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Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/07/2024, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
onorario Dott. Antonino Casdia, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa, iscritta al n.100123/2008 R.G., ex sezione distaccata, vertente tra:
-Società semplice “La , in persona dell'amministratore pro- CP_1
tempore nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Basile, e C.F._1
Nicoletta Calanni Macchio, presso il cui studio sito in AR Li SI , piazza
San Michel n. ¾, è elettivamente domiciliata;
-attrice-
CONTRO
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_3
nato a [...] il C.F._2 Controparte_4
31/07/1970, C.F. , e, nata a [...] C.F._3 CP_5
di Militello il 03/12/1964, C.F. tutti in proprio e nella C.F._4
qualità di eredi di nato a [...] il Persona_1
20/09/1935, rappresentati e difesi, dall'Avv. Massimiliano Fabio, presso il cui studio sito in Sant'Agata di Militello via Della Saia n. 28, sono elettivamente domiciliati;
-convenuti in riconvenzionale - Avente ad oggetto: occupazione senza titolo-domanda riconvenzionale di usucapione.
Conclusioni delle parti come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della riforma dell'art.132 c.p.c., come modificato dalla
L.18/06/2009 n.69, non è necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto, in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione.
Al fine di inquadrare i termini delle questioni in decisione con la presente sentenza, pare opportuno ripercorrere brevemente i passaggi salienti del giudizio.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la Società semplice “
[...]
, conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
, rassegnando le seguenti conclusioni: CP_5
1)Dichiarare che la società attrice è proprietaria dell'appezzamento di terreno sito nel Comune di Sant'Agata di Militello, identificato al N.C.T., di detto
Comune, all'art. 4088, foglio 4, particella 433;
2)Dichiarare che a seguito dell'illecita occupazione di detto appezzamento di terreno da parte dei sigg. e e del Controparte_6 Persona_1
successivo decesso di quest'ultimo, detto appezzamento è occupato, senza titolo dai suoi eredi, sigg. , e;
Controparte_3 CP_5 Controparte_4
3)Condannare quest'ultimi, a rilasciare alla società attrice detto terreno libero e sgombro di persone cose e animali, previa eliminazione dei manufatti ivi arbitrariamente realizzati, autorizzando all'eliminazione la società attrice, a spese dei convenuti, nel caso che costoro non vi provvedano subito, dopo la pronunzia del Tribunale ed in forza della sua efficacia esecutiva;
4)Condannare i convenuti al risarcimento dei danni prodotti alla società
attrice, con l'illecita occupazione del terreno in questione e gli atti conseguenti;
Si costituivano i convenuti, i quali contestavano le pretese avverse,
chiedendone il rigetto, ed in via riconvenzionale, chiedevano dichiararsi che i sigg. , , e , unitamente al loro Controparte_3 CP_5 Controparte_4
dante causa , nella qualità di eredi di quest'ultimo, hanno Persona_1
acquistato per usucapione la proprietà del fondo per cui è causa, identificato al N.C.T., del Comune di Sant'Agata di Militello, all'art. 4088, foglio 4,
particella 433, avendolo ereditato per successione legittima del loro dante
, che lo ha posseduto “uti dominus”, Persona_2
ininterrottamente per oltre 20 anni;
Nel corso del giudizio, veniva ammessa la prova orale richiesta dalle parti.
All'udienza dell'08/11/2023, le parti chiedevano un ulteriore rinvio per formalizzare le trattative in avanzato stato, e chiedevano di essere esonerati alla citazione dei testi.
La causa veniva rinviata per la verifica dell'esito delle trattative all'udienza del 26/06/2024, ore 09,00, udienza poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c..
Con le note scritte depositate, parte attrice evidenziava: “ Che la società “
[...]
, visto che con sentenza n.93/07 dell'11 dicembre 2007 questo Parte_1
Tribunale ha rigettato la domanda di reintegra del possesso, esercitata nei confronti del sig. dalla società , con Persona_1 Parte_1
riferimento all'appezzamento di terreno agricolo oggetto del presente giudizio, e, visto che dalla prova testimoniale esperita è emerso che il sig. e poi i suoi eredi hanno esercitato il possesso del medesimo CP_4
appezzamento di terreno in modo pacifico e ininterrotto per oltre un ventennio, così che la loro domanda riconvenzionale di usucapione appare fondata, conclude che l'azione di rivendica intrapresa dalla stessa società nei confronti dei convenuti appare infondata, cosicché la società Parte_1
desiste dalla azione riconoscendo l'avvenuta usucapione del terreno controverso da parte della sig.ra ”. Controparte_3
Parte convenuta in riconvenzionale, sempre con le note scritte, evidenziava:
“Che le parti hanno raggiunto un accordo e hanno deciso di definire il contenzioso fra essi pendente riconoscendo l'avvenuta usucapione del terreno sito nel Comune di S. Agata di Militello, contrada Piana, in catasto all'art. 4088, foglio 4, particella 433 in favore della sig.ra . Che gli Controparte_3
altri convenuti e prestano il loro consenso al Controparte_4 CP_5
riconoscimento dell'usucapione in favore della sig.ra Controparte_3
Tutto ciò premesso il deducente procuratore chiede che l'Ecc.mo Tribunale
Voglia accogliere le seguenti domande e conclusioni;
1)Accertare, ritenere e dichiarare che la sig.ra , unitamente Controparte_3
al suo dante causa sig. e n.q. di erede di quest'ultimo, ha Persona_1
acquistato per usucapione la proprietà del fondo di cui è causa, sito in C/da
Piana del Comune di Sant'Agata di Militello, identificato nel N.C.T. del
Comune di Sant'Agata di Militello all'art. 4088, foglio 4, particella 433,
avendolo ereditato per successione legittima dal suo dante causa sig.
[...]
, che lo ha posseduto uti dominus ininterrottamente per oltre Per_1
vent'anni; 2) Compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
3) Adottare ogni altro provvedimento di legge che sarà ritenuto utile e necessario”.
Ritenuta la causa sufficientemente e documentalmente istruita, all'esito dell'udienza del 26/06/2024, visto le dichiarazioni delle parti e la mancata richiesta di eventuali termini per deposito di note conclusive, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la decisione secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
La domanda di illecita occupazione dell'appezzamento di terreno sito nel
Comune di Sant'Agata di Militello, identificato al N.C.T., di detto Comune,
all'art. 4088, foglio 4, particella 433, e della conseguente domanda di risarcimento del danno avanzata dalla parte attrice, è infondata e va rigettata.
Infatti, parte attrice, desistendo volontariamente, come dichiarato nelle note scritte del 18/06/2024, e non proseguendo nell'espletamento della prova orale, non ha provato quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio.
Al contrario, parte convenuta, con la domanda riconvenzionale svolta di usucapione dell'appezzamento di terreno sito nel Comune di Sant'Agata di Militello, identificato al N.C.T., di detto Comune, all'art. 4088, foglio 4,
particella 433, ha dimostrato la sussistenza dei requisiti che integrano il possesso ad usucapionem.
La parte attrice, con le dichiarazioni contenute nelle note scritte del
18/06/2024, ha pienamente confermato, quanto esposto dai convenuti in riconvenzionale, circa la ricorrenza di tutti i presupposti voluti dalla legge in tema di acquisto di beni per usucapione.
In tema di possesso ad usucapionem di beni immobili, la fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà si perfeziona allorché il comportamento materiale, continuo ed ininterrotto, attuato sulla res, sia accompagnato dall'intenzione resa palese a tutti di esercitare sul bene una signoria di fatto corrispondente al diritto di proprietà.
Nel caso di specie, l'istruttoria, con le predette dichiarazioni rese dalla parte attrice, ha dimostrato l'esistenza dell'elemento materiale del corpus in capo ai convenuti, non contrastando l'assunto avverso tendente a dimostrare di avere esercitato sul bene oggetto di causa un possesso reale, continuo ed indisturbato per oltre venti anni.
Quanto all'elemento psicologico, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà di beni immobili,
la volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, può essere desunta dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso, dovendosi escludere la sussistenza di detto elemento qualora sia dimostrato che il possessore aveva la consapevolezza di non potere assumere iniziative sulla conservazione e disposizione del bene (Cass. n.4444/07; Cass. n.3864/86). Anche su questo piano la conclusione che nella specie si raggiunge è
favorevole all'assunto dei convenuti, infatti avere realizzato le opere su detto appezzamento di terreno, dimostra in modo inequivocabile la sussistenza in capo ai convenuti ed al loro dante causa, dell'animus rem sibi habendi, cioè
dell'intenzione di fare le cose senza riconoscere l'altruità di un diritto o di un possesso (Cass. N.15145/04).
Va, pertanto, riconosciuto in capo alla SI.ra , avendo gli Controparte_3
altri convenuti prestato il consenso, per l'acquisto per usucapione della proprietà dei beni oggetto della domanda riconvenzionale, in favore della stessa.
Le spese del giudizio vengono interamente compensate tra le parti, visto quanto emerso con le note scritte in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e difesa, così
provvede:
1)Rigetta la domanda di illecita occupazione dell'appezzamento di terreno sito nel Comune di Sant'Agata di Militello, identificato al N.C.T., di detto
Comune, all'art. 4088, foglio 4, particella 433, e della conseguente domanda di risarcimento del danno avanzata dalla parte attrice;
2)Dichiara che ha usucapito l'appezzamento di terreno Controparte_3
sito nel Comune di Sant'Agata di Militello, identificato al N.C.T., di detto
Comune, all'art. 4088, foglio 4, particella 433;
3) Compensa per intero fra le parti le spese del giudizio.
Dispone che la presente sentenza sia trascritta nei registri immobiliari. Così deciso in Patti, 01/07/2024.
Il Giudice on.
Antonino Casdia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
onorario Dott. Antonino Casdia, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa, iscritta al n.100123/2008 R.G., ex sezione distaccata, vertente tra:
-Società semplice “La , in persona dell'amministratore pro- CP_1
tempore nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Basile, e C.F._1
Nicoletta Calanni Macchio, presso il cui studio sito in AR Li SI , piazza
San Michel n. ¾, è elettivamente domiciliata;
-attrice-
CONTRO
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_3
nato a [...] il C.F._2 Controparte_4
31/07/1970, C.F. , e, nata a [...] C.F._3 CP_5
di Militello il 03/12/1964, C.F. tutti in proprio e nella C.F._4
qualità di eredi di nato a [...] il Persona_1
20/09/1935, rappresentati e difesi, dall'Avv. Massimiliano Fabio, presso il cui studio sito in Sant'Agata di Militello via Della Saia n. 28, sono elettivamente domiciliati;
-convenuti in riconvenzionale - Avente ad oggetto: occupazione senza titolo-domanda riconvenzionale di usucapione.
Conclusioni delle parti come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della riforma dell'art.132 c.p.c., come modificato dalla
L.18/06/2009 n.69, non è necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto, in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione.
Al fine di inquadrare i termini delle questioni in decisione con la presente sentenza, pare opportuno ripercorrere brevemente i passaggi salienti del giudizio.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la Società semplice “
[...]
, conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
, rassegnando le seguenti conclusioni: CP_5
1)Dichiarare che la società attrice è proprietaria dell'appezzamento di terreno sito nel Comune di Sant'Agata di Militello, identificato al N.C.T., di detto
Comune, all'art. 4088, foglio 4, particella 433;
2)Dichiarare che a seguito dell'illecita occupazione di detto appezzamento di terreno da parte dei sigg. e e del Controparte_6 Persona_1
successivo decesso di quest'ultimo, detto appezzamento è occupato, senza titolo dai suoi eredi, sigg. , e;
Controparte_3 CP_5 Controparte_4
3)Condannare quest'ultimi, a rilasciare alla società attrice detto terreno libero e sgombro di persone cose e animali, previa eliminazione dei manufatti ivi arbitrariamente realizzati, autorizzando all'eliminazione la società attrice, a spese dei convenuti, nel caso che costoro non vi provvedano subito, dopo la pronunzia del Tribunale ed in forza della sua efficacia esecutiva;
4)Condannare i convenuti al risarcimento dei danni prodotti alla società
attrice, con l'illecita occupazione del terreno in questione e gli atti conseguenti;
Si costituivano i convenuti, i quali contestavano le pretese avverse,
chiedendone il rigetto, ed in via riconvenzionale, chiedevano dichiararsi che i sigg. , , e , unitamente al loro Controparte_3 CP_5 Controparte_4
dante causa , nella qualità di eredi di quest'ultimo, hanno Persona_1
acquistato per usucapione la proprietà del fondo per cui è causa, identificato al N.C.T., del Comune di Sant'Agata di Militello, all'art. 4088, foglio 4,
particella 433, avendolo ereditato per successione legittima del loro dante
, che lo ha posseduto “uti dominus”, Persona_2
ininterrottamente per oltre 20 anni;
Nel corso del giudizio, veniva ammessa la prova orale richiesta dalle parti.
All'udienza dell'08/11/2023, le parti chiedevano un ulteriore rinvio per formalizzare le trattative in avanzato stato, e chiedevano di essere esonerati alla citazione dei testi.
La causa veniva rinviata per la verifica dell'esito delle trattative all'udienza del 26/06/2024, ore 09,00, udienza poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c..
Con le note scritte depositate, parte attrice evidenziava: “ Che la società “
[...]
, visto che con sentenza n.93/07 dell'11 dicembre 2007 questo Parte_1
Tribunale ha rigettato la domanda di reintegra del possesso, esercitata nei confronti del sig. dalla società , con Persona_1 Parte_1
riferimento all'appezzamento di terreno agricolo oggetto del presente giudizio, e, visto che dalla prova testimoniale esperita è emerso che il sig. e poi i suoi eredi hanno esercitato il possesso del medesimo CP_4
appezzamento di terreno in modo pacifico e ininterrotto per oltre un ventennio, così che la loro domanda riconvenzionale di usucapione appare fondata, conclude che l'azione di rivendica intrapresa dalla stessa società nei confronti dei convenuti appare infondata, cosicché la società Parte_1
desiste dalla azione riconoscendo l'avvenuta usucapione del terreno controverso da parte della sig.ra ”. Controparte_3
Parte convenuta in riconvenzionale, sempre con le note scritte, evidenziava:
“Che le parti hanno raggiunto un accordo e hanno deciso di definire il contenzioso fra essi pendente riconoscendo l'avvenuta usucapione del terreno sito nel Comune di S. Agata di Militello, contrada Piana, in catasto all'art. 4088, foglio 4, particella 433 in favore della sig.ra . Che gli Controparte_3
altri convenuti e prestano il loro consenso al Controparte_4 CP_5
riconoscimento dell'usucapione in favore della sig.ra Controparte_3
Tutto ciò premesso il deducente procuratore chiede che l'Ecc.mo Tribunale
Voglia accogliere le seguenti domande e conclusioni;
1)Accertare, ritenere e dichiarare che la sig.ra , unitamente Controparte_3
al suo dante causa sig. e n.q. di erede di quest'ultimo, ha Persona_1
acquistato per usucapione la proprietà del fondo di cui è causa, sito in C/da
Piana del Comune di Sant'Agata di Militello, identificato nel N.C.T. del
Comune di Sant'Agata di Militello all'art. 4088, foglio 4, particella 433,
avendolo ereditato per successione legittima dal suo dante causa sig.
[...]
, che lo ha posseduto uti dominus ininterrottamente per oltre Per_1
vent'anni; 2) Compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
3) Adottare ogni altro provvedimento di legge che sarà ritenuto utile e necessario”.
Ritenuta la causa sufficientemente e documentalmente istruita, all'esito dell'udienza del 26/06/2024, visto le dichiarazioni delle parti e la mancata richiesta di eventuali termini per deposito di note conclusive, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la decisione secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
La domanda di illecita occupazione dell'appezzamento di terreno sito nel
Comune di Sant'Agata di Militello, identificato al N.C.T., di detto Comune,
all'art. 4088, foglio 4, particella 433, e della conseguente domanda di risarcimento del danno avanzata dalla parte attrice, è infondata e va rigettata.
Infatti, parte attrice, desistendo volontariamente, come dichiarato nelle note scritte del 18/06/2024, e non proseguendo nell'espletamento della prova orale, non ha provato quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio.
Al contrario, parte convenuta, con la domanda riconvenzionale svolta di usucapione dell'appezzamento di terreno sito nel Comune di Sant'Agata di Militello, identificato al N.C.T., di detto Comune, all'art. 4088, foglio 4,
particella 433, ha dimostrato la sussistenza dei requisiti che integrano il possesso ad usucapionem.
La parte attrice, con le dichiarazioni contenute nelle note scritte del
18/06/2024, ha pienamente confermato, quanto esposto dai convenuti in riconvenzionale, circa la ricorrenza di tutti i presupposti voluti dalla legge in tema di acquisto di beni per usucapione.
In tema di possesso ad usucapionem di beni immobili, la fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà si perfeziona allorché il comportamento materiale, continuo ed ininterrotto, attuato sulla res, sia accompagnato dall'intenzione resa palese a tutti di esercitare sul bene una signoria di fatto corrispondente al diritto di proprietà.
Nel caso di specie, l'istruttoria, con le predette dichiarazioni rese dalla parte attrice, ha dimostrato l'esistenza dell'elemento materiale del corpus in capo ai convenuti, non contrastando l'assunto avverso tendente a dimostrare di avere esercitato sul bene oggetto di causa un possesso reale, continuo ed indisturbato per oltre venti anni.
Quanto all'elemento psicologico, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà di beni immobili,
la volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, può essere desunta dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso, dovendosi escludere la sussistenza di detto elemento qualora sia dimostrato che il possessore aveva la consapevolezza di non potere assumere iniziative sulla conservazione e disposizione del bene (Cass. n.4444/07; Cass. n.3864/86). Anche su questo piano la conclusione che nella specie si raggiunge è
favorevole all'assunto dei convenuti, infatti avere realizzato le opere su detto appezzamento di terreno, dimostra in modo inequivocabile la sussistenza in capo ai convenuti ed al loro dante causa, dell'animus rem sibi habendi, cioè
dell'intenzione di fare le cose senza riconoscere l'altruità di un diritto o di un possesso (Cass. N.15145/04).
Va, pertanto, riconosciuto in capo alla SI.ra , avendo gli Controparte_3
altri convenuti prestato il consenso, per l'acquisto per usucapione della proprietà dei beni oggetto della domanda riconvenzionale, in favore della stessa.
Le spese del giudizio vengono interamente compensate tra le parti, visto quanto emerso con le note scritte in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e difesa, così
provvede:
1)Rigetta la domanda di illecita occupazione dell'appezzamento di terreno sito nel Comune di Sant'Agata di Militello, identificato al N.C.T., di detto
Comune, all'art. 4088, foglio 4, particella 433, e della conseguente domanda di risarcimento del danno avanzata dalla parte attrice;
2)Dichiara che ha usucapito l'appezzamento di terreno Controparte_3
sito nel Comune di Sant'Agata di Militello, identificato al N.C.T., di detto
Comune, all'art. 4088, foglio 4, particella 433;
3) Compensa per intero fra le parti le spese del giudizio.
Dispone che la presente sentenza sia trascritta nei registri immobiliari. Così deciso in Patti, 01/07/2024.
Il Giudice on.
Antonino Casdia