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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/09/2025, n. 2315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2315 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
, rappresentato e difeso dall' avvocato Corvaglia Laura, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Fanigliuolo Fabio, resistente;
oggetto: “indennità di accompagnamento”
Fatto e diritto Con atto depositato in data 28.01.2025 la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Lecce di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione in suo favore delle prestazioni assistenziali di cui in epigrafe. L' costituitosi, ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo), e che, altresì, non sussiste la decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. L. n. 269/03, conv. in L. n. 326/03, ove si consideri che il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita, ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo. Inoltre, la parte ricorrente ha depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come vuole l'art. 445 bis c.p.c. Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda attrice (da ritenersi altresì ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis c.p.c.) è, comunque, infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata. Alla stregua dell'indagine tecnica espletata in sede di atpo, il dott. , Persona_1
CTU nominato nella suddetta fase, dopo aver precisato che “il profilo sanitario del ricorrente rilevato nel corso delle attuali operazioni peritali” è dato “da quadri clinici a medio-bassa incidenza disfunzionale”, tenuto conto, in particolare, che “il ricorrente ha una saturazione di ossigeno nella norma (98%), senza dispnea e senza cianosi. In compenso emodinamico con varicosità arti inferiori;
nessun rilievo obiettivo patologico a livello polmonare;
non disabilità sensoriali (udito e vista nella norma); la deambulazione è autonoma con modesta difficoltà e il ricorrente ha una stampella che non è imprescindibile per la deambulazione stessa. I passaggi posturali sono svolti con poca difficoltà; il rachide è lievemenete ipomobile e, nel complesso, mostra una lieve limitazione poliarticolare;
mantiene la stazione eretta stabile senza ausili;
è vigile, attento, senza deficit della memoria e con umore non deflesso”, nonché evidenziando che “agli atti non vi è alcun rilievo documentale di prescrizione/erogazione di ausili (come una stampella o un busto lombare). Nel complesso morboso è stato rilevato il diabete mellito che il ricorrente controlla con ipoglicemizzanti orali (glucophage). Sul piano muscolo1scheletrico vi è il rilievo di una radiografia che attesta un quadro di modesta gonartrosi in soggetto con riferita pregressa meniscectomia dx. Nessun altro quadro patologico a carico dell'apparato muscolo-scheletrico è sostenuto da valutazioni specialistiche. La valutazione cardiologica ha concluso per un quadro di cardiopatia ipertensiva in soggetto con normale funzionalità ventricolare sx, avendo una Frazione di Eiezione pari al 65% (nella norma). Vi è anche un quadro radiografico di broncopatia cronica con riscontro specialistico pneumologico in soggetto che non ha avuto bisogno di valutazioni spirometriche e che cura questo aspetto mediante somministrazione di spray locali. Nessuna necessità di terapia con ossigeno. In anamnesi vi è il dato riferito di pregressa patologia neoplastica prostatica di cui, tuttavia, non vi è alcuna certificazione sanitaria;
agli atti vi una cerificazione (senza alcuna data) di
“preparazione del paziente alla radioterapia sulla prostata”, tuttavia nessuna documentazione dei trattamenti eseguiti che il ricorrente, in sede di operazioni peritali, ha riferito che si sarebbero conclusi a settembre 2023. Il quadro dell'adenocarcinoma prostatico era stato, comunque, già inserito nel verbale di prima istanza”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che il quadro patologico in diagnosi non determini l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita. Le conclusioni cui il predetto consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono, inoltre, pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo, peraltro, stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, evidentemente, vieppiù nell'ambito della presente vicenda litigiosa ove i motivi di contestazione introdotti con il ricorso in opposizione, non involgendo aspetti della controversia di ordine medico legale che non siano stati già adeguatamente esaminati in sede di accertamento tecnico preventivo, possono essere scrutinati senza dover procedere alla rinnovazione della ctu, essendo - sotto i circoscritti profili oggetto di contestazione - del tutto esaustiva l'indagine espletata nella precedente fase. Né, tantomeno, è stata allegata nuova documentazione medica attestante un potenziale aggravamento delle condizioni di salute eventualmente idoneo ad incidere in maniera significativa sulle condizioni dell'assistibile. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, rigettato. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre i costi della CTU espletata, liquidati con separato decreto, sono da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso presentato, con atto depositato in data 28.01.2025, da nei confronti dell' così provvede: rigetta il Parte_1 CP_1 ricorso;
dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' il CP_1 costo delle spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto. Lecce, 24 settembre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
, rappresentato e difeso dall' avvocato Corvaglia Laura, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Fanigliuolo Fabio, resistente;
oggetto: “indennità di accompagnamento”
Fatto e diritto Con atto depositato in data 28.01.2025 la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Lecce di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione in suo favore delle prestazioni assistenziali di cui in epigrafe. L' costituitosi, ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo), e che, altresì, non sussiste la decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. L. n. 269/03, conv. in L. n. 326/03, ove si consideri che il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita, ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo. Inoltre, la parte ricorrente ha depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come vuole l'art. 445 bis c.p.c. Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda attrice (da ritenersi altresì ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis c.p.c.) è, comunque, infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata. Alla stregua dell'indagine tecnica espletata in sede di atpo, il dott. , Persona_1
CTU nominato nella suddetta fase, dopo aver precisato che “il profilo sanitario del ricorrente rilevato nel corso delle attuali operazioni peritali” è dato “da quadri clinici a medio-bassa incidenza disfunzionale”, tenuto conto, in particolare, che “il ricorrente ha una saturazione di ossigeno nella norma (98%), senza dispnea e senza cianosi. In compenso emodinamico con varicosità arti inferiori;
nessun rilievo obiettivo patologico a livello polmonare;
non disabilità sensoriali (udito e vista nella norma); la deambulazione è autonoma con modesta difficoltà e il ricorrente ha una stampella che non è imprescindibile per la deambulazione stessa. I passaggi posturali sono svolti con poca difficoltà; il rachide è lievemenete ipomobile e, nel complesso, mostra una lieve limitazione poliarticolare;
mantiene la stazione eretta stabile senza ausili;
è vigile, attento, senza deficit della memoria e con umore non deflesso”, nonché evidenziando che “agli atti non vi è alcun rilievo documentale di prescrizione/erogazione di ausili (come una stampella o un busto lombare). Nel complesso morboso è stato rilevato il diabete mellito che il ricorrente controlla con ipoglicemizzanti orali (glucophage). Sul piano muscolo1scheletrico vi è il rilievo di una radiografia che attesta un quadro di modesta gonartrosi in soggetto con riferita pregressa meniscectomia dx. Nessun altro quadro patologico a carico dell'apparato muscolo-scheletrico è sostenuto da valutazioni specialistiche. La valutazione cardiologica ha concluso per un quadro di cardiopatia ipertensiva in soggetto con normale funzionalità ventricolare sx, avendo una Frazione di Eiezione pari al 65% (nella norma). Vi è anche un quadro radiografico di broncopatia cronica con riscontro specialistico pneumologico in soggetto che non ha avuto bisogno di valutazioni spirometriche e che cura questo aspetto mediante somministrazione di spray locali. Nessuna necessità di terapia con ossigeno. In anamnesi vi è il dato riferito di pregressa patologia neoplastica prostatica di cui, tuttavia, non vi è alcuna certificazione sanitaria;
agli atti vi una cerificazione (senza alcuna data) di
“preparazione del paziente alla radioterapia sulla prostata”, tuttavia nessuna documentazione dei trattamenti eseguiti che il ricorrente, in sede di operazioni peritali, ha riferito che si sarebbero conclusi a settembre 2023. Il quadro dell'adenocarcinoma prostatico era stato, comunque, già inserito nel verbale di prima istanza”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che il quadro patologico in diagnosi non determini l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita. Le conclusioni cui il predetto consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono, inoltre, pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo, peraltro, stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, evidentemente, vieppiù nell'ambito della presente vicenda litigiosa ove i motivi di contestazione introdotti con il ricorso in opposizione, non involgendo aspetti della controversia di ordine medico legale che non siano stati già adeguatamente esaminati in sede di accertamento tecnico preventivo, possono essere scrutinati senza dover procedere alla rinnovazione della ctu, essendo - sotto i circoscritti profili oggetto di contestazione - del tutto esaustiva l'indagine espletata nella precedente fase. Né, tantomeno, è stata allegata nuova documentazione medica attestante un potenziale aggravamento delle condizioni di salute eventualmente idoneo ad incidere in maniera significativa sulle condizioni dell'assistibile. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, rigettato. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre i costi della CTU espletata, liquidati con separato decreto, sono da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso presentato, con atto depositato in data 28.01.2025, da nei confronti dell' così provvede: rigetta il Parte_1 CP_1 ricorso;
dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' il CP_1 costo delle spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto. Lecce, 24 settembre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma