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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 18/03/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G 57/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 57/2025 promossa da:
(C.F. ), nato il [...] a [...] residente in Parte_1 C.F._1
Isola di Capo Rizzuto alla via Capo Rizzuto s.n.c ed ai fini del presente giudizio domiciliato in Crotone alla via Torino n. 148, presso lo studio dell'Avv. SCARAMUZZA GIANLUCA (C.F.
PEC: , che lo rappresenta e difende per C.F._2 Email_1 mandato in calce al ricorso
E
(C.F. ) nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._3
(KR), ivi residente alla via Capo Rizzuto s.n.c. ed ai fini del presente giudizio domiciliata in Isola Di Capo Rizzuto (KR) alla via Crotone n. 68, presso lo studio dell'Avv. MANCUSO CARMINE (C.F.
; PEC: , che la rappresenta e C.F._4 Email_2 difende per mandato in calce al ricorso
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
Conclusioni: rassegnate all'udienza del 26.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.: “I sottoscritti avv. Carmine Mancuso, quale procuratore della sig.ra , e Parte_2 avv. Gianluca Scaramuzza, quale procuratore del sig. , si riportano al ricorso Parte_1 introduttivo del presente giudizio chiedendone l'integrale accoglimento”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ, depositato in data 21/01/2025,
[...]
e esponevano: Pt_1 Parte_2
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 13/10/2001 nel Comune di Isola di
Capo Rizzuto (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 65, parte 2, serie A, Uff. 1, anno 2001;
- che dalla loro unione sono nati tre figli, , nato a [...] il [...], Persona_1 [...]
, nata a [...] il [...] e , nata a [...] il [...]; Per_2 Parte_3
- che le numerose incomprensioni e discussioni hanno fatto venir meno quell'affectio coniugalis che rappresenta il presupposto di ogni sano rapporto matrimoniale, e vista l'impossibilità definitiva di risanamento della vita di coppia, decidevano di separarsi.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle seguenti condizioni:
“A. i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto e potranno fissare la propria residenza ovunque riterranno opportuno, concedendo fin d'ora il nulla osta per il rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di ciascuno;
B. i figli minori rimarranno affidati ad entrambi i genitori, che si impegnano a curarli, educarli ed istruirli con costanza e continuità, ma continueranno a convivere con la madre, con facoltà per il padre di vederli ogni qual volta lo riterrà opportuno, compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori;
C. il padre verserà un contributo mensile al mantenimento ordinario di minori quantificato in € 200,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, in favore della madre;
D. le spese per il mantenimento straordinario della minore, ivi comprese le spese mediche, per attività ludiche e sportive, scolastiche, saranno sostenute dai genitori in egual misura previa esibizione dei giustificativi di spesa;
E. i coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica per cui ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento;
F. i coniugi si danno atto di non avere beni mobili od immobili da dividere, avendo già effettuato quanto necessario al riguardo.
Con decreto del 26.01.2025 di assegnazione della causa, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 573 bis 51. comma
2, cod. proc. civ.
In data 25.02.2025 le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni di separazione summenzionate.
Visto il parere favorevole del P.M., letti gli atti, all'udienza del 26.02.2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. r.g. 57/2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiarala separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 13/10/2001, nel Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 65, parte 2, serie A, anno
2001;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Isola di Capo
Rizzuto (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 13/03/2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 57/2025 promossa da:
(C.F. ), nato il [...] a [...] residente in Parte_1 C.F._1
Isola di Capo Rizzuto alla via Capo Rizzuto s.n.c ed ai fini del presente giudizio domiciliato in Crotone alla via Torino n. 148, presso lo studio dell'Avv. SCARAMUZZA GIANLUCA (C.F.
PEC: , che lo rappresenta e difende per C.F._2 Email_1 mandato in calce al ricorso
E
(C.F. ) nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._3
(KR), ivi residente alla via Capo Rizzuto s.n.c. ed ai fini del presente giudizio domiciliata in Isola Di Capo Rizzuto (KR) alla via Crotone n. 68, presso lo studio dell'Avv. MANCUSO CARMINE (C.F.
; PEC: , che la rappresenta e C.F._4 Email_2 difende per mandato in calce al ricorso
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
Conclusioni: rassegnate all'udienza del 26.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.: “I sottoscritti avv. Carmine Mancuso, quale procuratore della sig.ra , e Parte_2 avv. Gianluca Scaramuzza, quale procuratore del sig. , si riportano al ricorso Parte_1 introduttivo del presente giudizio chiedendone l'integrale accoglimento”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ, depositato in data 21/01/2025,
[...]
e esponevano: Pt_1 Parte_2
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 13/10/2001 nel Comune di Isola di
Capo Rizzuto (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 65, parte 2, serie A, Uff. 1, anno 2001;
- che dalla loro unione sono nati tre figli, , nato a [...] il [...], Persona_1 [...]
, nata a [...] il [...] e , nata a [...] il [...]; Per_2 Parte_3
- che le numerose incomprensioni e discussioni hanno fatto venir meno quell'affectio coniugalis che rappresenta il presupposto di ogni sano rapporto matrimoniale, e vista l'impossibilità definitiva di risanamento della vita di coppia, decidevano di separarsi.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle seguenti condizioni:
“A. i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto e potranno fissare la propria residenza ovunque riterranno opportuno, concedendo fin d'ora il nulla osta per il rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di ciascuno;
B. i figli minori rimarranno affidati ad entrambi i genitori, che si impegnano a curarli, educarli ed istruirli con costanza e continuità, ma continueranno a convivere con la madre, con facoltà per il padre di vederli ogni qual volta lo riterrà opportuno, compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori;
C. il padre verserà un contributo mensile al mantenimento ordinario di minori quantificato in € 200,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, in favore della madre;
D. le spese per il mantenimento straordinario della minore, ivi comprese le spese mediche, per attività ludiche e sportive, scolastiche, saranno sostenute dai genitori in egual misura previa esibizione dei giustificativi di spesa;
E. i coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica per cui ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento;
F. i coniugi si danno atto di non avere beni mobili od immobili da dividere, avendo già effettuato quanto necessario al riguardo.
Con decreto del 26.01.2025 di assegnazione della causa, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 573 bis 51. comma
2, cod. proc. civ.
In data 25.02.2025 le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni di separazione summenzionate.
Visto il parere favorevole del P.M., letti gli atti, all'udienza del 26.02.2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. r.g. 57/2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiarala separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 13/10/2001, nel Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 65, parte 2, serie A, anno
2001;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Isola di Capo
Rizzuto (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 13/03/2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli