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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 18771/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18771 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
nato a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. CORPORENTE
ALESSANDRO presso il quale elettivamente domicilia;
E
, nata a [...] il [...] C.F. , CP_2 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. DI FIORE
ROSARIA presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.10.2024 e esponevano di aver CP_1 CP_2
contratto matrimonio in Napoli in data 08.09.2010 (Atto n. 135, parte II, Sezione A,
Anno 2010) e che dalla loro unione non erano nati figli;
che tra i coniugi era intervenuta separazione personale, in virtù di sentenza emessa nel procedimento recante n. rg
21989/2023 emessa dal Tribunale di Napoli in data 13.12.2023, passata in giudicato;
che dalla data di prima comparizione innanzi al Giudice relatore, delegato dal Presidente
1 R.G. 18771/2024
del Tribunale, i coniugi non si erano più riconciliati;
pertanto, ricorrendo i presupposti di legge, le parti chiedevano congiuntamente la cessazione degli effetti civili contratto.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo
1987 n.74, e dalla L 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore, delegato dal Presidente del
Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno chiesto al Tribunale di pronunziarsi soltanto sullo status, in assenza di figli minori e di questioni patrimoniali da definire.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti in
Napoli in data 08.09.2010 (Atto n. 135, parte II, Sezione A, Anno 2010); ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21.3.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott.ssa Valeria Rosetti
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18771 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
nato a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. CORPORENTE
ALESSANDRO presso il quale elettivamente domicilia;
E
, nata a [...] il [...] C.F. , CP_2 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. DI FIORE
ROSARIA presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.10.2024 e esponevano di aver CP_1 CP_2
contratto matrimonio in Napoli in data 08.09.2010 (Atto n. 135, parte II, Sezione A,
Anno 2010) e che dalla loro unione non erano nati figli;
che tra i coniugi era intervenuta separazione personale, in virtù di sentenza emessa nel procedimento recante n. rg
21989/2023 emessa dal Tribunale di Napoli in data 13.12.2023, passata in giudicato;
che dalla data di prima comparizione innanzi al Giudice relatore, delegato dal Presidente
1 R.G. 18771/2024
del Tribunale, i coniugi non si erano più riconciliati;
pertanto, ricorrendo i presupposti di legge, le parti chiedevano congiuntamente la cessazione degli effetti civili contratto.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo
1987 n.74, e dalla L 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore, delegato dal Presidente del
Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno chiesto al Tribunale di pronunziarsi soltanto sullo status, in assenza di figli minori e di questioni patrimoniali da definire.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti in
Napoli in data 08.09.2010 (Atto n. 135, parte II, Sezione A, Anno 2010); ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21.3.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott.ssa Valeria Rosetti
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