Ordinanza cautelare 18 maggio 2021
Sentenza 28 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 28/07/2023, n. 4607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4607 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/07/2023
N. 04607/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01618/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1618 del 2020, proposto da OS AV, rappresentata e difesa dall'avvocato Pier Giacinto Di Fiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Acerra, non costituito in giudizio;
per l'annullamento del provvedimento di diniego definitivo, nr. 107 del 23/01/2020, Protocollo nr. 0006790 del 23.01.2020, del Comune di Acerra, notificato alla ricorrente in data 28/01/2020, nonché tutti gli atti ad esso connessi, sia preparatori, che consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 luglio 2023 il dott. Fabio Di Lorenzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato la nominata ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego definitivo nr. 107 del 23/01/2020, Protocollo nr. 0006790 del 23.01.2020, del Comune di Acerra, notificato alla ricorrente in data 28/01/2020.
Il Comune di Acerra non si è costituito.
Il Collegio ha respinto la domanda cautelare proposta unitamente al ricorso.
All’esito dell’udienza pubblica di smaltimento del giorno 20 luglio 2023 il Collegio ha riservato la decisione.
2. Con il primo motivo è lamentata la violazione di legge, in quanto l’amministrazione nel provvedimento definitivo avrebbe sostanzialmente ripetuto le argomentazioni contenute nella comunicazione del preavviso di rigetto, senza tener conto delle osservazioni presentate dalla ricorrente.
La censura è infondata. L’amministrazione infatti nel provvedimento definitivo ha espressamente richiamato le osservazioni presentate dalla ricorrente dopo il preavviso di diniego, ma ha affermato che devono essere disattese, in quanto non superano i rilievi contenuti nel preavviso. Non si ravvisa quindi il difetto di motivazione sul punto.
Neppure ha pregio la censura secondo cui solo nel provvedimento definitivo, per la prima volta, l’amministrazione ha motivato il diniego anche con riferimento alla circostanza che il capannone non rientri nella definizione di pertinenzialità di cui all’art. 3 comma 1 lett.f di cui al DPR 380/01, in quanto eccedente al 20% del volume dell’abitazione principale. Sul punto la giurisprudenza ha affermato che « L'art. 10-bis l. n. 214/1990 enuncia una regola fondamentale nello svolgimento delle funzioni ampliative o conformative della posizione giuridica del privato, che non può essere svilita a mero onere formale e neppure a quello di adempimento istruttorio; essa, piuttosto, mira a dar luogo ad un contraddittorio predecisorio, fondato sulla motivazione del provvedimento prefigurato dell'Amministrazione, anticipando il meccanismo dialettico che ha luogo nel processo, con la conseguenza che la pubblica amministrazione è tenuta ad enunciare per intero la motivazione già nel preavviso, e che le sole aggiunte consentite (anzi doverose) nel provvedimento finale sono quelle di risposta alle osservazioni dell'interessato » (Cons. Stato, sez.I, 25/03/2015, n. 80). Orbene, nelle osservazioni al preavviso di rigetto la ricorrente ha introdotto l’argomento della pertinenzialità, per cui del tutto legittimamente l’amministrazione nel provvedimento impugnato ha motivato in ordine al concetto di pertinenzialità nei termini sopra descritti.
3. Con il secondo motivo la ricorrente ha affermato che l’immobile per cui è causa è riportato nel catasto fabbricati del Comune di Acerra al foglio 22, particella 282, subalterno 2, categoria catastale C2, e sarebbe pertinenza, locale di sgombero, deposito dell’appartamento ubicato al piano terra, interno 1, ad uso residenziale, alla via Gaudello n° 55 in Acerra, riportato in catasto fabbricati al foglio 22 particella 282 subalterno 3, categoria A/3 classe 3, vani catastali 5,5. Secondo la ricorrente, l’art. 32 co.25 del D.L. n. 269/2003, convertito in legge nr. 326/2003, non subordinerebbe la deliberazione del provvedimento di sanatoria alle condizioni strutturali previste dall’art. 3 D.P.R. n. 380/2001, che definisce gli interventi edilizi ai fini della deliberazione del permesso di costruire; inoltre l’applicazione dell’art. L’art. 32 co.25 del D.L. n. 269/2003, convertito in legge nr. 326/2003, non richiederebbe le condizioni strutturali ex art. 3 DPR n.380/2001.
Con il quarto motivo la ricorrente ha sostenuto che il Comune di Acerra avrebbe dovuto deliberare il provvedimento richiesto, ex art. 32, co. 25 e ss. D.L. n. 269/2003, L. n. 326/2003, così come previsto dalla Circolare del 7 dicembre 2005, n. 2699 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che al punto 4 “Ambito oggettivo di Applicazione” imporrebbe il rilascio del provvedimento di sanatoria invocato dalla ricorrente.
Con il quinto motivo la ricorrente ha affermato di non utilizzare l’immobile per cui si procede come deposito ortofrutticolo, né di svolgere un’attività del genere; la ricorrente ha inoltre dedotto che l’immobile per cui è causa sarebbe mai stato oggetto di accertamento penale della Polizia Municipale di Acerra, per la realizzazione di opere abusive.
Il secondo, il quarto, e il quinto motivo, in quanto attengono ai presupposti del provvedimento impugnato, e quindi in quanto intimamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente, e ad avviso del Collegio sono infondati.
Con congrua motivazione nel provvedimento impugnato è infatti evidenziato che:
- le opere di cui si chiede la sanatoria, avendo la superficie di 185 mq., risultano in contrasto con le disposizioni della L. 326/03, che prevede il condono di opere abusive che non abbiano destinazione residenziale e che non abbiano comportato un ampliamento superiore al 30% delle opere esistenti;
- il capannone non rientra nella definizione di pertinenzialità di cui all’art. 3 comma 1 lett. f di cui al DPR 380/01, in quanto eccedente al 20% del volume dell’abitazione principale;
- l’istanza di condono dell’abitazione principale è stata rigettata con provvedimento del 106 del 21/11/2019;
- nel verbale di accertamento, redatto dalla P.M. in data 27/7/2000, viene riportato che l’immobile è utilizzato come deposito ortofrutticolo, ciò in contrasto con quanto affermato nelle osservazioni al preavviso di diniego, secondo le quali trattasi di locale di sgombero, e ciò smentendo, con efficacia fidefacente, le affermazioni della ricorrente che affermato di non utilizzare l’immobile per cui si procede come deposito ortofrutticolo, né di svolgere un’attività del genere;
- vi è stato un accertamento di opere abusive della Polizia Municipale del 1/3/2012.
Quindi l’impugnato diniego di condono è congruamente motivato, e il secondo, il quarto e il quinto motivo di ricorso sono infondati.
4. Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato che il Comune di Acerra abbia rigettato la richiesta ex L. 326/2003 anche perché “ il condono dell’abitazione principale di cui sopra è stata rigettato con provvedimento del 106 del 21/11/2019 ”, senza tuttavia attendere la definizione del giudizio di impugnazione di tale provvedimento n. 106/2019 dinanzi al T.A.R.
La censura è infondata. Non è dirimente che il provvedimento n. 106 del 2019 sia stato impugnato dinanzi al TAR, in quanto il provvedimento è provvisoriamente esecutivo, e anzi nel corso di tale giudizio è stata respinta la richiesta di sospensione cautelare, sia in sede monocratica che in sede di decisione collegiale.
5. Il ricorso è pertanto respinto.
6. In ragione della mancata costituzione dell’amministrazione intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2023 tenuta da remoto tramite Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Fabio Di Lorenzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Di Lorenzo | Angelo Scafuri |
IL SEGRETARIO