Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/01/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 7413/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Udienza del 27.01.2025 trattata con modalità cartolare
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti;
considerato che
l'udienza del 27.01.2025 è stata fissata con modalità carto- lare per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizio- ne monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.7413/2022 R.G., avente ad oggetto: appello al
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tra
(C.F. e P. I. ), elett. te Parte_1 P.IVA_1
dom.ta in DA alla via Roma,11 presso lo studio dell'avv. Antonio di
Nuzzo (C.F. ), con il quale elettivamente domicilia in C.F._1
DA (CE) alla Via Roma 11;
-Appellante-
e
, ( ) rappresentata e difesa in CP_1 CodiceFiscale_2 primo grado dall'avv. Giuseppe Ardone ( , ed eletti- C.F._3 vamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in 81057 Teano, Viale Ita- lia, 118;
-Appellata-
e
in persona del Sindaco p.t., con sede in Controparte_2
Via XXI Luglio, snc, 81037 Sessa Aurunca (CE),
-Appellato contumace- nonchè
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., Controparte_3 P.IVA_2
con sede in via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli,
- Appellata contumace –
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello e note relative all'odierna udienza trattata con modalità cartolare.
Per l'appellata: come da comparsa di costituzione e note relative all'udienza trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Sempre preliminarmente, va detto che l'appello risulta certamente ammissibile
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sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nel- la valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione. A tale riguardo va detto che “l'indicazione dei motivi di appello richiesta dagli art. 342 e 434 c.p.c. richiede soltanto un'e- sposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice” (Corte appello Milano sez. lav. 22 marzo 2016 n. 1133).
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera suf- ficientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito all'oggetto della richiesta formulata nel presente gra- do di giudizio.
Ciò premesso, va evidenziato, sotto il profilo dello svolgimento del processo, che in primo grado con atto di citazione in opposizione, pre- CP_1
mettendo di essere venuta a conoscenza attraverso autonoma richiesta presso l' delle cartelle esattoriali: -n. Controparte_4
02820110038981717000, per Tributi del notificata Controparte_2
il 06-07-2011., - n. 02820120019908814000, per Tributi del Comune di Sessa
Aurunca, notificata il 03-08-2012;- n. 02820130024536654000, per noti- CP_5
ficata il 21-10-2013;- n. 02820160034931672000, per bollo auto, notificata il
23-11-2017 eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito maturatasi. Pertan- to, ha proposto opposizione avverso gli estratti di ruolo.
Si è costituita in giudizio, altresì, l' eccependo da subito, tra le altre ra- CP_4
gioni, l'inammissibilità e infondatezza dell'opposizione stante la non impugna- bilità dell'estratto di ruolo in luogo della cartella di pagamento regolarmente notificata al contribuente, come allegato dalla medesima Pt_1
La nonché il convenute, invece, sono rima- CP_3 Controparte_2
sti contumaci in primo grado.
Il giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 803/2022, ha accolto la domanda per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, ha annullato le cartelle esattoriali n. 02820110038981717000, n. 02820120019908814000, n.
02820130024536654000, 02820160034931672000;
Orbene, nel gravame proposto parte appellante censura, in via principale,
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l'erroneità della statuizione di prime cure sull'eccezione di inammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo, stante l'allegazione in prime cure della cartella di pagamento regolarmente notificata alla avverso la quale CP_1
non risulta proposta querela di falso, richiamando i diversi orientamenti giuri- sprudenziali secondo cui va esclusa l'autonoma impugnabilità ex se dell'estratto-ruolo.
L'appellante ha, inoltre, richiamato il recente intervento legislativo di CP_4
cui al nuovo comma 4 -bis dell'art. 12 del DPR 602/1973 nonché l'intervento, in relazione agli effetti derivati ai procedimenti in corso, della Suprema Corte
a SS.UU. con la pronuncia n. 26283/2022.
Si costituiva, inoltre l'appellata chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello perché infondato o, comunque, inconferente e, per l'effetto con- fermare la Sentenza.
Gli appellati e invece, non si Controparte_2 Controparte_3
sono costituiti in giudizio nonostante la regolarità della notifica.
Motivi
L'appello è fondato e va accolto.
Deve evidenziarsi come “in materia di riscossione di crediti previdenziali, qua- lora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estin- tivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una mi- naccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'elimi- nazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contribu- tiva” (cfr. Cassazione 6723/2019).
Trattasi di principio estendibile anche al caso di specie nel quale le cartelle di pagamento sono riferite al versamento dei Tributi, IRPEF e bollo auto.
In tal senso anche la giurisprudenza di merito che, in casi analoghi, ha ribadito che “laddove le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, e il con- tribuente intenda eccepire la prescrizione maturata successivamente alla notifi- ca della cartella, deve ritenersi che, in mancanza di successive iniziative esecu- tive da parte dell'ente creditore, il debitore non possa impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché difetta di inte- resse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Ammini-
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strazione, alla quale, invece, lo stesso debitore può rivolgersi in via ammini- strativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd.
Sgravio” (cfr. Tribunale Torre Annunziata 2542/2021).
Ed ancora, sempre la giurisprudenza di merito ha chiarito che la predetta gene- rale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non esclude la necessità che il giudice valuti la sussistenza dell'interesse ad agire. Il ricorrente, infatti, deve comunque dimostrare, nel ca- so concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa credi- toria dal ruolo.
In tale fattispecie, è astrattamente possibile impugnare la cartella esattoriale al momento dell'acquisita conoscenza tramite l'estratto ruolo, ma, in difetto di un'iniziativa esecutiva o pre – esecutiva del concessionario, occorre in ogni ca- so (quantomeno allegare, se non) dimostrare la presenza di uno svantaggio de- rivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo e, pertanto, di un interesse concreto ad agire (cfr. Tribunale Torre Annunziata 2542/2021); svan- taggio derivante dall'esposizione debitoria cui l'appellata ha fatto solo accenno in prime cure, peraltro in termini assolutamente generici, e oltretutto sconfessa- to dall'esiguità della somma risultante dall'estratto impugnato.
Va, in aggiunta, osservato anche che in forza del nuovo art. 12 comma 4 -bis
D.P.R. 602/1973 “L'estratto di ruolo non è impugnabile.”
Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto le- gislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del rego- lamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente de- creto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica am- ministrazione”, norma già applicabile ai procedimenti pendenti, come chiarito dalle Sezioni Unite, secondo cui “in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973
(introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n.
215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, con-
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cretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata” (cfr. ex multis Cassazione n.
27227/2023 conforme a Cassazione SS.UU. n. 26283/2022).
Di conseguenza, la domanda proposta in primo grado da va CP_1
dichiarata inammissibile. Ogni altra questione assorbita.
Le spese
Va evidenziato che in entrambi i gradi del giudizio l' ha censurato CP_4
l'inammissibilità dell'opposizione dell'appellata CP_1
Va ricordato che il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sen- tenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'e- sito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e ven- gono liquidate come in dispositivo, tenendo conto delle questioni affrontate e dell'attività espletata.
P.Q.M.
• dichiara la contumacia della e del Controparte_3 Controparte_6
[...]
• accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 803/2022 del giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere, dichiara inammissibile l'opposizione proposta in primo grado da CP_1
• condanna al pagamento, in favore dell' CP_1 Parte_1
, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 633,00 per
[...]
onorari, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge per il primo grado, non- chè in € 174,00 per spese e in € 1.278,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese ge- nerali come per legge, per il presente grado di giudizio.
Santa Maria Capua Vetere, 27.1.25
Il Giudice
Maria Del Prete
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