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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/02/2025, n. 1985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1985 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 14.2.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 36548 R.G. 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall' avv. Barbara Izzo con Parte_1 elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
rappresentato e difeso dall' avv. MARIA PIA TETI con elezione di CP_1 domicilio in Roma via Cesare Beccaria 9
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso N. RG. 36548/2024 ritualmente notificato all' Parte_2
ha agito chiedendo al giudice adito di accertare e dichiarare di
[...] trovarsi nelle condizioni di cui all' art. art. 1 L. N. 18/80 Con vittoria di spese Esponeva la parte ricorrente che in sede di ATP non erano stati riconosciuti i requisiti sanitari sottesi alla prestazione sopra indicata . L' si è costituito contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto CP_1 siccome infondato. Il giudice non disponeva la CTU e alla odierna udienza decideva con sentenza contestuale. Va preliminarmente osservato che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Giova rilevare anche che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Non può pertanto ritenersi sufficiente enunciare semplicemente le patologie di cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal ctu in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta, con argomentazioni specifiche, e sorrette da conferenti dimostrazioni a confutazione. I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità. Nel caso di specie il CTU ha accertato :” Sulla base degli accertamenti svolti, tenuto conto della documentazione sanitaria in atti, posso avanzare le seguenti considerazioni in ordine al quesito rivolto dall'Ill.mo Giudice. Trattasi, nel caso, di un uomo dell'età attuale di anni 65, che in data 06.04.2023 inoltrava domanda per essere riconosciuto invalido e meritevole della concessione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge 18/80. I sanitari del CML di Roma lo sottoponevano a visita in data 25.10.2023, CP_1 riconoscendolo invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 50% (cinquanta per cento). Avverso tali giudizi in data 13.12.2023 proponeva accertamento tecnico preventivo. Il quesito rivoltomi è quello di stabilire se all'epoca della domanda (06.04.2023) od in epoca successiva, il periziando era da ritenere invalido e con necessità di assistenza continua, ex art. 1 della legge 18/80. Va subito detto che l'esame degli atti ed i dati obiettivati nel corso delle operazioni peritali consentono di ritenere, in accordo con i sanitari del CML di Roma, che CP_1 sia all'epoca della domanda sia attualmente l'uomo non è mai stato da considerare meritevole della concessione dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 della legge 18/80. Ed infatti il quadro disfunzionale all'epoca della domanda – come attualmente – ha una modesta rilevanza medico legale, certamente non tale da consentire la concessione del beneficio per cui è causa. Le condizioni non concretizzano i requisiti sanitari previsti dalla legge per far ritenere il sig. necessitante di assistenza continua, essendo lo stesso in Parte_1 grado di svolgere in autonomia le funzioni quotidiane della vita e di autonomamente deambulare. In conclusione, né all'epoca della domanda né attualmente il sig. Parte_1
è mai stato da ritenere meritevole della concessione della indennità di accompagnamento, ex art. 1 della legge 18/80. …. “Né all'epoca della domanda né attualmente il sig. è mai stato Parte_1 da considerare in possesso dei requisiti sanitari previsti ex art. 1 della legge 18/80 per la concessione della indennità di accompagnamento”. Da ciò consegue che deve ritenersi corretta la valutazione del CTU, siccome basata su oggettivi e documentati rilievi;
infatti, le conclusioni del ctu tengono dell'esame critico dei documenti medici inseriti nel fascicolo processuale, dell'attenta raccolta anamnestica, della obiettività repertata. In ogni caso, la relazione medica risulta immune da vizi logici, tenuto anche conto della genericità delle contestazioni sollevate dalla parte ricorrente e considerato che è stata valutata ogni patologia sofferta dalla parte . Tali conclusioni, inoltre, non possono ritenersi superate neppure dalla documentazione medica successivamente depositata dalla parte ricorrente, da cui non risultano evidenze tali da far modificare il quadro patologico complessivamente considerato dal CTU Da ciò consegue che il ricorso deve essere respinto.
Compensa le spese di lite attese le condizioni di reddito della parte ricorrente.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese di lite. Roma,14.2.2025
La giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 14.2.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 36548 R.G. 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall' avv. Barbara Izzo con Parte_1 elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
rappresentato e difeso dall' avv. MARIA PIA TETI con elezione di CP_1 domicilio in Roma via Cesare Beccaria 9
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso N. RG. 36548/2024 ritualmente notificato all' Parte_2
ha agito chiedendo al giudice adito di accertare e dichiarare di
[...] trovarsi nelle condizioni di cui all' art. art. 1 L. N. 18/80 Con vittoria di spese Esponeva la parte ricorrente che in sede di ATP non erano stati riconosciuti i requisiti sanitari sottesi alla prestazione sopra indicata . L' si è costituito contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto CP_1 siccome infondato. Il giudice non disponeva la CTU e alla odierna udienza decideva con sentenza contestuale. Va preliminarmente osservato che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Giova rilevare anche che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Non può pertanto ritenersi sufficiente enunciare semplicemente le patologie di cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal ctu in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta, con argomentazioni specifiche, e sorrette da conferenti dimostrazioni a confutazione. I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità. Nel caso di specie il CTU ha accertato :” Sulla base degli accertamenti svolti, tenuto conto della documentazione sanitaria in atti, posso avanzare le seguenti considerazioni in ordine al quesito rivolto dall'Ill.mo Giudice. Trattasi, nel caso, di un uomo dell'età attuale di anni 65, che in data 06.04.2023 inoltrava domanda per essere riconosciuto invalido e meritevole della concessione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge 18/80. I sanitari del CML di Roma lo sottoponevano a visita in data 25.10.2023, CP_1 riconoscendolo invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 50% (cinquanta per cento). Avverso tali giudizi in data 13.12.2023 proponeva accertamento tecnico preventivo. Il quesito rivoltomi è quello di stabilire se all'epoca della domanda (06.04.2023) od in epoca successiva, il periziando era da ritenere invalido e con necessità di assistenza continua, ex art. 1 della legge 18/80. Va subito detto che l'esame degli atti ed i dati obiettivati nel corso delle operazioni peritali consentono di ritenere, in accordo con i sanitari del CML di Roma, che CP_1 sia all'epoca della domanda sia attualmente l'uomo non è mai stato da considerare meritevole della concessione dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 della legge 18/80. Ed infatti il quadro disfunzionale all'epoca della domanda – come attualmente – ha una modesta rilevanza medico legale, certamente non tale da consentire la concessione del beneficio per cui è causa. Le condizioni non concretizzano i requisiti sanitari previsti dalla legge per far ritenere il sig. necessitante di assistenza continua, essendo lo stesso in Parte_1 grado di svolgere in autonomia le funzioni quotidiane della vita e di autonomamente deambulare. In conclusione, né all'epoca della domanda né attualmente il sig. Parte_1
è mai stato da ritenere meritevole della concessione della indennità di accompagnamento, ex art. 1 della legge 18/80. …. “Né all'epoca della domanda né attualmente il sig. è mai stato Parte_1 da considerare in possesso dei requisiti sanitari previsti ex art. 1 della legge 18/80 per la concessione della indennità di accompagnamento”. Da ciò consegue che deve ritenersi corretta la valutazione del CTU, siccome basata su oggettivi e documentati rilievi;
infatti, le conclusioni del ctu tengono dell'esame critico dei documenti medici inseriti nel fascicolo processuale, dell'attenta raccolta anamnestica, della obiettività repertata. In ogni caso, la relazione medica risulta immune da vizi logici, tenuto anche conto della genericità delle contestazioni sollevate dalla parte ricorrente e considerato che è stata valutata ogni patologia sofferta dalla parte . Tali conclusioni, inoltre, non possono ritenersi superate neppure dalla documentazione medica successivamente depositata dalla parte ricorrente, da cui non risultano evidenze tali da far modificare il quadro patologico complessivamente considerato dal CTU Da ciò consegue che il ricorso deve essere respinto.
Compensa le spese di lite attese le condizioni di reddito della parte ricorrente.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese di lite. Roma,14.2.2025
La giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini