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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 16/05/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza da remoto del 16/05/2025 nel procedimento portante il n.
404 dell'anno 2024 promosso da
Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Mattia e Luca Angeleri parte ricorrente
C O N T R O
Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dai funzionari Laura Bergonzi, Matteo Gorgerino, e Roberto Stillavato Parte_2 parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/04/2024 la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio il (di seguito per brevità anche solo Controparte_1
) e, premesso di aver prestato servizio presso vari istituti in qualità di docente CP_1 per l'insegnamento della religione cattolica in virtù di ripetuti contratti di lavoro a tempo determinato, ne lamentava l'abusiva reiterazione.
Osservava che lo strumento negoziale era stato impiegato per ricoprire posti facenti parte del c.d. organico di diritto e, quindi, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro, in contrasto con quanto prescritto dalla clausola 5, punto 1, lett. a) dell'Accordo quadro di cui alla direttiva 1999/70/CE, sicché chiedeva il risarcimento del danno.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, parte convenuta deduceva l'infondatezza dell'avversa domanda e a tal fine invocava la specialità della disciplina legale dei rapporti di lavoro a tempo determinato del personale della scuola statale, evidenziando
1 vieppiù che la normativa disciplinante l'assunzione e il rapporto di servizio degli insegnanti di religione era derivata dal recepimento di accordi con la Santa Sede ed era sottoposta ad un regime ulteriormente speciale.
La controversia veniva istruita documentalmente e all'odierna udienza i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni, richiamando quelle rispettivamente dedotte in atti.
* * * * *
1. La ricorrente agisce per ottenere il risarcimento del danno cagionato dalla sua ripetuta assunzione a tempo determinato quale docente di religione cattolica nella scuola pubblica, sul presupposto della natura abusiva del ricorso all'istituto del contratto a termine.
1.1. Sul punto la controversia va risolta richiamando i principi espressi dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 18698 del 13/06/2022, che ha esaminato approfonditamente la materia, anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea n. C-282/219 del 13/1/2022, affermando che:
1) "Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per
l'accesso ai ruoli";
2) "Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. n. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia
l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate
2 ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. n. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, dlgs. N. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato";
3) "I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso CP_1 nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso" (in termini cfr. Cass. civ. n. 24761/2022).
2. L'applicazione dei prefati principi conduce all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno.
In punto di fatto, risulta documentalmente provato che l'odierna ricorrente ha prestato servizio in forza di una serie di ripetuti contratti a tempo determinato per l'insegnamento della religione cattolica e segnatamente dall'a.s. 2004/2005 all'a.s.
2023/2024 e per la durata dell'intero anno scolastico, ossia da settembre sino al 31 agosto dell'anno successivo, senza indicazione di alcuna causale e senza che siano stati indetti concorsi di accesso ai ruoli secondo la cadenza triennale prevista dall'art. 2, comma 2, della L. n. 186/2003, ciò che secondo la Corte di Cassazione determina
"l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro".
2.1. In definitiva, nell'ambito di un sistema che non prevede limiti alla reiterazione dei contratti a tempo determinato, l'Amministrazione convenuta ha mantenuto un comportamento inadempiente, sicuramente funzionale (anche sotto il profilo causale) all'indebita reiterazione dei contratti a termine dedotti in giudizio, consistente nell'avere omesso di ottemperare alla regola legale di indizione triennale dei concorsi per gli inserimenti di ruolo (v. art. 3, comma 2, L. n. 186/2003).
3 È, infatti, pacifico che, dopo un primo concorso svoltosi nel 2004 dopo l'entrata in vigore della legge, non sono stati più indetti i concorsi previsti dalla disposizione da ultimo richiamata.
2.2. Né assume rilevanza in senso ostativo al diritto della ricorrente la circostanza che l'art. 1 bis, comma 3, D.L. n. 126/2019 conv in L. n. 159/2019 abbia previsto la copertura tramite concorso per gli anni dal 2020 al 2023 di tutti i posti vacanti e disponibili per gli insegnanti di religione ovvero la procedura concorsuale in atto e alla quale la predetto ha preso parte. Come, infatti, precisato dalla Suprema Corte nel succitato pronunciamento, ciò non costituisce applicazione del meccanismo fisiologico di aggiornamento degli organici, che rappresenta la misura idonea ad evitare l'abuso, ma un'evoluzione verso il ruolo "eccezionalmente regolata dal legislatore" che, "almeno fino
a che l'assunzione in concreto non si fosse avverata, non rileva in quanto tale", restando comunque fermo l'interesse alla regolare indizione del concorso, così come il riconnesso abuso conseguente all'inosservanza del sistema ordinario, su base triennale, di selezione ed assunzione.
2.3. Orbene, i contratti a tempo determinato stipulati dall'istante hanno nel loro complesso ampiamente superato il menzionato triennio di ipotetico (legale) svolgimento dei concorsi, sicchè può ritenersi integrata la fattispecie di abuso, ricorrendo, in sostanza, l'indebita precarizzazione in cui consiste il c.d. danno comunitario da reiterazione dei contratti a termine e da ciò deriva, secondo i principi delineati dalla Suprema Corte, il diritto al risarcimento del danno, con esonero dalla prova del concreto pregiudizio.
3. Con riferimento alla liquidazione deve ritenersi applicabile l'art. 12 del D.L. n. 131/24 che ha modificato l'art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/01, alla cui stregua “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
4 3.1. Invero, richiamati i principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza n.
5072/2016 e rilevato che a seguito dell'abrogazione dell'art. 32 L. n. 183/2010 la giurisprudenza ha fatto ricorso, sempre nella prospettiva della interpretazione adeguatrice, ai criteri di cui all'art. 28, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015, devono ritenersi attualmente applicabili, nella medesima ottica, i nuovi parametri dettati dal novellato art. 36 D.Lgs. n. 165/2001, ancorché detta disposizione non contenga una disciplina transitoria che ne consenta l'applicazione diretta, trattandosi senza dubbio di
“fattispecie omogenea, sistematicamente coerente e strettamente contigua” (cfr. Cass.
5072/2016).
3.2. Del resto, detta impostazione è corroborata dal fatto che la nuova disciplina, che incrementa la misura risarcitoria, è stata approvata al dichiarato fine di ridurre le procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea, come espressamente menzionato nel primo “considerato” del D.L. n. 131/2024 (“Considerato che il numero complessivo delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana è superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione europea comparabili con la Repubblica italiana e che, pertanto, è necessario adottare misure urgenti per ridurre il numero di dette procedure, nonché per evitare l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)”).
4. Parte istante avrà quindi diritto al risarcimento del danno da parametrarsi all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto alla data dell'ultimo contratto a termine illegittimamente reiterato stipulato prima della data di deposito del ricorso, tenuto conto dell'anzianità di servizio, da considerarsi nella fattispecie de qua come complessiva durata di tale abusiva reiterazione (solo questo periodo, infatti, deve considerarsi come produttivo di danno risarcibile).
Nel caso di specie la reiterazione abusiva ha avuto luogo, come sopra indicato, per 204 mesi.
4.1. Ne deriva che, alla luce dei criteri sopra richiamati, si stima equo individuare l'indennità risarcitoria nella misura massima di 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, attribuendo mezza mensilità risarcitoria ogni 6 mesi di abusiva reiterazione, oltre il trentaseiesimo mese e sino al
102simo mese, e una mensilità risarcitoria ogni 6 mesi di abusiva reiterazione, dal
5 103simo mese in avanti, considerato il limite minimo di 4 mensilità e il massimo di 24 mensilità, così adeguatamente valorizzando la finalità sanzionatoria della nuova norma in rapporto al numero di contratti e alla durata complessiva del rapporto, e quindi in € €
52.608,72 (€ 2.192,03 x 24, assumendo come parametro la retribuzione concordemente individuata dalle parti all'odierna udienza).
4.2. Alla somma riconosciuta dovranno, poi, essere aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, con esclusione del cumulo di essi con la rivalutazione monetaria, giusta il disposto dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/94, il quale dispone che “L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (che sancisce il divieto di cumulo di rivalutazione e interessi, n.d.r.) si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza”, che trova applicazione anche con riferimento ai crediti risarcitori, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi (cfr. Cass. civ. n. 13624/2020; in termini Cass. civ. n.
12877/2020; Cass. civ. n. 38/2022).
5. In quanto soccombente parte convenuta va condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente liquidate come in dispositivo alla luce del D.M. n. 55/2014 alla stregua dei valori minimi dello scaglione di riferimento alla luce del decisum, in considerazione della serialità e unicità della questione trattata e con esclusione della fase istruttoria, limitata alla produzione documentale.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, disattese ogni diversa domanda, eccezione e istanza, accerta l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati tra la ricorrente e parte convenuta, per l'effetto, condanna il a versare a un'indennità Controparte_1 Parte_1 risarcitoria pari a € 52.608,72, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole differenze mensili al saldo.
6 Condanna il convenuto alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di CP_1 lite complessivamente liquidate in € 5.360, oltre € 259 per esposti, IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Asti, 16/05/2025
Il Giudice
Ivana Lo Bello
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