Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/04/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Michele
Lanna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2692 R.G. Cont. Anno 2023,
VERTENTE TRA
- rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Patrizia Pastore;
Parte_1
ATTORE/OPPONENTE
- rappresentata e difesa, come in atti, dall'avv. Carmine Cesarano;
Controparte_1
CONVENUTO/OPPOSTO
- residente alla Contrada S. Stefano – Vitulano (BN) - contumace;
Controparte_2
CONVENUTO/TERZO CP_3
OGGETTO: ricorso ex art. 615 comma II c.p.c., avverso l'esecuzione N. 2081/2022 R.G.E.
CONCLUSIONI: come precisate nelle comparse ex art. 190 c.p.c. da intendersi qui integralmente trascritte.
IN FATTO
In data 5.12.2022 veniva notificato a atto di pignoramento presso terzi n. Parte_1
20220002085800875541858, da parte della incaricata dalla Parte_2
Regione Campania ad agire esecutivamente in relazione all'intimazione N.
-1 di 8-
in data 27.12.2022, proponeva ricorso ex art. 615 II comma c.p.c., a Parte_1
fondamento del quale assumeva la nullità/inesistenza della notifica della cartella esattoriale sottesa all'atto di pignoramento, nonché la prescrizione del credito e chiedeva, pertanto, di voler dichiarare la nullità del pignoramento, perché infondato in fatto e diritto, nonché la condanna al pagamento delle spese di lite in capo a Controparte_1
Successivamente, iscritta al n. R.G.E. 2081/2022 la procedura esecutiva, con provvedimento del
26.05.2023, il G.E. confermava la sospensione dell'esecuzione, già disposta inaudita altera parte,
e concedeva il termine di 30 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Si costituiva in giudizio che impugnava l'opposizione, ritenendola infondata Controparte_1
sotto diversi profili e, più specificamente, evidenziando la regolarità della notifica di tutti gli atti nonché, preliminarmente, il difetto di giurisdizione dell'odierno giudice, in favore della
Commissione Tributaria competente, trattandosi di crediti tributari.
Nel corso del giudizio, concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., dal precedente giudice, la causa veniva riservava in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
IN DIRITTO
Preliminarmente, si evidenzia che, con provvedimento del giudice dott. Michele Monteleone, assunto ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., in data 15/11/2023, veniva dichiarata la contumacia del terzo pignorato Controparte_2
Orbene, per il principio della “ragione più liquida”, il giudice può pronunciarsi su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rendere completamente superflua l'analisi di tutte le altre questioni (cfr. Cass. n.
12002/2014, Cass. Sez Un. n. 9936/2014, Cass. Sez. Un. n. 11799/2017, Cass. Sez. VI, 3, Ord. n.
30745 del 26/11/2019, Cass. sez. lav., n. 9309 del 20/05/2020).
Ciò detto, nel caso che ci occupa, però, la preliminare trattazione di una questione pregiudiziale di rito, consente di poter definire la vertenza.
Appare evidente, infatti, la carenza di giurisdizione del giudice adito, trattandosi di opposizione relativa a crediti tributari, nello specifico tassa automobilistica, con conseguente inammissibilità dell'opposizione dinanzi al giudice ordinario.
-2 di 8- Sul punto, si osservi come, per giurisprudenza consolidata, è indiscussa la natura tributaria della tassa automobilistica regionale e che, pertanto, la giurisdizione esclusiva spetta alle commissioni tributarie, per qualsiasi aspetto sia relativo all'an, che al quantum di imposte e tasse (cfr. Cass. Sez.
Un. 19/12/2005 n. 27884; Cass. Sez. Un. 19/11/2007 n. 23832; Cass. Sez. Un. 24/07/2007 n.
16289; Cass. Sez. Un. 15/05/2007 n. 11077).
Occorre, altresì, richiamare il disposto combinato degli articoli 57 comma 1 lettera a del D.P.R. n.
602/1973 e 2 del d. lgs n. 546/1992.
La prima delle due norme, infatti, preclude l'esercizio dell'opposizione all'esecuzione in relazione ai crediti tributari, ad eccezione di quelle concernenti la impignorabilità dei beni, mentre la seconda attribuisce alle Commissioni Tributarie la giurisdizione in materia di tributi di ogni specie, con la sola eccezione delle contestazioni relative alla espropriabilità delle somme pignorate.
Il quadro normativo di riferimento è costituito: 1) dall'art. 2, D. L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, L. n. 488 del 2001 e dal D.L. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50, d.P.R. 20 settembre 1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica»; 2) dall'art. 19, D.L.vo n. 546 del 1992 che contiene l'elenco, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva, degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie.
La Cassazione SS.UU. (sent. n. 7822 del 14 aprile 2020) ha chiarito che appartiene alla cognizione del giudice tributario quella sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e, comunque, una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
Tale pronuncia ha chiarito, inoltre, con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che
“se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o
-3 di 8- fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato,
l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza.
L'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non è data. Essa è data, invece, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità: si pensi al caso in cui un pignoramento sia compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione ancorché calcolato dalla valida notifica della cartella o dell'intimazione (si veda, per questa ipotesi, di recente, Cass. civ., sez. un., n. 34447 del 2019, per un'applicazione in tema di esecuzione forzata concorsuale) oppure dal momento in cui si sarebbe in thesi collocata la notifica nulla, mancante o inesistente di detti atti” (v. anche Cass. civ., sez. un., n. 12642/2021 e n. 8465/2022).
Tale argomentazione è stata di recente confermata dall'ordinanza n. 16986/2022, con la quale
Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che nelle “ipotesi in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno della cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione della vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di definitività delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario. Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 D. Lgs. n. 546/1992, alla cui stregua restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento” (Cass.
SS.UU. Ord. n. 16986/2022).
Da ultimo, infine, con l'ordinanza n. 4227 del 10 febbraio 2023, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno confermato la giurisdizione del giudice tributario relativamente a tutte le cartelle recanti crediti di natura tributaria.
Orbene, come si evince dal contenuto dell'opposizione formulata, il ricorrente non si duole del contenuto, né della notifica dell'atto di pignoramento, se non nei termini in cui lo stesso non
-4 di 8- sarebbe stato preceduto dalla rituale e valida notifica della cartella esattoriale, che sarebbe avvenuta in palese violazione della normativa e che si appalesa, pertanto, essere inesistente.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite appare equo, in considerazione della complessità della questione giuridica trattata e dal mutamento della giurisprudenza, compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Michele
Lanna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
a) Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di giurisdizione, in favore della
Commissione Tributaria competente, dinanzi alla quale il giudizio andrà riassunto nei termini di legge;
b) Compensa le spese di lite tra le parti.
Benevento, lì 9 Aprile 2025 Il Giudice
Dott. Michele Lanna
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