Sentenza 7 maggio 2018
Massime • 1
Nel sistema tavolare, il concorso tra un diritto intavolato ed un diritto extra-tavolare non incompatibile con questo (nella specie diritto di proprietà e di servitù), non si risolve alla stregua dell'art. 5 del r.d. n. 499 del 1929, poiché soltanto nell'ipotesi di diritti incompatibili opera la regola della priorità dell'iscrizione tavolare ed assume rilevanza lo stato soggettivo, di buona o malafede, dell'acquirente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/05/2018, n. 10875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10875 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2018 |
Testo completo
10875-10 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta da servitù Oggetto: servitù Presidente - Lorenzo Orilia R.G.N. 23245/2013 Consigliere - Ubaldo Bellini - Cron. 10875 Giuseppe Fortunato · Consigliere Rel. UP 12.2.2018 Chiara Besso Marcheis . Consigliere - Mr.CI Francesco Cortesi Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23245/2013 R.G. proposto da Westend s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Dragona e dall'avv. Maurizio Calò, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via Cassiodoro n. 19. ricorrente
contro
Comune di Merano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Alda Dellantonio e dall'avv. Luigi Marzi, con domicilio eletto presso quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n. 5. – controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano n. 48/2013, depositata il 23.3.2013. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12.2.2018 dal Consigliere Giuseppe Fortunato;
641/18 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alberto Celeste, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, o in subordine, il rigetto. uditi gli Avv. Maurizio calò e albini Carlo, per delega dell'avv. Luigi Manzi.
FATTI DI CAUSA
La Westend s.r.l. ha proposto ricorso avverso la sentenza della sezione distaccata di BolzanoCorte d'appello di Trento - - n. 48/2013, depositata in data 13.3.2013. Ha dedotto che il Comune di Merano aveva proposto una domanda di acquisto a kusucapione della servitù di transito ad uso pubblico sulla striscia di A terreno ricadente nella particella 371/7 in titolarità della ricorrente;
che parte di tale porzione costituisce il cortile di accesso alla struttura alberghiera della Westend s.r.l., insistente sulla part. 451, mentre la restante porzione è separata materialmente da un muro ed è costituita da una striscia di terreno su cui insiste un viottolo che collega la passeggiata Lungo-Passirio alla Via Speckbacher, gravata da altra servitù di passo in favore di tre distinte porzioni private. Ha altresì esposto di aver eccepito in primo grado la prevalenza del suo acquisto tavolare in base al rogito del 26.9.1983 di entrambe le extra-tavolare della dette particelle rispetto all'acquisto controparte. Il tribunale di Merano ha accolto la domanda, dichiarando l'acquisto per usucapione della servitù e su appello della ricorrente, la Corte 3 . di Bolzano ha confermato la prima decisione, sostenendo che la striscia di terreno fosse stata destinata al transito pubblico per il tempo necessario all'usucapione e che non vi fosse prova di atti interruttivi se non quando il diritto era stato già acquistato;
che la strada fosse destinata all'uso pubblico in quanto funzionalmente diretta a porre in comunicazione la passeggiata lungo il fiume Passirio e la Via Speckbacher, senza che rilevasse la presenza di un cancello, che era rimasto sempre aperto;
che la strada fosse stata 2 utilizzata non da singoli residenti ma dalla generalità dei cittadini. Ha inoltre asserito che la ricorrente fosse in condizione di avvedersi dell'esercizio del passaggio sia per la sua destinazione quale punto di collegamento tra la passeggiata lungo il fiume ed altra via pubblica, sia per la presenza di un lampione che pure ne evidenziava la destinazione all'uso pubblico, non potendo quindi ritenersi in buona fede. Il ricorso si sviluppa in due motivi. Il Comune di Merano ha depositato controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo censura la violazione dell'art. 5, R.d. 499/1929 e dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., nonché l'omessa ed insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 360, comma primo n. 5 c.p.c.. La sentenza impugnata avrebbe riconosciuto l'opponibilità dell'acquisto extra-tavolare della servitù, equiparando la colpa dell'acquirente tavolare alla mala fede e gravandolo di un onere di diligenza non esigibile, specie a fronte di indizi non univoci né diretti;
la configurazione del viottolo non poteva condurre a supporre o a dubitare dell'esistenza della servitù, perché trattasi di una striscia di ridotte dimensioni che, nel primo tratto, conduce al cortile dell'albergo della ricorrente e che solo in un secondo tratto si sviluppa verso la via pubblica;
che su detta striscia gravavano tre servitù tavolari il che spiegava la separazione del percorso con un muro;
inoltre il lampione che serviva da illuminazione era posto a metà del primo tratto di strada ove precedentemente vi era una caserma dei Carabinieri, sicché esso era funzionale ad esigenze di sicurezza del presidio e non anche per agevolare il transito in orario notturno;
che inoltre detta porzione è qualificata nel Piano urbanistico comunale come strada pubblica.
1.1. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. La sentenza è stata depositata in data 23.3.2013 e pertanto ricade nella previsione dell'art. 360, comma primo n. 5 c.p.c. come 3 novellato dall'art. 54, comma primo, n. 1 lettera b) del dl. 22.6.2012, n. 83, convertito con I. 7.8.02012, n. 134. Come chiarito da questa Corte la nuova previsione, che si applica alle decisioni pubblicate dal trentesimo giorno dalla entrata in vigore della legge di conversione, contempla un vizio autonomo da quello di insufficiente contraddittoria o illogica motivazione. Data la portata sistematica delle novità introdotte con la nuova formulazione dell'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., il controllo sulla motivazione è ridotto al "minimo costituzionale" ed è circoscritto alle ipotesi di mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, di motivazione apparente, di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. s.u. 7.4.2014, n. 8053).
1.2. La decisione impugnata ha asserito che l'acquisto extra- tavolare della servitù di transito pubblico fosse opponibile all'acquirente tavolare della proprietà dell'immobile non essendo quest'ultimo in buona fede. Detta motivazione deve essere corretta ai sensi dell'art. 384, ultimo comma c.p.c.. Questa Corte ha chiarito che ai sensi dell'art. 2 del R.D. 28 marzo 1929, n. 499, il diritto di proprietà e gli altri diritti reali immobiliari non si acquistano per atto fra vivi se non con l'iscrizione nel libro fondiario. Per contro gli acquisti a titolo originario non sono soggetti a tale regola, con la conseguenza che la loro eventuale pubblicità non ha efficacia costitutiva, ma solo dichiarativa. L'art. 5, comma terzo, del R.d. 499/1923 fa salvi in ogni caso i diritti dei terzi acquistati sulla fede del libro fondiario anteriormente all'iscrizione o cancellazione, o all'annotazione della domanda giudiziale diretta ad ottenere l'iscrizione dell'usucapione o la cancellazione dei vincoli. 4 Nel conflitto fra l'acquirente per atto tra vivi e colui che abbia acquistato un diritto extra tavolare incompatibile, prevale di norma la priorità dell'intavolazione assistita dalla buona fede del soggetto a favore del quale essa è effettuata. La disposizione è però invocabile ove vengano in conflitto diritti incompatibili, mentre, in caso di conflitto il conflitto tra l'acquisto tavolare della proprietà e quello per usucapione di una servitù e quindi di diritti non incompatibili, la priorità dell'iscrizione tavolare non opera ed è irrilevante lo stato soggettivo di buona o malafede dell'acquirente tavolare (cfr. Cass. 14.6.2013, n. 15020). Era quindi irrilevante accertare se l'acquirente fosse in mala fede, o se la sentenza abbia omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio, ossia la qualificazione del percorso come strada pubblica ad opera del piano urbanistico comunale, o, ancora se la ricorrente avesse proceduto alla chiusura del cancello, mostrandosi consapevole della sussistenza della servitù.
2. Con il secondo motivo si censura la violazione degli artt. 825, 1061 c.c. e 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma primo n. 3, nonché per omessa o insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 360, comma primo n.5, c.p.c.. La sentenza ha statuito che la striscia gravata da servitù era stata utilizzata per un uso generalizzato non circoscritto ai soli residenti, traendo tale convincimento dalle caratteristiche morfologiche del bene, idoneo a porre in comunicazione il tratto lungo il fiume ed una strada pubblica, senza valutare in concreto l'utilità pubblica generale e senza tener conto che la strada è collocata in area prevalentemente residenziale;
la decisione avrebbe ritenuto credibili le dichiarazioni testimoniali, pur se provenienti solo da soggetti residenti, con argomentazioni di ordine logico e presuntivo sganciate dalla concerta ricognizione dei luoghi ed avrebbe omesso qualsivoglia valutazione circa l'animus possidendi.
2.1. La censura è infondata. 5 Anzitutto il ricorrente, pur prospettando un vizio di violazione di legge, ha sviluppato la censura soffermandosi sulla critica al modo in cui il giudice di merito ha valutato le risultanze istruttorie, insistendo sulla inattendibilità dei testi, sull'esistenza di un unico lampione al termine del primo tratto di strada, a suo parere non dimostrativo della destinazione della strada al transito pubblico, ed infine sulla notorietà ricevuta dalla controversia, finendo, infine, per concentrare le proprie critiche sulla sola sufficienza della motivazione con cui la sentenza ha ritenuto maturato l'usucapione della servitù. Si è già detto che la sentenza d'appello è stata depositata in data 2.3.2013 e pertanto ricade nella previsione dell'art. 360, comma primo n. 5 c.p.c. come novellato dall'art. 54, comma primo, n. 1 lettera b) del dl. 22.6.2012, n. 83, convertito con I. 7.8.02012, n. 134 e pertanto non è censurabile l'insufficienza della motivazione che non si traduca nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile". Q Occorre comunque considerare che un 'area privata può ritenersi assoggettata a servitù pubblica di passaggio, acquistata per usucapione, allorché concorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: a) l'uso generalizzato del passaggio da parte di una collettività indeterminata di individui, considerati "uti cives" in quanto portatori di un interesse generale, non essendo sufficiente un'utilizzazione "uti singuli", cioè finalizzata a soddisfare un personale esclusivo interesse per il più agevole accesso alla propria unità abitativa;
b) l'oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito tramite l'esercizio della servitù; c) il protrarsi per il tempo necessario all'usucapione (Cass. 10.1.2011, n. 354; Cass. 9.7.2003, n. 10772; Cass. 29.5.1998, n. 5312; Cass. 29.4.1995, n. 4755). 6 La sentenza ha accertato, attribuendo motivatamente credito alle testimonianze assunte in istruttoria, che non solo i residenti utilizzassero il percorso per giungere alla rispettive proprietà ma che la strada fosse utilizzata dalla generalità degli utenti, essendo quel tragitto il più breve per giungere dalla passeggiata lungo il fiume Passirio ad altra via pubblica. Tenendo conto dell'interesse dei testi ad avvantaggiarsi del passaggio, ne ha valutato le deposizioni con prudenza giungendo comunque a ritenerle attendibili, e tale accertamento, essendo pertinente alla selezione degli elementi di prova ritenuti più idoeni a sorreggere la motivazione, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile se non nei limiti in cui può attualmente censurarsi la relativa motivazione (Cass. 4.7.2017, n. 16467; Cass. 23.5.2014, n. 11511). La sentenza ha inoltre accertato che il bene presentava caratteristiche oggettive che lo rendevano funzionale all'esercizio del passaggio non solo nell'interesse dei residenti e che l'esercizio del passaggio era avvenuto per il tempo utile all'usucapione. Non ha quindi valorizzato solo le caratteristiche morfologiche della strada per desumerne l'utilizzo generalizzato, ma ha vagliato separatamente le sopradescritte condizioni e ne ha riscontrato la concorrente sussistenza. Un tale apprezzamento è logicamente argomentato, è al riparo da contraddizioni insuperabili o da asserzioni inconciliabili e rende pienamente intellegibile l'iter logico della decisione. Il ricorso è quindi respinto, con aggravio delle spese processuali con liquidazione in dispositivo. Sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1- quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
7 P.a.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 200,00 per esborsi ed € 2500,00 per compenso, oltre ad iva, cnap e rimborso forfettario spese generali in misura del 15%. Si dà atto che il ricorrente è tenuto a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Roma, 12.2.2018. Il Giudice estensore dott. Giuseppe Fortuanto Il Presidente dott. Lorenzo Orilia Это оя Boss Donate DEPOSITATO IN CANCELLERIA Floma, -7 MAG. 2018 Funzionario Giudiziarie Doa wa Donatella D'ANNA 80