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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/10/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 56/2025 RGA avverso la sentenza n. 229/2024 R.S. del Tribunale di Piacenza, Settore Lavoro Previdenza, emessa in data 23.07.2024 e pubblicata in data 01.08.2024, non notificata;
avente ad oggetto: graduatorie di III Fascia categoria ATA, valevoli per il triennio 2021-2023, nei profili rispettivamente di assistente amministrativo (AA) e di collaboratore scolastico (CS), posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 16/10/2025; promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Edoardo Righetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Piacenza (PC) Via Romagnosi n. 37; appellante;
contro
(c.f. Controparte_1
in persona del Ministro in carica pro tempore, con sede in Roma P.IVA_1
Viale Trastevere n. 76/A; Controparte_2
pag. 1 di 8 (c.f. ) in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, con sede in P.IVA_2
Piacenza, via Farnesiana 32; Controparte_3
(c.f. in persona del Dirigente e legale
[...] P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, via de' Castagnoli 1;
[...]
Controparte_4
[...]
(c.f. in persona del
[...] P.IVA_4
Dirigente e legale rappresentante pro tempore con sede in Piacenza, C.so G. Garibaldi 50 – (contumaci); appellati;
e nei confronti tutti i collaboratori scolastici e assistenti amministrativi inseriti nelle graduatorie di istituto di III fascia, qui impugnate, che sarebbero scavalcati in graduatoria per il punteggio attribuito all'allora ricorrente – (contumaci); appellati;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso avanti al Tribunale di Piacenza, sezione lavoro, iscritto al R.g.n. lav. 526/2021 ex art. 414 C.p.c. presentato con istanza cautelare R.g.n. lav. 526-1/2021 ex artt. 700 e 669 quater C.p.c. e depositato in data 28 ottobre 2021, l'odierno appellante radicava un giudizio volto a vedersi riconoscere il diritto al riconoscimento del punteggio, da utilizzare nelle graduatorie di III Fascia categoria ATA, valevoli per il triennio 2021-2023, nei profili rispettivamente di assistente amministrativo (AA) e di collaboratore scolastico (CS), relativo all'a.s. 2020/2021, durante il quale aveva usufruito di un congedo ex D.Lgs. 151/2001, per assistere lo zio invalido. L'allora ricorrente di fatto lamentava che, a fronte di un punteggio atteso di 12,95 per la qualifica professionale CS, gli era stato riconosciuto il punteggio di 9,95 e che a fronte di un punteggio atteso di 11,06 per il profilo AA, gli era stato riconosciuto il punteggio di 10,45, differenze rilevanti che lo avrebbero portato ad pag. 2 di 8 una posizione in graduatoria notevolmente migliore al fine di essere individuato come destinatario di contratti di lavoro a tempo determinato, anche annuali. In particolare, l'allora ricorrente chiedeva al Tribunale pi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ““Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Piacenza, contrariis rejectis, per tutte le ragioni di cui in narrativa sia in fatto che in diritto, previa disapplicazione e/o revoca e/o annullamento e/o inefficacia di ogni atto amministrativo e contrattuale ritenuto ostativo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 quater e 700 C.p.c.: In via cautelare e d'urgenza: emettere decreto inaudita altera parte che riconosca al ricorrente il punteggio maturato durante i mesi di congedo autorizzato ed in particolare per i mesi di dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, accerti e dichiari l'irregolarità e/o illegittimità della graduatoria di circolo di III fascia ATA, profili professionali AA e CS pubblicata dal Controparte_2 limitatamente al punteggio riconosciuto al signor e, per
[...] Parte_1
l'effetto, - disporre l'immediata correzione e/o modifica delle graduatorie stesse attribuendo al ricorrente il punteggio di 12,95 per il profilo professionale CS ed il punteggio di 11,05 per il profilo professionale AA;
in subordine, previa fissazione di udienza, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, procedendo nel modo ritenuto opportuno e comunque emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subìto e subendo dal ricorrente per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto,
- accertare e dichiarare l'illegittimità e/o irregolarità delle graduatorie ATA pubblicate con provvedimento prot. n. 3314 del 11.08.2021 sull'albo pretorio del sito internet del relative ai profili Controparte_2 professionali CS e AA limitatamente ai punteggi riconosciuti al signor Pt_1
nonché ogni altro atto e provvedimento presupposto e/o connesso e/o
[...] conseguente e, per l'effetto, - condannare il di Piacenza a Controparte_2 riconoscere al ricorrente il punteggio maturato durante i mesi di congedo autorizzato ed in particolare per i mesi di dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, come dichiarato corretto, relativo al contratto stipulato in data 29.09.2020 prot. n. 2454 dallo stesso sottoscritto con e presso il Controparte_2
sito in Piacenza alla via Farnesiana n. 32, ai fini dell'inserimento nella
[...]
pag. 3 di 8 graduatoria ATA di III fascia, per i profili professionali CS (collaboratore scolastico) e AA (assistente amministrativo) e così: - ordinare la rettifica del punteggio in 12,95 nella graduatoria di III fascia del profilo professionale CS ovvero al maggiore o minor punteggio che si riterrà accertato e - ordinare la rettifica del punteggio in 11,05 nella graduatoria di III fascia del profilo professionale AA ovvero al maggiore o minor punteggio che si riterrà accertato;
- disporre con ordinanza in via d'urgenza l'immediata correzione e/o modifica delle graduatorie relative ai profili professionali CS e AA nel senso sopra indicato;
nel merito, in via principale - accertare e dichiarare l'illegittimità e/o irregolarità delle graduatorie ATA, profili professionali CS e AA, pubblicate con provvedimento prot. n. 3314 del 11.08.2021 sull'albo pretorio del sito internet del di Piacenza limitatamente ai punteggi riconosciuti al Controparte_2 signor nonché ogni altro atto e provvedimento presupposto e/o Parte_1 connesso e/o conseguente e, per l'effetto, - condannare il Controparte_2
a riconoscere al ricorrente il punteggio maturato durante i mesi di
[...] congedo autorizzato ed in particolare per i mesi di dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, come accertato e dichiarato corretto, relativo al contratto stipulato in data 29.09.2020 prot. n. 2454 presso il sito in Controparte_2
Piacenza alla via Farnesiana n. 32 ai fini dell'inserimento nella graduatoria ATA di III fascia, per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico e così: - ordinare la rettifica del punteggio in 12,95 nella graduatoria di III fascia del profilo professionale CS ovvero al maggiore o minor punteggio che si accerterà in corso di causa;
- ordinare la rettifica del punteggio in 11,05 nella graduatoria di III fascia del profilo AA ovvero al maggiore o minor punteggio che si accerterà in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze legali, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore”. Dichiarata la contumacia delle Amministrazioni scolastiche resistenti e dei controinteressati, in sede cautelare il ricorso veniva respinto con ordinanza del Tribunale di Piacenza emessa in data 1 giugno 2022. Anche nel giudizio di merito veniva dichiarata la contumacia delle Amministrazioni scolastiche resistenti e dei controinteressati. La causa, istruita sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio dall'allora ricorrente, a seguito di vari rinvii, è stata discussa all'udienza tenutasi in data 23 pag. 4 di 8 luglio 2024, all'esito della quale, il Tribunale di Piacenza ha definito la vertenza con la sentenza n. 229/2024 R.S., così statuendo: “(…) rigetta il ricorso;
nulla a provvedere sulle spese”. Il Giudice a quo, in estrema sintesi, riassunto lo svolgimento del processo ed operata un'analitica disamina delle disposizioni legislative e di normazione secondaria disciplinanti la materia, ha ritenuto l'infondatezza in punto di diritto delle pretese dell'allora ricorrente. Con ricorso depositato telematicamente in data 03/02/2025, il Prof. Pt_1
ha spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che
[...] questa Corte, in totale riforma della pronuncia gravata, voglia accogliere le conclusioni da lui formulate nel giudizio a quo, all'uopo ritrascritte, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio. Nello spiegato atto di gravame, l'odierno appellante ha censurato la sentenza impugnata sulla scorta di quattro motivi di appello, rubricati rispettivamente:
“PRIMA CENSURA: ERRATA APPLICAZIONE ART. 118 DISP. ATT. C.P.C.”;
“SECONDA CENSURA ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA DISCIPLINA DI CUI AL D.L.GS. 151/2001 ART. 42, COMMA 5 E SS. ED ALLA L. 53/2000, ART. 4, COMMA 2”; “ ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DI CP_5
PRINCIPI NON CODIFICATI E MANCATA DISTINZIONE TRA DISCIPLINA GIURIDICA E DISCIPLINA ECONOMICA DEGLI ISTITUTI IN OGGETTO”; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI MIGLIORE TUTELA CP_6
STABILITO DALLA LEGGE E DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA”. Con il primo motivo di impugnazione, l'odierno appellante ha eccepito l'inconferenza e la non pertinenza rispetto alla fattispecie per cui è causa dei precedenti giurisprudenziali citati dal Giudice a quo a sostegno della propria decisione. Con i restanti motivi di gravame, invece, l'odierno appellante ha veicolato in questa sede in guisa di censure alla sentenza impugnata le prospettazioni in punto di diritto già articolate in prime cure. Le parti appellate, indicate in epigrafe, già contumaci in prime cure, benché ritualmente evocate in giudizio, non si sono costituite nemmeno in questa sede, con conseguente declaratoria di loro contumacia.
pag. 5 di 8 Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'appello proposto dal sig. va dichiarato inammissibile per difetto Parte_1
d'interesse ad gire ex art. 100 c.p.c. Ed invero, per consolidato orientamento giurisprudenziale, “l'interesse a impugnare deve essere attuale e permanere sino al momento della decisione. È pertanto inammissibile, per difetto di tale interesse, il ricorso per cassazione con cui – sul rilievo che la pronuncia di primo grado era una sentenza costitutiva e che, in forza di essa, non si poteva procedere a esecuzione forzata prima del formarsi del giudicato – ci si dolga della omessa pronuncia, da parte del Giudice di appello, della domanda di accertamento negativo della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, allorché sul titolo non vi sia più discussione, per essere stata la condanna, pronunciata dal Tribunale, al pagamento delle somme oggetto di revocatoria fallimentare, confermata in Appello e poi in Cassazione” (cfr. Cass. 6 dicembre 2006, n. 26171). Pertanto, “il Giudice di legittimità ha il potere di verificare, anche di ufficio, la sussistenza dell'interesse a ricorrere, sia con riguardo al momento della proposizione del ricorso, sia con riguardo alla permanenza dell'interesse al momento della decisione, in quanto la carenza originaria dell'interesse a ricorrere (dovuta, nel caso di specie, a una transazione) ne determina la inammissibilità per intervenuta cessazione della materia del contendere” (cfr. Cass. 7 settembre 2005, n. 17815), dal momento che “l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti la esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda, in tale modo, conseguire” (cfr. Cass. 14 febbraio 2022, n. 4729; v. anche Cass. 24 gennaio 2019, n. 2057; Cass. 15 ottobre 2013, n. 23357; Cass. 4 maggio 2012, n. 6749; Cass. 27 gennaio 2011, n. 2051). In altri termini, “l'interesse ad agire, previsto quale condizione della azione dall'art. 100 cod. proc. civ., (…) deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tale caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica e oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il pag. 6 di 8 giudizio sia strumentale alla soluzione, soltanto in via di massima o accademica, di una questione di diritto in vista di situazione future o meramente ipotetiche” (cfr. Cass. 23 novembre 2007, n. 24434). Ciò posto in punto di diritto, osserva la Corte che le graduatorie di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021-2023, di cui viene richiesta in giudizio la rettifica, hanno ormai perso ogni efficacia e sono state “soppiantate” dalle corrispondenti graduatorie valevoli per il triennio successivo 2024-2026, indi l'odierno appellante non potrebbe ottenere alcuna concreta utilità dalle statuizioni invocate in questa sede. Sul punto, va rilevato, inoltre, che in giudizio non sono state formulate domande risarcitorie e non sono state né allegate, né tantomeno provate concrete occasioni di lavoro perse dal lavoratore appellante in conseguenza dei fatti denunciati. In relazione a quest'ultimo specifico aspetto, del resto, nessuna domanda di accertamento è stata formulata. Stando così le cose è evidente che le domande del lavoratore odierno appellante tendono ad ottenere la soluzione di “una questione di diritto in vista di situazione future o meramente ipotetiche”, per usare le parole della Suprema Corte di Cassazione, con conseguente insussistenza dell'interesse ad agire. Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello in esame va dichiarato inammissibile per difetto d'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. In ragione della contumacia delle parti appellate non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado. Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- dichiara inammissibile l'appello proposto dal sig. con Parte_1 conseguente integrale conferma della sentenza impugnata;
- dichiara che non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado;
- dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte pag. 7 di 8 dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 16.10.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 56/2025 RGA avverso la sentenza n. 229/2024 R.S. del Tribunale di Piacenza, Settore Lavoro Previdenza, emessa in data 23.07.2024 e pubblicata in data 01.08.2024, non notificata;
avente ad oggetto: graduatorie di III Fascia categoria ATA, valevoli per il triennio 2021-2023, nei profili rispettivamente di assistente amministrativo (AA) e di collaboratore scolastico (CS), posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 16/10/2025; promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Edoardo Righetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Piacenza (PC) Via Romagnosi n. 37; appellante;
contro
(c.f. Controparte_1
in persona del Ministro in carica pro tempore, con sede in Roma P.IVA_1
Viale Trastevere n. 76/A; Controparte_2
pag. 1 di 8 (c.f. ) in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, con sede in P.IVA_2
Piacenza, via Farnesiana 32; Controparte_3
(c.f. in persona del Dirigente e legale
[...] P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, via de' Castagnoli 1;
[...]
Controparte_4
[...]
(c.f. in persona del
[...] P.IVA_4
Dirigente e legale rappresentante pro tempore con sede in Piacenza, C.so G. Garibaldi 50 – (contumaci); appellati;
e nei confronti tutti i collaboratori scolastici e assistenti amministrativi inseriti nelle graduatorie di istituto di III fascia, qui impugnate, che sarebbero scavalcati in graduatoria per il punteggio attribuito all'allora ricorrente – (contumaci); appellati;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso avanti al Tribunale di Piacenza, sezione lavoro, iscritto al R.g.n. lav. 526/2021 ex art. 414 C.p.c. presentato con istanza cautelare R.g.n. lav. 526-1/2021 ex artt. 700 e 669 quater C.p.c. e depositato in data 28 ottobre 2021, l'odierno appellante radicava un giudizio volto a vedersi riconoscere il diritto al riconoscimento del punteggio, da utilizzare nelle graduatorie di III Fascia categoria ATA, valevoli per il triennio 2021-2023, nei profili rispettivamente di assistente amministrativo (AA) e di collaboratore scolastico (CS), relativo all'a.s. 2020/2021, durante il quale aveva usufruito di un congedo ex D.Lgs. 151/2001, per assistere lo zio invalido. L'allora ricorrente di fatto lamentava che, a fronte di un punteggio atteso di 12,95 per la qualifica professionale CS, gli era stato riconosciuto il punteggio di 9,95 e che a fronte di un punteggio atteso di 11,06 per il profilo AA, gli era stato riconosciuto il punteggio di 10,45, differenze rilevanti che lo avrebbero portato ad pag. 2 di 8 una posizione in graduatoria notevolmente migliore al fine di essere individuato come destinatario di contratti di lavoro a tempo determinato, anche annuali. In particolare, l'allora ricorrente chiedeva al Tribunale pi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ““Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Piacenza, contrariis rejectis, per tutte le ragioni di cui in narrativa sia in fatto che in diritto, previa disapplicazione e/o revoca e/o annullamento e/o inefficacia di ogni atto amministrativo e contrattuale ritenuto ostativo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 quater e 700 C.p.c.: In via cautelare e d'urgenza: emettere decreto inaudita altera parte che riconosca al ricorrente il punteggio maturato durante i mesi di congedo autorizzato ed in particolare per i mesi di dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, accerti e dichiari l'irregolarità e/o illegittimità della graduatoria di circolo di III fascia ATA, profili professionali AA e CS pubblicata dal Controparte_2 limitatamente al punteggio riconosciuto al signor e, per
[...] Parte_1
l'effetto, - disporre l'immediata correzione e/o modifica delle graduatorie stesse attribuendo al ricorrente il punteggio di 12,95 per il profilo professionale CS ed il punteggio di 11,05 per il profilo professionale AA;
in subordine, previa fissazione di udienza, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, procedendo nel modo ritenuto opportuno e comunque emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subìto e subendo dal ricorrente per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto,
- accertare e dichiarare l'illegittimità e/o irregolarità delle graduatorie ATA pubblicate con provvedimento prot. n. 3314 del 11.08.2021 sull'albo pretorio del sito internet del relative ai profili Controparte_2 professionali CS e AA limitatamente ai punteggi riconosciuti al signor Pt_1
nonché ogni altro atto e provvedimento presupposto e/o connesso e/o
[...] conseguente e, per l'effetto, - condannare il di Piacenza a Controparte_2 riconoscere al ricorrente il punteggio maturato durante i mesi di congedo autorizzato ed in particolare per i mesi di dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, come dichiarato corretto, relativo al contratto stipulato in data 29.09.2020 prot. n. 2454 dallo stesso sottoscritto con e presso il Controparte_2
sito in Piacenza alla via Farnesiana n. 32, ai fini dell'inserimento nella
[...]
pag. 3 di 8 graduatoria ATA di III fascia, per i profili professionali CS (collaboratore scolastico) e AA (assistente amministrativo) e così: - ordinare la rettifica del punteggio in 12,95 nella graduatoria di III fascia del profilo professionale CS ovvero al maggiore o minor punteggio che si riterrà accertato e - ordinare la rettifica del punteggio in 11,05 nella graduatoria di III fascia del profilo professionale AA ovvero al maggiore o minor punteggio che si riterrà accertato;
- disporre con ordinanza in via d'urgenza l'immediata correzione e/o modifica delle graduatorie relative ai profili professionali CS e AA nel senso sopra indicato;
nel merito, in via principale - accertare e dichiarare l'illegittimità e/o irregolarità delle graduatorie ATA, profili professionali CS e AA, pubblicate con provvedimento prot. n. 3314 del 11.08.2021 sull'albo pretorio del sito internet del di Piacenza limitatamente ai punteggi riconosciuti al Controparte_2 signor nonché ogni altro atto e provvedimento presupposto e/o Parte_1 connesso e/o conseguente e, per l'effetto, - condannare il Controparte_2
a riconoscere al ricorrente il punteggio maturato durante i mesi di
[...] congedo autorizzato ed in particolare per i mesi di dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, come accertato e dichiarato corretto, relativo al contratto stipulato in data 29.09.2020 prot. n. 2454 presso il sito in Controparte_2
Piacenza alla via Farnesiana n. 32 ai fini dell'inserimento nella graduatoria ATA di III fascia, per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico e così: - ordinare la rettifica del punteggio in 12,95 nella graduatoria di III fascia del profilo professionale CS ovvero al maggiore o minor punteggio che si accerterà in corso di causa;
- ordinare la rettifica del punteggio in 11,05 nella graduatoria di III fascia del profilo AA ovvero al maggiore o minor punteggio che si accerterà in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze legali, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore”. Dichiarata la contumacia delle Amministrazioni scolastiche resistenti e dei controinteressati, in sede cautelare il ricorso veniva respinto con ordinanza del Tribunale di Piacenza emessa in data 1 giugno 2022. Anche nel giudizio di merito veniva dichiarata la contumacia delle Amministrazioni scolastiche resistenti e dei controinteressati. La causa, istruita sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio dall'allora ricorrente, a seguito di vari rinvii, è stata discussa all'udienza tenutasi in data 23 pag. 4 di 8 luglio 2024, all'esito della quale, il Tribunale di Piacenza ha definito la vertenza con la sentenza n. 229/2024 R.S., così statuendo: “(…) rigetta il ricorso;
nulla a provvedere sulle spese”. Il Giudice a quo, in estrema sintesi, riassunto lo svolgimento del processo ed operata un'analitica disamina delle disposizioni legislative e di normazione secondaria disciplinanti la materia, ha ritenuto l'infondatezza in punto di diritto delle pretese dell'allora ricorrente. Con ricorso depositato telematicamente in data 03/02/2025, il Prof. Pt_1
ha spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che
[...] questa Corte, in totale riforma della pronuncia gravata, voglia accogliere le conclusioni da lui formulate nel giudizio a quo, all'uopo ritrascritte, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio. Nello spiegato atto di gravame, l'odierno appellante ha censurato la sentenza impugnata sulla scorta di quattro motivi di appello, rubricati rispettivamente:
“PRIMA CENSURA: ERRATA APPLICAZIONE ART. 118 DISP. ATT. C.P.C.”;
“SECONDA CENSURA ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA DISCIPLINA DI CUI AL D.L.GS. 151/2001 ART. 42, COMMA 5 E SS. ED ALLA L. 53/2000, ART. 4, COMMA 2”; “ ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DI CP_5
PRINCIPI NON CODIFICATI E MANCATA DISTINZIONE TRA DISCIPLINA GIURIDICA E DISCIPLINA ECONOMICA DEGLI ISTITUTI IN OGGETTO”; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI MIGLIORE TUTELA CP_6
STABILITO DALLA LEGGE E DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA”. Con il primo motivo di impugnazione, l'odierno appellante ha eccepito l'inconferenza e la non pertinenza rispetto alla fattispecie per cui è causa dei precedenti giurisprudenziali citati dal Giudice a quo a sostegno della propria decisione. Con i restanti motivi di gravame, invece, l'odierno appellante ha veicolato in questa sede in guisa di censure alla sentenza impugnata le prospettazioni in punto di diritto già articolate in prime cure. Le parti appellate, indicate in epigrafe, già contumaci in prime cure, benché ritualmente evocate in giudizio, non si sono costituite nemmeno in questa sede, con conseguente declaratoria di loro contumacia.
pag. 5 di 8 Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'appello proposto dal sig. va dichiarato inammissibile per difetto Parte_1
d'interesse ad gire ex art. 100 c.p.c. Ed invero, per consolidato orientamento giurisprudenziale, “l'interesse a impugnare deve essere attuale e permanere sino al momento della decisione. È pertanto inammissibile, per difetto di tale interesse, il ricorso per cassazione con cui – sul rilievo che la pronuncia di primo grado era una sentenza costitutiva e che, in forza di essa, non si poteva procedere a esecuzione forzata prima del formarsi del giudicato – ci si dolga della omessa pronuncia, da parte del Giudice di appello, della domanda di accertamento negativo della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, allorché sul titolo non vi sia più discussione, per essere stata la condanna, pronunciata dal Tribunale, al pagamento delle somme oggetto di revocatoria fallimentare, confermata in Appello e poi in Cassazione” (cfr. Cass. 6 dicembre 2006, n. 26171). Pertanto, “il Giudice di legittimità ha il potere di verificare, anche di ufficio, la sussistenza dell'interesse a ricorrere, sia con riguardo al momento della proposizione del ricorso, sia con riguardo alla permanenza dell'interesse al momento della decisione, in quanto la carenza originaria dell'interesse a ricorrere (dovuta, nel caso di specie, a una transazione) ne determina la inammissibilità per intervenuta cessazione della materia del contendere” (cfr. Cass. 7 settembre 2005, n. 17815), dal momento che “l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti la esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda, in tale modo, conseguire” (cfr. Cass. 14 febbraio 2022, n. 4729; v. anche Cass. 24 gennaio 2019, n. 2057; Cass. 15 ottobre 2013, n. 23357; Cass. 4 maggio 2012, n. 6749; Cass. 27 gennaio 2011, n. 2051). In altri termini, “l'interesse ad agire, previsto quale condizione della azione dall'art. 100 cod. proc. civ., (…) deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tale caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica e oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il pag. 6 di 8 giudizio sia strumentale alla soluzione, soltanto in via di massima o accademica, di una questione di diritto in vista di situazione future o meramente ipotetiche” (cfr. Cass. 23 novembre 2007, n. 24434). Ciò posto in punto di diritto, osserva la Corte che le graduatorie di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021-2023, di cui viene richiesta in giudizio la rettifica, hanno ormai perso ogni efficacia e sono state “soppiantate” dalle corrispondenti graduatorie valevoli per il triennio successivo 2024-2026, indi l'odierno appellante non potrebbe ottenere alcuna concreta utilità dalle statuizioni invocate in questa sede. Sul punto, va rilevato, inoltre, che in giudizio non sono state formulate domande risarcitorie e non sono state né allegate, né tantomeno provate concrete occasioni di lavoro perse dal lavoratore appellante in conseguenza dei fatti denunciati. In relazione a quest'ultimo specifico aspetto, del resto, nessuna domanda di accertamento è stata formulata. Stando così le cose è evidente che le domande del lavoratore odierno appellante tendono ad ottenere la soluzione di “una questione di diritto in vista di situazione future o meramente ipotetiche”, per usare le parole della Suprema Corte di Cassazione, con conseguente insussistenza dell'interesse ad agire. Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello in esame va dichiarato inammissibile per difetto d'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. In ragione della contumacia delle parti appellate non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado. Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- dichiara inammissibile l'appello proposto dal sig. con Parte_1 conseguente integrale conferma della sentenza impugnata;
- dichiara che non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado;
- dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte pag. 7 di 8 dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 16.10.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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