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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/02/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 06/02/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 12156/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. BENEDETTI FRANCESCA e c.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. BENEDETTI FRANCESCA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 28/06/2024, con cui e unitisi in Parte_1 CP_1 matrimonio concordatario a IA NO-BS in data 28.8.20 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di IA NO-BS al numero 3 parte II serie A dell'anno 2020), hanno chiesto:
“Separazione consensuale”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 8.7.2024;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1. Vita separata con obbligo di mutuo rispetto e liberi ognuno di scegliersi la propria residenza;
2. Assegnazione della casa coniugale in locazione sita in Darfo Boario Terme (BS) via Quarteroni 19 al marito che continuerà a viverla con arredi e corredi unitamente al figlio minore fino a quando raggiungerà l'indipendenza economica;
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3. La madre invece si trasferirà a vivere in IA NO (BS) via Santa Giulia numero 35/a, casa della famiglia d'origine, che continuerà a viverla unitamente al figlio minore (nel periodo di permanenza con la medesima) fino a quando raggiungerà l'indipendenza economica;
4. Il figlio verrà affidato congiuntamente ai genitori in regime paritario, e pertanto sarà domiciliato presso PE entrambi i genitori e potrà frequentarli liberamente secondo le esigenze proprie e in accordo con i medesimi;
i genitori si accorderanno nel periodo estivo e per le festività i giorni ed i tempi in cui il minore dovrà permanere con l'uno o l'altro genitore compatibilmente con gli impegni lavorativi del medesimo e di quelli del minore stesso;
5. I genitori si impegnano a mantenere un dialogo ed un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse del minore al fine di garantire allo stesso un progetto educativo comune e di preservare il suo equilibrio psicofisico;
6. Considerate le attuali esigenze del figlio e le attuali risorse economiche di entrambi i genitori, le parti concordano nell'assumersi l'obbligo di mantenimento diretto del figlio ovvero ciascun genitore chiamato a fornire a vitto ed PE alloggio nel tempo in cui lo avrà con sé e a coprire ogni spesa legata alla convivenza;
7. Le parti concorreranno invece al pagamento nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie e non prevedibili come da protocollo del Tribunale di Brescia qui da intendersi parte integrante del presente ricorso. Devono comunque intendersi spese straordinarie in conformità al protocollo in uso al tribunale in ogni caso da a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ognuno;
c) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta, mezzo bonifico bancario con accredito sul conto corrente il cui codice iban dovrà essere indicato nella predetta richiesta e più precisamente:
Spese per la salute
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola o dopo-scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne
- spese che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento
- spese che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze.
Nel caso di spese eccedenti l'ordinario mantenimento che richiedono il preventivo accordo dei genitori, una volta manifestato
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il consenso da parte di entrambi, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento;
8. Resta inteso tra i genitori che per effetto dell'affido paritario, regime scelto per la condivisione dell'affido, ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto quando tiene con sé il figlio PE
9. i genitori si impegnano a far sì che i figli conservino e coltivino rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale, come espressamente previsto dall'articolo 317 bis comma I c.c.;
10. I coniugi concordano che l'assegno unico universale a favore del figlio sarà percepito interamente dalla moglie Pt_1
[...]
11. I genitori manifestano il consenso per il rilascio e/o rinnovo dei propri passaporti nonché dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore, in particolare per motivi di studio o di vacanza;
12. I coniugi stabiliscono che, nel primo anno di separazione (da intendersi dal momento della sottoscrizione avanti al giudice) durante la frequentazione dei figli, non siano presenti nuovi compagni/compagne per garantire l'esclusività del rapporto genitoriale di ciascuno;
13. I coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale nascente dal matrimonio;
14. Le parti nel pieno consapevole esercizio della responsabilità genitoriale, ritengono l'accordo rispondente all'interesse del figlio e ritengono la loro audizione da parte del tribunale manifestamente superflua e comunque contraria al suo interesse»;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e Parte_1 CP_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 06/02/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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