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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 09/04/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2341/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2341 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 25.2.2025 e vertente
T R A
C.F.: , e per essa, quale mandataria, Parte_1 P.IVA_1 [...]
C.F.: in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Coaccioli
Parte opposta
E
, C.F.: , rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniele Controparte_2 C.F._1
Fantini e Pasquale Spinicelli
Parte opponente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.2.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Conclusioni per l'opposta: “in via principale: confermare la validità e legittimità del titolo
costituto da mutuo fondiario a rogito Notaio del 26.5.2008 (rep. 24844 – racc. 7882) e per Per_1
l'effetto revocare il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva n. 169/2015 RGE
Tribunale di Spoleto;
pagina 1 di 9 in subordine: confermare la validità e legittimità del titolo costituto da mutuo fondiario a rogito
Notaio del 26.5.2008 (rep. 24844 – racc. 7882), qualificare il mutuo fondiario esondante quale Per_1
mutuo ordinario ipotecario e per l'effetto revocare il provvedimento di sospensione della procedura
esecutiva n. 169/2015 RGE Tribunale di Spoleto;
in ogni caso
- condannare il convenuto al pagamento di spese e compensi professionali del giudizio.”
Conclusioni per l'opponente: “- In via preliminare e pregiudiziale:
- Accertare e dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità dell'atto di citazione e dell'azione
promossa dalla e, per essa, da per le ragioni esposte al Parte_1 Controparte_1
paragrafo I del presente atto;
In ogni caso
-Rigettare tutte le eccezioni, richieste e domande svolte da e, per essa, da Parte_1 [...]
per tutte le ragioni esposte in narrativa;
Controparte_1
In via riconvenzionale
-Accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione esecutiva per carenza di
prova della/e cessione/i del credito e/o della titolarità dello stesso in capo alla procedente/cessionaria;
-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa la nullità e l'inidoneità del mutuo meglio
indicato in atti quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità e/o
inammissibilità dell'azione esecutiva;
-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa la nullità del mutuo meglio indicato in atti
per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità
dell'azione esecutiva;
-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa l'indeterminatezza del mutuo e/o della
clausola relativa agli interessi con violazione, tra l'altro, dell'art. 117 comma 4 TUB e ricalcolare il
piano di ammortamento rideterminando l'esatto rapporto dare/avere tra le parti;
-Accertare e dichiarare per i motivi tutti espositi in narrativa l'improcedibilità dell'azione esecutiva
e/o, comunque, l'insussistenza del credito azionato dalla procedente/cessionaria.
Con vittoria di spese e compenso professionale.”
pagina 2 di 9 *****
1. Il giudizio costituisce la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione immobiliare r.g.es.n. 169/2015 promossa nei confronti dell'opponente per la realizzazione coattiva del credito maturato per l'omessa restituzione delle somme mutuate con il contratto di mutuo fondiario (Notaio Dott del 26.5.2008 (rep. 24844 – racc. 7882). Per_1
Il g.e. ha sospeso l'esecuzione su richiesta dell'opponente, formulata in seno al relativo ricorso in opposizione, avendo ritenuto superato il limite di finanziabilità previsto dall'art. 38
t.u.b.
L'opposta introduce, pertanto, il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione per ottenere l'accertamento della legittimità del titolo esecutivo.
L'opponente ribadisce la incensurabilità della decisione del g.e. e richiama i motivi di opposizione posti a fondamento del relativo ricorso;
l'opponente si duole, inoltre,
dell'improcedibilità del giudizio di merito e del difetto di prova della titolarità del credito controverso in capo all'opposta.
2. In primo luogo viene disattesa la censura di improcedibilità del giudizio di merito,
formulata dall'opponente sull'assunto per cui l'opposta avrebbe iscritto la causa a ruolo
“dopo” lo spirare del termine perentorio (dimidiato) di cui agli artt. 616 e 163-bis c.p.c.: la notifica dell'atto di citazione -da cui deriverebbe la “pendenza” del giudizio- risale effettivamente al 9.11.2023, come ammesso dall'opposta nell'atto introduttivo del giudizio, e l'iscrizione a ruolo è intervenuta in data 21.11.2023, cioè a distanza di oltre 5 giorni dalla prima notifica;
la reiterazione della notifica, eseguita dall'opposta in data 18.11.2023, non consente una “nuova” decorrenza del termine per la costituzione in giudizio.
In argomento viene, in primo luogo, osservato che il termine per la costituzione in giudizio della parte che intenda introdurre la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi
è di dieci giorni dalla prima notificazione e non di 5 giorni, contrariamente a quanto eccepito dall'opponente (Cassazione civile sez. III, 30/09/2019, n. 24224); che l'iscrizione a ruolo non è,
secondariamente, un elemento costitutivo della fattispecie "costituzione in giudizio", potendo costituirsi in giudizio senza chiedere l'iscrizione a ruolo, come ad esempio nel caso in cui altre pagina 3 di 9 parti vi abbiano già provveduto;
che l'art. 616 c.p.c. non impedisce la procedibilità del giudizio di opposizione esecutiva nel caso di tardiva iscrizione della causa a ruolo, quando sia stata -come nella specie- tempestiva l'introduzione del giudizio di merito;
che tale conclusione consegue alla natura e agli effetti della iscrizione a ruolo, costituente un atto dell'ufficio, non essenziale del processo;
che la tardiva iscrizione a ruolo, se la legge non disponga diversamente, non può, pertanto, comportare un effetto abortivo quale la sanzione di improcedibilità della causa;
che, qualora il termine per la costituzione in giudizio non sia rispettato, varranno le regole generali poste dall'art. 171 c.p.c. e 307 c.p.c. e, quindi, la procedibilità del giudizio, se, come nella specie, almeno una delle parti si costituisca nel termine ad essa assegnato, (Cassazione civile sez. III, 30/09/2019, n. 24224).
3. Risulta inammissibile il motivo di opposizione con cui l'opponente lamenta il difetto di prova della titolarità del credito controverso in capo all'opposta, trattandosi di doglianza non formulata nel ricorso in opposizione: nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, pertanto, le eventuali
"eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda;
ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, nè il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio (Tribunale Bolzano sez. I, 12/09/2022, n. 818).
4. Venendo al merito dell'opposizione, non è dato dubitare della natura di titolo esecutivo del contratto di mutuo in atti.
L'opponente sostiene che il mutuo in atti non sia titolo esecutivo, perché con il contratto non sarebbe stata trasmessa all'opponente la disponibilità della somma mutuata, come si ricaverebbe dalla costituzione della somma in deposito cauzionale vincolato all'adempimento di obbligazioni accessorie gravanti sul mutuatario (cfr. art.
2. Pag. 5 e ss., mutuo, doc. allegato seconda memoria istruttoria di parte opponente).
pagina 4 di 9 In disparte il carattere minoritario dell'orientamento interpretativo suggerito dall'opponente nel quadro della giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema -in cui viene collocata la recente sentenza n. 12007/2024 della Terza sezione della Corte di Cassazione, che intende, invece, porsi in continuità con il consolidato orientamento-, stante la pluralità delle precedenti pronunce di opposto segno, pure ripetutamente fatte proprie da questo ufficio (cfr.
Cass. n. 9229 del 22/3/2022, dalla quale si è escluso che possa disconoscersi la natura di titolo esecutivo a un contratto di mutuo, stipulato per atto pubblico, nel quale, subito dopo l'erogazione della somma pattuita, si preveda che la stessa sia riconsegnata all'istituto di credito, al fine di essere custodita in un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di obbligazioni accessorie dei mutuatari: nello stesso senso, Cass. n. 5654
del 23/2/2023), deve rammentarsi, in generale, che, al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre anzitutto verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto in esso previsto,
incluso l'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (cfr. Cass. n. 17194/2015). In altre parole, il Giudice deve esaminare il contratto di mutuo e interpretarlo nel suo complesso, congiuntamente agli altri atti accessori che realizzano concretamente e operativamente il conferimento ad altri della disponibilità
giuridica di una somma di denaro da parte del mutuante (Cass. n. 5654/2023).
Nella specie, dall'esame della disciplina del titolo che sorregge l'azione esecutiva
(contratto di mutuo fondiario (Notaio Dott del 26.5.2008 (rep. 24844 – racc. 7882) Per_1
emerge, per quanto qui strettamente rileva, che, nel contesto dello stesso atto pubblico:
-il mutuatario (parte opponente) rilasciò quietanza piena della somma erogata (art. 1, ult.
co.), che si obbligò a restituire alla Banca mutuante in 360 rate costanti posticipate,
comprensive di capitale e interessi (art. 3);
-il mutuatario riconsegnò alla Banca la somma mutuata, che venne contestualmente costituita in deposito cauzionale presso la Banca medesima a garanzia dell'adempimento pagina 5 di 9 entro 30 gg. di obblighi accessori da parte del primo (prova dell'iscrizione dell'ipoteca, della situazione di proprietà, libertà e disponibilità dell'immobile oggetto della garanzia reale, ecc.),
con l'ulteriore pattuizione che la mutuante/depositaria, in caso di inadempimento, era autorizzata a risolvere il contratto e a utilizzare le somme trattenute in deposito per estinguere il mutuo (art. 2).
In siffatto quadro negoziale, che riproduce un modus operandi ampiamente diffuso nella prassi bancaria dei mutui fondiari, non pare potersi revocare in dubbio che:
a) il mutuo si perfeziona per effetto del conseguimento della disponibilità giuridica delia somma mutuata da parte del mutuatario, il quale, difatti, dopo averne rilasciato quietanza, è
legittimato a disporne, come in effetti ne dispone, per la costituzione del deposito cauzionale
(sull'idoneità di tale modalità di perfezionamento, alternativa alla traditio rei, la giurisprudenza è pacifica e costante, almeno sin da Cass. n. 11116/1992);
b) nessuna condizione sospensiva presiede l'adempimento dell'obbligazione restitutoria assunta dal mutuatario, nel cui patrimonio il denaro è passato: sicché la qualificazione del mutuo come "condizionato" appare, quanto meno, giuridicamente impropria, essendo il credito in restituzione, vantato dalla mutuante, immediatamente efficace fin dal momento della stipula, in quanto assistito (anche) dal requisito dell'esigibilità in virtù delle pattuite scadenze di ciascun pagamento rateale dovuto dal mutuatario;
c) il deposito cauzionale, contestualmente convenuto tra le parti quale forma di garanzia atipica e provvisoria della mutuante, costituisce sicuramente un negozio collegato sul piano funzionale al mutuo, ma, ciò nondimeno, operante secondo termini e modalità che non sospendono (né richiedono formalità integrative dell'efficacia) il programma di restituzione rateale della somma ottenuta dal mutuatario;
quest'ultimo, d'altro canto, laddove l'Istituto di credito, pur in presenza del regolare adempimento degli obblighi accessori, ometta di
“svincolare" alla scadenza pattuita il denaro affidatogli in deposito cauzionale, ben può, in forza del proprio controcredito derivante dall'obbligazione restitutoria della depositaria, non solo opporsi alla pretesa creditoria eventualmente azionata in suo danno dalla Banca
pagina 6 di 9 mutuante, ma agire egli stesso per ottenere quanto portato dal titolo costituito dall'unico rogito notarile contenente i due contratti;
d) l'identica operazione negoziale che, per intuibili ragioni di contenimento delle spese, le parti pongono usualmente in essere con la descritta modalità contestuale, potrebbe parimenti attuarsi mediante la separata stipula per atto pubblico di due contratti, uno di mutuo e uno di deposito cauzionale (o altra forma di garanzia equivalente); e, in tal caso, non si vede come potrebbe farsi questione della piena e immediata valenza esecutiva del titolo costituito dal contratto di mutuo, a prescindere dal “parallelo” deposito cauzionale, per la cui corretta attuazione il mutuatario/depositante conserverebbe autonomi strumenti di tutela.
In definitiva, nell'ipotesi in cui venga azionato con il precetto un contratto di mutuo con il quale si preveda che il mutuatario, conseguita la somma di denaro erogata dalla mutuante e rilasciatane quietanza, la riconsegni in tutto o in parte a quest'ultima perché la trattenga temporaneamente in garanzia (pegno, deposito cauzionale o simile), non si è in presenza di un mutuo condizionato, ossia recante un diritto di credito della mutuante (o dei suoi cessionari) privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, con la conseguenza che il
Giudice, verificata la ricorrenza dei detti requisiti sostanziali alla luce della concreta disciplina pattizia, ritiene la valenza di titolo esecutivo, in concorso dell'ulteriore requisito di forma previsto dall'art. 474, co. 2, c.p.c.
5. Viene, poi, disatteso il motivo di opposizione relativo alla nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità dell'80% previso dall'art. 38 t.u.b.; alla conseguente inidoneità del contratto, non qualificabile come mutuo fondiario, a costituire titolo esecutivo;
alla insussistenza del diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata.
All'eventuale superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 t.u.b. non consegue, infatti, la nullità del contratto di mutuo, sicché il superamento non incide sulla natura del mutuo fondiario come titolo esecutivo: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente pagina 7 di 9 specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito” (Cass., n. 33719/2022).
6. Viene ulteriormente disatteso il motivo di opposizione secondo cui il piano restitutorio annesso al contratto di mutuo non sarebbe determinato, trattandosi, per contro, di un piano di ammortamento alla francese (quota crescente di capitale e decrescente di interessi;
art. 6 del contratto di mutuo); darebbe vita alla capitalizzazione composita degli interessi in spregio al divieto di cui all'art. 1283 c.c.
Le contestazioni dell'opponente che fanno riferimento al sistema di ammortamento a rate costanti (c.d. ammortamento alla francese) sono basate sull'assunto, fatto proprio da qualche isolato precedente della giurisprudenza di merito, secondo cui tale sistema, basato sulla restituzione del capitale, unitamente agli interessi, in un numero di rate predefinite e costanti,
implicherebbe per sé stesso l'applicazione di interessi anatocistici e l'applicazione di un interesse effettivo superiore al tasso indicato nel contratto.
La tesi di partenza non è condivisibile, perché l'opzione per l'ammortamento alla francese non comporta l'applicazione di interessi anatocistici se gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale.
Infatti nel caso di ammortamento alla francese come quello previsto nel caso di specie, a fronte di un capitale preso a prestito all'epoca iniziale, il debitore deve corrispondere rate di importo costante costituite da una quota-interessi decrescente e da una quota-capitale crescente.
pagina 8 di 9 Ne consegue che anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
Peraltro, il piano di ammortamento alla francese risulta più rispettoso del principio di cui all'art. 1194 c.c., in quanto prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto a quella al capitale.
Le ulteriori condizioni contrattuali risultano, peraltro, puntualmente determinate (cfr.
contratto di mutuo in atti).
7. Tirando le fila delle motivazioni esposte, l'opposizione all'esecuzione proposta dall'opponente viene respinta e viene accertato il diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata;
non è revocabile l'ordinanza di sospensione del g.e., che risulta superata dal rigetto dell'opposizione all'esecuzione e che sarebbe stata suscettibile di reclamo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità
della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'opposizione all'esecuzione proposta da , viene respinta e Controparte_2
viene accertato il diritto di di procedere ad esecuzione forzata;
Parte_1
2) condanna al pagamento, in favore di delle spese di Controparte_2 Parte_1
lite, liquidate in € 786,00 per esborsi ed € 7.052,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 9.4.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2341 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 25.2.2025 e vertente
T R A
C.F.: , e per essa, quale mandataria, Parte_1 P.IVA_1 [...]
C.F.: in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Coaccioli
Parte opposta
E
, C.F.: , rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniele Controparte_2 C.F._1
Fantini e Pasquale Spinicelli
Parte opponente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.2.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Conclusioni per l'opposta: “in via principale: confermare la validità e legittimità del titolo
costituto da mutuo fondiario a rogito Notaio del 26.5.2008 (rep. 24844 – racc. 7882) e per Per_1
l'effetto revocare il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva n. 169/2015 RGE
Tribunale di Spoleto;
pagina 1 di 9 in subordine: confermare la validità e legittimità del titolo costituto da mutuo fondiario a rogito
Notaio del 26.5.2008 (rep. 24844 – racc. 7882), qualificare il mutuo fondiario esondante quale Per_1
mutuo ordinario ipotecario e per l'effetto revocare il provvedimento di sospensione della procedura
esecutiva n. 169/2015 RGE Tribunale di Spoleto;
in ogni caso
- condannare il convenuto al pagamento di spese e compensi professionali del giudizio.”
Conclusioni per l'opponente: “- In via preliminare e pregiudiziale:
- Accertare e dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità dell'atto di citazione e dell'azione
promossa dalla e, per essa, da per le ragioni esposte al Parte_1 Controparte_1
paragrafo I del presente atto;
In ogni caso
-Rigettare tutte le eccezioni, richieste e domande svolte da e, per essa, da Parte_1 [...]
per tutte le ragioni esposte in narrativa;
Controparte_1
In via riconvenzionale
-Accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione esecutiva per carenza di
prova della/e cessione/i del credito e/o della titolarità dello stesso in capo alla procedente/cessionaria;
-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa la nullità e l'inidoneità del mutuo meglio
indicato in atti quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità e/o
inammissibilità dell'azione esecutiva;
-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa la nullità del mutuo meglio indicato in atti
per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità
dell'azione esecutiva;
-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa l'indeterminatezza del mutuo e/o della
clausola relativa agli interessi con violazione, tra l'altro, dell'art. 117 comma 4 TUB e ricalcolare il
piano di ammortamento rideterminando l'esatto rapporto dare/avere tra le parti;
-Accertare e dichiarare per i motivi tutti espositi in narrativa l'improcedibilità dell'azione esecutiva
e/o, comunque, l'insussistenza del credito azionato dalla procedente/cessionaria.
Con vittoria di spese e compenso professionale.”
pagina 2 di 9 *****
1. Il giudizio costituisce la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione immobiliare r.g.es.n. 169/2015 promossa nei confronti dell'opponente per la realizzazione coattiva del credito maturato per l'omessa restituzione delle somme mutuate con il contratto di mutuo fondiario (Notaio Dott del 26.5.2008 (rep. 24844 – racc. 7882). Per_1
Il g.e. ha sospeso l'esecuzione su richiesta dell'opponente, formulata in seno al relativo ricorso in opposizione, avendo ritenuto superato il limite di finanziabilità previsto dall'art. 38
t.u.b.
L'opposta introduce, pertanto, il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione per ottenere l'accertamento della legittimità del titolo esecutivo.
L'opponente ribadisce la incensurabilità della decisione del g.e. e richiama i motivi di opposizione posti a fondamento del relativo ricorso;
l'opponente si duole, inoltre,
dell'improcedibilità del giudizio di merito e del difetto di prova della titolarità del credito controverso in capo all'opposta.
2. In primo luogo viene disattesa la censura di improcedibilità del giudizio di merito,
formulata dall'opponente sull'assunto per cui l'opposta avrebbe iscritto la causa a ruolo
“dopo” lo spirare del termine perentorio (dimidiato) di cui agli artt. 616 e 163-bis c.p.c.: la notifica dell'atto di citazione -da cui deriverebbe la “pendenza” del giudizio- risale effettivamente al 9.11.2023, come ammesso dall'opposta nell'atto introduttivo del giudizio, e l'iscrizione a ruolo è intervenuta in data 21.11.2023, cioè a distanza di oltre 5 giorni dalla prima notifica;
la reiterazione della notifica, eseguita dall'opposta in data 18.11.2023, non consente una “nuova” decorrenza del termine per la costituzione in giudizio.
In argomento viene, in primo luogo, osservato che il termine per la costituzione in giudizio della parte che intenda introdurre la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi
è di dieci giorni dalla prima notificazione e non di 5 giorni, contrariamente a quanto eccepito dall'opponente (Cassazione civile sez. III, 30/09/2019, n. 24224); che l'iscrizione a ruolo non è,
secondariamente, un elemento costitutivo della fattispecie "costituzione in giudizio", potendo costituirsi in giudizio senza chiedere l'iscrizione a ruolo, come ad esempio nel caso in cui altre pagina 3 di 9 parti vi abbiano già provveduto;
che l'art. 616 c.p.c. non impedisce la procedibilità del giudizio di opposizione esecutiva nel caso di tardiva iscrizione della causa a ruolo, quando sia stata -come nella specie- tempestiva l'introduzione del giudizio di merito;
che tale conclusione consegue alla natura e agli effetti della iscrizione a ruolo, costituente un atto dell'ufficio, non essenziale del processo;
che la tardiva iscrizione a ruolo, se la legge non disponga diversamente, non può, pertanto, comportare un effetto abortivo quale la sanzione di improcedibilità della causa;
che, qualora il termine per la costituzione in giudizio non sia rispettato, varranno le regole generali poste dall'art. 171 c.p.c. e 307 c.p.c. e, quindi, la procedibilità del giudizio, se, come nella specie, almeno una delle parti si costituisca nel termine ad essa assegnato, (Cassazione civile sez. III, 30/09/2019, n. 24224).
3. Risulta inammissibile il motivo di opposizione con cui l'opponente lamenta il difetto di prova della titolarità del credito controverso in capo all'opposta, trattandosi di doglianza non formulata nel ricorso in opposizione: nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, pertanto, le eventuali
"eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda;
ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, nè il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio (Tribunale Bolzano sez. I, 12/09/2022, n. 818).
4. Venendo al merito dell'opposizione, non è dato dubitare della natura di titolo esecutivo del contratto di mutuo in atti.
L'opponente sostiene che il mutuo in atti non sia titolo esecutivo, perché con il contratto non sarebbe stata trasmessa all'opponente la disponibilità della somma mutuata, come si ricaverebbe dalla costituzione della somma in deposito cauzionale vincolato all'adempimento di obbligazioni accessorie gravanti sul mutuatario (cfr. art.
2. Pag. 5 e ss., mutuo, doc. allegato seconda memoria istruttoria di parte opponente).
pagina 4 di 9 In disparte il carattere minoritario dell'orientamento interpretativo suggerito dall'opponente nel quadro della giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema -in cui viene collocata la recente sentenza n. 12007/2024 della Terza sezione della Corte di Cassazione, che intende, invece, porsi in continuità con il consolidato orientamento-, stante la pluralità delle precedenti pronunce di opposto segno, pure ripetutamente fatte proprie da questo ufficio (cfr.
Cass. n. 9229 del 22/3/2022, dalla quale si è escluso che possa disconoscersi la natura di titolo esecutivo a un contratto di mutuo, stipulato per atto pubblico, nel quale, subito dopo l'erogazione della somma pattuita, si preveda che la stessa sia riconsegnata all'istituto di credito, al fine di essere custodita in un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di obbligazioni accessorie dei mutuatari: nello stesso senso, Cass. n. 5654
del 23/2/2023), deve rammentarsi, in generale, che, al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre anzitutto verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto in esso previsto,
incluso l'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (cfr. Cass. n. 17194/2015). In altre parole, il Giudice deve esaminare il contratto di mutuo e interpretarlo nel suo complesso, congiuntamente agli altri atti accessori che realizzano concretamente e operativamente il conferimento ad altri della disponibilità
giuridica di una somma di denaro da parte del mutuante (Cass. n. 5654/2023).
Nella specie, dall'esame della disciplina del titolo che sorregge l'azione esecutiva
(contratto di mutuo fondiario (Notaio Dott del 26.5.2008 (rep. 24844 – racc. 7882) Per_1
emerge, per quanto qui strettamente rileva, che, nel contesto dello stesso atto pubblico:
-il mutuatario (parte opponente) rilasciò quietanza piena della somma erogata (art. 1, ult.
co.), che si obbligò a restituire alla Banca mutuante in 360 rate costanti posticipate,
comprensive di capitale e interessi (art. 3);
-il mutuatario riconsegnò alla Banca la somma mutuata, che venne contestualmente costituita in deposito cauzionale presso la Banca medesima a garanzia dell'adempimento pagina 5 di 9 entro 30 gg. di obblighi accessori da parte del primo (prova dell'iscrizione dell'ipoteca, della situazione di proprietà, libertà e disponibilità dell'immobile oggetto della garanzia reale, ecc.),
con l'ulteriore pattuizione che la mutuante/depositaria, in caso di inadempimento, era autorizzata a risolvere il contratto e a utilizzare le somme trattenute in deposito per estinguere il mutuo (art. 2).
In siffatto quadro negoziale, che riproduce un modus operandi ampiamente diffuso nella prassi bancaria dei mutui fondiari, non pare potersi revocare in dubbio che:
a) il mutuo si perfeziona per effetto del conseguimento della disponibilità giuridica delia somma mutuata da parte del mutuatario, il quale, difatti, dopo averne rilasciato quietanza, è
legittimato a disporne, come in effetti ne dispone, per la costituzione del deposito cauzionale
(sull'idoneità di tale modalità di perfezionamento, alternativa alla traditio rei, la giurisprudenza è pacifica e costante, almeno sin da Cass. n. 11116/1992);
b) nessuna condizione sospensiva presiede l'adempimento dell'obbligazione restitutoria assunta dal mutuatario, nel cui patrimonio il denaro è passato: sicché la qualificazione del mutuo come "condizionato" appare, quanto meno, giuridicamente impropria, essendo il credito in restituzione, vantato dalla mutuante, immediatamente efficace fin dal momento della stipula, in quanto assistito (anche) dal requisito dell'esigibilità in virtù delle pattuite scadenze di ciascun pagamento rateale dovuto dal mutuatario;
c) il deposito cauzionale, contestualmente convenuto tra le parti quale forma di garanzia atipica e provvisoria della mutuante, costituisce sicuramente un negozio collegato sul piano funzionale al mutuo, ma, ciò nondimeno, operante secondo termini e modalità che non sospendono (né richiedono formalità integrative dell'efficacia) il programma di restituzione rateale della somma ottenuta dal mutuatario;
quest'ultimo, d'altro canto, laddove l'Istituto di credito, pur in presenza del regolare adempimento degli obblighi accessori, ometta di
“svincolare" alla scadenza pattuita il denaro affidatogli in deposito cauzionale, ben può, in forza del proprio controcredito derivante dall'obbligazione restitutoria della depositaria, non solo opporsi alla pretesa creditoria eventualmente azionata in suo danno dalla Banca
pagina 6 di 9 mutuante, ma agire egli stesso per ottenere quanto portato dal titolo costituito dall'unico rogito notarile contenente i due contratti;
d) l'identica operazione negoziale che, per intuibili ragioni di contenimento delle spese, le parti pongono usualmente in essere con la descritta modalità contestuale, potrebbe parimenti attuarsi mediante la separata stipula per atto pubblico di due contratti, uno di mutuo e uno di deposito cauzionale (o altra forma di garanzia equivalente); e, in tal caso, non si vede come potrebbe farsi questione della piena e immediata valenza esecutiva del titolo costituito dal contratto di mutuo, a prescindere dal “parallelo” deposito cauzionale, per la cui corretta attuazione il mutuatario/depositante conserverebbe autonomi strumenti di tutela.
In definitiva, nell'ipotesi in cui venga azionato con il precetto un contratto di mutuo con il quale si preveda che il mutuatario, conseguita la somma di denaro erogata dalla mutuante e rilasciatane quietanza, la riconsegni in tutto o in parte a quest'ultima perché la trattenga temporaneamente in garanzia (pegno, deposito cauzionale o simile), non si è in presenza di un mutuo condizionato, ossia recante un diritto di credito della mutuante (o dei suoi cessionari) privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, con la conseguenza che il
Giudice, verificata la ricorrenza dei detti requisiti sostanziali alla luce della concreta disciplina pattizia, ritiene la valenza di titolo esecutivo, in concorso dell'ulteriore requisito di forma previsto dall'art. 474, co. 2, c.p.c.
5. Viene, poi, disatteso il motivo di opposizione relativo alla nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità dell'80% previso dall'art. 38 t.u.b.; alla conseguente inidoneità del contratto, non qualificabile come mutuo fondiario, a costituire titolo esecutivo;
alla insussistenza del diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata.
All'eventuale superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 t.u.b. non consegue, infatti, la nullità del contratto di mutuo, sicché il superamento non incide sulla natura del mutuo fondiario come titolo esecutivo: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente pagina 7 di 9 specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito” (Cass., n. 33719/2022).
6. Viene ulteriormente disatteso il motivo di opposizione secondo cui il piano restitutorio annesso al contratto di mutuo non sarebbe determinato, trattandosi, per contro, di un piano di ammortamento alla francese (quota crescente di capitale e decrescente di interessi;
art. 6 del contratto di mutuo); darebbe vita alla capitalizzazione composita degli interessi in spregio al divieto di cui all'art. 1283 c.c.
Le contestazioni dell'opponente che fanno riferimento al sistema di ammortamento a rate costanti (c.d. ammortamento alla francese) sono basate sull'assunto, fatto proprio da qualche isolato precedente della giurisprudenza di merito, secondo cui tale sistema, basato sulla restituzione del capitale, unitamente agli interessi, in un numero di rate predefinite e costanti,
implicherebbe per sé stesso l'applicazione di interessi anatocistici e l'applicazione di un interesse effettivo superiore al tasso indicato nel contratto.
La tesi di partenza non è condivisibile, perché l'opzione per l'ammortamento alla francese non comporta l'applicazione di interessi anatocistici se gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale.
Infatti nel caso di ammortamento alla francese come quello previsto nel caso di specie, a fronte di un capitale preso a prestito all'epoca iniziale, il debitore deve corrispondere rate di importo costante costituite da una quota-interessi decrescente e da una quota-capitale crescente.
pagina 8 di 9 Ne consegue che anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
Peraltro, il piano di ammortamento alla francese risulta più rispettoso del principio di cui all'art. 1194 c.c., in quanto prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto a quella al capitale.
Le ulteriori condizioni contrattuali risultano, peraltro, puntualmente determinate (cfr.
contratto di mutuo in atti).
7. Tirando le fila delle motivazioni esposte, l'opposizione all'esecuzione proposta dall'opponente viene respinta e viene accertato il diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata;
non è revocabile l'ordinanza di sospensione del g.e., che risulta superata dal rigetto dell'opposizione all'esecuzione e che sarebbe stata suscettibile di reclamo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità
della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'opposizione all'esecuzione proposta da , viene respinta e Controparte_2
viene accertato il diritto di di procedere ad esecuzione forzata;
Parte_1
2) condanna al pagamento, in favore di delle spese di Controparte_2 Parte_1
lite, liquidate in € 786,00 per esborsi ed € 7.052,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 9.4.2025
Il Giudice
Agata Stanga
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