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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/11/2024, n. 3186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3186 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. A.C. n. 79/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 79 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
nata in [...], il [...], parte difesa e Parte_1 rappresentata dall'Avv. Filomena Morgillo, come da procura in atti;
ricorrente
nato in San Felice a [...] il [...]. Parte_2 convenuto contumace
NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di separazione coniugale giudiziale.
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha richiesto disporsi la separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso per come modificate nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto a ruolo in data 10/01/2022, nata in [...] Parte_1
(NA) il 16/06/1987, premesso di aver contratto matrimonio con nato in Parte_2
San Felice a Cancello (CE), il 17/06/1987, in data 06/10/2008 in SO UV
(NA) (atto di matrimonio n. 30, parte I, anno 2008), dalla cui unione nascevano quattro figli - nata in [...] il [...], CP_1 Pt_3 nata in [...] il [...], nato in
[...] Parte_4
PO (NA) il 28/11/2015 e nata in [...] il [...] - chiedeva Controparte_2 disporsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, per condotte violente, sia morali che fisiche, relativamente alle quali aveva sporto denuncia all'autorità giudiziaria di competenza.
1 La ricorrente chiedeva, inoltre: - disporsi l'affidamento esclusivo dei figli a suo favore, con collocazione presso di sé, proponendo la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario;
- assegnarsi la casa coniugale a suo favore;
- determinarsi l'assegno di mantenimento in favore dei figli ed a carico del marito in euro 800,00, oltre alla corresponsione degli assegni familiari e del 50% delle spese straordinarie. Con riguardo all'obbligo di mantenimento, richiedeva, inoltre, che il convenuto prestasse adeguata garanzia reale o personale. All'esito della fase presidenziale (nel corso della quale, stante la contumacia del convenuto, venivano sentite la ricorrente e le minori e nonché acquisite CP_1 Pt_3 informazioni dai servizi sociali) venivano adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
affida i figli minori (oltre e , sopra identificate, anche , nato a [...]_3 Pt_4
PO il 28.11.2015, e nata in [...] il [...]) in via esclusiva alla CP_2 madre;
dispone che il SS del comune di SO UV organizzi visite protette tra il padre
e i figli , come specificato in motivazione, senza forzare i ragazzi , con onere di monitorarne la condotta e l'andamento dei rapporti, nonché le condizioni di vita (anche presso i nonni materni); si indirizzi il resistente, se consenziente, alla Par valutazione e al sostegno del D o di altro dipartimento di competenza ritenuto adeguato al caso , con aggiornamento periodico al giudice istruttore di seguito nominato;
dispone che il marito versi alla moglie entro il dieci di ogni mese per il mantenimento dei figli la somma di euro 60,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
Con la successiva memoria integrativa, la ricorrente ha formulato le seguenti richieste:
- dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del Pt_2
- la casa coniugale con i mobili e suppellettili che l'arredano continuerà ad essere assegnata alla ricorrente che vi continuerà ad abitare insieme d i figli;
- i figli minori saranno affidati in via esclusiva alla madre;
- confermare il Provvedimento Presidenziale circa il diritto di visita padre/figli;
- il Sig. verserà a titolo di mantenimento per i figli, entro il 05 di ogni mese, un Pt_2 assegno mensile di € 800,00 ossia € 200,00 per ogni figlio da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT a decorrere dal deposito dell'atto, corrisponderà altresì il 50% delle spese straordinarie occorrenti per i figli, come da protocollo CNF;
- emettere ogni ulteriore provvedimento di Legge;
Il convenuto, invece, non si è costituito, pur avendo ricevuto rituale notifica dell'ordinanza. Dopo l'acquisizione di informazioni aggiornate dai Servizi sociali, la parte ricorrente ha concluso per la pronuncia di separazione dei coniugi con addebito esclusivo al marito, per l'assegnazione della casa coniugale, per l'affidamento super esclusivo o esclusivo rafforzato dei minori alla madre (in subordine per la conferma dell'affidamento esclusivo disposto nella fase presidenziale), per la previsione di un assegno di mantenimento di € 800,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese (euro
2 200,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, il tutto oltre al 50% delle spese straordinarie.
***
2.Le risultanze di causa (l'audizione della ricorrente e delle figlie minori, la sentenza penale di condanna di per le lesioni cagionate a in data Parte_2 Parte_1
23.3.2019, la circostanziata querela sporta dalla ricorrente il 9.5.2021, il decreto di citazione a giudizio di per il reato di cui all'art. 570, 1 e 2° comma c.p. in Parte_2 danno della moglie e dei figli) hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, il comportamento irresponsabile e contra legem di parte convenuta nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono la prova che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
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3.Quanto alla domanda di addebito della separazione, il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 c.c., e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia della separazione. Oggetto di valutazione risulta essere anche la condotta dell'altro coniuge, dovendo procedersi ad una valutazione comparativa al fine di decidere se la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale. È altresì significativo che i comportamenti si siano tenuti prima o al massimo contestualmente alla separazione e cioè durante la convivenza matrimoniale, risultando i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione ininfluenti.
Nel caso in esame parte ricorrente adduce come motivi di addebito le condotte violente, sia verbali che fisiche, serbate dal marito nei suoi confronti ed anche in presenza della prole nonché l'assoluta mancanza di assistenza morale e materiale. Ebbene, le relazioni dei Servizi sociali di SO UV descrivono il convenuto quale persona caratterizzata da disturbi comportamentali con discontrollo degli impulsi sin dall'infanzia e con un'anamnesi positiva circa l'abuso di sostanze stupefacenti. Come si evince, in particolare, dalla relazione del Ser.D.di SO UV, Pt_2 effettuava, in data 18/09/2018, un esame tossicologico di controllo su matrice
[...] urinaria, risultando positivo alla Cocaina ed ai Cannabinoidi, ed un prelievo ematico, e da quella data dava più alcuna notizia di sé. La sentenza di condanna a suo carico conferma la veridicità dei comportamenti violenti e di disinteresse descritti in ricorso, sfociati nell'aggressione del 23/03/2019. Ne deriva un complessivo quadro probatorio chiaro ed univoco circa il comportamento di parte convenuta, che è stato tale da generare la crisi coniugale, caratterizzato da contegno irresponsabile in violazione degli obblighi correlati alla famiglia ex art. 143 cc, cioè di cura, apporto affettivo, rispetto e solidarietà familiare, sicché la domanda di addebito formulata da parte ricorrente merita accoglimento.
3 ***
4.Quanto alla richiesta di affidamento esclusivo rafforzato, ai sensi degli artt. 337 ter e 337 quater c.c., il principio generale dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori può essere derogato soltanto nel caso in cui, per comprovate ragioni, l'affidamento ad un genitore si ponga in contrasto con gli interessi del minore e renda, quindi, necessario l'affidamento esclusivo all'altro. Nel caso in esame, ancora in tempi recenti (cfr. la relazione dei Servizi Sociali di
SO UV del 31/10/2024, confermativa della precedente del 29/06/2023) è unicamente a prendersi cura dei figli minori in quanto Parte_1 Parte_2 continua ad essere poco presente per la prole e non versa alcun mantenimento. La relazione dei Servizi del 17/01/2023 mette in evidenza come il convenuto non abbia mai avviato la terapia prescrittagli dal medico psichiatra, il che non ha reso possibile avviare gli incontri protetti padre-figli come disposto con il provvedimento presidenziale. D'altronde anche le figlie minori, nel corso dell'audizione, rappresentavano che non vedevano né sentivano il padre da molto tempo.
In definitiva, l'affidamento congiunto dei minori, sia per la conflittualità esistente tra i coniugi che per le condotte di abbandono del padre, appare allo stato essere pregiudizievole per i minori, avendo attitudine a ritardare le normali attività nelle quali si espleta l'affidamento stesso. Di fatto, unicamente la figura materna consente alla prole di vivere in un contesto di vita sereno, lontano da un'ottica pregiudizievole, in un clima di affetto constante che mira, come appreso dai Servizi Sociali, al massimo e migliore sviluppo sul piano della crescita personale e culturale dei propri figli. invece, non si è mai Parte_2 attivato in un'ottica di costruzione di un sano rapporto relazionale con i propri figli ma si è allontanato sempre di più negli anni, dimostrandosi incapace di curare gli interessi della prole, tanto da non consentire alla stessa di conoscerne gli spostamenti.
Il distacco che il padre ha avuto negli anni con i propri figli, facendo mancare la sua presenza quotidiana, tanto che ad oggi i contatti con i propri figli risultano sporadici ed unicamente telefonici laddove avvengono, giustifica poi il regime di affido super- esclusivo o esclusivo rafforzato ai sensi dell'art.337-quater c.c., con la conseguenza che le decisioni di maggior interesse per i figli minori - ossia quelle riguardanti la salute, l'educazione, l'istruzione o la fissazione della residenza abituale, e più ampiamente tutte le questioni che possono riguardarvi – possano essere adottate adottate dalla madre anche senza il consenso preventivo dell'altro genitore e prescindendo dalla sua consultazione. territoriali od extra territoriali.
Alla madre, inoltre, quale collocataria dei figli minori, deve essere assegnata la casa coniugale ex art. 337 sexies c.c., in maniera tale da salvaguardare la conservazione dell'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
Quanto al diritto di visita del genitore non collocatario, il Tribunale ritiene di disporre la conferma dei provvedimenti assunti in sede presidenziale, disponendo che gli incontri padre-figli minori possano avvenire solo in ambiente protetto organizzato dai
Servizio sociali, con la presenza di un educatore o altro personale specializzato, senza
4 costrizioni o forzature dei minori e secondo un calendario da stabilire con gli interessati, non potendo preventivamente disporlo stante la lontananza fisica e la collocazione non nota del padre.
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5. Quanto ai provvedimenti di natura patrimoniale in favore dei minori, va premesso che la ricorrente non svolge attività lavorativa, è aiutata dalla famiglia di origine e percepisce l'assegno di inclusione. Il contributo al mantenimento della prole, ai sensi dell'art. 147 e 148 c.c., a carico di non essendo noto se quest'ultimo lavori o comunque abbia delle fonti di Parte_2 reddito, può essere quantificato in euro 450,00 (€ 150 per ciascun figlio minore), somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, cui va a sommarsi la corresponsione del 50% delle spese extra-assegno, da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. N. 556/2021). Viene escluso, invece, l'obbligo di mantenimento in favore della figlia atteso il CP_1 raggiungimento della maggiore età e il reperimento di un impiego lavorativo comprovato dalla documentazione in atti nonché considerato il grado di istruzione da lei raggiunto. Ancorché l'impiego reperito sia tempo determinato, deve ritenersi che la giovane sia ormai inserita nel mondo del lavoro.
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6.Le spese di lite sono a carico del convenuto cui è addebitata la separazione. Essendo stata parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la somma viene devoluta in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 79 /2022, così provvede: 1) pronunzia la separazione dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in SO UV (NA) il giorno 06/10/2008 (atto n. 30, parte
I, anno 2008, SO UV (NA);
2) accoglie la domanda di addebito formulata da parte ricorrente e per l'effetto dichiara che la separazione è addebitata a Parte_2
3) dispone l'affido esclusivo rafforzato - ai sensi dell'art. 337 quater, ultimo comma c.c.
- dei minori ed alla madre, presso la quale resteranno collocati;
Pt_3 Pt_4 CP_2
4) assegna la casa coniugale (situata in SO UV alla Via Firenze) a Pt_1 affinché vi possa abitare con i figli minori;
[...]
5) dispone che i Servizi Sociali del Comune di SO UV organizzino visite protette tra il padre e i figli secondo quanto specificato nei provvedimenti presidenziali (senza forzare i ragazzi, con onere di monitorarne la condotta e l'andamento dei rapporti, nonché le condizioni di vita (anche presso i nonni materni); si indirizzi il Par resistente, se consenziente, alla valutazione e al sostegno del D o di altro dipartimento di competenza ritenuto adeguato al caso …);
5 6) dispone che versi a per il mantenimento dei minori Parte_2 Parte_1
ed la somma di € 450,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni Pt_3 Pt_4 CP_2 mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative ai figli ed (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Pt_3 Pt_4 CP_2 Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
8) condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite che Parte_2 liquida in euro €1.904,50, oltre il rimborso per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
9) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di SO UV (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge. Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del (NA) per la trascrizione, le Controparte_3 annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 14/11/2024 Il Presidente estensore
Paola Del Giudice
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