Ordinanza cautelare 5 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 19 marzo 2025
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00292/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00145/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 145 del 2025, proposto da KA Ali, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Randellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , Questura di Arezzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
- del provvedimento del Questore di Arezzo del 22 ottobre 2024 notificato a mani in pari data con il quale è stata rigettata la domanda di rinnovo del permesso per lavoro;
- nonché di ogni altro atto pregresso, successivo e comunque connesso, anche se di estremi ignoti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Arezzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa SC PI e udito il difensore del ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino del Pakistan, aveva chiesto in data 24 luglio 2023 il rinnovo del proprio permesso di soggiorno per lavoro subordinato, scaduto il 13 settembre 2023.
La Questura di Arezzo, con provvedimento del 12 luglio 2024, aveva rifiutato il rinnovo tenuto conto: « dell’irreperibilità e del totale disinteresse dello straniero alla definizione del medesimo procedimento da lui stesso avviato tramite inoltro di formale istanza ».
In data 10 settembre 2024 il ricorrente rientrava nuovamente nel territorio nazionale, in virtù di un visto di reingresso concesso dalla rappresentanza diplomatica italiana a Islamabad; in tale occasione gli veniva notificato il rifiuto della prima istanza.
In data 22 ottobre 2024 chiedeva nuovamente l’emissione di permesso di soggiorno.
Con provvedimento dello stesso 22 ottobre 2024 la Questura di Arezzo dichiarava irricevibile la nuova domanda, in quanto il richiedente era già stato destinatario di un decreto di rifiuto precedente, non impugnato, e siccome era munito di un visto di reingresso che non era stato rilasciato sulla base del parere favorevole della Questura, e risultava dunque illegittimo.
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente impugnava il suddetto decreto di irricevibilità, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, sulla base della dedotta illegittimità dell’atto.
Nello specifico, la parte ricorrente deduceva, con unico motivo, la violazione dell’art. 10 bis L. 241/1990, per non esserle stato notificato alcun preavviso di diniego, in tal modo precludendole la possibilità di dimostrare il possesso dei requisiti necessari al conseguimento del titolo di soggiorno; la violazione dell’art. 5 D. Lgs. 286/1998, in quanto la carenza del parere favorevole della Questura sul visto di reingresso non rileva nel procedimento oggetto di causa, che attiene al rinnovo del permesso di soggiorno. Il signor Ali evidenziava inoltre che il permesso era stato richiesto nuovamente solo nell’ottobre 2024 perché, antecedentemente, si trovava all’estero, impossibilitato a rientrare nel territorio nazionale, per aver subito il furto del passaporto.
3. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione dell’Interno, instando per la reiezione del ricorso.
4. La domanda cautelare, trattata alla camera di consiglio del 19 marzo 2025, veniva respinta dalla sezione con ordinanza n. 157/2025. Detto pronunciamento era impugnato dalla parte ricorrente, e il Consiglio di Stato lo riformava con ordinanza della sezione III n. 1899 del 26 maggio 2025, che accoglieva l’appello disponendo il riesame della posizione del richiedente da parte dell’Amministrazione.
La P.A. non procedeva al riesame.
4.1. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2025 la causa era trattenuta in decisione.
5. Si prendono in esame le doglianze proposte dal ricorrente.
Il provvedimento oggetto della presente causa è un atto plurimotivato, in quanto basato su due argomentazioni, entrambe di per sé idonee a supportare l’atto ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990: da un lato la carenza del parere favorevole della Questura, che avrebbe reso illegittimo il visto di reingresso, atto presupposto al titolo di soggiorno; dall’altro la sussistenza del pregresso provvedimento di rifiuto, che non era stato impugnato ed era perciò divenuto definitivo.
Orbene, tale seconda argomentazione, non contestata nel ricorso introduttivo (che, invero, non impugna il primo rifiuto), risulta di per sé idonea a giustificare la reiezione della nuova istanza di rilascio del permesso. Ispirate a tale fondamentale principio, ex multis : TAR Lazio, Roma, III, 3 aprile 2024 n. 6451; TAR Campania, Salerno, I, 26 marzo 2024 n. 735.
Accertata la correttezza di uno dei due argomenti spesi dalla PA nella motivazione del provvedimento, il collegio ritiene di assorbire le ulteriori questioni afferenti alla legittimità del visto, in applicazione del consolidato principio per cui: « Nel caso in cui il provvedimento impugnato si fondi su autonome “rationes decidendi”, la legittimità anche solo di una di esse comporta l'assorbimento delle censure rivolte avverso le altre ed infatti, quand'anche fosse accertata l'illegittimità di quest'ultime, resterebbe ferma ed inoppugnabile la prima, di per sé sufficiente a giustificare il provvedimento adottato. (n. aff. 1494/2021) » (Consiglio di Stato, I, 28 settembre 2023 n. 1236).
6. In virtù delle considerazioni che precedono il ricorso, siccome infondato, deve essere respinto, previo assorbimento delle doglianze afferenti al visto di reingresso.
7. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della fattispecie che ha formato oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE CA, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
SC PI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC PI | LE CA |
IL SEGRETARIO