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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/07/2025, n. 10092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10092 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 61074/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 61074/2022 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, con l'Avv. Simone Epis come in atti. Parte_1
ATTORE
E
, con l'Avvocatura Generale dello Stato come in atti. Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio il chiedendo che sia accertata Parte_1 Controparte_1
l'usucapione della porzione di fabbricato seminterrato e del terreno indicati nel Catasto terreni del
Comune di Roma nella Zona H501 - Foglio 393 – Particelle 51 (fabbricato) e 21 (terreno).
Secondo quanto rappresentato dall'attore la porzione di fabbricato seminterrato sarebbe situata al di sotto di un'abitazione assegnata in concessione nel 1982 al proprio genitore in qualità di militare a fronte del pagamento del relativo canone.
L'istante ha dedotto che essa si presentava in stato di abbandono e degrado tanto che nel 1995 dopo una richiesta di bonifica e ripristino all'Ente Gestore (8 Reparto Infrastrutture di Roma) vi provvedeva a proprie spese.
Gli interventi riguardavano anche la corte esterna e il terreno circostante.
Il si è costituito contrastando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Preliminarmente deve rigettarsi la richiesta dell'attore di fissazione dell'udienza di comparizione e trattazione (cfr. comparsa conclusionali replica).
pagina1 di 3 Quest'ultima infatti è stata regolarmente svolta (7.6.2023) con la disposta modalità della trattazione scritta (1.6.2023).
Deve altresì rigettarsi la richiesta dell'attore di prova testimoniale formulata nella stessa sede e quindi al di fuori dei termini previsti dalla legge non avendo egli domandato neanche quelli di cui all'art. 183 c.p.c. (cfr. 9.6.2023) essendo del tutto fuori luogo il riferimento all'art. 281 ter c.p.c.
La domanda è infondata.
Si tratta di beni pertinenziali all'alloggio di servizio, come emerge dalla stessa rappresentazione dell'attore che ha specificato trattarsi di un seminterrato posto al di sotto di esso utilizzato dalla famiglia come deposito di effetti personali ed altresì dalla richiesta di ripristino inviata Parte_1 all'Amministrazione dalla vedova del genitore dell'attuale istante (29.11.1994) riguardante appunto i Locali sottostanti l'alloggio (AST 1089).
Essi sono pertanto indisponibili essendo preposti all'assolvimento di un pubblico servizio come del resto risulta confermato anche dalle risultanze catastali che ne attestano l'appartenenza al Demanio
(artt. 823, 826 c.c.; artt. 313 – 314 dPR 90/2010).
Non si è realizzata alcuna tacita sdemanializzazione.
Infatti quest'ultima richiede l'esistenza di atti univoci, concludenti e positivi della P.A., incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico;
né il disuso da tempo immemorabile o l'inerzia dell'ente possono essere invocati come elementi indiziari dell'intenzione di far cessare tale destinazione, poiché, per la prova di ciò, è necessario che essi siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così significative da rendere impossibile formulare altra ipotesi se non quella che la P.A. abbia definitivamente rinunziato al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo (Cass., n. 14269 del 2023).
Dagli atti emerge invece la volontà dell'Amministrazione di ribadire espressamente la natura demaniale dei beni programmando su di essi lavori manutentivi (cfr. 8° reparto Infrastrutture)
(19.11.2021; 21.5.2022).
In ogni caso non esiste alcun possesso ad usucapionem.
L'attore ha corrisposto il canone dovuto per la concessione dell'immobile e successivamente quello per l'occupazione senza titolo chiedendone nel 2022 (7.3.2022) una rideterminazione che l'Amministrazione effettuava.
Gli interventi di ripristino relativi ai locali sottostanti sono stati espressamente richiesti all'Amministrazione dalla vedova del genitore dell'odierno istante (29.11.1994)
Quindi il rapporto materiale con la res si è costituito e mantenuto nella sussistenza di un titolo e comunque nella consapevolezza dell'altrui titolarità del bene mancando qualsiasi atto di interversione (art. 1141 c.c.).
pagina2 di 3 L''insussistenza di alcun possesso idoneo all'usucapione emerge altresì dall'ulteriore documentazione sopravvenuta allegata dall'Amministrazione alla conclusionale ovvero dal sequestro dell'immobile disposto dall'Autorità Giudiziaria nei confronti dell'attore (28.1.2025; verbale 4.2.2025) per l'invasione arbitraria di immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e dalla Determinazione Dirigenziale adottata da per abusi edilizi CP_2
(31.1.2025) che inevitabilmente attestano la mancanza di una incontestata e pacifica relazione di fatto col bene (Cass., n. 25922 del 2005).
La domanda deve quindi essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Rigetta la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1 condannando l'attore al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 8200,00, per compensi oltre accessori come dovuti per legge.
Roma, 5 luglio 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 61074/2022 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, con l'Avv. Simone Epis come in atti. Parte_1
ATTORE
E
, con l'Avvocatura Generale dello Stato come in atti. Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio il chiedendo che sia accertata Parte_1 Controparte_1
l'usucapione della porzione di fabbricato seminterrato e del terreno indicati nel Catasto terreni del
Comune di Roma nella Zona H501 - Foglio 393 – Particelle 51 (fabbricato) e 21 (terreno).
Secondo quanto rappresentato dall'attore la porzione di fabbricato seminterrato sarebbe situata al di sotto di un'abitazione assegnata in concessione nel 1982 al proprio genitore in qualità di militare a fronte del pagamento del relativo canone.
L'istante ha dedotto che essa si presentava in stato di abbandono e degrado tanto che nel 1995 dopo una richiesta di bonifica e ripristino all'Ente Gestore (8 Reparto Infrastrutture di Roma) vi provvedeva a proprie spese.
Gli interventi riguardavano anche la corte esterna e il terreno circostante.
Il si è costituito contrastando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Preliminarmente deve rigettarsi la richiesta dell'attore di fissazione dell'udienza di comparizione e trattazione (cfr. comparsa conclusionali replica).
pagina1 di 3 Quest'ultima infatti è stata regolarmente svolta (7.6.2023) con la disposta modalità della trattazione scritta (1.6.2023).
Deve altresì rigettarsi la richiesta dell'attore di prova testimoniale formulata nella stessa sede e quindi al di fuori dei termini previsti dalla legge non avendo egli domandato neanche quelli di cui all'art. 183 c.p.c. (cfr. 9.6.2023) essendo del tutto fuori luogo il riferimento all'art. 281 ter c.p.c.
La domanda è infondata.
Si tratta di beni pertinenziali all'alloggio di servizio, come emerge dalla stessa rappresentazione dell'attore che ha specificato trattarsi di un seminterrato posto al di sotto di esso utilizzato dalla famiglia come deposito di effetti personali ed altresì dalla richiesta di ripristino inviata Parte_1 all'Amministrazione dalla vedova del genitore dell'attuale istante (29.11.1994) riguardante appunto i Locali sottostanti l'alloggio (AST 1089).
Essi sono pertanto indisponibili essendo preposti all'assolvimento di un pubblico servizio come del resto risulta confermato anche dalle risultanze catastali che ne attestano l'appartenenza al Demanio
(artt. 823, 826 c.c.; artt. 313 – 314 dPR 90/2010).
Non si è realizzata alcuna tacita sdemanializzazione.
Infatti quest'ultima richiede l'esistenza di atti univoci, concludenti e positivi della P.A., incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico;
né il disuso da tempo immemorabile o l'inerzia dell'ente possono essere invocati come elementi indiziari dell'intenzione di far cessare tale destinazione, poiché, per la prova di ciò, è necessario che essi siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così significative da rendere impossibile formulare altra ipotesi se non quella che la P.A. abbia definitivamente rinunziato al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo (Cass., n. 14269 del 2023).
Dagli atti emerge invece la volontà dell'Amministrazione di ribadire espressamente la natura demaniale dei beni programmando su di essi lavori manutentivi (cfr. 8° reparto Infrastrutture)
(19.11.2021; 21.5.2022).
In ogni caso non esiste alcun possesso ad usucapionem.
L'attore ha corrisposto il canone dovuto per la concessione dell'immobile e successivamente quello per l'occupazione senza titolo chiedendone nel 2022 (7.3.2022) una rideterminazione che l'Amministrazione effettuava.
Gli interventi di ripristino relativi ai locali sottostanti sono stati espressamente richiesti all'Amministrazione dalla vedova del genitore dell'odierno istante (29.11.1994)
Quindi il rapporto materiale con la res si è costituito e mantenuto nella sussistenza di un titolo e comunque nella consapevolezza dell'altrui titolarità del bene mancando qualsiasi atto di interversione (art. 1141 c.c.).
pagina2 di 3 L''insussistenza di alcun possesso idoneo all'usucapione emerge altresì dall'ulteriore documentazione sopravvenuta allegata dall'Amministrazione alla conclusionale ovvero dal sequestro dell'immobile disposto dall'Autorità Giudiziaria nei confronti dell'attore (28.1.2025; verbale 4.2.2025) per l'invasione arbitraria di immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e dalla Determinazione Dirigenziale adottata da per abusi edilizi CP_2
(31.1.2025) che inevitabilmente attestano la mancanza di una incontestata e pacifica relazione di fatto col bene (Cass., n. 25922 del 2005).
La domanda deve quindi essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Rigetta la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1 condannando l'attore al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 8200,00, per compensi oltre accessori come dovuti per legge.
Roma, 5 luglio 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina3 di 3