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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 02/04/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Massimo Vaccari Giudice relatore dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1460/2024
avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)
promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
degli avv.ti REMELLI KETTY e STANIZZI MIRELLA come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro pagina 1 di 4 (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. MARAI SILVIA, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente: come da verbale di udienza di discussione orale del
19.12.2024
Per parte resistente: come da verbale di udienza di discussione orale del
19.12.2024
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
La domanda con la quale ha chiesto che fosse ristabilito Parte_1
il contributo al proprio mantenimento, pari ad euro 850,00 mensili, che il suo ex coniuge si era obbligato a corrisponderle in sede di Persona_1
separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Verona in data 23.6.2016,
Per_ ed , a seguito di ricorso del medesimo, con decreto, sempre del CP_1
tribunale di Verona, del 6 giugno 2023, è palesemente infondata e va pertanto rigettata.
pagina 2 di 4 A tale conclusione conducono le puntuali argomentazioni svolte dal giudice relatore nella ordinanza del 20 giugno 2024 con la quale era stata rigettata la richiesta di adozione di provvedimenti provvisori ed urgenti avanzata dalla ricorrente e quelle contenute nella ordinanza del 12.11.2024 con la quale il Tribunale di Verona, pur dichiarando inammissibile il reclamo proposto sempre dalla avverso il predetto provvedimento, ha valutato Pt_1
nel merito le doglianze che ella aveva svolto giudicandole infondate.
Successivamente all'adozione di tali provvedimenti la difesa della ricorrente non ha addotto argomenti che possano indurre ad una revisione delle predette argomentazioni.
Quanto poi alla documentazione medica che la difesa della ella ha Pt_1
prodotto il 29.11.2024 essa a ben vedere risulta sfavorevole alla ricorrente non solo perché è di molto successiva alla proposizione del ricorso cosicchè non è
idonea a sorreggere gli assunti attorei, ma anche perché in essa non viene formulata una diagnosi precisa nei confronti della e, per di più, vi si Pt_1
riferisce che in precedenza non risultava nota al servizio psichiatrico che l'ha rilasciata.
Quanto alle spese di lite, considerato che quelle della fase di reclamo sono state già regolate, esse vanno poste senza dubbio a carico della ricorrente in applicazione del principio di soccombenza nonchè alla luce della che ella, a pagina 3 di 4 differenza del aveva rifiutato la proposta conciliativa formulata dal CP_1
giudice relatore che prevedeva la corresponsione di un contributo da parte di quest'ultimo in suo favore di euro 250,00 mensili
La somma dovuta a titolo di compenso si liquida come in dispositivo sulla base dei valoro medi di liquidazione previsti dl dm 147/2022 per le tre fasi in cui si è articolato il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta la domanda della ricorrente e per l'effetto la condanna a rifondere al resistente le spese del procedimento, che liquida in euro 5.810,00 per compensi professionali, oltre al 15% di tale importo per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Verona il 01/04/2025
Il Giudice Estensore
dott. Massimo Vaccari
La Presidente
dott.ssa Antonella Guerra
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Massimo Vaccari Giudice relatore dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1460/2024
avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)
promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
degli avv.ti REMELLI KETTY e STANIZZI MIRELLA come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro pagina 1 di 4 (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. MARAI SILVIA, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente: come da verbale di udienza di discussione orale del
19.12.2024
Per parte resistente: come da verbale di udienza di discussione orale del
19.12.2024
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
La domanda con la quale ha chiesto che fosse ristabilito Parte_1
il contributo al proprio mantenimento, pari ad euro 850,00 mensili, che il suo ex coniuge si era obbligato a corrisponderle in sede di Persona_1
separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Verona in data 23.6.2016,
Per_ ed , a seguito di ricorso del medesimo, con decreto, sempre del CP_1
tribunale di Verona, del 6 giugno 2023, è palesemente infondata e va pertanto rigettata.
pagina 2 di 4 A tale conclusione conducono le puntuali argomentazioni svolte dal giudice relatore nella ordinanza del 20 giugno 2024 con la quale era stata rigettata la richiesta di adozione di provvedimenti provvisori ed urgenti avanzata dalla ricorrente e quelle contenute nella ordinanza del 12.11.2024 con la quale il Tribunale di Verona, pur dichiarando inammissibile il reclamo proposto sempre dalla avverso il predetto provvedimento, ha valutato Pt_1
nel merito le doglianze che ella aveva svolto giudicandole infondate.
Successivamente all'adozione di tali provvedimenti la difesa della ricorrente non ha addotto argomenti che possano indurre ad una revisione delle predette argomentazioni.
Quanto poi alla documentazione medica che la difesa della ella ha Pt_1
prodotto il 29.11.2024 essa a ben vedere risulta sfavorevole alla ricorrente non solo perché è di molto successiva alla proposizione del ricorso cosicchè non è
idonea a sorreggere gli assunti attorei, ma anche perché in essa non viene formulata una diagnosi precisa nei confronti della e, per di più, vi si Pt_1
riferisce che in precedenza non risultava nota al servizio psichiatrico che l'ha rilasciata.
Quanto alle spese di lite, considerato che quelle della fase di reclamo sono state già regolate, esse vanno poste senza dubbio a carico della ricorrente in applicazione del principio di soccombenza nonchè alla luce della che ella, a pagina 3 di 4 differenza del aveva rifiutato la proposta conciliativa formulata dal CP_1
giudice relatore che prevedeva la corresponsione di un contributo da parte di quest'ultimo in suo favore di euro 250,00 mensili
La somma dovuta a titolo di compenso si liquida come in dispositivo sulla base dei valoro medi di liquidazione previsti dl dm 147/2022 per le tre fasi in cui si è articolato il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta la domanda della ricorrente e per l'effetto la condanna a rifondere al resistente le spese del procedimento, che liquida in euro 5.810,00 per compensi professionali, oltre al 15% di tale importo per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Verona il 01/04/2025
Il Giudice Estensore
dott. Massimo Vaccari
La Presidente
dott.ssa Antonella Guerra
pagina 4 di 4