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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 5682/2020 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Alfieri Pierluigi Parte_1 C.F._1
(C.F. ); C.F._2
OPPONENTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Malesci Vincenzo Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ; C.F._3
OPPOSTA
OGGETTO: Appalto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
12.12.2024, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 28.05.2020, la ha Controparte_1 chiesto di ingiungere ad il pagamento di € 5.500,00, a saldo dei lavori effettuati Parte_1
su commissione del medesimo, come da fattura n. 107/2019.
Conseguentemente, è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 1403/2020, relativo all'importo citato;
esso è stato notificato in data 01.09.2020.
1 1.1 – Con atto di citazione notificato in data 09.10.2020, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il citato decreto ingiuntivo, evidenziando che i lavori commissionati alla CP_1
non sono stati ultimati e che, pertanto, il corrispettivo richiesto non è dovuto.
[...]
1.2 – Con comparsa depositata in data 30.12.2020, si è costituita in giudizio Controparte_1
deducendo l'infondatezza dell'avversa opposizione e chiedendone il rigetto.
1.3 – Alla prima udienza, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, sono stati assegnati, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; ammesse le prove e avviata l'istruttoria orale, con ordinanza del 09.02.2024 il Giudice ha sottoposto alle parti una proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c..
Con note depositate in sostituzione della successiva udienza del 01.10.2024, le parti hanno dichiarato di aver transatto la lite, chiedendo congiuntamente di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite e revoca del decreto ingiuntivo opposto;
la causa, quindi, è stata rinviata all'udienza del 12.12.2024, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 – In via preliminare, occorre dare atto dell'ammissibilità dell'opposizione, atteso che la stessa è stata notificata in data 09.10.2020, nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 01.09.2020; inoltre, la domanda è procedibile, ai sensi dell'art. 647
c.p.c., poiché l'opponente ha provveduto alla costituzione in giudizio in data 14.10.2020, nel termine di 10 giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, previsto dall'art. 165 c.p.c..
3 – Nel merito, occorre rilevare che sussistono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, richiesta da entrambe le parti.
3.1 – In effetti, tale situazione, secondo la giurisprudenza di legittimità, si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del processo fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio (Cassazione civile sez. I, 07/05/2009, n. 10553; Cassazione civile sez. II, 31/10/2023, n. 30251).
2 Nel caso di specie, nel corso del presente giudizio, le parti hanno transatto la lite: essendo venute meno le ragioni di contrasto tra di esse, è necessario dichiarare la cessazione della materia del contendere.
3.2 – La declaratoria di cessazione della materia del contendere implica la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Invero, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato (cfr. Cassazione civile sez. I,
22/05/2008, n. 13085).
3.3 – Con riferimento alle spese di lite, infine, deve esserne disposta la compensazione, sussistendo sul punto espresso accordo tra le parti, che l'hanno congiuntamente richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Nola, 03/01/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 5682/2020 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Alfieri Pierluigi Parte_1 C.F._1
(C.F. ); C.F._2
OPPONENTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Malesci Vincenzo Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ; C.F._3
OPPOSTA
OGGETTO: Appalto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
12.12.2024, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 28.05.2020, la ha Controparte_1 chiesto di ingiungere ad il pagamento di € 5.500,00, a saldo dei lavori effettuati Parte_1
su commissione del medesimo, come da fattura n. 107/2019.
Conseguentemente, è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 1403/2020, relativo all'importo citato;
esso è stato notificato in data 01.09.2020.
1 1.1 – Con atto di citazione notificato in data 09.10.2020, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il citato decreto ingiuntivo, evidenziando che i lavori commissionati alla CP_1
non sono stati ultimati e che, pertanto, il corrispettivo richiesto non è dovuto.
[...]
1.2 – Con comparsa depositata in data 30.12.2020, si è costituita in giudizio Controparte_1
deducendo l'infondatezza dell'avversa opposizione e chiedendone il rigetto.
1.3 – Alla prima udienza, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, sono stati assegnati, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; ammesse le prove e avviata l'istruttoria orale, con ordinanza del 09.02.2024 il Giudice ha sottoposto alle parti una proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c..
Con note depositate in sostituzione della successiva udienza del 01.10.2024, le parti hanno dichiarato di aver transatto la lite, chiedendo congiuntamente di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite e revoca del decreto ingiuntivo opposto;
la causa, quindi, è stata rinviata all'udienza del 12.12.2024, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 – In via preliminare, occorre dare atto dell'ammissibilità dell'opposizione, atteso che la stessa è stata notificata in data 09.10.2020, nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 01.09.2020; inoltre, la domanda è procedibile, ai sensi dell'art. 647
c.p.c., poiché l'opponente ha provveduto alla costituzione in giudizio in data 14.10.2020, nel termine di 10 giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, previsto dall'art. 165 c.p.c..
3 – Nel merito, occorre rilevare che sussistono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, richiesta da entrambe le parti.
3.1 – In effetti, tale situazione, secondo la giurisprudenza di legittimità, si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del processo fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio (Cassazione civile sez. I, 07/05/2009, n. 10553; Cassazione civile sez. II, 31/10/2023, n. 30251).
2 Nel caso di specie, nel corso del presente giudizio, le parti hanno transatto la lite: essendo venute meno le ragioni di contrasto tra di esse, è necessario dichiarare la cessazione della materia del contendere.
3.2 – La declaratoria di cessazione della materia del contendere implica la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Invero, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato (cfr. Cassazione civile sez. I,
22/05/2008, n. 13085).
3.3 – Con riferimento alle spese di lite, infine, deve esserne disposta la compensazione, sussistendo sul punto espresso accordo tra le parti, che l'hanno congiuntamente richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Nola, 03/01/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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