TAR Firenze, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 292
TAR
Ordinanza cautelare 5 febbraio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 19 marzo 2025
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TAR
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 10 bis L. 241/1990

    Il Tribunale ha ritenuto che la seconda motivazione del provvedimento, relativa alla sussistenza di un pregresso provvedimento di rifiuto non impugnato, fosse di per sé sufficiente a giustificare la reiezione della nuova istanza, assorbendo le doglianze relative al preavviso di diniego.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 5 D. Lgs. 286/1998

    Il Tribunale ha ritenuto assorbita tale doglianza dalla correttezza della motivazione fondata sul pregresso rifiuto non impugnato.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto di irricevibilità

    Il Tribunale ha ritenuto che la motivazione del provvedimento, basata su un precedente rifiuto non impugnato, fosse corretta e sufficiente a giustificare la reiezione della nuova istanza, assorbendo le censure relative all'irricevibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 292
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 292
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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