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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 16/12/2024, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRENTO
n. 594/2024 r.g. il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dr.ssa Adriana De Tommaso presidente rel. dr.ssa Laura Di Bernardi giudice dr.ssa Alessandra Tolettini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento introdotto con ricorso depositato il 7/3/2024 vertente
TRA
, rappr. e dif. dall'avv. Zeno Perinelli per delega in atti;
Parte_1
ricorrente
E
, rappr. e dif. dall'avv. Giuliano Valer per delega Controparte_1
in atti;
resistente con l'intervento del PM avente ad oggetto: affido e mantenimento figli conclusioni: le parti private concludono congiuntamente come a verbale di udienza dell'11/12/2024 il PM non conclude
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha adito il tribunale con ricorso del 7/3/2024 per chiedere la Parte_1
regolamentazione dell'affido e del mantenimento delle figlie
[...]
nata il [...], e nata il [...], avute Per_1 Persona_2 dalla relazione con Ha esposto che il padre delle sue Controparte_1
figlie aveva attraversato numerosi problemi giudiziari e solo lei si era stabilmente e costantemente occupata delle figlie, mentre il padre se ne era interessato con sporadici acquisti e occasionali contributi. Ha chiesto quindi l'affido esclusivo delle figlie, la previsione di un contributo a carico del padre delle minori senza contestare il diritto di visita da parte del padre. si è costituito in giudizio e ha proposto di pagare Controparte_1
€ 150,00 al mese per ciascuna figlia, facendo presente di trovarsi agli arresti domiciliari e di essere nullatenente e privo di occupazione.
È stato disposto l'intervento del Servizio sociale per ottenere informazioni su nucleo familiare. Le bimbe sono collocate con la madre e da quando il padre è rientrato a Trento (dopo essere nel suo paese di origine, in Tunisia, e poi in Sicilia presso la sorella, dove lavorava) per scontare pena detentiva, vedono il padre ogni giorno;
egli contribuisce ai loro bisogni primari e le ospita nella sua abitazione anche di notte;
i rapporti tra i due genitori sono sereni e di collaborazione reciproca, essi hanno riferito al Servizio di riuscire ad accordarsi quanto alle modalità di visita e di non volere una regolamentazione fissa. Il Servizio riferisce di una buona condizione di vita delle minori, intelligenti ed attaccate ai genitori.
All'esito della comparizione personale delle parti in udienza, è stato loro sottoposto un regolamento provvisorio, del seguente tenore: affido condiviso delle figlie ed ad entrambi i genitori con Per_2 Per_1
collocazione presso la madre e libera frequentazione padre-figlie; a carico del padre l'importo di € 300,00 al mese per entrambe le figlie, da versare entro il 15 di ogni mese sulla carta della ricorrente;
a carico di entrambi i genitori per metà su ciascuno le spese straordinarie, sanitarie non coperte dal SSN e scolastiche (tasse, libri, gita, mensa) e per un corso sportivo o simili l'anno, oltre che per il centro estivo;
da concordare salvo urgenza. La ricorrente ha dato atto di percepire le provvidenze pubbliche a sostegno della famiglia.
Tale regolamento provvisorio ha dato buona prova e le parti hanno quindi concordato per l'accoglimento di conclusioni concordi in conformità dello stesso.
Osserva il tribunale che non si evidenziano ragioni per derogare alla regola dell'affido condiviso delle minori, in quanto anche il padre è affettuosamente presente nelle loro vite e coopera con la madre per le loro esigenze;
il suo attuale stato di detenzione domiciliare non gli consente l'erogazione di un maggiore importo quale contributo in denaro al mantenimento delle figlie, per cui allo stato appare congruo quello di €
300,00 al mese, oltre alla metà delle spese straordinarie ivi indicate;
va da sé che dal momento in cui il resistente, che allega di aver in atto un corso di formazione professionale, sarà in condizione di lavorare e percepire un adeguato salario, lo stesso potrà e dovrà contribuire in misura maggiore in proporzione con le proprie risorse.
La libera frequentazione tra il padre e le figlie, stando a quanto riferito dalle parti, si attua con regolarità e serenità. Non vi è quindi ragione per discostarsi dal protocollo in atto.
Le spese vanno compensate per la concordata definizione della vicenda, nell'interesse delle minori.
P.Q.M.
Il Tribunale dispone l'affido condiviso, ad entrambi i genitori, di
[...]
nata il [...], e nata il [...], figlie Per_1 Persona_2
di e;
dispone la collocazione delle figlie Controparte_1 Parte_1
presso la madre e la libera frequentazione tra padre e figlie in accordo con la madre;
pone a carico del padre l'importo di € 300,00 al mese per entrambe le figlie, da versare entro il 15 di ogni mese sulla carta della ricorrente;
pone a carico di entrambi i genitori per metà su ciascuno le spese straordinarie, sanitarie non coperte dal SSN e scolastiche (tasse, libri, gita, mensa) e per un corso sportivo o simili l'anno, oltre che per il centro estivo;
da concordare salvo urgenza
Dispone la compensazione delle spese tra le parti.
Trento, 12/12/2024 il presidente est.
Adriana De Tommaso
n. 594/2024 r.g. il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dr.ssa Adriana De Tommaso presidente rel. dr.ssa Laura Di Bernardi giudice dr.ssa Alessandra Tolettini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento introdotto con ricorso depositato il 7/3/2024 vertente
TRA
, rappr. e dif. dall'avv. Zeno Perinelli per delega in atti;
Parte_1
ricorrente
E
, rappr. e dif. dall'avv. Giuliano Valer per delega Controparte_1
in atti;
resistente con l'intervento del PM avente ad oggetto: affido e mantenimento figli conclusioni: le parti private concludono congiuntamente come a verbale di udienza dell'11/12/2024 il PM non conclude
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha adito il tribunale con ricorso del 7/3/2024 per chiedere la Parte_1
regolamentazione dell'affido e del mantenimento delle figlie
[...]
nata il [...], e nata il [...], avute Per_1 Persona_2 dalla relazione con Ha esposto che il padre delle sue Controparte_1
figlie aveva attraversato numerosi problemi giudiziari e solo lei si era stabilmente e costantemente occupata delle figlie, mentre il padre se ne era interessato con sporadici acquisti e occasionali contributi. Ha chiesto quindi l'affido esclusivo delle figlie, la previsione di un contributo a carico del padre delle minori senza contestare il diritto di visita da parte del padre. si è costituito in giudizio e ha proposto di pagare Controparte_1
€ 150,00 al mese per ciascuna figlia, facendo presente di trovarsi agli arresti domiciliari e di essere nullatenente e privo di occupazione.
È stato disposto l'intervento del Servizio sociale per ottenere informazioni su nucleo familiare. Le bimbe sono collocate con la madre e da quando il padre è rientrato a Trento (dopo essere nel suo paese di origine, in Tunisia, e poi in Sicilia presso la sorella, dove lavorava) per scontare pena detentiva, vedono il padre ogni giorno;
egli contribuisce ai loro bisogni primari e le ospita nella sua abitazione anche di notte;
i rapporti tra i due genitori sono sereni e di collaborazione reciproca, essi hanno riferito al Servizio di riuscire ad accordarsi quanto alle modalità di visita e di non volere una regolamentazione fissa. Il Servizio riferisce di una buona condizione di vita delle minori, intelligenti ed attaccate ai genitori.
All'esito della comparizione personale delle parti in udienza, è stato loro sottoposto un regolamento provvisorio, del seguente tenore: affido condiviso delle figlie ed ad entrambi i genitori con Per_2 Per_1
collocazione presso la madre e libera frequentazione padre-figlie; a carico del padre l'importo di € 300,00 al mese per entrambe le figlie, da versare entro il 15 di ogni mese sulla carta della ricorrente;
a carico di entrambi i genitori per metà su ciascuno le spese straordinarie, sanitarie non coperte dal SSN e scolastiche (tasse, libri, gita, mensa) e per un corso sportivo o simili l'anno, oltre che per il centro estivo;
da concordare salvo urgenza. La ricorrente ha dato atto di percepire le provvidenze pubbliche a sostegno della famiglia.
Tale regolamento provvisorio ha dato buona prova e le parti hanno quindi concordato per l'accoglimento di conclusioni concordi in conformità dello stesso.
Osserva il tribunale che non si evidenziano ragioni per derogare alla regola dell'affido condiviso delle minori, in quanto anche il padre è affettuosamente presente nelle loro vite e coopera con la madre per le loro esigenze;
il suo attuale stato di detenzione domiciliare non gli consente l'erogazione di un maggiore importo quale contributo in denaro al mantenimento delle figlie, per cui allo stato appare congruo quello di €
300,00 al mese, oltre alla metà delle spese straordinarie ivi indicate;
va da sé che dal momento in cui il resistente, che allega di aver in atto un corso di formazione professionale, sarà in condizione di lavorare e percepire un adeguato salario, lo stesso potrà e dovrà contribuire in misura maggiore in proporzione con le proprie risorse.
La libera frequentazione tra il padre e le figlie, stando a quanto riferito dalle parti, si attua con regolarità e serenità. Non vi è quindi ragione per discostarsi dal protocollo in atto.
Le spese vanno compensate per la concordata definizione della vicenda, nell'interesse delle minori.
P.Q.M.
Il Tribunale dispone l'affido condiviso, ad entrambi i genitori, di
[...]
nata il [...], e nata il [...], figlie Per_1 Persona_2
di e;
dispone la collocazione delle figlie Controparte_1 Parte_1
presso la madre e la libera frequentazione tra padre e figlie in accordo con la madre;
pone a carico del padre l'importo di € 300,00 al mese per entrambe le figlie, da versare entro il 15 di ogni mese sulla carta della ricorrente;
pone a carico di entrambi i genitori per metà su ciascuno le spese straordinarie, sanitarie non coperte dal SSN e scolastiche (tasse, libri, gita, mensa) e per un corso sportivo o simili l'anno, oltre che per il centro estivo;
da concordare salvo urgenza
Dispone la compensazione delle spese tra le parti.
Trento, 12/12/2024 il presidente est.
Adriana De Tommaso