Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 30/05/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 170/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale riunito in camera di consiglio il 27.5.2025 composto dai signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A Nella causa civile iscritta al n. 170/2024 R.G./F per la regolamentazione delle questioni genitoriali promossa da:
Parte_1
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]
Renzo Scognamiglio n. 61, cittadino italiano, ed ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato in Rivarolo Canavese in Corso Torino n. 69, presso la persona e lo studio del Difensore Avvocato Valeria Orso Manzonetta che lo rappresenta e difende per delega in atti Parte Ricorrente contro
CP_1
(c.f. , residente in [...] – ed C.F._2 agli effetti elettivamente domiciliata in Torino - Via Martini Mauri n. 13, presso lo Studio dell'Avv. Benedetto Pellerito (c.f. che la rappresenta e difende per delega in atti C.F._3
Parte Resistente
* E Con il Curatore della prole minore nata a [...] il [...] c.f. Persona_1
con : C.F._4
l'Avvocato MARINA PALLADINO
) con studio in Acqui Terme Piazza Matteotti n. 2 pec C.F._5
che la rappresenta e difende giusta nomina Email_1 in atti del Giudice Relatore con provvedimento ex art 473 bis 22 cpc del 25.6.2024. Parte ammessa al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato con delibera COA Torino 15.5.2024, in atti. Seguita nomina post traslatio art 38 disp att cc a seguito di provvedimento del Tribunale Per I Minorenni Del Piemonte E Valle D'Aosta in causa RG 222/2024 REG Sicid Curatore speciale della minore
* * *
pagina 1 di 9
- Per parte ricorrente come da note depositate in PCT in data 14.2.2025 del seguente letterale tenore: “(…) Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, regolamentare i rapporti genitori -figlia minore nel modo seguente: In via principale
- in punto di regime di affidamento della minore confermare le statuizioni di cui al provvedimento assunto dal Tribunale di Ivrea in via temporanea ed urgente in data 25.06.2024 e pertanto:
- disporre l'affidamento rafforzato di in capo al padre con facoltà per quest'ultimo genitore Per_1 Parte_1 di assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per la vita della figlia, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza (art. 337 quater ult. co.c.c.);
-disporre la collocazione della figlia presso il padre;
-disporre che la madre possa incontrare la figlia in luogo neutro secondo tempi e modalità da CP_1 individuarsi a cura dei Servizi, con prospettiva di graduale liberalizzazione ove ne matureranno i presupposti;
In punto di contributo economico per il mantenimento della minore, sempre in via principale:
-disporre che la madre contribuisca al mantenimento della figlia versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 250,00 mensili ovvero la diversa somma accertanda in corso di causa oltre ISTAT e 50% spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ivrea;
-dichiarare che l'assegno unico per la figlia spetta interamente al padre, come per legge In via subordinata Nell'ipotesi in cui non venisse accolta la domanda svolta in via principale da parte ricorrente, voglia l'Ill.mo Tribunale adito così decidere -disporre l'affidamento condiviso della minore a favore di entrambi i Persona_1 genitori. Entrambi i genitori, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sulla minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che la riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé la figlia, eserciterà spontaneamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
- disporre che la minore abbia la residenza anagrafica e la dimora abituale con il padre;
- disporre che la madre possa vedere la minore in luogo neutro in presenza dell'educatore, in ogni caso secondo le modalità che il Tribunale riterrà più opportune in relazione alle accertande capacità genitoriali di parte resistente;
-disporre a carico della sig.ra un contributo di mantenimento per la figlia minore di euro 250,00 CP_1 ovvero la diversa somma accertanda in corso di causa, da corrispondere al sig. entro il giorno cinque Parte_1 di ogni mese, con automatica indicizzazione ISTAT, oltre 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Ivrea. In via istruttoria Si insiste per l'ammissione delle prove orali indicate nel ricorso introduttivo del 16.01.2024, sui capitoli e con i testi ivi indicati, e per l'ammissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di cui al ricorso introduttivo del 16.01.2024. Spese del presente giudizio integralmente rifuse, oltre spese forfettarie, IVA e CPA.”
pagina 2 di 9 - Per parte resistente come da note depositate in data 14.2.2025 del seguente letterale tenore: “(…) Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, previe le più opportune declaratorie e provvidenze e previa ammissione degli incombenti istruttori formulati e formulandi nei concedendi termini, per cui fin d'ora si insta;
In via principale
– nel merito: previa adozione di tutti i provvedimenti opportuni e convenienti nell'interesse esclusivo della minore
, confermare e disporre l'affidamento della minore ad entrambi i genitori, con esercizio anche separato della Per_1 responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, con residenza e dimora abituale presso quella del sig. e/o della madre in conseguenza del luogo del liceo e/o istituto di scuola secondaria superiore Pt_1 CP_ dove sarà iscritta la comune figlia minore;
disporre che la sig.ra possa vedere liberamente la figlia minore con completa liberalizzazione delle visite secondo consueto calendario a weekend alternati e pari tempo durante le Festività e le vacanze estive nel rispetto degli impegni scolastici, ludico/ricreativi e sportivi della stessa ed in accordo con il padre nonché disporre che venga alla stessa riferito il numero di recapito telefonico in uso quotidiano alla figlia CP_ minore;
stabilire a carico della sig.ra un concorso al mantenimento a favore della figlia minore in euro Per_1
160,00 da versare entro il giorno 5 di ciascun mese al sig. a mezzo di bonifico bancario, rivalutabile Pt_1 annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie tutte previamente concordate e poi documentate come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Ivrea;
- rimettere all'apprezzamento del Tribunale il proseguimento dell'incarico del S.S.N. di monitorare l'andamento del nucleo familiare;
- respingere ogni altra diversa e maggiore pretesa e/o domanda ex adverso - In ogni caso: vinte le spese, competenze ed onorari di causa, oltre la indennità forfetaria 15% oltre oneri fiscali C.P.A. ed I.V.A. e con sentenza resa provvisoriamente esecutiva ex lege”
- Per il Curatore della minore: Voglia disporre l'affido condiviso con collocazione della minore presso il padre;
– Quanto alle visite, voglia disporre la ripresa della frequentazione madre figlia in modo libero e graduale nel rispetto degli impegni scolastici della ragazza e voglia disporre una libera ed autonoma comunicazione fra madre e figlia. I week end saranno alternati e così le festività civili e religiose;
quanto alle vacanze estive e quelle invernali dovranno essere concordate con il padre e tali da rispettare gli impegni di svago e di studio della ragazza ed il diritto alla bigenitorialità;
– Voglia stabilire un equo mantenimento ordinario da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT, mentre le spese straordinarie dovranno essere corrisposte sulla base del protocollo in uso presso il Tribunale di Ivrea;
[
– Venga disposta la presa in carico del nucleo ed il monitoraggio da parte dei servizi sociali e dall'Asl
infantile sino al compimento dei 18 anni di . Controparte_2 Per_1
Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso - 06/05/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Con ricorso introduttivo nelle forme ex art 473 bis ss cpc parte ricorrente ha rappresentato che dalla relazione more uxorio tra le Parti è nata il [...] a [...] la figlia . Parte ricorrente Per_1 ha rappresentato che a seguito di un tentato gesto anti conservativo della convenuta la relazione sentimentale era cessata a decorrere dalla fine di aprile 2023. Concludeva chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato al padre con visite in luogo neutro, oltre al mantenimento per la figlia.
- Si è costituita in giudizio la parte convenuta prendendo posizione in ordine alle richieste attoree (rappresentando l'avvenimento dei fatti qual connesso con le pressioni psicologiche esercitatele dal ricorrente) e depositando le seguenti conclusioni:
pagina 3 di 9 “(…) Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, previe le più opportune declaratorie e provvidenze e previa ammissione degli incombenti istruttori formulati e formulandi nei concedendi termini, per cui fin d'ora si insta;
In via principale – nel merito: previa adozione di tutti i provvedimenti opportuni e convenienti nell'interesse esclusivo della minore , confermare e disporre l'affidamento della minore ad entrambi i genitori, con esercizio anche Per_1 separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, con residenza e dimora abituale presso quella del sig. stante la condivisa opportunità che la comune figlia termini le scuole medie Pt_1 CP_ presso l'Istituto in Rivarolo Canavese;
disporre che la sig.ra possa vedere la figlia minore secondo le modalità più congrue come stabilite dal Tribunale e, comunque, anche in luogo neutro, in presenza di Educatore, a cadenza settimanale per poi addivenire ad una liberalizzazione delle visite secondo consueto calendario a weekend alternati e CP_ pari tempo durante le Festività e le vacanze estive;
stabilire a carico della sig.ra un concorso al mantenimento a favore della figlia minore in euro 100,00 e/o diversa somma accertanda in corso di causa da corrispondere Per_1 entro il giorno 5 di ciascun mese al sig. a mezzo di bonifico bancario, rivalutabile annualmente secondo gli Pt_1 indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie tutte previamente concordate e poi documentate come da protocollo vigente presso il Tribunale di Ivrea;
- confermare l'incarico del S.S.N. di monitorare l'andamento del nucleo familiare, verificando lo stato psicofisico della minore, i rapporti con il padre e con la madre nonché di valutare la capacità genitoriale di entrambi i genitori, richiedendo, stante il già iniziato percorso di visite in luogo neutro, che possa essere aumentata la frequenza ad un incontro alla settimana per poi addivenire alla liberalizzazione degli incontri secondo le modalità e tempi ritenuti congrui dal Tribunale;
- respingere ogni altra diversa e maggiore pretesa e/o domanda ex adverso - In ogni caso: vinte le spese, competenze ed onorari di causa, oltre la indennità forfetaria 15% oltre oneri fiscali C.P.A. ed I.V.A. e con sentenza resa provvisoriamente esecutiva ex lege.”
- Si è costituito in giudizio il Curatore della minore con atto di intervento depositato in PCT in data 18.6.2024 del seguente tenore letterale: “(…) Con ricorso datato 18/12/2023 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Dott.ssa a seguito della segnalazione dei servizi Persona_2 sociali, chiedeva , ai sensi degli artt. 333, 334,336 c.c., di convocare i genitori e le minore ed i di collocare la minore presso il padre, con rapporti solo vigilati presso la madre, e di divieto di coabitazione con la stessa;
di affidare incarico per valutare la capacità genitoriale , della personalità degli stessi, con particolare riferimento allo stato psichico della madre e al percorso terapeutico avviato, della relazione minore- genitori e della situazione psico fisica della minore. In via ordinaria chiedeva, a, qualora la coppia non si fosse avviata ad una disciplina formale dell'affidamento della figlia minore, decidere sulla migliore collocazione della minore con rimozione della madre dall'amministrazione dei beni della figlia e dall'usufrutto legale. Si costituiva nel procedimento in oggetto il sottoscritto curatore nella sua qualità di curatore speciale della minore , rappresentandola in proprio Persona_1 ex art. 86 c.p.c. ed eleggendo domicilio presso il proprio studio in Acqui Terme Piazza Matteotti n. 2 . Si produce nomina e costituzione, nonché ammissione al patrocinio a spese dello Stato : doc. n. 1, 2 e 3.. All'udienza fissata per l'ascolto della minore e dei di lei genitori, essendo stato nelle more depositato ricorso avanti al tribunale ordinario, il Giudice, dott.ssa Valentina Caratto, dichiarava la propria incompetenza ex art. 38 disp. att. c.c.. Tanto premesso , risulta che la minore, dal colloquio avuto con la medesima, sia concentrata sui propri impegni scolastici, mostrandosi disponibile a vedere la madre. Sembra opportuno che la medesima sia sentita al più presto in modo da consentirle non solo di esprimere le proprie necessità, ma anche di iniziare il nuovo anno scolastico in serenità. A tale fine si era già chiesto di attivare un servizio di appoggio psicologico presso il servizio di pagina 4 di 9 neuropsichiatria in modo da consentire a , se del caso, di trovare un sostegno ed un confronto qualificato. Per_1
Tutto quanto sopra premesso, nell'interesse esclusivo della minore, Si insta affinchè la medesima venga sentita nelle modalità ritenute opportune e si chiede che, in assenza di elementi contrari, venga prevista una graduale intensificazione del rapporto con la madre, nel rispetto degli impegni scolastici della minore”
- All'udienza del 19.6.2024 il GR ha ritualmente proceduto all'audizione delle Parti oltre che del Curatore, riservando all'esito la decisione e nella successiva ordinanza ex art 473 bis 22 cpc così si legge: “(…)CIRCA I PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI EX ART 473 BIS 22 CPC Ritenuto necessario, nell'interesse della minore, emettere provvedimenti temporanei ed urgenti;
Rilevato che dal verbale di udienza emerge quanto segue:
< Liberamente interrogata parte ricorrente dichiara: “Vivo a Rivarolo C.se insieme alla Parte_1 figlia (n. 22.8.11); la casa è di mia proprietà e per essa pago rate mensili di mutuo di euro 587,00. Non ho Per_1 altri immobili. Lavoro come dipendente con contratto a tempo indeterminato ed uno stipendio mensile di euro 1900,00; prendo la metà dell'assegno unico, meglio l'assegno unico di euro 180,00 mensili viene incassato dalla mia controparte che me ne versa la metà. Devo pagare le rate per l'acquisto dei mobili;
sto rinegoziando il finanziamento e da settembre dovrei pagare euro 100,00 mensili. frequenta la seconda media a Rivarolo C.se. Spingo mia Per_1 figlia ad effettuare chiamate con il mio telefono alla madre” Viene data lettura delle dichiarazioni rese. Liberamente interrogata parte resistente dichiara “Di fatto vivo a Valenza con mia madre e CP_1 suo marito che sono i proprietari della casa. Lavoro in un agriturismo nei fine settimana e in estate in un centro estivo per bambini;
guadagno circa euro 600-700 mensili. Non sono proprietaria di immobili. L'ultima volta che ho visto mia figlia è stato un mese or sono in luogo neutro a Rivarolo;
sono calendarizzati incontri di un'ora ogni 15 giorni;
l'incontro di 15 giorni or sono è saltato perché aveva un pranzo con i compagni di classe. Per_1
Nell'incontro di domani avrò la possibilità di pranzare con lei. Ho un incontro ogni 15 giorni con la psicologa del servizio pubblico di Valenza dopo una valutazione psichiatrica. Non sono seguita da psichiatri.” Viene data lettura delle dichiarazioni rese. Viene sentito il curatore speciale avv. PALLADINO che dichiara:
“Ho parlato con , è apparsa calma e concentrata sugli studi. La sensazione è che voglia rimanere estranea al Per_1 conflitto familiare. Ritengo che necessiti di un supporto psicologico e la ragazza si è dimostrata disponibile in tal senso” Viene data lettura delle dichiarazioni rese. I genitori danno atto di essere d'accordo a che le comunicazioni riguardanti la figlia avvengano tra di loro a mezzo posta elettronica. Parte convenuta chiede di potere parlare direttamente con la figlia sul telefono di questa ultima. I difensori delle parti ed il curatore speciale insistono nelle richieste di cui ai rispettivi atti.
> QUESTIONI NON PATRIMONIALI Premesso che
• il trasferimento da a Valenza della madre è stato preceduto da un tentativo anticonservativo di costei Parte_2 in data 27.4.23, a cui è seguito un ricovero in SPDC;
pagina 5 di 9 • il nucleo familiare era stato conosciuto dal S.S. già nel 2014 in seguito ad una denuncia di maltrattamenti della nei confronti del;
a ciò era seguito l'inserimento di madre e figlia in Comunità; CP_1 Pt_1 successivamente la coppia aveva ripreso la convivenza (cfr. relazione S.S. depositata il 5.6.24);
• il S.S. relaziona di “un buon rapporto tra padre e figlia ed una buona collaborazione tra di loro”. Riporta inoltre: che la figlia in ordine alle modalità di visita (attualmente in luogo neutro) e comunicazione con la madre riferisce che “va bene così”; che non sono maturi i tempi per una liberalizzazione piena degli incontri madre – figlia;
che è fondamentale un supporto psicologico per i genitori, con approfondimenti psico diagnostici presso il CSM;
• Il Servizio di psicologia della salute in età evolutiva riferisce come il padre desideri un sostegno psicologico per la figlia “anche se la stessa verbalizza di non sentirne la necessità” (cfr. relazione depositata il 10.6.24) Per_1
Ritenuto che, in attesa degli approfondimenti dei Servizi nonchè in ragione della fragilità della madre e dei rapporti madre – figlia non ancora ottimali, allo stato pare rispondente all'interesse della minore disporre l'affidamento rafforzato di in capo al padre con facoltà per quest'ultimo genitore di assumere in via esclusiva anche tutte le Per_1 decisioni di maggior interesse per la vita della figlia, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza (art. 337 quater, ult. co. c.c.). L'affido esclusivo “rafforzato” pare del tutto rispondente all'interesse della minore. Quanto sopra evidenziato, infatti, rende inattuabile il regime di affidamento condiviso, rischiando di compromettere il normale sviluppo della persona minore. Ritenuto, come richiesto da entrambe le parti, che la figlia debba essere collocata presso il padre;
Ritenuto necessario disporre, anche alla luce delle indicazioni dei Servizi, che la madre possa incontrare la figlia in luogo neutro, secondo tempi e modalità da individuarsi a cura dei Servizi, con prospettiva di graduale liberalizzazione ove ne matureranno i presupposti;
Ritenuto necessario intervenire a tutela della minore, dispone i seguenti interventi: a) ciascuno per le sue competenze, da parte dei Servizi Sociali e di Psicologia dell'età evolutiva / NPI: sostegno alla genitorialità per entrambe le parti, valutazione e monitoraggio del benessere della minore con attivazione di ogni intervento ritenuto necessario o utile nei confronti di costei, valutazione delle capacità genitoriali di entrambe le parti;
b) con il consenso dell'interessata, la presa in carico della convenuta da parte del CSM CP_1 territorialmente competente per una valutazione della sua salute psichica e sulla eventuale incidenza di questa sulle sue capacità genitoriali, con obbligo di comunicazione degli esiti dei controlli anche ai Servizi Sociali che hanno in carico il nucleo familiare;
QUESTIONI PATRIMONIALI Circa il ricorrente, dalla documentazione prodotta risulta che egli:
° ha percepito, per l'anno di imposta 2020, un reddito lordo, da lavoro dipendente, di euro 20.344,00 e per il 2022 di euro 29.220,00;
° nel 2022 ha corrisposto, per le rate del mutuo ipotecario, euro 3.059,88 per interessi passivi ed euro 3854,04 per rimborso del capitale;
Circa la resistente, dalla documentazione prodotta emergono i seguenti redditi lordi annuali:
2020: euro 2.781,72
2021: euro 5.956,22 + 589,45
2022: euro 982,79 + 3214,57 per TFR + 6.110,22 Ritenuto, alla luce delle dichiarazioni rese, della documentazione prodotta nonché del fatto che la minore vive sempre con il padre, che la madre debba contribuire al mantenimento della figlia, versando, entro il giorno 5 di ogni mese e pagina 6 di 9 con decorrenza 19.1.24, data di deposito del ricorso, la somma di euro 160,00,00 mensili, oltre ISTAT e 50% spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ivrea. In forza dell'affido esclusivo rafforzato, l'assegno unico per la figlia spetta interamente al padre. (…)
P.Q.M.
Nomina ex art. 473 bis.8 co. 1, lett. C) c.p.c., l'avv. Marina Palladino del Foro di Alessandria quale curatore speciale della minore nata a [...] il Persona_1
22.8.11 CIRCA I PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI
° DISPONE l'affidamento rafforzato di in capo al padre con facoltà per Per_1 Parte_1 quest'ultimo genitore di assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per la vita della figlia, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza (art. 337 quater, ult. co. c.c.);
° DISPONE la collocazione della figlia presso il padre;
° DISPONE che la madre possa incontrare la figlia in luogo neutro, secondo tempi e modalità da CP_1 individuarsi a cura dei Servizi, con prospettiva di graduale liberalizzazione ove ne matureranno i presupposti;
° DISPONE che la madre debba contribuire al mantenimento della figlia, versando, entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza 19.1.24, data di deposito del ricorso, la somma di euro 160,00,00 mensili, oltre ISTAT e 50% spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ivrea. Dichiara che l'assegno unico per la figlia spetta interamente al padre, come per legge. CIRCA I PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI DISPONE come in motivazione sulle istanze istruttorie;
° DISPONE i seguenti interventi: a) ciascuno per le sue competenze, da parte dei Servizi Sociali e di Psicologia dell'età evolutiva / NPI: sostegno alla genitorialità per entrambe le parti, valutazione e monitoraggio del benessere della minore con attivazione di ogni strumento ritenuto necessario o utile nei confronti di costei, valutazione delle capacità genitoriali di entrambe le parti;
b) con il consenso dell'interessata, la presa in carico della convenuta da parte del CSM CP_1 territorialmente competente per una valutazione della sua salute psichica e sulla eventuale incidenza di questa sulle sue capacità genitoriali, con obbligo di comunicazione degli esiti dei controlli anche ai Servizi Sociali che hanno in carico il nucleo familiare”
- Il Giudice Relatore, ritenuta matura la causa per la decisione, fissava udienza per la rimessione in decisione ex art 473 bis 28 cpc con assegnazione dei termini anticipati e scalari, e la causa viene ora a decisione, post traslatio dal Tribunale Per I Minorenni Del Piemonte E Valle D'Aosta 1.
pagina 7 di 9 * * * La presente controversia vede contrapposte le parti in ordine alle questioni genitoriali afferenti alla figlia , in un contesto peculiare scaturito dai fatti sopra riportati. In tale ottica il Tribunale ha Per_1 dunque incaricato il Servizio Sociale e dall'ultima relazione depositata in PCT (C.I.S.S. 38 - Prot 0001500 del 05/02/2025 Tit I Cl 1 Fasc) è emersa la sostanziale fase di recupero della funzione genitoriale della convenuta (non esitando per l'effetto contrario all'interesse della minore disporne l'affidamento condiviso ad entrambe i genitori ex art 337 ter cc, dovendosi disporre la prosecuzione delle prese in carico in funzione supportiva) col che appare superflua l'audizione della minore, quantunque le visite debbano proseguire – come peraltro richiesto anche dal Curatore – secondo il canone della gradualità, sotto la supervisione e l'intervento del Servizio Sociale come meglio infra enucleato in parte dispositiva. In un con quanto sin qui rappresentato rileva inoltre il Collegio la sostanziale invarianza degli elementi reddituali delle parti di talché meritano conferma, nelle modalità di cui in parte dispositiva (posta la percezione in via paritetica dell'assegno unico tra i genitori), le statuizioni di cui all'ordinanza ex art 473 bis 22 Cpc in atti emessa dal Giudice Relatore e non oggetto di reclamo da parte dei contendenti. Infine, le spese di lite. L'esito della controversia ha visto registrarsi la parziale reciproca soccombenza dei contendenti (in punto visite, in punto economico) di talché va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ex art 92 cpc. Devono, infine, porsi a carico solidale delle Parti (pariteticamente nei rapporti interni di regresso tra i genitori) le spese del Curatore del minore la cui nomina è stata necessitata dal superiore interesse della prole minore e tenuto conto della reciproca parziale soccombenza nel merito (parte ricorrente ha peraltro insistito sino all'ultimo nella richiesta di affidamento esclusivo cd rafforzato). Più in particolare deve dunque disporsi che i genitori signori e siano condannati in solido a rifondere le spese di lite sopportate dal Pt_1 CP_1 Curatore del Minore per le soli fasi di studio, introduttiva e decisionale (non svolta la fase istruttoria) nei seguenti valori (ex art 4 c. 4 bis DM 55/2014 giudizi ordinari contenziosi avanti al Tribunale scaglione di valore indeterminabile tra € 26.000,01 e € 52.000,00 valori da dimidiarsi per giudizio di non elevata complessità, per le sole fasi effettivamente svolte) con condanna delle Parti in via solidale (pariteticamente nei rapporti di regresso interno) al versamento a favore dello Stato ex art 133 TUSG e con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida per tale quota in complessivi:€ 1.701,00 fase studio, € 1.204,00 fase introduttiva, € 2.905,00 fase decisionale e così per totali € 5.810,00 da dimidiarsi in € 2.905,00 oltre accessori di legge tutti disponendo ai sensi
- Rilevato che, all'esito della predetta udienza, le parti hanno concluso chiedendo una pronuncia di questo T.M. di incompetenza ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., senza emissione di provvedimenti temporanei ed urgenti, stante l'imminente celebrazione dell'udienza avanti al T.O.;
- Ritenuto, condividendo le conclusioni delle parti e visto l'attuale collocamento della minore presso il padre – pur a fronte di una situazione che permane complessa e preoccupante e, pertanto, bisognosa di ulteriori approfondimenti e interventi -, di dover dichiarare, a norma dell'art. 38 disp. att. c.c., così come modificato dall'art. 1, comma 28, l. 206/2021, l'incompetenza di questo Tribunale per i Minorenni a provvedere a tutela della minore, con trasmissione di tutti gli atti del procedimento al T.O. di Ivrea che potrà adottare, Per_ nell'ambito del procedimento pendente avanti ad esso, i più opportuni provvedimenti a tutela di;
- Ritenuto di non dover provvedere in punto spese della procedura, posto che la presente pronuncia è limitata ad una questione di rito, non avente carattere definitorio della controversia la quale, per l'appunto, per stessa volontà del legislatore, vedrà la sua continuazione
– previa riunione e indipendentemente da un atto di riassunzione rimesso alla discrezionalità delle parti private (atto, del resto, non compatibile con la natura degli interessi coinvolti nell'ambito dei procedimenti afferenti la responsabilità genitoriale) – innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria chiamata, quindi, a provvedere in punto spese all'esito del procedimento;
P.Q.M.
Visti gli artt. 330, 333 e 336 c.c. e 38 disp. att c.c. Definitivamente provvedendo DICHIARA l'incompetenza di questo Tribunale per i Minorenni a provvedere sul ricorso;
DISPONE l'urgente trasmissione al Tribunale Ordinario di Ivrea di tutti atti del procedimento. (…)”
pagina 8 di 9 dell'art. 133 T.U. spese di giustizia di cui al DPR 115/2002 che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione collegiale in contraddittorio tra le Parti, definitivamente pronunciando, visto l'art. 38 disp. att. c.c., visti gli artt. 337 bis ss. c.c. e 473 bis ss. c.p.c., ogni altra domanda istanza eccezione deduzione rigettate;
1) Dispone che la figlia minore sia affidata in via condivisa ad entrambe i genitori Persona_1
e Parte_1 CP_1
2) Dispone che la figlia minore abbia collocazione abituale e residenza anagrafica Persona_1 presso l'abitazione paterna;
3) Dispone la prosecuzione delle visite madre-figlia in luogo neutro con educatore nelle modalità meglio in concreto viste dal Servizio Sociale incaricato con facoltà al Servizio Sociale di avviare una prudente progressiva graduale liberalizzazione delle visite madre figlia tenuto conto del gradimento e della sicurezza della minore, con facoltà di interrompere le visite ove sorgessero malesseri in capo alla minore;
4) Dispone che la madre versi al padre per il mantenimento della figlia € 160,00 mensili entro il 10 di ogni mese rivalutabili agli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea - “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016. Assegno unico da percepirsi – ove spettante – in paritetica misura da entrambe i genitori affidatari in via condivisa della prole minore. 5) Dispone la prosecuzione della presa in carico della minore e dei genitori da parte dei Servizi Sociali e di Psicologia Età Evolutiva già incaricati in atti per fornire alla minore sostegno e supporto e per sostenere i genitori con organizzazione di viste in luogo neutro madre-figlia con educatore, nelle modalità e tempistiche meglio viste dai servizi di concerto tra loro, con avvio della progressiva prudente graduale liberalizzazione;
5) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le Parti genitoriali.
6) Condanna in solido le Parti genitoriali e – pariteticamente nei rapporti Parte_1 CP_1 interni di regresso tra loro – a rifondere le spese di lite sopportate dal Curatore del Minore nella misura di € 2.905,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie come per legge IVA e CPA come per legge disponendo ai sensi dell'art. 133 T.U. spese di giustizia di cui al DPR 115/2002 che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle Parti, al Curatore, al PM, al Servizio Sociale ed al Servizio di Psicologia Età Evolutiva incaricati in atti, e per tutte le incombenze di competenza. Così deciso in Ivrea, 27.5.2025 Il Presidente Dott. Alessandro Scialabba Il Giudice rel./est. Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nel relativo provvedimento così testualmente si legge: “(…) - Visti gli atti relativi alla minore:
nata a [...] il [...]; di e Persona_1 Parte_1 CP_1
- Rilevato che, con ricorso ex artt. 333, 334 e 336 c.c., il P.M.M. ha chiesto a questo Tribunale di confermare il collocamento di Per_
presso il padre, con rapporti solo vigilati con la madre e presa in carico della situazione da parte dei servizi sociali e sanitari - finalizzata alla valutazione delle capacità genitoriali, della personalità dei genitori, con particolare riferimento allo stato psichico della madre e della relazione minore-genitori -, nonché di valutare, all'esito dell'istruttoria, la migliore collocazione della minore e l'eventuale rimozione della madre dall'amministrazione dei beni della figlia e dall'usufrutto legale;
- Rilevato che, nella propria relazione di aggiornamento del 26.4.2024, il Servizio Sociale ha dato atto della pendenza tra i genitori Per_ di un giudizio per la regolamentazione dell'affidamento di;
- Rilevato che detta circostanza ha trovato conferma all'esito dell'interrogazione del sistema informativo Sicid, da cui risulta la Per_ pendenza, avanti al T.O. di Ivrea, di un giudizio per la regolamentazione dell'affidamento di , avviato su ricorso del padre (proc. n. 170/2024 R.G., giudice relatore dott. Scialabba, con udienza di prima comparizione f l 19.6.2024); - Rilevato che la predetta circostanza è stata altresì confermata dal curatore speciale con la propria comparsa di costituzione, nonché dal difensore della madre, presente all'udienza del 10.5.2024 anche in rappresentanza del padre ai soli di fini di aderire alla questione relativa all'incompetenza di questo Tribunale, sollevata d'ufficio dal giudice;