritenuto non necessario il richiamo del CTU, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'11.12.2024, alla quale,
pagina 2 di 12 sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione assegnando i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Con ordinanza dell'11.3.2025, visto il mancato rinvenimento del fascicolo di parte attrice, la causa veniva nuovamente rimessa sul ruolo, fissando l'udienza del 2.4.2025 per verificare, nel contraddittorio delle parti, l'avvenuta ricostruzione del fascicolo e per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 2.4.2025 le parti precisavano le conclusioni, rinunciando ai termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e la causa veniva trattenuta in decisione, autorizzando la rinuncia ai termini.
*****
La domanda è fondata nei limiti e per i motivi di seguito illustrati.
Risulta in atti la seguente documentazione: a) estratti conto ordinari e scalari dal 16.4.1998 al 20.12.2018 (fascicolo di parte attrice); b) regolamentazione contrattuale del 16.4.1998
(fascicolo di parte convenuta); c) lettera di conferma di apertura del credito del 5.8.1999
(fascicolo di parte attrice); d) lettera di conferma di apertura del credito del
30.10.2001(fascicolo di parte attrice); e) lettera revoca di apertura del credito del 7.5.2015
(fascicolo di parte attrice).
Al fine di ottenere ogni utile elemento sulle condizioni applicate al conto corrente oggetto di causa è stata disposta apposita CTU.
Il CTU nominato, dott. ha rilevato che la banca non ha mai applicato tassi Persona_1 superiori alle soglie di legge. Ha effettuato i riconteggi applicando il tasso di interesse tempo per tempo praticato dalla banca nei limiti della misura indicata in contratto sia per gli interessi debitori che per quelli creditori, con applicazione delle commissioni di massimo scoperto e delle spese nei limiti della misura indicata in contratto, senza capitalizzazione degli interessi.
Ha constatato che il saldo del rapporto acceso presso la sede di Catania è stato rielaborato per il periodo che va dalla data di apertura (15/04/1998) a quella di chiusura (31/12/2001) e il pagina 3 di 12 saldo risultante dalla rielaborazione (pari ad € 6.763,88 a favore del cliente) è stato accreditato sul rapporto acceso presso la sede di Misterbianco con valuta 02/01/2002.
Dalla rielaborazione del rapporto con i suddetti criteri è emerso un saldo a credito per la società pari ad € 89.399,00 alla data di chiusura (17/12/2018).
Ha, poi, quantificato l'ammontare delle rimesse solutorie effettuate nel decennio antecedente alla data di notifica dell'atto di citazione (25/11/2019), sulla base del saldo
“reale”, da egli individuato in € 4.776,22, ottenendo in tal modo un saldo a credito della società pari ad € 84.622,78 alla data del 17/12/2018. Parte_1
Le conclusioni rese dal CTU nella relazione depositata il 24.5.2022 meritano di essere sostanzialmente condivise, in quanto frutto di uno scrupoloso esame degli atti di causa e ben motivate.
Deve innanzitutto rilevarsi che il CTU ha operato sul saldo conto rettificato, in applicazione del seguente, condiviso, principio affermato dalla Suprema Corte: ove venga dedotta la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo l'azione di nullità imprescrittibile a norma dell'art. 1422 cod. civ., l'operazione di rettifica sul conto non può essere sottoposta ad un termine predefinito, essendo legata inscindibilmente all'esito ed agli effetti dell'azione di nullità proposta, con la conseguenza che la rettifica del conto avrà sempre necessariamente luogo, senza limiti di tempo, in caso di accoglimento dell'azione di nullità che abbia dichiarato l'illegittimità del titolo su cui si è fondata l'annotazione sul conto (C. Cass., n.
3858/2021; n. 24418/2010).
Dunque, risulta corretta la modalità di calcolo utilizzata dal CTU, che ha determinato il saldo del conto corrente espungendo gli addebiti operati sulla base di clausole nulle, come di seguito esposto.
Il CTU ha effettuato il ricalcolo del saldo del conto corrente attenendosi al mandato conferito con ordinanza del 1.6.2021, integrato all'udienza del 19.10.2021 (applicazione del tasso di interesse debitore e creditore nella misura convenzionale, commissioni e spese nei limiti della misura indicata nel contratto e senza alcuna capitalizzazione degli interessi).
pagina 4 di 12 Il CTU, dott. ha escluso il superamento del tasso soglia e ha rilevato Persona_1
l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dall'apertura del conto corrente.
La relativa clausola va dichiarata nulla, in applicazione del principio elaborato dalla Suprema
Corte a Sezioni Unite nella pronuncia n. 21095/2004, dove si è evidenziato come gli “usi contrari”, di cui all'art. 1283 c.c., sono i veri e propri usi normativi (previsti dagli articoli 1, 4 e
8 delle disp. prel. c.c.), che costituiscono fonte del diritto, e vanno distinti dagli usi negoziali, di cui all' art. 1340 c.c., consistenti nella semplice reiterazione di comportamenti all'interno di specifici rapporti contrattuali, indipendentemente dall'operatività sia dell'elemento psicologico sia del requisito della generalità.
La Suprema Corte, com'è noto, ha escluso che le cosiddette norme bancarie uniformi predisposte dall'Associazione Bancaria Italiana (A.B.I.) avessero natura normativa ex art. 1283
c.c. e che fosse ipotizzabile, prima del 1942, l'esistenza di un uso normativo idoneo a giustificare l'operatività della capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico dei clienti degli istituti di credito, essendo stata detta capitalizzazione riportata per la prima volta nelle c.d. norme bancarie uniformi in materia di conto corrente di corrispondenza e servizi connessi predisposti dall'ABI con effetto dal 1 gennaio 1952.
Né la legittimità di una tale clausola poteva giustificarsi in virtù dell'operatività degli artt.
1823, 1825, 1831 c.c., in quanto trattasi di norme disciplinanti il conto corrente ordinario, non richiamate dall'art. 1857 c.c., e ciò per la specifica ratio del solo conto corrente ordinario, che richiede l'esigibilità del saldo, ottenuta solo con la chiusura del conto;
diversamente, nel conto corrente bancario il saldo è sempre immediatamente disponibile (art. 1852 c. c.), senza che occorrano chiusure contabili trimestrali, se non al solo fine di capitalizzare gli interessi debitori.
In seguito alle pronunce della Suprema Corte il legislatore è intervenuto con l'art. 25 del d. lgs. n. 342/99, che ha introdotto il secondo ed il terzo comma dell'art. 120 T.U.B.; tali ultime disposizioni hanno conferito al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio pagina 5 di 12 dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.
È stata, quindi, adottata la delibera CICR del 9.02.2000, in virtù della quale deve essere considerata valida la pattuizione di capitalizzazione di interessi purché l'addebito e l'accredito avvengano a tassi e con periodicità contrattualmente stabiliti e sempre che sia prevista la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 24418/2010, hanno affermato che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, sino all'eventuale adeguamento della banca alle disposizioni di cui alla delibera CICR.
Tenuto conto di quanto sopra, rilevato che il contratto oggetto di causa è stato concluso nel
1998 e riporta la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la relativa clausola va dichiarata nulla e deve, conseguentemente, escludersi la capitalizzazione degli interessi fino all'adeguamento della banca alla delibera CICR del 9.2.2000.
Con riguardo all'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto (CMS), deve evidenziarsi che prima dell'entrata in vigore della legge n. 2/2009, è stata esclusa la illegittimità della CMS, in quanto dotata di un preciso fondamento causale, individuabile nella remunerazione dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro per un certo tempo e a prescindere dal suo effettivo utilizzo (cfr. C. Cass.,
Sez. I, n. 24806/2017); è stata, per altro verso, affermata la nullità della CMS, per indeterminatezza dell'oggetto, se nel contratto non siano indicati il tasso, le modalità di calcolo e la periodicità.
Nel contratto di apertura del conto corrente n. 7620, risalente all'anno 1998, la commissione di massimo scoperto (CMS) veniva determinata solo nella sua misura percentuale dello 0,750%, che risulta illegittima, dal momento che, quantunque risulti pagina 6 di 12 adeguatamente determinato il tasso applicato, non è espressamente individuata la modalità di calcolo.
Pertanto, in accoglimento della relativa domanda formulata dall'attrice, reiterata, da ultimo, nella comparsa conclusionale, il relativo ammontare deve essere escluso.
L'ammontare della CMS illegittimamente addebitata è pari a € 11.224,00 (come rilevabile dalla tabella a pag. 13 della relazione del 24.5.2022).
Pertanto il saldo positivo al 17.12.2018 è pari a € 84.622,78 + € 11.224,00 = € 95.846,78.
Va ora esaminata l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca.
Al riguardo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota pronuncia n.
24418/2010, hanno stabilito che l'azione di ripetizione d'indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, che decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Ciò in quanto il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.
I Giudici di legittimità hanno ritenuto che il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione decorre da quando sia intervenuto un atto giuridico definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito;
prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione.
Di conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto, ha effettuato versamenti, questi potranno essere considerati pagamenti ripetibili - ove indebiti – se hanno determinato uno spostamento patrimoniale a favore della banca;
ciò non si verifica quando i versamenti non hanno superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, in quanto in tal caso rappresentano atti ripristinatori della provvista.
pagina 7 di 12 Sulla base di tali principi, solo i versamenti solutori possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c., e la prescrizione del diritto alla ripetizione per essi decorre dalle singole rimesse.
Il CTU, nella relazione depositata il 24.5.2022, ha considerato il conto affidato e ha, quindi, individuato le rimesse solutorie.
Occorre a questo punto richiamare il principio espresso dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte nella pronuncia n. 15895/19: “In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte”; “in materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata”, C.
Cass., n. 2660/19 (conf. n. 15895/19). Ed ancora, più recentemente, è stato affermato che la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa (C. Cass., n. 34997/2023; cfr. C. Cass., n. 2338/2024).
La giurisprudenza di merito ha costantemente affermato che, anche in difetto di una espressa pattuizione scritta, può ritenersi sussistente un contratto di apertura di credito, c.d. fido di fatto, in presenza di specifici elementi sintomatici idonei a dimostrare l'esistenza pagina 8 di 12 dell'affidamento, costituiti dalla stabilità e non occasionalità dell'esposizione debitoria protratta nel tempo, dalla mancata richiesta da parte della banca di rientro dallo scoperto di conto corrente, dalla previsione ed applicazione di distinti tassi debitori (cfr. App. Torino 26.7.2017;
Trib. Firenze 29.11.2018; Trib. Milano 29.11.2017; Trib. Massa 21.12.2017; Trib. Torino
8.1.2021; Trib. Pistoia 30.3.2021 n. 298).
La nullità dell'apertura di credito per difetto di forma scritta ex art. 117 TUB integra una nullità di protezione, eccepibile solo dal soggetto a beneficio del quale è prevista: “ In tema di contratti bancari, la previsione della forma scritta a pena di nullità, contenuta nell'art. 117, comma terzo, del
d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, deve essere interpretata alla luce dell'art. 127, comma secondo, del citato decreto (nel testo "ratione temporis" applicabile) secondo cui la nullità può essere fatta valere solo dal cliente, sicché, qualora questi prospetti la simulazione relativa per interposizione fittizia di persona, è ammissibile la deduzione dell'interrogatorio formale ai fini della prova dell'accordo dissimulato” (C. Cass., n.18079/2013).
Conseguentemente non può essere preclusa al cliente la facoltà di provare l'esistenza di un affidamento di fatto, non assistito da forma scritta: “ non essendo la nullità rilevabile d'ufficio, non poteva conseguentemente rilevarsi preclusa ai ricorrenti la possibilità di fornire la prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dal correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi potevano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione” C.
Cass., n.2338/2024.
A questo punto deve rilevarsi che ha fornito la prova, attraverso la Parte_1 documentazione in atti, dell'esistenza di un accordo sull'affidamento, che ha avuto effettiva e continuata applicazione.
In ragione di ciò si ritiene di utilizzare, ai fini della decisione, la CTU depositata il
24.5.2022, evidenziando, peraltro, come il Consulente abbia constatato l'esistenza pagina 9 di 12 dell'affidamento nei limiti di € 154.937,07, e abbia individuato le rimesse ripristinatorie e quelle solutorie.
Egli è giunto ad una tale conclusione analizzando l'andamento del conto corrente, gli estratti conto scalari e verificando l'addebito commissione di massimo scoperto.
Come chiarito dalla Suprema Corte, per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità delle clausole anatocistiche, eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e, conseguentemente, determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento (Cass. Civ. Sez. I,
19.05.2020 n. 9141; Cass. civ., ord. 16 marzo 2023, n. 7721); ne consegue che “il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033 c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo” (cfr.: Cass. civ., ord. del
16.03.2023, n. 7721).
A questo punto, essendo emerso l'affidamento del conto, il CTU ha individuato le rimesse solutorie prescritte, considerando il decennio antecedente rispetto alla notifica dell'atto di citazione (25.11.2019), includendo tutti i movimenti contabili indicati negli estratti conto ed applicando esclusivamente le condizioni contrattualmente stabilite o più favorevoli al correntista.
Applicando il criterio del saldo rettificato ed escludendo la presenza di rimesse solutorie a partire dal 19.02.2004, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta va accolta per i versamenti di natura solutoria effettuati anteriormente al decennio antecedente rispetto all'introduzione del giudizio, quantificati dal CTU in € 4.776,22.
Non risultano prescritte, invece, le rimesse di natura ripristinatoria, per le quali il relativo termine inizia a decorrere dalla chiusura del conto, ovvero dal 20.12.2018.
Dalla rielaborazione del rapporto con i suddetti criteri è emerso, alla data di chiusura del
17.12.2018, un saldo a credito per la società pari ad € 100.623,00, incluso l'ammontare totale pagina 10 di 12 della CMS illegittimamente addebitata, pari a €. 11.224,00; dalla predetta somma va escluso l'ammontare delle rimesse solutorie prescritte, quantificato in € 4.776,22.
In conclusione, dichiarata la nullità delle clausole che hanno stabilito la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi come sopra esposto, l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto e riconosciuta, limitatamente alle rimesse solutorie, l'operatività della prescrizione, il saldo del conto corrente oggetto di causa va rideterminato in € 95.846,78.
La banca convenuta va, quindi, condannata al pagamento della somma indicata, oltre interessi dalla domanda (in difetto di atti di messa in mora precedenti e in difetto della prova della mala fede della banca (cfr. C. Cass. n. 12362/2024) nella misura di cui all'art. 1284, c. 4, c.
c. (cfr. C. Cass., n. 61/2023; n. 7677/2025).
Le spese di lite seguono la soccombenza, dunque la convenuta va condannata al pagamento di dette spese, liquidate ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 260.000,00) nel seguente modo: € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per la fase introduttiva, € 5.500,00 per la fase istruttoria, € 4.000,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 13.600,00.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 16858/2019, vertente tra , in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore (attrice) e in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (convenuta), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie le domande nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 95.846,78, oltre interessi come in motivazione;
pagina 11 di 12 - condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, liquidate in € 13.600,00 per compensi e € 786,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del
15%, iva e cpa come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta.
Così deciso in Catania il 29/05/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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