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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 12/03/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2083/2023 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
BASILE ANGELA
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_1
MAIDA MARIA GRAZIA e dall'avv. Giovanni FORESTA
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza pervista al giorno 12.3.2025.
Con ricorso depositato in data 25.09.2023 il ricorrente indicato in epigrafe, premettendo di aver lavorato presso il Comune di Crotone, con mansioni di operaio addetto alle pulizie, dal 3.3.2001 al 2003 e successivamente sino all'anno 2022 quale addetto al settore della segnaletica stradale ( cfr. estratto contributivo in atti), ha lamentato di aver inutilmente richiesto all' rispettivamente con domande del 29.07.2022 e del 21.09.2022, il CP_1 riconoscimento della natura professionale delle patologie da cui risulta affetto, rivendicando la costituzione e la corresponsione dell'indennizzo ovvero di rendita per inabilità permanente.
Nella resistenza dell' secondo cui il ricorrente non avrebbe assolto l'onere, sullo stesso CP_1 incombente, di provare l'esposizione al rischio di contrarre le patologie denunciate, dovendosi pertanto escludere la sussistenza di un rapporto di causalità diretta tra la malattia professionale e l'attività lavorativa svolta, la causa è stata istruita mediante l'escussione dei testimoni citati dal ricorrente, l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'espletamento di consulenza medico-legale.
Ciò posto, proprio alla stregua delle risultanze istruttorie, la domanda non merita accoglimento.
Preliminarmente occorre osservare che, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 1124/1965, come integrato dalla pronuncia additiva della Corte Costituzionale n. 179/1988, “l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro”; tale principio è stato ulteriormente ribadito dall'art. 10, comma 4 del D. Lgs.
n. 38/2000, alla stregua del quale sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al citato T.U. delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale.
Ed invero, anche sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale invalso in materia, può affermarsi che, mentre la riconducibilità della patologia sofferta dal prestatore di lavoro alle previsioni di cui alle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 esclude la necessità di provare l'esistenza del nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta, nel caso in cui si tratti di malattie non tabellate, oppure non rientri nella previsione tabellare l'attività lavorativa in concreto espletata o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalle predette tabelle al fine di ricomprendere l'attività stessa nell'ambito delle loro previsioni, incombe sul prestatore assicurato l'onere di dimostrare la sussistenza del nesso eziologico secondo i criteri ordinari.1
Ebbene, per quanto ci occupa, va evidenziato che il consulente tecnico ha ravvisato a carico del ricorrente la presenza di a) “bulging discali in un contesto di spondilodiscoartrosi” e b) una
“meniscopatia degenarativa”.
Quanto alla patologia sub a) trattasi di malattia non tabellata - non essendo una vera e propria ernia discale 2 - per cui grava interamente sull' assicurato l'onere di provare la causa di lavoro, l'esposizione al rischio specifico, nonché la durata e le modalità della stessa che deve essere valutata in termini di ragionevole certezza ( cfr Cass n. 26041 del 17.10.2018); sul punto si osserva che il ricorrente ha dato prova di essere stato adibito, nel corso della propria attività lavorativa, a compiti comportanti la movimentazione manuale di carichi di peso variabile dai 20 ai 30 kg, senza tuttavia specificare la frequenza di tali operazioni: il
CTU ha tuttavia escluso la derivazione professionale della malattia( cfr. relazione depositata in data 22.09.2024).
Quanto alla malattia sub b) “meniscopatia degenarativa” trattasi di malattia tabellata3 ( M23.3) per “Lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico che comportano movimenti ripetuti di estensione o flessione del ginocchio e/o mantenimento di posture incongrue”; conseguentemente, al lavoratore basterà provare la malattia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva (anch'essa tabellata) perché il nesso eziologico tra i due termini sia presunto per legge, purchè avvenga all'interno del periodo massimo di indennizzabilità, nel caso di specie pari a due anni dalla cessazione delle lavorazioni (cfr. Cass.n. 23653/2016).
Orbene, sul punto si osserva che le dichiarazioni testimoniali, quanto all'attività espletata dal ricorrente dall'anno 2003 al 2022, ossia all'interno del periodo di indennizzabilità, nulla hanno dedotto, nello specifico, in ordine allo svolgimento di “Lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico che comportano movimenti ripetuti di estensione o flessione del ginocchio e/o mantenimento di posture incongrue”, convergendo, piuttosto, nel descrivere attività di saldatura e smerigliatura di ferri e paletti metallici, la movimentazione manuale di carichi pesanti 20-
30 kg (secchi di sabbia o cemento, latte di pittura dal peso di circa trenta chili, transenne metalliche) nonché l'utilizzo di attrezzi vibranti(quali martello pneumatico, il trapano e la smerigliatrice).
L'unica dichiarazione astrattamente idonea a dimostrare l'esposizione alla noxa patogena per “ meniscopatia degenarativa” si rintraccia nell'affermazione per cui “ il ricorrente utilizzava il martello pneumatico sia in piedi che piegato sulle ginocchia” ; riferimento che tuttavia, per la sua assoluta genericità in termini temporali, non può ritenersi idoneo a qualificare il rischio professionale, con assenza di qualsivoglia presunzione legale ( cfr. dichiarazioni testimoniali udienza del 22.3.2024). Ebbene, il consulente tecnico, con argomentazioni logiche e sufficienti, ribadite anche in sede di risposta alle bozza peritale, ha escluso, anche per tale patologia, la sussistenza di un rapporto di causalità diretta tra le tecnopatia denunciate dall'assicurato, pur riscontrata mediante l'esame della documentazione versata in atti, e le mansioni lavorative alle quali il ricorrente è stato adibito nel corso della sua vita professionale, così concludendo “Per quanto attiene invece, alla meniscopatia degenerativa, è da premettere che dalla raccolta anamnestica, sono emersi tre eventi traumatici pregressi avvenuti sia al ginocchio destro che sinistro, di cui per uno è stato anche riconosciuto nesso di causa dall' con infortunio sul lavoro con percentuale di danno del 6%. Si CP_1 rappresenta che l'evidenza radiologica ossia la RM alle ginocchia del 29.07.2022 ha documentato degli esiti distrattivi dei legamenti crociati anteriori compatibili con gli eventi di natura traumatica pregressi, in un quadro di contestuale meniscosi. Anche per tale ultimo dato, si rappresenta che lo stesso, può risultare fisiologicamente compatibile con l'età del soggetto ossia a un quadro parafisiologico degenerativo, confermando anche in tal caso l'insufficienza di un nesso causale con attività continuativa di movimentazione manuale dei carichi.”
Pertanto, non disponendo di elementi contrari che possano confutare il giudizio medico- legale sopra illustrato, il ricorso non può trovare accoglimento.
Spese irripetibili in presenza della dichiarazione di cui all'art. 152 disp.att. c.p.c.
Per le medesime argomentazioni le spese di CTU sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2083/2023, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili;
- pone a carico dell' le spese di consulenza liquidate con separato decreto. CP_1
Crotone, 12.3.2025
Il Giudice del lavoro
Alessia Vilei 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. ex multis, Cass. Sez. Lav. 30.12.2009 n. 27752. 2 cfr. pag 23 della CTU medico legale in atti. 3 Deve infatti rilevarsi che la presunzione legale sull'esistenza del nesso di causalità tra l'attività lavorativa e l'insorgere di una determinata malattia vale in materia di tutela assicurativa delle malattie professionali c.d. tabéllate, laddove la tabellazione rappresenta l'approdo e la cristallizzazione di giudizi scientifici specifici sul nesso di causalità, essendo la tabella redatta ed aggiornata in base alla legge , proprio allo scopo di agevolare la prova del nesso di causalità sul terreno assicurativo , così che , quando la malattia è inclusa nella tabella, al lavoratore basterà provare la malattia CP_1 e di essere stato addetto alla lavorazione nociva (anch'essa tabellata) perché il nesso eziologico tra i due termini sia presunto per legge ( così Cass.n. 23653/2016).