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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/04/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1535 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. CALDANA PIERGIUSEPPE
- RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore con l'avv. GHIA LUCIO
- RESISTENTE
e in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2 con l'avv. CALIÒ MARINCOLA SCULCO ANGELA
- RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 1.07.2024 ha proposto opposizione all'intimazione di Parte_1
pagamento n. 02220239012626774/000, trasmessa da Controparte_3
in data 21.05.2024, avente ad oggetto contributi asseritamente omessi e non versati negli anni 1981, 1983, 1985, 1986 e 1987 oltre accessori, per un totale di Euro 108.086,62. Ha premesso che, con riferimento al predetto credito, aveva già ricevuto intimazione di pagamento n. 02220229000941951/000 in data 28.03.2022, con riferimento alla quale il
24.05.2022 aveva formulato istanza di sospensione legale della riscossione ex art. 1, commi 537 e ss., l. 228/2012, ritenendo maturata la prescrizione, in assenza di atti interruttivi.
Ha sostenuto che, non avendo ricevuto alcuna comunicazione nel termine di 220 giorni imposto dalla normativa citata per il riscontro all'istanza, il debito doveva ritenersi
CP_ annullato di diritto. Ha aggiunto di aver avuto conferma presso gli uffici dell'
l'1.02.2023, del mancato invio della risposta nel termine indicato.
Ha ribadito, in ogni caso, anche in questa sede, l'eccezione di prescrizione.
Con memoria di costituzione ritualmente depositata, Controparte_4
ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo a tutte le contestazioni riguardanti gli atti di competenza dell'ente creditore. CP_ Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, subordinatamente alla prova da parte di della regolarità del proprio operato.
CP_ Si è tardivamente costituito rappresentando di aver notificato a controparte, con riferimento ai contributi in contesa, decreto ingiuntivo n. 3354/1990 nonché avviso di addebito n. 32220180000184272000, il 26.02.2020.
Ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo:
- l'inapplicabilità dell'annullamento di cui alla l. 228/2012 per inidoneità della domanda a far sorgere l'obbligo di provvedere;
- la possibilità, in ogni caso, di ottenere l'accertamento del credito in contesa, dovendosi limitare l'eventuale annullamento all'iscrizione a ruolo.
Ha precisato che la prescrizione eventualmente maturata prima della notifica dell'avviso di addebito non poteva essere fatta valere in questa sede, non essendo stata proposta opposizione nei termini di legge;
invece, quanto alla prescrizione successiva, ha richiamato le intimazioni di pagamento già citate in ricorso.
***
Risulta evidente, sulla base della produzione documentale della stessa ricorrente, che le intimazioni di pagamento notificate il 28.03.2022 e il 21.05.2024 abbiano ad oggetto i contributi di cui all'avviso di addebito n. 32220180000184272000, risalenti agli anni
1981, 1983, 1985, 1986, 1987 (oltre che spese di notifica risalenti al 2018).
2 È altrettanto documentale, sulla base di quanto tempestivamente acquisito in atti (doc. 3 fasc. ricorrente), che l'avviso di addebito citato sia stato ricevuto dalla ben Parte_1 prima dell'intimazione di pagamento del 28.03.2022. Si legge infatti, nella CP_ comunicazione trasmessa il 10.02.2023 ad che “La sig.ra Controparte_5
l'avviso di addebito n. 32220180000184272000, datato 21 febbraio
2020…Successivamente, in data 28 marzo 2022, la sig.ra riceveva da parte di Parte_1
l'avviso di addebito (rectius: l'intimazione di pagamento) n. Controparte_1
0222022900941951000”.
Ai sensi dell'art. 24 comma 5 d.lgs. 46/99 – applicabile anche agli avvisi di addebito ai sensi dell'art. 30 comma 14 d.l. 78/2010 – parte ricorrente avrebbe dovuto eccepire l'intervenuta prescrizione nel termine di 40 giorni dalla ricezione dell'ava stesso, a pena di decadenza.
In altri termini, nell'ipotesi di regolare notifica dell'avviso di addebito, scaduto il termine di cui all'art. 24 cit., la pretesa si cristallizza, essendo possibile proporre solo – per quanto di interesse in questa sede – fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (ex multis Cassazione civile sez. VI, 02/09/2020, n.18256).
Nel caso di specie, dunque, deve escludersi la possibilità della di eccepire la Parte_1
prescrizione antecedente al febbraio 2020, in quanto decaduta;
e certamente non vi è maturazione di prescrizione nel periodo successivo, stante la ricezione di due intimazioni di pagamento, nel 2022 e nel 2024.
CP_ Con riferimento, invece, agli effetti dell'omesso riscontro dell' all'istanza proposta ai sensi della l. 228/2012, sia sufficiente richiamare quanto già affermato, in ipotesi analoga, dall'intestato Tribunale con sentenza n. 508/2022 (che si cita anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.): “Parte ricorrente ha invocato l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1, commi 537 e ss., l. 228/2012 la quale, come noto, prevede:
- che gli enti competenti siano tenuti a sospendere la riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate “su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore…effettuata ai sensi del comma 538”;
- che entro dieci giorni dalla data di presentazione della dichiarazione ai sensi del comma 538, il concessionario per la riscossione trasmetta all'ente creditore la dichiarazione stessa e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore;
3 - che l'ente creditore, entro 220 giorni, comunichi al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione, di sgravio ovvero di conferma della legittimità del debito iscritto al ruolo;
- che in caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione citata e dei conseguenti flussi informativi al concessionario nel termine indicati, le partite oggetto di istanza vengano annullate, con discarico dei relativi ruoli ed eliminazione dalle scritture patrimoniali dello stesso ente creditore dei corrispondenti importi.
Ebbene, la tesi di parte ricorrente non può essere condivisa considerando che, al fine di attivare la procedura descritta, è espressamente prevista la presentazione di una
“dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati” da una delle circostanze tassativamente indicate dalla disposizione, tra le quali la prescrizione o la decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo (comma 538 dell'art. 1 cit.).
Nel caso di specie, dalla mera lettura dell'istanza depositata in copia sub doc. 1, si evince come la stessa:
- per un verso, fosse una mera dichiarazione contenente un elenco di circa una trentina di provvedimenti, indistintamente accompagnati dall'affermazione, del tutto generica “la somma richiesta nei suddetti atti è totalmente interessata da prescrizione e decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo”, senza alcuna individuazione specifica della tipologia di evento
(decadenza o prescrizione) caratterizzante il singolo titolo e della data nella quale lo stesso si sarebbe verificato;
- per altro verso, fosse del tutto priva di documentazione a comprova delle circostanze indicate, come invece prescritto dalla normativa.
L'inidoneità della dichiarazione ad integrare i presupposti di cui all'art. 1, comma 538, l.
228/2012 esclude l'applicabilità delle conseguenze previste dalla medesima disciplina nel caso di violazione del termine di riscontro previsto per gli enti coinvolti nella procedura. In altri termini, in assenza dei requisiti prescritti dal citato comma 538, la dichiarazione resa in sede amministrativa non implica l'obbligo, in capo agli enti, di risposta entro il termine di 220 giorni, non determinandosi l'instaurazione della
4 complessa procedura prevista. Ciò anche considerando che la ratio della legge è consentire una più rapida definizione delle posizioni creditorie dei contribuenti mentre la presentazione di una dichiarazione del tutto generica e sfornita della necessaria prova documentale delle proprie affermazioni si pone in netto contrasto con la finalità citata.
Tale circostanza, secondo il principio della ragione più liquida, implica ex se
l'infondatezza delle domande di parte ricorrente”.
L'arresto è stato confermato dalla locale Corte d'Appello, che - con sentenza 297/2022 – ha ribadito come l'istanza ex art. 1, comma 538 cit., correlata solo da un'intimazione di pagamento ricevuta da (come nel caso di specie) nonché dei titoli esecutivi sottesi CP_6
(nel caso in esame neppure allegati all'istanza stessa) - senza precisazione, a titolo esemplificativo, di quando la prescrizione si sarebbe compiuta per i singoli crediti e di quando gli stessi fossero stati iscritti a ruolo – non potesse essere considerata idonea ai fini dell'attivazione del procedimento descritto.
La Corte, con il medesimo arresto, ha altresì rilevato:
- che, sulla base di quanto espressamente previsto dal comma 538 cit., presupposto essenziale per l'attivazione del procedimento è un atto finalizzato alla riscossione o di natura cautelare o del procedimento esecutivo;
- che non può considerarsi tale una mera intimazione dell'agente della riscossione.
Considerando che anche nella fattispecie esaminata l'istanza ex l. 228/2012 è stata presentata a seguito di un'intimazione di pagamento, la domanda di parte ricorrente risulta infondata anche sotto questo profilo.
Non può, infine, non avere rilievo quando esposto in punto di decadenza della ricorrente dalla possibilità di eccepire la prescrizione intervenuta prima della notifica dell'avviso di addebito. Invero, “l'annullamento dei titoli non costituisce un effetto automatico derivante dalla presentazione di una istanza ex art. 1 della L. 228/2012 in quanto “la caducazione della pretesa si verifica solo se il debitore fa valere cause potenzialmente estintive della stessa”. In sostanza, la procedura di sospensione introdotta dalla legge di bilancio per l'anno 2013 non può valere a rimettere in discussione crediti divenuti ormai definitivi, per via giudiziale o per mancata opposizione. Applicando tali principi nel caso di specie, bene ha fatto il giudice di prime cure a ritenere inammissibile o comunque non idonea l'istanza del ricorrente ad attivare lo speciale procedimento di cui alla L.
228/2012 in quanto volta a far valere motivi di annullamento dei titoli (prescrizione
5 maturata in epoca anteriore alle iscrizioni a ruolo dei crediti e decadenza ex art. 25
d.lgs. 46/99) che sicuramente non avrebbero potuto essere accolti in via amministrativa dagli enti impositori, non essendo più possibile eccepire con riferimento a tali titoli alcuna prescrizione maturata prima della notifica dei titoli o alcuna decadenza dal potere di iscrizione a ruolo dei crediti ex art. 25 del cit. d.lgs., trattandosi di eccezioni relative a cause estintive preesistenti alla formazione dei titoli che dovevano essere sollevate a pena di decadenza entro 40 giorni dalla notifica” (Cda Brescia n. 304/2022).
Per tutti i motivi esposti, il ricorso non può essere accolto.
L'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non uniformi sul tema oggetto del contenzioso, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 10/04/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. CALDANA PIERGIUSEPPE
- RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore con l'avv. GHIA LUCIO
- RESISTENTE
e in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2 con l'avv. CALIÒ MARINCOLA SCULCO ANGELA
- RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 1.07.2024 ha proposto opposizione all'intimazione di Parte_1
pagamento n. 02220239012626774/000, trasmessa da Controparte_3
in data 21.05.2024, avente ad oggetto contributi asseritamente omessi e non versati negli anni 1981, 1983, 1985, 1986 e 1987 oltre accessori, per un totale di Euro 108.086,62. Ha premesso che, con riferimento al predetto credito, aveva già ricevuto intimazione di pagamento n. 02220229000941951/000 in data 28.03.2022, con riferimento alla quale il
24.05.2022 aveva formulato istanza di sospensione legale della riscossione ex art. 1, commi 537 e ss., l. 228/2012, ritenendo maturata la prescrizione, in assenza di atti interruttivi.
Ha sostenuto che, non avendo ricevuto alcuna comunicazione nel termine di 220 giorni imposto dalla normativa citata per il riscontro all'istanza, il debito doveva ritenersi
CP_ annullato di diritto. Ha aggiunto di aver avuto conferma presso gli uffici dell'
l'1.02.2023, del mancato invio della risposta nel termine indicato.
Ha ribadito, in ogni caso, anche in questa sede, l'eccezione di prescrizione.
Con memoria di costituzione ritualmente depositata, Controparte_4
ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo a tutte le contestazioni riguardanti gli atti di competenza dell'ente creditore. CP_ Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, subordinatamente alla prova da parte di della regolarità del proprio operato.
CP_ Si è tardivamente costituito rappresentando di aver notificato a controparte, con riferimento ai contributi in contesa, decreto ingiuntivo n. 3354/1990 nonché avviso di addebito n. 32220180000184272000, il 26.02.2020.
Ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo:
- l'inapplicabilità dell'annullamento di cui alla l. 228/2012 per inidoneità della domanda a far sorgere l'obbligo di provvedere;
- la possibilità, in ogni caso, di ottenere l'accertamento del credito in contesa, dovendosi limitare l'eventuale annullamento all'iscrizione a ruolo.
Ha precisato che la prescrizione eventualmente maturata prima della notifica dell'avviso di addebito non poteva essere fatta valere in questa sede, non essendo stata proposta opposizione nei termini di legge;
invece, quanto alla prescrizione successiva, ha richiamato le intimazioni di pagamento già citate in ricorso.
***
Risulta evidente, sulla base della produzione documentale della stessa ricorrente, che le intimazioni di pagamento notificate il 28.03.2022 e il 21.05.2024 abbiano ad oggetto i contributi di cui all'avviso di addebito n. 32220180000184272000, risalenti agli anni
1981, 1983, 1985, 1986, 1987 (oltre che spese di notifica risalenti al 2018).
2 È altrettanto documentale, sulla base di quanto tempestivamente acquisito in atti (doc. 3 fasc. ricorrente), che l'avviso di addebito citato sia stato ricevuto dalla ben Parte_1 prima dell'intimazione di pagamento del 28.03.2022. Si legge infatti, nella CP_ comunicazione trasmessa il 10.02.2023 ad che “La sig.ra Controparte_5
l'avviso di addebito n. 32220180000184272000, datato 21 febbraio
2020…Successivamente, in data 28 marzo 2022, la sig.ra riceveva da parte di Parte_1
l'avviso di addebito (rectius: l'intimazione di pagamento) n. Controparte_1
0222022900941951000”.
Ai sensi dell'art. 24 comma 5 d.lgs. 46/99 – applicabile anche agli avvisi di addebito ai sensi dell'art. 30 comma 14 d.l. 78/2010 – parte ricorrente avrebbe dovuto eccepire l'intervenuta prescrizione nel termine di 40 giorni dalla ricezione dell'ava stesso, a pena di decadenza.
In altri termini, nell'ipotesi di regolare notifica dell'avviso di addebito, scaduto il termine di cui all'art. 24 cit., la pretesa si cristallizza, essendo possibile proporre solo – per quanto di interesse in questa sede – fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (ex multis Cassazione civile sez. VI, 02/09/2020, n.18256).
Nel caso di specie, dunque, deve escludersi la possibilità della di eccepire la Parte_1
prescrizione antecedente al febbraio 2020, in quanto decaduta;
e certamente non vi è maturazione di prescrizione nel periodo successivo, stante la ricezione di due intimazioni di pagamento, nel 2022 e nel 2024.
CP_ Con riferimento, invece, agli effetti dell'omesso riscontro dell' all'istanza proposta ai sensi della l. 228/2012, sia sufficiente richiamare quanto già affermato, in ipotesi analoga, dall'intestato Tribunale con sentenza n. 508/2022 (che si cita anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.): “Parte ricorrente ha invocato l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1, commi 537 e ss., l. 228/2012 la quale, come noto, prevede:
- che gli enti competenti siano tenuti a sospendere la riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate “su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore…effettuata ai sensi del comma 538”;
- che entro dieci giorni dalla data di presentazione della dichiarazione ai sensi del comma 538, il concessionario per la riscossione trasmetta all'ente creditore la dichiarazione stessa e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore;
3 - che l'ente creditore, entro 220 giorni, comunichi al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione, di sgravio ovvero di conferma della legittimità del debito iscritto al ruolo;
- che in caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione citata e dei conseguenti flussi informativi al concessionario nel termine indicati, le partite oggetto di istanza vengano annullate, con discarico dei relativi ruoli ed eliminazione dalle scritture patrimoniali dello stesso ente creditore dei corrispondenti importi.
Ebbene, la tesi di parte ricorrente non può essere condivisa considerando che, al fine di attivare la procedura descritta, è espressamente prevista la presentazione di una
“dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati” da una delle circostanze tassativamente indicate dalla disposizione, tra le quali la prescrizione o la decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo (comma 538 dell'art. 1 cit.).
Nel caso di specie, dalla mera lettura dell'istanza depositata in copia sub doc. 1, si evince come la stessa:
- per un verso, fosse una mera dichiarazione contenente un elenco di circa una trentina di provvedimenti, indistintamente accompagnati dall'affermazione, del tutto generica “la somma richiesta nei suddetti atti è totalmente interessata da prescrizione e decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo”, senza alcuna individuazione specifica della tipologia di evento
(decadenza o prescrizione) caratterizzante il singolo titolo e della data nella quale lo stesso si sarebbe verificato;
- per altro verso, fosse del tutto priva di documentazione a comprova delle circostanze indicate, come invece prescritto dalla normativa.
L'inidoneità della dichiarazione ad integrare i presupposti di cui all'art. 1, comma 538, l.
228/2012 esclude l'applicabilità delle conseguenze previste dalla medesima disciplina nel caso di violazione del termine di riscontro previsto per gli enti coinvolti nella procedura. In altri termini, in assenza dei requisiti prescritti dal citato comma 538, la dichiarazione resa in sede amministrativa non implica l'obbligo, in capo agli enti, di risposta entro il termine di 220 giorni, non determinandosi l'instaurazione della
4 complessa procedura prevista. Ciò anche considerando che la ratio della legge è consentire una più rapida definizione delle posizioni creditorie dei contribuenti mentre la presentazione di una dichiarazione del tutto generica e sfornita della necessaria prova documentale delle proprie affermazioni si pone in netto contrasto con la finalità citata.
Tale circostanza, secondo il principio della ragione più liquida, implica ex se
l'infondatezza delle domande di parte ricorrente”.
L'arresto è stato confermato dalla locale Corte d'Appello, che - con sentenza 297/2022 – ha ribadito come l'istanza ex art. 1, comma 538 cit., correlata solo da un'intimazione di pagamento ricevuta da (come nel caso di specie) nonché dei titoli esecutivi sottesi CP_6
(nel caso in esame neppure allegati all'istanza stessa) - senza precisazione, a titolo esemplificativo, di quando la prescrizione si sarebbe compiuta per i singoli crediti e di quando gli stessi fossero stati iscritti a ruolo – non potesse essere considerata idonea ai fini dell'attivazione del procedimento descritto.
La Corte, con il medesimo arresto, ha altresì rilevato:
- che, sulla base di quanto espressamente previsto dal comma 538 cit., presupposto essenziale per l'attivazione del procedimento è un atto finalizzato alla riscossione o di natura cautelare o del procedimento esecutivo;
- che non può considerarsi tale una mera intimazione dell'agente della riscossione.
Considerando che anche nella fattispecie esaminata l'istanza ex l. 228/2012 è stata presentata a seguito di un'intimazione di pagamento, la domanda di parte ricorrente risulta infondata anche sotto questo profilo.
Non può, infine, non avere rilievo quando esposto in punto di decadenza della ricorrente dalla possibilità di eccepire la prescrizione intervenuta prima della notifica dell'avviso di addebito. Invero, “l'annullamento dei titoli non costituisce un effetto automatico derivante dalla presentazione di una istanza ex art. 1 della L. 228/2012 in quanto “la caducazione della pretesa si verifica solo se il debitore fa valere cause potenzialmente estintive della stessa”. In sostanza, la procedura di sospensione introdotta dalla legge di bilancio per l'anno 2013 non può valere a rimettere in discussione crediti divenuti ormai definitivi, per via giudiziale o per mancata opposizione. Applicando tali principi nel caso di specie, bene ha fatto il giudice di prime cure a ritenere inammissibile o comunque non idonea l'istanza del ricorrente ad attivare lo speciale procedimento di cui alla L.
228/2012 in quanto volta a far valere motivi di annullamento dei titoli (prescrizione
5 maturata in epoca anteriore alle iscrizioni a ruolo dei crediti e decadenza ex art. 25
d.lgs. 46/99) che sicuramente non avrebbero potuto essere accolti in via amministrativa dagli enti impositori, non essendo più possibile eccepire con riferimento a tali titoli alcuna prescrizione maturata prima della notifica dei titoli o alcuna decadenza dal potere di iscrizione a ruolo dei crediti ex art. 25 del cit. d.lgs., trattandosi di eccezioni relative a cause estintive preesistenti alla formazione dei titoli che dovevano essere sollevate a pena di decadenza entro 40 giorni dalla notifica” (Cda Brescia n. 304/2022).
Per tutti i motivi esposti, il ricorso non può essere accolto.
L'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non uniformi sul tema oggetto del contenzioso, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 10/04/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
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