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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/06/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1686/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 1686/2024 tra
(C.F. ), nata in [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
AL (BO), via Guglielmo Marconi 30, elettivamente domiciliata in Bologna (BO), Piazza della Mercanzia 2, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Cherubino e Teresa Cinzia Comberiati;
RICORRENTE
e
(C.F./P.I.V.A. , con sede in Via Gherbella n. 454/A – 41126 Controparte_1 P.IVA_1
Modena, in persona ConIGliere Delegato e legale rappresentante Dott. elettivamente Parte_2
domiciliata in Modena, Via Ganaceto n. 123 – 41121, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Pietro Puliatti e Luigi Chiarello;
RESISTENTE
Oggi 13/06/2025 ad ore 12:00, il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per gli Avv.ti GIUSEPPE CHERUBINO e TERESA CINZIA COMBERIATI hanno Parte_1
depositato le note di trattazione scritta.
Per l'Avv. PULIATTI ha depositato le note di trattazione scritta. CP_1
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Dott. Andrea Marangoni
pagina 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1686/2024 promossa da:
(C.F. ), nata in [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
AL (BO), via Guglielmo Marconi 30, elettivamente domiciliata in Bologna (BO), Piazza della Mercanzia 2, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Cherubino e Teresa Cinzia Comberiati;
RICORRENTE contro
(C.F./P.I.V.A. , con sede in Via Gherbella n. 454/A – 41126 Controparte_1 P.IVA_1
Modena, in persona ConIGliere Delegato e legale rappresentante Dott. elettivamente Parte_2
domiciliata in Modena, Via Ganaceto n. 123 – 41121, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Pietro Puliatti e Luigi Chiarello;
RESISTENTE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.10.2024, la ricorrente, già dipendente della Evologica Società
Cooperativa dal 18.10.2017, assunta da in data 01.01.2022, in conseguenza di cessione Controparte_1 di ramo d'Azienda, premettendo di essere stata destinataria di licenziamento per giusta causa, comunicatole con lettera del 05.03.2024, ha eccepito la nullità del provvedimento espulsivo in quanto vessatorio e ritorsivo, ovvero l'illegittimità dello stesso, chiedendo di:
“ACCERTARE e DICHIARARE che la retribuzione da prendersi a parametro per il calcolo dell'indennità ammonta ad € 1.820,00 o alla maggiore o minor somma che parrà di giustizia;
ACCERTARE e DICHIARARE la nullità del licenziamento datato 05.03.2024 in quanto ritorsivo per tutti i motivi meglio descritti in narrativa e, per l'effetto, CORE la società convenuta al pagina 2 di 15 pagamento in favore della ricorrente della somma dovuta a titolo di indennità risarcitoria pari alle mensilità maturate dal licenziamento alla reintegra, e, comunque in misura non inferiore a 5 (cinque) mensilità ex art. 2, comma 2 D.Lgs n. 23 del 04.03.2015, nonché ulteriori 15 (quindici) mensilità ex art. 2, comma 3 D.Lgs n. 23 del 04.03.2015 della retribuzione da prendersi a parametro per il calcolo dell'indennità stante l'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al versamento, a favore dell dei contributi assistenziali e CP_2
previdenziali dovuti per legge;
ovvero adottare ogni diverso provvedimento ritenuto di giustizia. Si formula riserva di optare per l'indennità sostitutiva della reintegrazione.
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità del licenziamento per carenza dei requisiti del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e CORE la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma dovuta a titolo di indennità risarcitoria nella misura compresa da
6 a 36 mensilità della retribuzione da prendersi a parametro per il calcolo dell'indennità ex art 3
D.Lgs n. 23 del 04.03.2015 ed adottare ogni conseguente provvedimento ritenuto di giustizia, per tutte le ragioni meglio descritte in narrativa;
ovvero adottare ogni diverso provvedimento ritenuto di giustizia.
DICHIARARE TENUTA E CORE la società convenuta, come sopra rappresentata e domiciliata, al pagamento degli onorari dovuti in forza dei vigenti parametri professionali (D.M. 10 marzo 2014, n. 55), maggiorati di IVA e CPA e spese generali del 15%, oltre al rimborso del contributo unificato, da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori, che si dichiarano antistatari”.
Specificamente, ha dedotto che:
• In data 05.03.2024 le sarebbe stata inviata lettera di licenziamento per asserita “giusta causa” con immediata cessazione del rapporto di lavoro, a definizione del procedimento disciplinare avviato in data 17.02.2024, a seguito di un diverbio avvenuto il 10.02.2024 con la collega IG.ra
; Persona_1
• Nello specifico, le sarebbe stato contestato il seguente addebito disciplinare: “il giorno
10.02.2024, verso le ore 10.00, mentre si trovava a lavoro linea 3 reparto farcitura. Lei addiveniva a diverbio litigioso con l'aggravante di conseguenti vie di fatto, nei confronti della
Collega IG.ra . In particolare, ci è stato riferito che Lei ha inveito nei confronti Persona_1
della suddetta collega, colpendola con un pezzo di salame. I suddetti fatti sono stati confermati dalla IG.ra per iscritto in data 13.02.2024. La invitiamo a fornirci le sue Persona_1
giustificazioni in merito entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della pagina 3 di 15 presente. Nel frattempo, stante la gravità dell'addebito contestato, Lei è sospesa in via cautelare dal lavoro con effetto immediato ai sensi del C.C.N.L. applicato”;
• In data 19.02.2024, per il tramite del sindacato di Modena, avrebbe presentato le CP_3
sue giustificazioni scritte in merito a quanto contestatole dalla resistente;
• La resistente avrebbe ritenuto le giustificazioni presentate per il tramite del sindacato impossibili da validare, a causa della asserita estrema gravità delle condotte denunciate.
Si è costituita deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso, chiedendone il Controparte_1
rigetto.
In particolare, ha eccepito che:
• A seguito del violento diverbio intervenuto tra la ricorrente e la collega , a norma di Persona_1
legge, avrebbe provveduto ad inviare ad entrambe le dipendenti la lettera di contestazione disciplinare del 12.02.2024;
• Avrebbe ricevuto da entrambe le prestatrici delle giustificazioni pienamente comprovanti la dinamica degli eventi così come contestati;
• In particolare, l'altra dipendente avrebbe riconosciuto il diverbio avuto con la IG.ra Pt_1
confermando la condotta tenuta dalla collega e ammettendo di essersi a sua volta attivata
[...]
fisicamente;
• Anche la ricorrente avrebbe confermato l'esistenza dell'alterco con la collega;
Persona_1
• Pertanto, avrebbe intimato ad entrambe le lavoratrici il licenziamento per giusta causa.
Istruita mediate acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove testimoniali, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Come è noto l'onere della prova del carattere ritorsivo del provvedimento adottato dal datore di lavoro grava sul lavoratore e può essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici tali da far ritenere con sufficiente certezza l'intento di rappresaglia, dovendo tale intento aver avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro (v. Cass. Civ. n. 10047 del 2004; Cass. civ. n.
18283 del 2010).
Si è ulteriormente precisato (Cass. Civ. n. 23583 del 2019 cit.) che ove il lavoratore deduca la nullità del licenziamento per il suo carattere ritorsivo, la verifica di fatti dal medesimo allegati a fondamento della domanda richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del recesso, poiché la nullità per motivo illecito ai sensi dell'art. 1345 c.c., richiede che questo abbia pagina 4 di 15 carattere determinante e che il motivo addotto a sostegno del licenziamento sia solo formale e apparente (Cass. Civ. n. 9468 del 2019).
Infatti, l'allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dall'onere di provare, ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 5, l'esistenza di giusta causa o giustificato motivo del recesso;
solo ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare l'illiceità del motivo unico e determinante (l'intento ritorsivo) che si cela dietro il negozio di recesso (in tal senso Cass. Civ. n. 26035 del 2016; Cass. civ. n.
23149 del 2016; Cass. civ. n. 6501 del 2013).
Si osserva altresì, in punto di diritto, che, come è noto, l'onere di provare la legittimità del licenziamento cade a carico del datore di lavoro, potendo il lavoratore limitarsi ad impugnare il recesso contestando l'addebito disciplinare posto a fondamento dello stesso (Cass. civ. Sez. lavoro, 14/07/2016,
n. 14375).
Tale principio è senza dubbio estensibile alla materia delle sanzioni disciplinari c.d. conservative, nel senso che, in caso di una loro impugnazione da parte del lavoratore, spetta al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi.
L'onere della prova riguarda altresì il profilo della proporzionalità della sanzione, anche nel caso in cui il lavoratore si difenda escludendo in radice la sussistenza degli addebiti e la sua sanzionabilità (cfr.
Cass. civ. n. 11153/2001; in termini Cass. civ. n. 7671/1983).
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che "Il datore di lavoro ha l'onere di provare i presupposti giustificativi delle sanzioni disciplinari, con riferimento, in linea di principio, anche al profilo della proporzionalità della sanzione, pur quando questa non sia di particolare entità, poiché non esiste una correlazione necessaria ed immediata tra l'esistenza di inadempimenti del lavoratore e l'irrogabilità delle sanzioni disciplinari, data la natura e la funzione particolare di quest'ultime, che non trovano il loro fondamento nelle regole generali dei rapporti contrattuali, non sono assimilabili alle penali di cui all'art. 1382 cod. civ., e non hanno una funzione risarcitoria, ma, grazie ad una portata afflittiva innanzitutto sul piano morale, hanno essenzialmente la funzione di diffidare dal compimento di ulteriori violazioni (salva la funzione di assicurare una diretta tutela degli interessi del datore di lavoro, nel solo caso delle sanzioni estintive del rapporto)" (Cass. civ. n. 11153 cit.).
Quanto alla sanzione espulsiva, l'art. 3, d.lgs. 23/2015, nella sua versione applicabile ratione temporis, prevede:
pagina 5 di 15 " 1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.
2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3.
3. Al licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1 non trova applicazione l'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni ".
La norma, dunque, conserva, per il licenziamento disciplinare, la reintegrazione ma la rende tutela eccezionale, in quanto limitata all'ipotesi in cui sia " direttamente" accertata "l'insussistenza del fatto materiale contestato". Espressamente il legislatore chiarisce, invece, che resta estranea, a tale ipotesi,
"ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento”. Occorre dunque interrogarsi se, nella fattispecie, sia stata " direttamente" acquisita al processo la prova dell'“insussistenza del fatto materiale contestato".
In parte qua, la norma non appare di agevole ed immediata interpretazione perché sembra porre questione circa la distribuzione dell'onere della prova della insussistenza del fatto ed il contenuto della prova stessa. Osserva il Tribunale che la disposizione, sia pure nella sua non felice formulazione, non pagina 6 di 15 modifica affatto l'impianto normativo preesistente in punto di principi che, da un lato, disciplinano l'oggetto e l'efficacia della "prova" e, dall'altro, ne stabiliscono il riparto. Resta, cioè, fermo, in primo luogo, il principio stabilito dall'art. 5 L. n. 604 del 1966 che pone a carico del datore di lavoro la prova della sussistenza della giusta causa e del giustificato motivo di recesso, con la conseguenza che il difetto di prova della sussistenza del fatto contestato cade in suo danno e conduce all'accertamento giudiziale di illegittimità del recesso. Ciò che la norma introduce è un differente grado di tutela, questo, sicuramente, conseguenza anche di una precisa scelta processuale del lavoratore. Se quest'ultimo, infatti, intende beneficiare della maggiore tutela, dovrà premurarsi di offrire elementi di prova che dimostrino l'insussistenza del fatto addebitato. Chiaro è lo sbocco processuale nel caso in cui è acquisita in giudizio la prova piena della sussistenza del fatto contestato, comportando tale evenienza il rigetto della domanda del lavoratore. Più problematici risultano, invece, i casi in cui o non risulta la prova né della sussistenza né della insussistenza del fatto contestato - in quanto gli elementi acquisiti siano equivoci e/o contraddittori - ovvero la prova dell'una o dell'altra situazione consegua ad un procedimento logico, deduttivo.
Nella prima ipotesi - che può sinteticamente ricondursi a quella della prova insufficiente - in applicazione della regola di riparto dell'art. 5 L. n. 604 del 1966, il lavoratore riceverà la tutela indennitaria. In siffatta ipotesi, il datore di lavoro sopporta il rischio della mancata dimostrazione di una valida causa di licenziamento: non si tratta di "presunzione" di insussistenza di una giusta causa ovvero di indiretta dimostrazione dell'insussistenza del fatto ma di applicazione della regola, in subiecta materia, della distribuzione dell'onere probatorio. Può darsi, infatti, che la valida causa di licenziamento sussista ma il datore non sia riuscito a dimostrarla: in tal caso il licenziamento va comunque dichiarato illegittimo, con la minore tutela per il lavoratore, ovvero quella risarcitoria.
In ciò si sostanzia ed esaurisce la "novità" della previsione normativa. L'insussistenza del fatto non può, cioè, derivare quale effetto dell'assenza di prova positiva del fatto contestato (e dunque indirettamente) ma deve conseguire - direttamente - dalla prova (diretta e/o indiretta che sia) che la condotta non sussiste. La norma non modifica, invece, il piano differente che attiene all'oggetto ed efficacia della prova. Diversamente ragionando, interpretando cioè l'avverbio "direttamente" come necessità di una prova "diretta" che abbia cioè ad oggetto "direttamente" il fatto da dimostrare, con esclusione della tutela reintegratoria se la dimostrazione dell'insussistenza del fatto sia "indiretta", cioè dedotta da altri fatti noti, la norma si presterebbe a dubbi di ragionevolezza e di costituzionalità. Non può infatti affermarsi che una prova indiretta offra minori certezze di quella diretta. Ciò che rileva, infatti, non è il procedimento attraverso il quale il "fatto storico" sia acquisito al processo (in modo diretto od pagina 7 di 15 indirettamente attraverso una deduzione logica) ma il grado di certezza dell'esistenza di quel "fatto". Il comma 2 dell'art. 3 impone la prova "piena" dell'insussistenza, comunque acquisita, mentre la prova contraddittoria e/o equivoca, che pure cade a carico di parte datoriale e rende il licenziamento ingiustificato, conduce, ai sensi del comma 1, al riconoscimento di una tutela meramente economica
(cfr. Tribunale Napoli Sez. lavoro, Sent., 27/06/2017, est. Marchese).
Deve altresì sottolinearsi come, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di licenziamento disciplinare, l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, ai fini della pronuncia reintegratoria di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 08/05/2019, n. 12174).
Tanto premesso in diritto, osserva il Giudicante come, dall'analisi complessiva delle risultanze istruttorie, sia emerso come effettivamente tra la ricorrente e la IG.ra sia intercorso un Persona_1
alterco con vie di fatto.
Per “vie di fatto”, si deve intendere un ricorso alla violenza intesa come estrinsecazione di energia fisica trasmodante in un pregiudizio fisico anche tentato verso una persona (Cass. n. 22636/19).
Ciò è confermato, in primo luogo, dalla dichiarazione confessoria sul punto resa dalla ricorrente in sede di giustificazioni, in cui si fa riferimento – appunto – a una lite.
La confessione (stragiudiziale) – sul punto sussistente limitatamente all'esistenza di una lite - può essere revocata solo per errore di fatto o violenza, non allegate né provate nell'odierna controversia.
Per L'alterco è stato confermato anche da , la cui testimonianza – pur non pienamente attendibile, avendo interesse di fatto minimizzare la propria responsabilità e a massimizzare quella altrui – non è inammissibile, giusta l'insussistenza di un'ipotesi di incapacità.
Infatti, la teste non è titolare di alcun interesse giuridico che avrebbe legittimato la sua partecipazione al giudizio, determinandone l'incapacità a testimoniare. Né può rilevare in proposito la presentazione di querela. La correttezza di tale approdo trova conferma nella recente sentenza della Cassazione n.
21418 del 2015, che ribadisce come, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 cpc, è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo pagina 8 di 15 la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa. Neanche l'eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) può fare insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere sulla attendibilità delle relative disposizioni (tra le altre, cfr. altresì, Cass. n. 11034 del 2006; Cass. n. 9650 del 2003; Cass. n. 2618 del 1999; Cass. n. 32 del 1994;
Cass. n. 6932 del 1987). Come chiarito da Cass., n. 11314 del 2010, l'incapacità a testimoniare di cui all'art. 246 cpc è correlabile soltanto ad un diretto coinvolgimento della persona chiamata a deporre nel rapporto controverso, tale da legittimare una sua assunzione della qualità di parte in senso sostanziale o processuale nel giudizio, e non già alla ravvisata sussistenza di un qualche interesse di detta persona in relazione a situazioni ed a rapporti diversi da quello oggetto della vertenza, anche in qualche modo connessi (cfr. anche Cass. 3051 del 2011, secondo cui l'art. 246 cpc ricollega l'incapacità a testimoniare, come affermato dalla Corte Cost. nelle sentenze n. 248 del 1974, n. 62 del 1995 e nell'ordinanza n. 143 del 2009, non solo alla posizione di parte formale o sostanziale del giudizio, ma anche alla titolarità di situazione giuridica dipendente da quella dedotta in giudizio da altro soggetto).
Nella specie, in ragione dei richiamati principi di legittimità, atteso che il presente giudizio verte tra la lavoratrice e il datore di lavoro ed ha a oggetto l'impugnazione del licenziamento, non può trovare applicazione con riguardo a l'art. 246 cpc, non ravvisandosi in capo alla stessa un interesse Persona_1
giuridico alla partecipazione al giudizio.
Per
ha dichiarato: “ era già venuta verso le 9.40 circa a dare il Persona_2
ed era già andata via. Poco dopo che era andata via, avevamo finito tutto il materiale che usavamo per la farcitura e, quindi, io sono andata in cucina a prenderlo. Quando sono tornata, erano circa le ore
10.05, ho incontrato e lei mi ha detto, come riferito sopra, che le aveva detto di venire a Per_3 Per_4
dare il. Io, intanto, ho visto la ricorrente che era sulla scaletta e le ho chiesto perché aveva detto delle bugie su di me e lei ha iniziato prima ad insultarmi e poi a colpirmi il viso con il salame che aveva in mano. Allora io le ho detto per due volte di scendere e la ricorrente è scesa e con il petto mi ha spinto. Allora io le ho detto di andare in ufficio dal nostro capo ma lei non è Pt_3 venuta. Io sono andata nell'ufficio di ma lui non c'era. Ho aspettato un poco e lui è arrivato Pt_3
ed intanto è arrivata anche la ricorrente con . Dopo è arrivata anche ci ha Per_5 Per_3 Pt_3 chiesto cosa fosse successo ed io gli ho raccontato tutto. La ricorrente non parla bene l'Italiano e non ha detto niente. Io non ho picchiato la ricorrente e non le ho fatto nulla. Lei non aveva un taglio sopra al labbro, aveva un brufolo sulla guancia vicino al naso e le sanguinava e le hanno messo un cerotto.
, poi, mi ha detto di tornare a lavorare. La ricorrente aveva capito che la volesse Pt_3 Pt_3 pagina 9 di 15 mandare a casa ma quando io le ho spiegato che lui aveva detto che se stava bene poteva tornare a lavorare, lei è tornata a lavorare con me”. A D.R.: “ mi aveva riferito il giorno prima che la Per_3
ricorrente le aveva detto delle cose su di me ma erano delle bugie. Io, la mattina del 10.02.2024 lavoravo sulla stessa linea della ricorrente ma dalla parte opposta e, quindi, non le avevo ancora potuto parlare. Quando sono tornata indietro dalla cucina ed ho visto che era vicino alla Per_3
ricorrente, allora, davanti anche a lei, ho chiesto alla ricorrente perché aveva detto le bugie su di me e lei ha reagito come detto sopra”.
Il verificarsi dell'alterco è stato confermato anche dai testi e . La prima ha Per_2 Tes_1 dichiarato: “Ho dato il cambio a , solo che prima di andare in bagno è andata dalla ricorrente Per_1
ed hanno iniziato a discutere molto animatamente. Non ho capito cosa si dicessero perché parlavano nella loro lingua. Io ho cercato anche di calmarle e dicevo a di andare in bagno a fare la sua Per_1
pausa ma non smettevano di discutere nella loro lingua. Io non ho visto, anche se ero di fronte ed anche se stavo lavorando, la ricorrente colpire con il salame. Io ho visto allungare Persona_1 Per_1 la mano contro al viso della ricorrente e poi ho visto che le aveva fatto un piccolo graffio sul viso”.
D'SI, sul punto, ha riferito: “La ricorrente aveva un evidente taglio sopra al labbro ed allora io ho chiesto come si fosse arrivato a ciò ed entrambe hanno confermato che c'era stato un litigio e che
aveva preso per lo scaldacollo la ricorrente e nel fare ciò le aveva procurato il taglio. Persona_1
Nessuna delle due parlò del salame”. A D.R.: “Hanno parlato entrambe, sia , sia la Persona_1 ricorrente ed entrambe hanno confermato quanto detto sopra”. “E' vero che dopo avere parlato con
e la ricorrente ed averle calmate e rimandate a lavorare, ho parlato con Persona_1 Persona_2
Non è vero che quest'ultima mi ha detto che la ricorrente aveva colpito con il
[...] Per_1 Pt_4
perché mi ha detto di avere visto solo che tirava per lo scaldacollo la ricorrente a seguito del Per_1 diverbio verbale”.
Sulla dinamica, giova riportare altresì la deposizione della teste “La ricorrente era sulla Tes_2
scaletta e era in basso. La ricorrente ha colpito con un salame e le ha Persona_1 Persona_1 graffiato naso e labbra”. “Dopo quello che è successo sopra, ha detto alla ricorrente di Per_1
scendere dalla scaletta e lei è scesa. Quando la ricorrente è scesa, ha spinto con le spalle. Persona_1
A quel punto, ha detto che sarebbe andata in ufficio a raccontare quanto accaduto ed è Persona_1
andata via. Io sono rimasta lì e dopo poco è venuta a chiamarmi per andare anche io Testimone_3 nell'ufficio ed ha detto anche alla ricorrente di andare in ufficio. In ufficio c'eravamo io, la ricorrente,
e ”. Testimone_3 Pt_3 Persona_1
pagina 10 di 15 Secondo sarebbe stata la ricorrente a generare l'alterco, avendo di fatto proceduto ad aggredire Tes_2
Per
.
Senonché, nemmeno tale teste pare pienamente attendibile, giacché non ha fatto alcun riferimento all'escoriazione (anche qualora fosse stata cagionata solo per difesa) riportata da riferita dai Pt_1 testimoni e risultante anche dal certificato del PS (doc. 5 Tes_3 Per_2 Tes_1 Tes_4
ricorrente). Inoltre, questi ha dichiarato che avrebbe confermato di aver preso per lo Persona_1
scaldacollo la ricorrente e, nel fare ciò, di averle graffiato il volto e che la collega gli Per_2
avrebbe riferito di aver assistito alla medesima scena, seppur da lontano.
Ora, sulla base del compendio probatorio raccolto e sopra descritto, in questo giudizio non può dirsi raggiunta la prova del fatto che abbia colpito col salame . Parte_1 Persona_1
Per Come sopra scritto, tale circostanza è affermata sia da che da entrambe non pienamente Tes_2
Per attendibili per le ragioni sopra esposte. Giova precisare come nel giudizio intrapreso da queste dichiarazioni sono state sufficienti a corroborare l'assunto, sia perché esso era sostenuto anche da parte datoriale, sia perché non erano emersi elementi di segno contrario.
In questa sede, a queste dichiarazioni, si oppone, innanzitutto, quanto riferito da la quale ha Per_2
Per affermato di non aver visto colpire col salame. Di per sé, tale dichiarazione non sarebbe Pt_1
decisiva, giacché la stessa ha affermato che stesse lavorando, dunque potrebbe non aver volto lo sguardo verso le due litiganti in quel momento.
Tuttavia, a ciò si aggiunge il fatto il teste ha dichiarato come nessuna delle due, Tes_1 nell'immediatezza dell'accaduto, avesse fatto riferimento alla condotta sopra descritta: “Nessuna delle due parlò del salame”.
Se ciò è vero, appare inverosimile che tale condotta sia stata effettivamente posta in essere, in quanto
Per sarebbe stata immediatamente fatta valere da in sua difesa.
Dal complesso delle deposizioni sopra riportate, si può dunque affermare che: a) abbia Persona_1
iniziato la discussione (per questioni non attinenti al lavoro da svolgere), mentre si trovava nella Pt_1
Per propria postazione (cfr. testi ) b) la discussione sia sfociata in una lite, prima verbale;
c) poi Tes_2
Per fisica, in quanto avrebbe graffiato l'altra lavoratrice (cfr. testi e ). Per_2 Tes_1
Da questa descrizione si evince che abbia partecipato alla lite solo verbalmente. Pt_1
Il fatto ha rilevanza disciplinare, ma è punibile con una sanzione conservativa.
pagina 11 di 15 L'articolo 69, rubricato “Ammonizione - Multa – Sospensione”, prevede che “Normalmente
l'ammonizione verbale o quella scritta saranno adottate nei casi di prima mancanza. La multa nei casi di recidiva;
la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno adottarsi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione, il lavoratore che: (…) 9) che si presta a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempreché il litigio non assuma carattere di rissa (…)”.
L'art. 70, invece, rubricato “Licenziamento per cause disciplinari”, prevede il licenziamento immediato nel caso di “1) rissa o vie di fatto nello stabilimento”.
A parere dello scrivente, la differenza tra le due ipotesi risiede nel fatto che la rissa esclude l'operatività della fattispecie più tenue, mentre, nel caso di passaggio alle vie di fatto, il discrimine è rappresentato dal consenso prestato all'evoluzione della lite. Difatti, il verbo “prestarsi”, utilizzato dall'art. 69 sembra evocare il caso in cui il passaggio alle vie di fatto non sia scaturito dall'azione dell'incolpato, ma questi non vi sia comunque sottratto.
Tale interpretazione, peraltro, è conforme a quell'orientamento di legittimità, a mente del quale, ai fini dell'integrazione della giusta causa del licenziamento dovuto ad una rissa tra colleghi, diventa importante stabilire se vi è stato consensuale passaggio alle vie di fatto, oppure se una parte è stata responsabile del litigio e dello sbocco violento dello stesso (Cassazione civile sez. lav., 04/04/2017,
n.8710).
Nel caso di specie, può escludersi che l'alterco sopra descritto costituisca una rissa ai sensi della disciplina collettiva.
In accordo con quanto affermato sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, la suddetta espressione, inserita all'interno di vari contratti collettivi, individua una contesa, anche tra due sole persone, idonea a determinare, per le modalità dell'azione e la sua capacità espansiva, una situazione di pericolo per i protagonisti e per altre persone e, comunque, ove la lite si svolga nel contesto lavorativo, un grave turbamento del normale svolgimento della vita collettiva nell'ambito della comunità aziendale, nozione più lata di quella "penalistica", nella quale primeggia la tutela dell'incolumità personale e in cui è presupposta come dimensione minima del conflitto la partecipazione di almeno tre persone (Cass. 7 settembre 2023 n. 26043).
pagina 12 di 15 Più specificamente, si è detto che (v. Cass. 2 febbraio 2016, n. 2830), “la nozione di rissa richiamata da alcuni contratti collettivi nazionali di categoria nei loro codici disciplinari non coincide con quella propria del diritto penale, così che non sono rilevanti il numero dei partecipanti, il carattere violento della contesa e il pericolo per l'incolumità pubblica, poiché è sufficiente una contesa anche tra due sole persone idonea a procurare una situazione di pericolo non limitata ai protagonisti, per le modalità dell'azione e l'eventuale coinvolgimento di terzi, anche in considerazione della possibile alterazione del pacifico svolgersi della vita collettiva. Nonostante tale interpretazione dell'espressione
“rissa” del contratto collettivo nazionale di categoria, non rientra in tale ipotesi e non costituisce né giusta causa, né giustificato motivo soggettivo di licenziamento una spallata inferta da un dipendente a un collega senza conseguenze sull'equilibrio fisico della vittima, anche in considerazione delle mansioni espletate dall'autore del fatto, poiché esse non sono caratterizzate da particolari elementi fiduciari”.
Ebbene, in base a quanto emerso dall'istruttoria, l'alterco ha interessato due sole persone, è rimasto contenuto a quanto accaduto sulla scala in cui si trovava non aveva la potenzialità di estendersi Pt_1 ad altre persone, né di creare pericolo a queste, ha inciso limitatamente sull'organizzazione aziendale, tanto che entrambe le contendenti sono rientrate a lavoro poco dopo.
Per Quanto invece alla genesi della lite e al passaggio alle vie di fatto, esso sarebbe imputabile a , in quanto non risulta che la ricorrente abbia esercitato alcuna violenza fisica, pur partecipando attivamente alla lite in via verbale.
Il fatto contestato, dunque, pare sussumibile sotto l'ipotesi attenuata, coperta da una sanzione conservativa.
Tale assunto comporta l'applicazione della tutela reintegratoria attenuata, come affermato dalla
Consulta nella recente sentenza n. 129/2024: “(…) E allora, la disposizione censurata può – e deve – essere letta nel senso che il riferimento alla proporzionalità del licenziamento, il cui difetto è attratto all'ambito della tutela solo indennitaria del licenziamento illegittimo, ha sì una portata ampia, tale da comprendere anche le ipotesi in cui la contrattazione collettiva vi faccia riferimento, come clausola generale ed elastica, non diversamente dalla legge, allorché questa richiede che il licenziamento si fondi su una giusta causa o un giustificato motivo e ne definisce la nozione. Essa non concerne, però, anche le particolari ipotesi di regolamentazione pattizia alla stregua delle quali specifiche e nominate inadempienze del lavoratore sono passibili solo di sanzioni conservative. In tali ipotesi, il fatto contestato è in radice inidoneo, per espressa pattuizione, a giustificare il licenziamento. Non vi è un
‟fatto materiale” che possa essere posto a fondamento del licenziamento, il quale, se intimato, risulta pagina 13 di 15 essere in violazione della prescrizione della contrattazione collettiva, sì che la fattispecie va equiparata a quella, prevista dalla disposizione censurata, dell'«insussistenza del fatto materiale», con conseguente applicabilità della tutela reintegratoria attenuata.
9.3.– La mancata previsione della reintegra nelle ipotesi in cui il fatto contestato sia punito con una sanzione conservativa dalle previsioni della contrattazione collettiva andrebbe ad incrinare il tradizionale ruolo delle parti sociali nella disciplina del rapporto e segnatamente nella predeterminazione dei canoni di gravità di specifiche condotte disciplinarmente rilevanti.
Le previsioni della contrattazione collettiva sono espressione dell'autonomia negoziale di entrambe le parti, sì che la predeterminazione della sanzione conservativa consente al datore di lavoro di conoscere in anticipo la gravità di specifiche inadempienze del lavoratore e quindi di adeguare ex ante il provvedimento disciplinare senza correre il rischio di dover subire l'alea di un successivo giudizio di proporzionalità; se la ratio del ridimensionamento della rilevanza del sindacato di proporzionalità, recato dal d.lgs. n. 23 del 2015, è anche quella di garantire maggiore certezza, tale finalità risulta ampiamente soddisfatta dalla puntuale tipizzazione operata della contrattazione collettiva.
Non è quindi contraddetto il ridimensionamento della tutela reintegratoria in caso di licenziamento disciplinare, che rimane pur lasciando fuori dall'esclusione della valutazione di proporzionalità
l'ipotesi dello specifico fatto, disciplinarmente rilevante, che la contrattazione collettiva preveda come suscettibile di una sanzione solo conservativa.
Rimane altresì la simmetria tra licenziamento disciplinare e licenziamento per ragione di impresa, tracciata da questa Corte nella sentenza n. 128 del 2024 sulla linea del “fatto materiale insussistente”, lungo la quale c'è il riallineamento delle due fattispecie di licenziamento, anche se il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo per un fatto assai lieve, tipizzato dalla contrattazione collettiva con previsione specifica, si collochi al di qua di quella linea e ricada anch'esso nella tutela reintegratoria attenuata”.
Va in ogni caso esclusa la ritorsività del provvedimento espulsivo, giusta l'assenza di qualsivoglia allegazione sul punto.
Le spese seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto pagina 14 di 15 trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore medio per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase istruttoria e per la fase decisoria (per controversie di valore indeterminabile – complessità bassa), e si determina in € 4.629,00 il compenso complessivo,. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) ANNULLA il licenziamento intimato a da in data Parte_1 CP_1
2) CO , in persona del legale rappresentante p.t., alla reintegrazione CP_1
del lavoratore nel posto di lavoro di e al pagamento in favore di quest'ultima Parte_1
di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura non superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
3) CO , in persona del legale rappresentante p.t., al versamento dei CP_1
contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva;
4) CO , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle CP_1 spese di lite, liquidate in € 4.629,00, oltre rimb. forf., IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. ;
5) DISPONE la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena come da separata ordinanza.
IVA e CPA.
Modena, 13/06/2025
Il Giudice Del Lavoro
Dott. Andrea Marangoni
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TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 1686/2024 tra
(C.F. ), nata in [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
AL (BO), via Guglielmo Marconi 30, elettivamente domiciliata in Bologna (BO), Piazza della Mercanzia 2, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Cherubino e Teresa Cinzia Comberiati;
RICORRENTE
e
(C.F./P.I.V.A. , con sede in Via Gherbella n. 454/A – 41126 Controparte_1 P.IVA_1
Modena, in persona ConIGliere Delegato e legale rappresentante Dott. elettivamente Parte_2
domiciliata in Modena, Via Ganaceto n. 123 – 41121, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Pietro Puliatti e Luigi Chiarello;
RESISTENTE
Oggi 13/06/2025 ad ore 12:00, il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per gli Avv.ti GIUSEPPE CHERUBINO e TERESA CINZIA COMBERIATI hanno Parte_1
depositato le note di trattazione scritta.
Per l'Avv. PULIATTI ha depositato le note di trattazione scritta. CP_1
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Dott. Andrea Marangoni
pagina 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1686/2024 promossa da:
(C.F. ), nata in [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
AL (BO), via Guglielmo Marconi 30, elettivamente domiciliata in Bologna (BO), Piazza della Mercanzia 2, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Cherubino e Teresa Cinzia Comberiati;
RICORRENTE contro
(C.F./P.I.V.A. , con sede in Via Gherbella n. 454/A – 41126 Controparte_1 P.IVA_1
Modena, in persona ConIGliere Delegato e legale rappresentante Dott. elettivamente Parte_2
domiciliata in Modena, Via Ganaceto n. 123 – 41121, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Pietro Puliatti e Luigi Chiarello;
RESISTENTE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.10.2024, la ricorrente, già dipendente della Evologica Società
Cooperativa dal 18.10.2017, assunta da in data 01.01.2022, in conseguenza di cessione Controparte_1 di ramo d'Azienda, premettendo di essere stata destinataria di licenziamento per giusta causa, comunicatole con lettera del 05.03.2024, ha eccepito la nullità del provvedimento espulsivo in quanto vessatorio e ritorsivo, ovvero l'illegittimità dello stesso, chiedendo di:
“ACCERTARE e DICHIARARE che la retribuzione da prendersi a parametro per il calcolo dell'indennità ammonta ad € 1.820,00 o alla maggiore o minor somma che parrà di giustizia;
ACCERTARE e DICHIARARE la nullità del licenziamento datato 05.03.2024 in quanto ritorsivo per tutti i motivi meglio descritti in narrativa e, per l'effetto, CORE la società convenuta al pagina 2 di 15 pagamento in favore della ricorrente della somma dovuta a titolo di indennità risarcitoria pari alle mensilità maturate dal licenziamento alla reintegra, e, comunque in misura non inferiore a 5 (cinque) mensilità ex art. 2, comma 2 D.Lgs n. 23 del 04.03.2015, nonché ulteriori 15 (quindici) mensilità ex art. 2, comma 3 D.Lgs n. 23 del 04.03.2015 della retribuzione da prendersi a parametro per il calcolo dell'indennità stante l'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al versamento, a favore dell dei contributi assistenziali e CP_2
previdenziali dovuti per legge;
ovvero adottare ogni diverso provvedimento ritenuto di giustizia. Si formula riserva di optare per l'indennità sostitutiva della reintegrazione.
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità del licenziamento per carenza dei requisiti del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e CORE la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma dovuta a titolo di indennità risarcitoria nella misura compresa da
6 a 36 mensilità della retribuzione da prendersi a parametro per il calcolo dell'indennità ex art 3
D.Lgs n. 23 del 04.03.2015 ed adottare ogni conseguente provvedimento ritenuto di giustizia, per tutte le ragioni meglio descritte in narrativa;
ovvero adottare ogni diverso provvedimento ritenuto di giustizia.
DICHIARARE TENUTA E CORE la società convenuta, come sopra rappresentata e domiciliata, al pagamento degli onorari dovuti in forza dei vigenti parametri professionali (D.M. 10 marzo 2014, n. 55), maggiorati di IVA e CPA e spese generali del 15%, oltre al rimborso del contributo unificato, da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori, che si dichiarano antistatari”.
Specificamente, ha dedotto che:
• In data 05.03.2024 le sarebbe stata inviata lettera di licenziamento per asserita “giusta causa” con immediata cessazione del rapporto di lavoro, a definizione del procedimento disciplinare avviato in data 17.02.2024, a seguito di un diverbio avvenuto il 10.02.2024 con la collega IG.ra
; Persona_1
• Nello specifico, le sarebbe stato contestato il seguente addebito disciplinare: “il giorno
10.02.2024, verso le ore 10.00, mentre si trovava a lavoro linea 3 reparto farcitura. Lei addiveniva a diverbio litigioso con l'aggravante di conseguenti vie di fatto, nei confronti della
Collega IG.ra . In particolare, ci è stato riferito che Lei ha inveito nei confronti Persona_1
della suddetta collega, colpendola con un pezzo di salame. I suddetti fatti sono stati confermati dalla IG.ra per iscritto in data 13.02.2024. La invitiamo a fornirci le sue Persona_1
giustificazioni in merito entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della pagina 3 di 15 presente. Nel frattempo, stante la gravità dell'addebito contestato, Lei è sospesa in via cautelare dal lavoro con effetto immediato ai sensi del C.C.N.L. applicato”;
• In data 19.02.2024, per il tramite del sindacato di Modena, avrebbe presentato le CP_3
sue giustificazioni scritte in merito a quanto contestatole dalla resistente;
• La resistente avrebbe ritenuto le giustificazioni presentate per il tramite del sindacato impossibili da validare, a causa della asserita estrema gravità delle condotte denunciate.
Si è costituita deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso, chiedendone il Controparte_1
rigetto.
In particolare, ha eccepito che:
• A seguito del violento diverbio intervenuto tra la ricorrente e la collega , a norma di Persona_1
legge, avrebbe provveduto ad inviare ad entrambe le dipendenti la lettera di contestazione disciplinare del 12.02.2024;
• Avrebbe ricevuto da entrambe le prestatrici delle giustificazioni pienamente comprovanti la dinamica degli eventi così come contestati;
• In particolare, l'altra dipendente avrebbe riconosciuto il diverbio avuto con la IG.ra Pt_1
confermando la condotta tenuta dalla collega e ammettendo di essersi a sua volta attivata
[...]
fisicamente;
• Anche la ricorrente avrebbe confermato l'esistenza dell'alterco con la collega;
Persona_1
• Pertanto, avrebbe intimato ad entrambe le lavoratrici il licenziamento per giusta causa.
Istruita mediate acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove testimoniali, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Come è noto l'onere della prova del carattere ritorsivo del provvedimento adottato dal datore di lavoro grava sul lavoratore e può essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici tali da far ritenere con sufficiente certezza l'intento di rappresaglia, dovendo tale intento aver avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro (v. Cass. Civ. n. 10047 del 2004; Cass. civ. n.
18283 del 2010).
Si è ulteriormente precisato (Cass. Civ. n. 23583 del 2019 cit.) che ove il lavoratore deduca la nullità del licenziamento per il suo carattere ritorsivo, la verifica di fatti dal medesimo allegati a fondamento della domanda richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del recesso, poiché la nullità per motivo illecito ai sensi dell'art. 1345 c.c., richiede che questo abbia pagina 4 di 15 carattere determinante e che il motivo addotto a sostegno del licenziamento sia solo formale e apparente (Cass. Civ. n. 9468 del 2019).
Infatti, l'allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dall'onere di provare, ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 5, l'esistenza di giusta causa o giustificato motivo del recesso;
solo ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare l'illiceità del motivo unico e determinante (l'intento ritorsivo) che si cela dietro il negozio di recesso (in tal senso Cass. Civ. n. 26035 del 2016; Cass. civ. n.
23149 del 2016; Cass. civ. n. 6501 del 2013).
Si osserva altresì, in punto di diritto, che, come è noto, l'onere di provare la legittimità del licenziamento cade a carico del datore di lavoro, potendo il lavoratore limitarsi ad impugnare il recesso contestando l'addebito disciplinare posto a fondamento dello stesso (Cass. civ. Sez. lavoro, 14/07/2016,
n. 14375).
Tale principio è senza dubbio estensibile alla materia delle sanzioni disciplinari c.d. conservative, nel senso che, in caso di una loro impugnazione da parte del lavoratore, spetta al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi.
L'onere della prova riguarda altresì il profilo della proporzionalità della sanzione, anche nel caso in cui il lavoratore si difenda escludendo in radice la sussistenza degli addebiti e la sua sanzionabilità (cfr.
Cass. civ. n. 11153/2001; in termini Cass. civ. n. 7671/1983).
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che "Il datore di lavoro ha l'onere di provare i presupposti giustificativi delle sanzioni disciplinari, con riferimento, in linea di principio, anche al profilo della proporzionalità della sanzione, pur quando questa non sia di particolare entità, poiché non esiste una correlazione necessaria ed immediata tra l'esistenza di inadempimenti del lavoratore e l'irrogabilità delle sanzioni disciplinari, data la natura e la funzione particolare di quest'ultime, che non trovano il loro fondamento nelle regole generali dei rapporti contrattuali, non sono assimilabili alle penali di cui all'art. 1382 cod. civ., e non hanno una funzione risarcitoria, ma, grazie ad una portata afflittiva innanzitutto sul piano morale, hanno essenzialmente la funzione di diffidare dal compimento di ulteriori violazioni (salva la funzione di assicurare una diretta tutela degli interessi del datore di lavoro, nel solo caso delle sanzioni estintive del rapporto)" (Cass. civ. n. 11153 cit.).
Quanto alla sanzione espulsiva, l'art. 3, d.lgs. 23/2015, nella sua versione applicabile ratione temporis, prevede:
pagina 5 di 15 " 1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.
2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3.
3. Al licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1 non trova applicazione l'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni ".
La norma, dunque, conserva, per il licenziamento disciplinare, la reintegrazione ma la rende tutela eccezionale, in quanto limitata all'ipotesi in cui sia " direttamente" accertata "l'insussistenza del fatto materiale contestato". Espressamente il legislatore chiarisce, invece, che resta estranea, a tale ipotesi,
"ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento”. Occorre dunque interrogarsi se, nella fattispecie, sia stata " direttamente" acquisita al processo la prova dell'“insussistenza del fatto materiale contestato".
In parte qua, la norma non appare di agevole ed immediata interpretazione perché sembra porre questione circa la distribuzione dell'onere della prova della insussistenza del fatto ed il contenuto della prova stessa. Osserva il Tribunale che la disposizione, sia pure nella sua non felice formulazione, non pagina 6 di 15 modifica affatto l'impianto normativo preesistente in punto di principi che, da un lato, disciplinano l'oggetto e l'efficacia della "prova" e, dall'altro, ne stabiliscono il riparto. Resta, cioè, fermo, in primo luogo, il principio stabilito dall'art. 5 L. n. 604 del 1966 che pone a carico del datore di lavoro la prova della sussistenza della giusta causa e del giustificato motivo di recesso, con la conseguenza che il difetto di prova della sussistenza del fatto contestato cade in suo danno e conduce all'accertamento giudiziale di illegittimità del recesso. Ciò che la norma introduce è un differente grado di tutela, questo, sicuramente, conseguenza anche di una precisa scelta processuale del lavoratore. Se quest'ultimo, infatti, intende beneficiare della maggiore tutela, dovrà premurarsi di offrire elementi di prova che dimostrino l'insussistenza del fatto addebitato. Chiaro è lo sbocco processuale nel caso in cui è acquisita in giudizio la prova piena della sussistenza del fatto contestato, comportando tale evenienza il rigetto della domanda del lavoratore. Più problematici risultano, invece, i casi in cui o non risulta la prova né della sussistenza né della insussistenza del fatto contestato - in quanto gli elementi acquisiti siano equivoci e/o contraddittori - ovvero la prova dell'una o dell'altra situazione consegua ad un procedimento logico, deduttivo.
Nella prima ipotesi - che può sinteticamente ricondursi a quella della prova insufficiente - in applicazione della regola di riparto dell'art. 5 L. n. 604 del 1966, il lavoratore riceverà la tutela indennitaria. In siffatta ipotesi, il datore di lavoro sopporta il rischio della mancata dimostrazione di una valida causa di licenziamento: non si tratta di "presunzione" di insussistenza di una giusta causa ovvero di indiretta dimostrazione dell'insussistenza del fatto ma di applicazione della regola, in subiecta materia, della distribuzione dell'onere probatorio. Può darsi, infatti, che la valida causa di licenziamento sussista ma il datore non sia riuscito a dimostrarla: in tal caso il licenziamento va comunque dichiarato illegittimo, con la minore tutela per il lavoratore, ovvero quella risarcitoria.
In ciò si sostanzia ed esaurisce la "novità" della previsione normativa. L'insussistenza del fatto non può, cioè, derivare quale effetto dell'assenza di prova positiva del fatto contestato (e dunque indirettamente) ma deve conseguire - direttamente - dalla prova (diretta e/o indiretta che sia) che la condotta non sussiste. La norma non modifica, invece, il piano differente che attiene all'oggetto ed efficacia della prova. Diversamente ragionando, interpretando cioè l'avverbio "direttamente" come necessità di una prova "diretta" che abbia cioè ad oggetto "direttamente" il fatto da dimostrare, con esclusione della tutela reintegratoria se la dimostrazione dell'insussistenza del fatto sia "indiretta", cioè dedotta da altri fatti noti, la norma si presterebbe a dubbi di ragionevolezza e di costituzionalità. Non può infatti affermarsi che una prova indiretta offra minori certezze di quella diretta. Ciò che rileva, infatti, non è il procedimento attraverso il quale il "fatto storico" sia acquisito al processo (in modo diretto od pagina 7 di 15 indirettamente attraverso una deduzione logica) ma il grado di certezza dell'esistenza di quel "fatto". Il comma 2 dell'art. 3 impone la prova "piena" dell'insussistenza, comunque acquisita, mentre la prova contraddittoria e/o equivoca, che pure cade a carico di parte datoriale e rende il licenziamento ingiustificato, conduce, ai sensi del comma 1, al riconoscimento di una tutela meramente economica
(cfr. Tribunale Napoli Sez. lavoro, Sent., 27/06/2017, est. Marchese).
Deve altresì sottolinearsi come, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di licenziamento disciplinare, l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, ai fini della pronuncia reintegratoria di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 08/05/2019, n. 12174).
Tanto premesso in diritto, osserva il Giudicante come, dall'analisi complessiva delle risultanze istruttorie, sia emerso come effettivamente tra la ricorrente e la IG.ra sia intercorso un Persona_1
alterco con vie di fatto.
Per “vie di fatto”, si deve intendere un ricorso alla violenza intesa come estrinsecazione di energia fisica trasmodante in un pregiudizio fisico anche tentato verso una persona (Cass. n. 22636/19).
Ciò è confermato, in primo luogo, dalla dichiarazione confessoria sul punto resa dalla ricorrente in sede di giustificazioni, in cui si fa riferimento – appunto – a una lite.
La confessione (stragiudiziale) – sul punto sussistente limitatamente all'esistenza di una lite - può essere revocata solo per errore di fatto o violenza, non allegate né provate nell'odierna controversia.
Per L'alterco è stato confermato anche da , la cui testimonianza – pur non pienamente attendibile, avendo interesse di fatto minimizzare la propria responsabilità e a massimizzare quella altrui – non è inammissibile, giusta l'insussistenza di un'ipotesi di incapacità.
Infatti, la teste non è titolare di alcun interesse giuridico che avrebbe legittimato la sua partecipazione al giudizio, determinandone l'incapacità a testimoniare. Né può rilevare in proposito la presentazione di querela. La correttezza di tale approdo trova conferma nella recente sentenza della Cassazione n.
21418 del 2015, che ribadisce come, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 cpc, è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo pagina 8 di 15 la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa. Neanche l'eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) può fare insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere sulla attendibilità delle relative disposizioni (tra le altre, cfr. altresì, Cass. n. 11034 del 2006; Cass. n. 9650 del 2003; Cass. n. 2618 del 1999; Cass. n. 32 del 1994;
Cass. n. 6932 del 1987). Come chiarito da Cass., n. 11314 del 2010, l'incapacità a testimoniare di cui all'art. 246 cpc è correlabile soltanto ad un diretto coinvolgimento della persona chiamata a deporre nel rapporto controverso, tale da legittimare una sua assunzione della qualità di parte in senso sostanziale o processuale nel giudizio, e non già alla ravvisata sussistenza di un qualche interesse di detta persona in relazione a situazioni ed a rapporti diversi da quello oggetto della vertenza, anche in qualche modo connessi (cfr. anche Cass. 3051 del 2011, secondo cui l'art. 246 cpc ricollega l'incapacità a testimoniare, come affermato dalla Corte Cost. nelle sentenze n. 248 del 1974, n. 62 del 1995 e nell'ordinanza n. 143 del 2009, non solo alla posizione di parte formale o sostanziale del giudizio, ma anche alla titolarità di situazione giuridica dipendente da quella dedotta in giudizio da altro soggetto).
Nella specie, in ragione dei richiamati principi di legittimità, atteso che il presente giudizio verte tra la lavoratrice e il datore di lavoro ed ha a oggetto l'impugnazione del licenziamento, non può trovare applicazione con riguardo a l'art. 246 cpc, non ravvisandosi in capo alla stessa un interesse Persona_1
giuridico alla partecipazione al giudizio.
Per
ha dichiarato: “ era già venuta verso le 9.40 circa a dare il
ed era già andata via. Poco dopo che era andata via, avevamo finito tutto il materiale che usavamo per la farcitura e, quindi, io sono andata in cucina a prenderlo. Quando sono tornata, erano circa le ore
10.05, ho incontrato e lei mi ha detto, come riferito sopra, che le aveva detto di venire a Per_3 Per_4
dare il
ed intanto è arrivata anche la ricorrente con . Dopo è arrivata anche ci ha Per_5 Per_3 Pt_3 chiesto cosa fosse successo ed io gli ho raccontato tutto. La ricorrente non parla bene l'Italiano e non ha detto niente. Io non ho picchiato la ricorrente e non le ho fatto nulla. Lei non aveva un taglio sopra al labbro, aveva un brufolo sulla guancia vicino al naso e le sanguinava e le hanno messo un cerotto.
, poi, mi ha detto di tornare a lavorare. La ricorrente aveva capito che la volesse Pt_3 Pt_3 pagina 9 di 15 mandare a casa ma quando io le ho spiegato che lui aveva detto che se stava bene poteva tornare a lavorare, lei è tornata a lavorare con me”. A D.R.: “ mi aveva riferito il giorno prima che la Per_3
ricorrente le aveva detto delle cose su di me ma erano delle bugie. Io, la mattina del 10.02.2024 lavoravo sulla stessa linea della ricorrente ma dalla parte opposta e, quindi, non le avevo ancora potuto parlare. Quando sono tornata indietro dalla cucina ed ho visto che era vicino alla Per_3
ricorrente, allora, davanti anche a lei, ho chiesto alla ricorrente perché aveva detto le bugie su di me e lei ha reagito come detto sopra”.
Il verificarsi dell'alterco è stato confermato anche dai testi e . La prima ha Per_2 Tes_1 dichiarato: “Ho dato il cambio a , solo che prima di andare in bagno è andata dalla ricorrente Per_1
ed hanno iniziato a discutere molto animatamente. Non ho capito cosa si dicessero perché parlavano nella loro lingua. Io ho cercato anche di calmarle e dicevo a di andare in bagno a fare la sua Per_1
pausa ma non smettevano di discutere nella loro lingua. Io non ho visto, anche se ero di fronte ed anche se stavo lavorando, la ricorrente colpire con il salame. Io ho visto allungare Persona_1 Per_1 la mano contro al viso della ricorrente e poi ho visto che le aveva fatto un piccolo graffio sul viso”.
D'SI, sul punto, ha riferito: “La ricorrente aveva un evidente taglio sopra al labbro ed allora io ho chiesto come si fosse arrivato a ciò ed entrambe hanno confermato che c'era stato un litigio e che
aveva preso per lo scaldacollo la ricorrente e nel fare ciò le aveva procurato il taglio. Persona_1
Nessuna delle due parlò del salame”. A D.R.: “Hanno parlato entrambe, sia , sia la Persona_1 ricorrente ed entrambe hanno confermato quanto detto sopra”. “E' vero che dopo avere parlato con
e la ricorrente ed averle calmate e rimandate a lavorare, ho parlato con Persona_1 Persona_2
Non è vero che quest'ultima mi ha detto che la ricorrente aveva colpito con il
[...] Per_1 Pt_4
perché mi ha detto di avere visto solo che tirava per lo scaldacollo la ricorrente a seguito del Per_1 diverbio verbale”.
Sulla dinamica, giova riportare altresì la deposizione della teste “La ricorrente era sulla Tes_2
scaletta e era in basso. La ricorrente ha colpito con un salame e le ha Persona_1 Persona_1 graffiato naso e labbra”. “Dopo quello che è successo sopra, ha detto alla ricorrente di Per_1
scendere dalla scaletta e lei è scesa. Quando la ricorrente è scesa, ha spinto con le spalle. Persona_1
A quel punto, ha detto che sarebbe andata in ufficio a raccontare quanto accaduto ed è Persona_1
andata via. Io sono rimasta lì e dopo poco è venuta a chiamarmi per andare anche io Testimone_3 nell'ufficio ed ha detto anche alla ricorrente di andare in ufficio. In ufficio c'eravamo io, la ricorrente,
e ”. Testimone_3 Pt_3 Persona_1
pagina 10 di 15 Secondo sarebbe stata la ricorrente a generare l'alterco, avendo di fatto proceduto ad aggredire Tes_2
Per
.
Senonché, nemmeno tale teste pare pienamente attendibile, giacché non ha fatto alcun riferimento all'escoriazione (anche qualora fosse stata cagionata solo per difesa) riportata da riferita dai Pt_1 testimoni e risultante anche dal certificato del PS (doc. 5 Tes_3 Per_2 Tes_1 Tes_4
ricorrente). Inoltre, questi ha dichiarato che avrebbe confermato di aver preso per lo Persona_1
scaldacollo la ricorrente e, nel fare ciò, di averle graffiato il volto e che la collega gli Per_2
avrebbe riferito di aver assistito alla medesima scena, seppur da lontano.
Ora, sulla base del compendio probatorio raccolto e sopra descritto, in questo giudizio non può dirsi raggiunta la prova del fatto che abbia colpito col salame . Parte_1 Persona_1
Per Come sopra scritto, tale circostanza è affermata sia da che da entrambe non pienamente Tes_2
Per attendibili per le ragioni sopra esposte. Giova precisare come nel giudizio intrapreso da queste dichiarazioni sono state sufficienti a corroborare l'assunto, sia perché esso era sostenuto anche da parte datoriale, sia perché non erano emersi elementi di segno contrario.
In questa sede, a queste dichiarazioni, si oppone, innanzitutto, quanto riferito da la quale ha Per_2
Per affermato di non aver visto colpire col salame. Di per sé, tale dichiarazione non sarebbe Pt_1
decisiva, giacché la stessa ha affermato che stesse lavorando, dunque potrebbe non aver volto lo sguardo verso le due litiganti in quel momento.
Tuttavia, a ciò si aggiunge il fatto il teste ha dichiarato come nessuna delle due, Tes_1 nell'immediatezza dell'accaduto, avesse fatto riferimento alla condotta sopra descritta: “Nessuna delle due parlò del salame”.
Se ciò è vero, appare inverosimile che tale condotta sia stata effettivamente posta in essere, in quanto
Per sarebbe stata immediatamente fatta valere da in sua difesa.
Dal complesso delle deposizioni sopra riportate, si può dunque affermare che: a) abbia Persona_1
iniziato la discussione (per questioni non attinenti al lavoro da svolgere), mentre si trovava nella Pt_1
Per propria postazione (cfr. testi ) b) la discussione sia sfociata in una lite, prima verbale;
c) poi Tes_2
Per fisica, in quanto avrebbe graffiato l'altra lavoratrice (cfr. testi e ). Per_2 Tes_1
Da questa descrizione si evince che abbia partecipato alla lite solo verbalmente. Pt_1
Il fatto ha rilevanza disciplinare, ma è punibile con una sanzione conservativa.
pagina 11 di 15 L'articolo 69, rubricato “Ammonizione - Multa – Sospensione”, prevede che “Normalmente
l'ammonizione verbale o quella scritta saranno adottate nei casi di prima mancanza. La multa nei casi di recidiva;
la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno adottarsi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione, il lavoratore che: (…) 9) che si presta a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempreché il litigio non assuma carattere di rissa (…)”.
L'art. 70, invece, rubricato “Licenziamento per cause disciplinari”, prevede il licenziamento immediato nel caso di “1) rissa o vie di fatto nello stabilimento”.
A parere dello scrivente, la differenza tra le due ipotesi risiede nel fatto che la rissa esclude l'operatività della fattispecie più tenue, mentre, nel caso di passaggio alle vie di fatto, il discrimine è rappresentato dal consenso prestato all'evoluzione della lite. Difatti, il verbo “prestarsi”, utilizzato dall'art. 69 sembra evocare il caso in cui il passaggio alle vie di fatto non sia scaturito dall'azione dell'incolpato, ma questi non vi sia comunque sottratto.
Tale interpretazione, peraltro, è conforme a quell'orientamento di legittimità, a mente del quale, ai fini dell'integrazione della giusta causa del licenziamento dovuto ad una rissa tra colleghi, diventa importante stabilire se vi è stato consensuale passaggio alle vie di fatto, oppure se una parte è stata responsabile del litigio e dello sbocco violento dello stesso (Cassazione civile sez. lav., 04/04/2017,
n.8710).
Nel caso di specie, può escludersi che l'alterco sopra descritto costituisca una rissa ai sensi della disciplina collettiva.
In accordo con quanto affermato sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, la suddetta espressione, inserita all'interno di vari contratti collettivi, individua una contesa, anche tra due sole persone, idonea a determinare, per le modalità dell'azione e la sua capacità espansiva, una situazione di pericolo per i protagonisti e per altre persone e, comunque, ove la lite si svolga nel contesto lavorativo, un grave turbamento del normale svolgimento della vita collettiva nell'ambito della comunità aziendale, nozione più lata di quella "penalistica", nella quale primeggia la tutela dell'incolumità personale e in cui è presupposta come dimensione minima del conflitto la partecipazione di almeno tre persone (Cass. 7 settembre 2023 n. 26043).
pagina 12 di 15 Più specificamente, si è detto che (v. Cass. 2 febbraio 2016, n. 2830), “la nozione di rissa richiamata da alcuni contratti collettivi nazionali di categoria nei loro codici disciplinari non coincide con quella propria del diritto penale, così che non sono rilevanti il numero dei partecipanti, il carattere violento della contesa e il pericolo per l'incolumità pubblica, poiché è sufficiente una contesa anche tra due sole persone idonea a procurare una situazione di pericolo non limitata ai protagonisti, per le modalità dell'azione e l'eventuale coinvolgimento di terzi, anche in considerazione della possibile alterazione del pacifico svolgersi della vita collettiva. Nonostante tale interpretazione dell'espressione
“rissa” del contratto collettivo nazionale di categoria, non rientra in tale ipotesi e non costituisce né giusta causa, né giustificato motivo soggettivo di licenziamento una spallata inferta da un dipendente a un collega senza conseguenze sull'equilibrio fisico della vittima, anche in considerazione delle mansioni espletate dall'autore del fatto, poiché esse non sono caratterizzate da particolari elementi fiduciari”.
Ebbene, in base a quanto emerso dall'istruttoria, l'alterco ha interessato due sole persone, è rimasto contenuto a quanto accaduto sulla scala in cui si trovava non aveva la potenzialità di estendersi Pt_1 ad altre persone, né di creare pericolo a queste, ha inciso limitatamente sull'organizzazione aziendale, tanto che entrambe le contendenti sono rientrate a lavoro poco dopo.
Per Quanto invece alla genesi della lite e al passaggio alle vie di fatto, esso sarebbe imputabile a , in quanto non risulta che la ricorrente abbia esercitato alcuna violenza fisica, pur partecipando attivamente alla lite in via verbale.
Il fatto contestato, dunque, pare sussumibile sotto l'ipotesi attenuata, coperta da una sanzione conservativa.
Tale assunto comporta l'applicazione della tutela reintegratoria attenuata, come affermato dalla
Consulta nella recente sentenza n. 129/2024: “(…) E allora, la disposizione censurata può – e deve – essere letta nel senso che il riferimento alla proporzionalità del licenziamento, il cui difetto è attratto all'ambito della tutela solo indennitaria del licenziamento illegittimo, ha sì una portata ampia, tale da comprendere anche le ipotesi in cui la contrattazione collettiva vi faccia riferimento, come clausola generale ed elastica, non diversamente dalla legge, allorché questa richiede che il licenziamento si fondi su una giusta causa o un giustificato motivo e ne definisce la nozione. Essa non concerne, però, anche le particolari ipotesi di regolamentazione pattizia alla stregua delle quali specifiche e nominate inadempienze del lavoratore sono passibili solo di sanzioni conservative. In tali ipotesi, il fatto contestato è in radice inidoneo, per espressa pattuizione, a giustificare il licenziamento. Non vi è un
‟fatto materiale” che possa essere posto a fondamento del licenziamento, il quale, se intimato, risulta pagina 13 di 15 essere in violazione della prescrizione della contrattazione collettiva, sì che la fattispecie va equiparata a quella, prevista dalla disposizione censurata, dell'«insussistenza del fatto materiale», con conseguente applicabilità della tutela reintegratoria attenuata.
9.3.– La mancata previsione della reintegra nelle ipotesi in cui il fatto contestato sia punito con una sanzione conservativa dalle previsioni della contrattazione collettiva andrebbe ad incrinare il tradizionale ruolo delle parti sociali nella disciplina del rapporto e segnatamente nella predeterminazione dei canoni di gravità di specifiche condotte disciplinarmente rilevanti.
Le previsioni della contrattazione collettiva sono espressione dell'autonomia negoziale di entrambe le parti, sì che la predeterminazione della sanzione conservativa consente al datore di lavoro di conoscere in anticipo la gravità di specifiche inadempienze del lavoratore e quindi di adeguare ex ante il provvedimento disciplinare senza correre il rischio di dover subire l'alea di un successivo giudizio di proporzionalità; se la ratio del ridimensionamento della rilevanza del sindacato di proporzionalità, recato dal d.lgs. n. 23 del 2015, è anche quella di garantire maggiore certezza, tale finalità risulta ampiamente soddisfatta dalla puntuale tipizzazione operata della contrattazione collettiva.
Non è quindi contraddetto il ridimensionamento della tutela reintegratoria in caso di licenziamento disciplinare, che rimane pur lasciando fuori dall'esclusione della valutazione di proporzionalità
l'ipotesi dello specifico fatto, disciplinarmente rilevante, che la contrattazione collettiva preveda come suscettibile di una sanzione solo conservativa.
Rimane altresì la simmetria tra licenziamento disciplinare e licenziamento per ragione di impresa, tracciata da questa Corte nella sentenza n. 128 del 2024 sulla linea del “fatto materiale insussistente”, lungo la quale c'è il riallineamento delle due fattispecie di licenziamento, anche se il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo per un fatto assai lieve, tipizzato dalla contrattazione collettiva con previsione specifica, si collochi al di qua di quella linea e ricada anch'esso nella tutela reintegratoria attenuata”.
Va in ogni caso esclusa la ritorsività del provvedimento espulsivo, giusta l'assenza di qualsivoglia allegazione sul punto.
Le spese seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto pagina 14 di 15 trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore medio per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase istruttoria e per la fase decisoria (per controversie di valore indeterminabile – complessità bassa), e si determina in € 4.629,00 il compenso complessivo,. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) ANNULLA il licenziamento intimato a da in data Parte_1 CP_1
2) CO , in persona del legale rappresentante p.t., alla reintegrazione CP_1
del lavoratore nel posto di lavoro di e al pagamento in favore di quest'ultima Parte_1
di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura non superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
3) CO , in persona del legale rappresentante p.t., al versamento dei CP_1
contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva;
4) CO , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle CP_1 spese di lite, liquidate in € 4.629,00, oltre rimb. forf., IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. ;
5) DISPONE la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena come da separata ordinanza.
IVA e CPA.
Modena, 13/06/2025
Il Giudice Del Lavoro
Dott. Andrea Marangoni
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