Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 4987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4987 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 17279/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Sezione II di Napoli in composizione monocratica, in persona del dott. Diego Ragozini, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 17279 dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3926/2022 del 27/05/2022 emesso da Tribunale di Napoli, II sez. civile, nel procedimento monitorio rubricato al numero di r. g. 12546/2022. TRA
nato a [...] Parte_1
(NA) il 6.5.1942 (codice fiscale , C.F._1
nato ad [...] il [...] (codice Parte_2 fiscale ), nata ad CodiceFiscale_2 Parte_3
CH (NA) il 3.11.1973 (codice fiscale ed C.F._3
nata a [...] il [...] Parte_4
(codice fiscale , tutti residenti in C.F._4
Casamicciola Terme alla Via Montecito n. 31, rapp.ti e difesi dall'avv. Ermanno Ferraro (codice fiscale
), presso il quale elett.te domiciliano in C.F._5
Napoli alla Via Egiziaca a Pizzofalcone n. 87, giusta procura alle liti in calce all'atto di opposizione
- opponenti-
E in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_1
Amministrazione, Dott. C.F.: CP_2
, con sede legale in Milano, Piazza C.F._6
Borromeo 14, partita iva e codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Milano n. , REA n. MI - 1612332, quale P.IVA_1 incaricata (giusta procura per Notaio Dott. Persona_1 registrata presso Ufficio Territoriale di RO 1 il 15.09.2020 al n.
20899, serie 1T - Rep. n. 18801 – Rogito n. 12101) per lo svolgimento di servizi di assistenza e supporto nella gestione, amministrazione, incasso e recupero di crediti della mandante società " Controparte_3
, in forma abbreviata "
[...] CP_4
, con sede in RO (RM), Via Flaminia n. 491, società
[...] costituita in Italia in data 26 febbraio 2004, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di RO , capitale sociale Euro 1.620.000,00 P.IVA_2
(unmilioneseicentoventimilavirgolazerozero) interamente sottoscritto e versato, R.E.A. n. RM - 1061820, PEC
[...]
autorizzata all'esercizio della Gestione Collettiva del Email_1
Risparmio ed all'istituzione di fondi speculativi, iscritta al n. 193 dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia, giusta delibera del Governatore di Banca d'Italia di data 25 marzo 2005, comunicata giusta lettera raccomandata di data 7 aprile 2005 prot.n. 344642, Sezione Gestori di FIA, per conto ed in qualità di gestore FIA riservato denominato "Fondo P&G Utp Management" che investe in crediti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e, del D.M. 5 marzo 2015 n. 30, istituito in forma chiusa e riservato, giusta i poteri ad esso spettanti a norma del vigente statuto sociale nonché in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione di data 8 maggio 2020, il quale, in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco conclusosi in data 13.12.2019, ha acquistato in pro soluto ed in blocco da , con sede Controparte_5 legale in Torre del Greco (NA) al Corso Vittorio Emanuele n. 92/100, un portafoglio di crediti non performing misto “secured” e
“unsercured” (i “Crediti”) vantati nei confronti di debitori dalla Banca Cedente, giusta avviso di cessione dei crediti pro soluto ed in blocco ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 1 e 4 della Legge 130/1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale parte seconda n. 51 del 29/04/2021, rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Foglia, Codice Fiscale
, P. IVA , ed elettivamente C.F._7 P.IVA_3 domiciliata presso lo Studio del medesimo in AN RI CA
VE (CE) alla Via Jan Palach n. 10, giusta mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
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- opposta - CONCLUSIONI come da note di trattazione scritta per l'udienza del 25/02/2025: parte opponente: “per gli opponenti signori impugna, Parte_1 per quanto di ragione e di interesse di essi signori , in Parte_1 via preliminare, l'ordinanza emessa in data 5.6.2024, di cui chiede la revoca, insistendo nell'accoglimento delle richieste istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. in atti. Ferma tale preliminare richiesta, in via gradata e salvo gravame, l'avv. Ermanno Ferraro conclude insistendo nell'accoglimento di ogni domanda, eccezione, deduzione e richiesta, principale e subordinata, di merito ed istruttoria, formulate nel presente giudizio con ogni relativo atto che abbiansi in questa sede per espressamente ripetute e trascritte, parola per parola, nessuna esclusa e/o eccettuata, sempre con rigetto di ogni avversa conclusione e con espresso rifiuto del contraddittorio in ordine a qualsivoglia domanda e/o eccezione nuova formulata ex adverso.”; parte opposta: “si riporta a tutti gli atti di causa e ne chiede l'integrale accoglimento con vittoria di spese e competenze professionali. L'opposta impugna e contesta fermamente tutte le eccezioni sollevate dalla controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto nonché destituite di qualsivoglia fondamento logico e giuridico. Parte opposta chiede che la causa venga decisa insistendo per il rigetto dell'opposizione formulata da controparte poiché palesemente infondata, sia in fatto che in diritto, oltre che inammissibile, improponibile ed improcedibile nonché per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte ed illustrate in narrativa. Con vittoria di spese e competenze professionali oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per Legge.” SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE Si premette che, alla luce della legge 18.6.2009 n. 69, si procederà ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, in attuazione alla novella dell'art. 132 n. 4 c.p.c., non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questiones sollevate dalle parti, ma potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni
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“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata. Pertanto, le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo) ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
* * * * * Con ricorso per decreto ingiuntivo la odierna parte Controparte_1 opposta, ha, in primo luogo, dedotto che Parte_1
aveva sottoscritto con la “
[...] Controparte_5
” un contratto di mutuo chirografario a medio termine n.
[...]
138/620/1008703, un contratto di prestito con cessione del quinto della pensione n. 110/670/1020736 e due contratti di conto corrente rispettivamente nn. 138/330/9941 e 138/1154781. La ricorrente Società ha inoltre dedotto che il menzionato si ero reso inadempiente nei confronti Parte_1 della predetta Banca per non aver corrisposto le rate di rimborso del contratto di mutuo chirografario e del contratto di prestito, presentando poi uno “scoperto” sui conti correnti bancari, nonché una partita debitori/creditori di euro 58,50, con la conseguenza che lo stesso si sarebbe reso debitore per la complessiva somma di euro 49.461,75, come emersa dalla certificazione ex art. 50 T.U.B., depositata in sede monitoria. La ha altresì dedotto che, con riferimento al Controparte_1 contratto di mutuo chirografario, , Parte_2 Parte_4
e si sarebbero costituiti quali garanti per
[...] Parte_3 avallo. Con decreto ingiuntivo n. 3926 del 27.5.2022 (R.G.N. 12546/2022), l'intestato Tribunale, in accoglimento del ricorso, ha ingiunto a di pagare la somma di € Parte_1
49.461,75, per la casuale di cui al ricorso, oltre interessi al tasso come in ricorso, e di tale somma, per la sola parte di euro € 6.460,67, ha ingiunto in solido di pagare ai sig.ri , Parte_2
, oltre interessi come in Parte_4 Parte_3 ricorso. Ha, altresì, ingiunto a tutti i predetti di pagare le spese di lite della procedura che ha liquidato in € 286,00 per spese, ed € 1.305,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
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Copia del decreto ingiuntivo in questione e del relativo ricorso sono stati regolarmente notificati in data 13.6.2022 agli ingiunti. Avverso l'innanzi indicato decreto proponevano opposizione, ex artt. 645 e segg. c.p.c., i signori , Parte_1
, e , Parte_2 Parte_4 Parte_3 contestando: 1) incompetenza territoriale per essere competente il
Tribunale di Napoli, sezione distaccata di CH;
2) inopponibilità della cessione dei crediti oggetto del decreto ingiuntivo opposto per mancata comunicazione agli opponenti ai sensi art. 1264 c.c.;
3) nullità per indeterminatezza del ricorso ex articolo 163 e 164 cc;
4) impossibilità ad adempiere ex artt. 1467 e segg. c.c.; 5) inammissibilità e improcedibilità della domanda monitoria nei confronti di , e Parte_2 Parte_4 [...]
i quali avrebbero prestato la garanzia con avallo solo per Parte_3 la cambiale e in ogni caso per decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c.; 6) mancata prova del credito;
7) interessi non dovuti in quanto anatocistici, moratori e oggetto di capitalizzazione trimestrale.
Per tutto quanto dedotto, parte opponente chiedeva la revoca del decreto opposto. Nel costituirsi la società, preliminarmente, contestava l'improcedibilità e/o nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato dagli opponenti in quanto afferente ad un numero errato (3929/2022), nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda in quanto difforme dalla realtà fattuale come comprovata dalla documentazione prodotta, chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio. In prima udienza il giudice assegnava alle parti il termine di giorni 15 per il tentativo di mediazione obbligatoria e rinviava in prosieguo. Successivamente, constatato l'esito negativo dell'esperita procedura di mediazione, e, su richiesta di parte opponente, concedeva i termini ex articolo 183 6° comma c.p.c. Con ordinanza del 05/06/2024, il giudice, lette le note e ritenuto che non sussistessero i presupposti, negava la provvisoria esecuzione del decreto opposto e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 25.2.25 ore 9.00. All'esito,
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assegnava la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. 1) Sull'eccepita nullità dell'atto di opposizione in quanto afferente a numero errato In limine litis, con riferimento all'eccezione di asserita nullità dell'atto di opposizione sollevata da parte opposta, è agevole rilevare che la stessa, risulta infondata, trattandosi semplicemente di un mero errore materiale laddove è stato indicato il n. di d.i., 3929/2022 anziché il n. 3926/2022 e ciò in considerazione del fatto che nel medesimo atto viene indicato il numero di ruolo del procedimento monitorio, ovvero il n. 12546/2022 e parte attrice ha regolarmente depositato il decreto ingiuntivo n. 3926/2022 oggetto di opposizione, sicché alcuna incertezza risulta in merito alla individuazione del decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio. 2) Sulla competenza territoriale del Tribunale di Napoli Pregiudizialmente, va rigettata l'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata da parte attrice in quanto il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso dal Tribunale di Napoli in piena aderenza alle norme sulla competenza territoriale. Infatti, eventuali questioni attinenti alla ripartizione interna (sede centrale di Napoli vs. sezione distaccata di CH) non integrano un difetto di competenza in senso proprio, trattandosi del medesimo Ufficio Giudiziario, ma mera irregolarità attenente alla distribuzione degli affari, che non comporta la nullità del procedimento.
In merito la Cassazione ha affermato che fra ufficio giudiziario centrale e sezione distaccata non sussiste un rapporto di competenza territoriale in senso stretto: «La ripartizione delle cause tra la sede centrale di un ufficio giudiziario e le sezioni distaccate, stabilita dall'art. 48 quater del r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, introdotto dall'art. 15 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, attiene alla redistribuzione degli affari tra le articolazioni appartenenti ad un unico ufficio;
non individua una peculiare competenza della sezione distaccata rispetto alla sezione centrale. Pertanto, l'iscrizione a ruolo della causa mediante deposito della relativa nota negli uffici di cancelleria di una sezione distaccata, piuttosto che in quelli della sede centrale (o
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viceversa), non configura una causa di nullità del procedimento, e men che mai una questione di competenza, ma costituisce una mera irregolarità» (Corte di Cassazione, Sezione III, 8 ottobre 2010 n. 20921). Pertanto, l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere rigettata, non ravvisandosi alcuna violazione dei criteri legali di riparto. 3) Sull'opponibilità della cessione dei crediti oggetto del decreto ingiuntivo opposto Preliminarmente, va rigettata l'eccezione mossa da parte opponente sull'inopponibilità della cessione dei crediti oggetto del decreto ingiuntivo opposto per mancata comunicazione agli opponenti ai sensi art. 1264 c.c. Al riguardo, è il caso di rammentare che la fattispecie in esame è regolamentata dall'art. 58 T.U.B., ai sensi del quale la notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, producendo tale adempimento gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo così irrilevante la singola notifica o accettazione, dal momento che dalla data della pubblicazione la cessione si intende comunque notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie. Sul punto la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la notifica della cessione di credito ex art. 58 TUB si perfeziona con la pubblicazione dell'Avviso di cessione. In tal senso Cass. Civ. n. 10200/21: “nel caso di cessioni in blocco L. n. 130 del 1999, ex art. 4 la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 Testo Unico Bancario (L. n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e
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segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495, Cass., 17/03/2006, n. 5997)”. Nel caso di specie parte opposta ha fornito, già in sede monitoria, la prova della notifica della cessione di credito ex art. 58 T.U.B. da
, con sede legale in corso Vittorio Controparte_5
Emanuele 92/100, 80059 torre del greco (na), codice fiscale n.
a per conto ed in qualità di gestore P.IVA_4 CP_4 del fia italiano riservato denominato “p&g credit management uno”, tramite la produzione dell'Estratto Gazzetta Ufficiale Parte II n. 51 del 29/04/2021, ne consegue che la quale Controparte_1 società mandataria del fondo, è legittimata attivamente a esigere il pagamento del credito ceduto oggetto di opposizione. L'eccezione di parte opposta circa un'asserita mancata notifica individuale della cessione è pertanto priva di fondamento, la procedura seguita è perfettamente conforme alla legge speciale in materia e rende efficace e dunque opponibile la cessione del credito al debitore ceduto senza necessità di ulteriori comunicazioni. Si aggiunge inoltre che secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la notificazione della cessione del credito costituisce atto a forma libera non soggetto a particolari discipline o formalità, tanto che la stessa notificazione ben può essere effettuata mediante l'atto giudiziario con il quale il cessionario conviene in giudizio il ceduto per ottenere il pagamento, o addirittura nel corso della causa. Da ultimo in tal senso Cass. civ. n. 654/2025 secondo cui:“ la notifica al debitore ceduto del ritrasferimento del credito dal cessionario al cedente (cd. retrocessione) è, come per l'originaria cessione, atto a forma libera, purché idoneo a rendere il debitore consapevole della mutata titolarità del credito, cosicché essa può essere effettuata sia mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione in corso di causa nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.”.
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Alla luce delle su esposte considerazioni, il disconoscimento delle sottoscrizioni degli avvisi di ricevimento delle lettere racc. a.r. con cui si comunicava l'intervenuta cessione, depositate nel fascicolo monitorio, da parte degli attuali opponenti, risulta allo stato irrilevante. 4) Sull'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per indeterminatezza della pretesa creditoria e sulla prova del credito Priva di fondamento è anche l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per asserita indeterminatezza della pretesa creditoria. Al contrario, il credito azionato risulta specificamente individuato e determinato sia nell'an sia nel quantum sin dal ricorso per ingiunzione. In tale ricorso, infatti, la ha chiaramente indicato gli Controparte_1 estremi dei contratti da cui deriva il credito (mutuo, finanziamento pensionistico, conti correnti), nonché l'importo complessivo dovuto, dettagliando persino una piccola partita debitori/creditori di € 58,50, allegando certificazione ex art. 50 TUB dal quale risultava il conteggio analitico delle somme dovute a saldo. L'eccezione mossa dagli opponenti, secondo cui non sarebbero state elencate singolarmente le rate scadute o le modalità di calcolo, non configura una violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., tale livello di dettaglio non è richiesto nel procedimento monitorio, il quale per sua natura è sommario, ciò che conta è che il credito sia determinabile e fondato su idonea documentazione. In ogni caso, eventuali esigenze di specificazione sono state soddisfatte nel corso del giudizio di opposizione, attraverso la produzione dei piani di ammortamento e degli estratti conto completi relativi ai contratti in questione (documentazione versata in atti di causa). Dunque, alla luce di quanto esposto, non sussiste alcuna indeterminatezza nel credito azionato né alcuna nullità del decreto ingiuntivo. L'eccezione sollevata deve quindi essere rigettata. Questione diversa è quella sulla fondatezza del credito, che risulta sicuramente provato per ciò che attiene al mutuo, al finanziamento pensionistico e ai conti correnti nn. 138/330/9941 e 138/1154781, ma non per la partita debitori/creditori di € 58,50.
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Difatti, andando ad analizzare la certificazione ex art. 50 T.U.B. nella quarta colonna orizzontale troviamo la voce “Partite Debitori e Creditori di € 58,50”, che sebbene dettagliata (nella certificazione viene indicato il numero di conto, la casuale, la posizione ID, e il saldo all'estinzione del rapporto) non risulta provata.
La documentazione comprovante il credito, ovvero il contratto di conto corrente n. 138/920/4819 non viene prodotto dalla CP_1
e pertanto tale somma di €. 58,50 non potrà essere accertata
[...] ai fini della determinazione del credito. 5) Sull'ingiustificato inadempimento Nel merito, giova in limine delineare, in termini sistematici, gli elementi costitutivi della fattispecie invocata dall'attore, ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per evento sismico e per intervenuta normativa emergenziale Covid-19. L'obbligazione pecuniaria non può invero estinguersi per impossibilità sopravvenuta della prestazione, costituendo il denaro un genere che non subisce alcun perimento. Nel caso delle obbligazioni pecuniarie, la responsabilità del debitore è pertanto tendenzialmente oggettiva, potendosi, al limite, giustificare il semplice ritardo nei rarissimi casi in cui l'impossibilità di pagare puntualmente sia non solo assoluta ma altresì oggettiva, e dunque riguardi non il singolo debitore ma potenzialmente qualsivoglia debitore. Un'impossibilità soggettiva, per converso, non può mai essere in grado di giustificare né l'inadempimento assoluto né il ritardo. In linea generale, occorre precisare che l'impossibilità che estingue la obbligazione del debitore ex articolo 1256 c.c., è da intendersi in senso assoluto ed oggettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile o prevedibile, che impedisce definitivamente o temporaneamente l'inadempimento. L'impossibilità sopravvenuta che libera dall'obbligazione deve consistere quindi non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso. Giova, altresì, ricordare che le obbligazioni pecuniarie per loro natura non sono mai esposte ad una materiale o giuridica oggettiva impossibilità ma solo ad una soggettiva inattuabilità connessa all'indisponibilità o alla penuria dei flussi di cassa.
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Sul punto i giudici di legittimità hanno precisato che “in materia di obbligazioni pecuniarie l'impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità del debitore non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo e assoluto tale da non poter essere rimosso e non può consistere nella mera impotenza economica dipendente dall'inadempimento di un terzo nell'ambito di un diverso rapporto (Cass. 25-5-2004 n. 9645). Poiché, dunque l'estinzione di un'obbligazione può derivare unicamente dal sopravvenire di un evento che oggettivamente e in modo assoluto impedisca la possibilità della relativa prestazione... il che, alla stregua del principio secondo cui genus nunquain perit, può verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto un fatto o una cosa determinata o di genere limitato, e non già una somma di denaro (Cass. 16/03/1987 numero 2691; Cass. 17/06/1980 n. 3844; Cass. 15/7/1968 n. 2555, nello stesso senso Cass. 30/04/2012 n. 6594)” ( Cass. n. 25777 del 2013). Da ciò ne consegue, che nel caso di specie, la circostanza “evento sismico” invocata dall'attore non giustifica l'inadempimento e non elimina né sospende il debito. Per ciò che concerne l'eccepita normativa emergenziale “Covid- 19”, ovvero l'applicazione dell'art. 56 del Decreto 17.3.2020 n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) al caso di specie, bisogna rilevare che l'invocata normativa stabiliva la possibilità per imprese e professionisti di beneficiare del divieto di revoca, della proroga e della sospensione sui finanziamenti in essere. I soggetti beneficiari in possesso dei requisiti di ammissibilità potevano richiedere l'applicazione di queste misure agli intermediari finanziari facendone domanda entro i termini di legge. Nel caso di specie l'opponente non ha dato prova di tale Parte_1 richiesta e né tantomeno d'intervenuta moratoria individuale concordata con la banca, ma solo di una mera richiesta di congelamento del conto corrente e del mutuo chirografario senza esito. Pertanto alla luce delle suesposte considerazioni non si può accogliere l'eccezione d'impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1256 c.c. 6) Sull'esigibilità del credito
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L'eccezione mossa da parte attrice sulla desunta inesigibilità del credito azionato in considerazione del fatto che alcuna comunicazione di recesso e/o di decadenza dal beneficio del termine ex artt. 1186 c.c. è stata mai effettuata dalla “
[...]
” di Torre del Greco all'attuale opponente Sig. Controparte_5
e ai garanti per avallo Parte_1 [...]
, e , risulta infondata Parte_2 Parte_4 Parte_3 per una serie di motivi e va pertanto respinta. In primis quanto al contratto di mutuo, il protratto mancato pagamento delle rate da parte del Sig. ha Parte_5 determinato l'integrale scadenza del debito in capo a lui ed ai garanti, rendendo l'obbligazione immediatamente esigibile in quanto il mutuo era già giunto a naturale scadenza in data 14.07.2019, quindi prima dell'intrapresa azione monitoria. Inoltre, ed in maniera assorbente, per gli altri contratti, si ricorda che gli opponenti avevano avuto piena contezza della volontà della creditrice di ottenere il pagamento integrale del credito, già prima della notifica del decreto ingiuntivo (atto giudiziario che, di per sé, equivale a richiesta formale di pagamento immediato) per loro stessa ammissione, in quanto parte attrice in data 27.07.2018 aveva fatto istanza alla di congelare il conto Controparte_5 corrente e il mutuo chirografario, per evitare che producesse ulteriori interessi passivi e spese di gestione. Ne consegue che la banca aveva già inteso azionare la revoca degli affidamenti per i conti correnti e la decadenza dal beneficio del termine per l'altro finanziamento.
Dunque, anche in mancanza di una prova di una formale lettera di decadenza, al momento del ricorso monitorio tutte le somme richieste erano già dovute poiché le obbligazioni erano scadute o erano state legittimamente accelerate. In diritto, si aggiunga che, la comunicazione della decadenza dal termine ex art. 1186 c.c., non richiede formule sacramentali e può essere desunta da atti univoci del creditore tendenti a ottenere l'adempimento integrale. 7) Sull'eccepita liberazione dei garanti per avallo Ferme le considerazioni in fatto e in diritto fin qui esposte, bisogna rilevare che risulta pacifica la circostanza per cui in atti manca la cambiale su cui si assume essere stata apposta la garanzia per
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avallo come risulta dal contratto di mutuo garantito. E' noto che l'art. 36 RD 1736/1933 prevede che la garanzia abbia la forma scritta ed sia insita , incorporata nel titolo una volta apposta. La mancanza del titolo in atti ne implica l'assenza di prova della sua esistenza. La domanda nei confronti degli avallanti sarà quindi rigettata. 8) Sull'eccepita illegittimità dei tassi applicati Parte attrice al settimo capo dell'atto di citazione eccepisce in maniera del tutto generica e sommaria: sono stati applicati, ai fini della determinazione della pretesa somma oggetto del decreto ingiuntivo in questione ed in particolare del dedotto “scoperto” … “interessi” illegittimamente determinati ed “anatocistici” nonché interessi di mora non certo legittimi e, comunque, non dovuti> per cui chiede che venga eliminato dal saldo ogni importo non dovuto per interessi anatocistici, interessi moratori, capitalizzazione trimestrale ed ogni altro onere bancario non dovuto. L'eccezione proposta in quanto generica è infondata e va pertanto respinta, in ogni caso, quanto ad: A) Anatocismo La disciplina dell'anatocismo bancario ha subito diverse modifiche nel tempo, passando da una fase in cui era consentito, a un divieto generale, fino alla regolamentazione attuale che ne prevede l'applicazione solo in determinate condizioni (art. 120 TUB). Per quanto concerne il rapporto di credito dedotto in giudizio, alla luce della pronuncia delle Cassazione a Sezioni Unite n. 15130 del
29-05-2024, ed aderendo al principio ivi enunciato, in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Inoltre, per i contratti di cui è causa, escluse le posizioni dei garanti per i quali si è accertata l'assenza di valida pretesa
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azionata, è da considerarsi non consumatore Parte_1 atteso che lo steso, nell'atto introduttivo, allega di gestire un'azienda quale ristorante/pensione con esclusione quindi dell'applicabilità della disciplina in ordine alla vessatorietà delle clausole. In ogni caso, accertando i tassi applicati, va comunque esclusa la vessatorietà, atteso che : a) per il contratto di prestito con cessione del quinto della pensione n. 1106701020736 non è presente il tasso moratorio;
b) per il mutuo chirografario n. 138/620/1008703 stipulato il 14/01/2014, il TAN è 7,75%, in caso di mora il tasso è maggiorato del 2% quindi 9,75%, mentre la rilevazione media del tasso moratorio effettuata dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze per finanziamenti alle famiglie e alle imprese è di 2,1 regolante il periodo in cui è stato stipulato il contratto, quindi è da ritenersi di importo non manifestamente eccessivo ai sensi dell'art. 33 codice del consumo. c) per il conto corrente n. 138/330/9941 stipulato il 25.05.2004, il TAN è 6,59, in caso di mora è 8,59, con aumento del solo 2% mentre la rilevazione media del tasso moratorio effettuata dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze per finanziamenti alle famiglie e alle imprese è di 2,1 (regolante il periodo in cui è stato stipulato il contratto), quindi è da ritenersi di importo non manifestamente eccessivo ai sensi dell'art. 33 codice del consumo. d) per il conto corrente n. 138/1154781 acceso in data 30.06.2017, il TAN è 12,70, in caso di mora è del 14,00% (aumenta di 1,3%), mentre la rilevazione media del tasso moratorio effettuata dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze per finanziamenti alle famiglie e alle imprese è di 2,1 (regolante il periodo in cui è stato stipulato il contratto), quindi è da ritenersi di importo non manifestamente eccessivo ai sensi dell'art. 33 codice del consumo. Si può quindi facilmente dedurre che i tassi applicati dalla
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non presentano il carattere della vessatorietà e Controparte_5 pertanto possono ritenersi legittimi. In conclusione, l'opposizione risulta parzialmente fondata, quindi il decreto ingiuntivo deve essere revocato e parte opponente
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condannata al pagamento della diversa somma emersa in corso di causa. Nella regolamentazione delle spese di lite, da liquidare secondo il principio della soccombenza.
Le spese di lite, sono quindi poste a carico dell'opponente e si liquidano ai minimi attesa la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede: 1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 3926 del 27.5.2022; 2) condanna al pagamento Parte_1 dell'importo di € 49.396,14 con gli interessi legali dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo sino al soddisfo in favore di nella qualità di mandataria della società Controparte_1
P&G Società Di Gestione Del Risparmio - Societa' Per Azioni;
3) condanna alla refusione delle spese Parte_1 di lite in favore dell'opposta che liquida nella misura di € 3.809 per compensi oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso di spese generali;
4)rigetta la domanda nei confronti di , Parte_2 Parte_4
e ;
[...] Parte_3
5) condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore del legale anticipatario di , Parte_2 Parte_4
e che quantifica in euro 2540,00 oltre
[...] Parte_3 iva cassa e spese generali, ed euro 290,00 per spese;
Napoli, 20.5.25
Il Giudice
Dott. Diego Ragozini
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