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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/07/2025, n. 2674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2674 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa CA NI, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2610/2025 R.G. promossa da:
, Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Miranda e Giuseppe Piccolo,
domicilio eletto in Milano,
ricorrente contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Valerio Porchera, Antonello Di Rosa e
UI US, elettivamente domiciliato in Milano, viale Premuda n. 27,
resistente
Oggetto: impugnazione licenziamento.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notiricato, ha Parte_1
convenuto in giudizio la in amministrazione Controparte_1
perchè venissero accolte le seguenti domande: CP_2
“In via principale: A. accertare e dichiarare per i motivi esposti in ricorso, la nullità del
licenziamento per giusta causa comunicato all'Ing. con Parte_1
lettera del 14 giugno 2024, per l'effetto
A.1a accertare e dichiarare il diritto dell'Ing. a essere reintegrato Parte_1
in servizio
A.1b condannare in persona dei suoi legali CP_1 Controparte_3
rappresentanti pro tempore, anche ex art. 18 St. Lav., alla reintegrazione in
servizio del Ricorrente con assegnazione alle funzioni precedentemente svolte o ad
altre equivalenti A.2a accertare e dichiarare il diritto dell'Ing. Parte_1
anche ex art 18 St. Lav., a ricevere il pagamento di tutte le retribuzioni globali di
fatto maturate dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegrazione
in servizio al tallone retributivo lordo mensile di € 22.702,52, ovvero pari alla
diversa somma maggiore o minore decisa in corso di causa, in ogni caso oltre
rivalutazione monetaria e interessi di legge da ogni singola scadenza al saldo
A.2b condannare in persona dei suoi legali Parte_2
rappresentanti pro tempore al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla
data del licenziamento a quella della effettiva reintegrazione al tallone retributivo
calcolato in € 22.702,52 lordi mensili, ovvero pari alla diversa somma maggiore o
minore decisa in corso di causa, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria e
interessi di legge da ogni singola scadenza al saldo In via subordinata:
B. in caso di mancato accoglimento della domanda formulata sub A) accertare e
dichiarare per tutti i motivi detti in ricorso, l'illegittimità e/o ingiustificatezza del
licenziamento per giusta causa comunicato all'Ing. con Parte_1
lettera datata 14 giugno 2024 e per l'effetto
B.1a accertare e dichiarare anche ex art.19 CCNL Dirigenti Industria, il diritto
dell'Ing. a percepire il pagamento di una indennità Parte_1
supplementare compresa tra 4 e 8 mensilità e quantificata, per le ragioni dette in
2 ricorso, nel suo valore massimo di otto mensilità pari ad € 195.073,44 lordi ovvero
pari alla diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa oltre
interessi e rivalutazione
B.1b condannare in A.S., in persona dei suoi legali Controparte_1
rappresentanti pro tempore al pagamento di una indennità supplementare
compresa tra 4 e 8 mensilità e quantificata, per le ragioni dette in ricorso nel suo
valore massimo di otto mensilità pari ad € 195.073,44 lordi ovvero pari alla
diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi e
rivalutazione B.2a accertare e dichiarare anche ex art 22 CCNL Dirigenti
Industria, il diritto dell'Ing. a percepire il pagamento Parte_1
dell'indennità di mancato preavviso, pari a 6 mensilità e quindi ammontante ad €
146.305,08 lordi ovvero pari alla diversa somma maggiore o minore accertata in
corso di causa, oltre interessi e rivalutazione
B.2b condannare in persona dei suoi legali Parte_2
rappresentanti pro tempore al pagamento di una indennità di mancato preavviso,
pari a 6 mensilità e quindi ammontante ad € 146.305,08 lordi ovvero pari alla
diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi e
rivalutazione.
In via ulteriormente subordinata:
C. in caso di mancato accoglimento della domanda formulata sub A) e/o sub B)
accertare e dichiarare per tutti i motivi detti in ricorso, l'insussistenza della giusta
causa di licenziamento intimato all'Ing. con lettera del 14 giugno Parte_1
2024 e per l'effetto C.1a accertare e dichiarare anche ex art 22 CCNL Dirigenti
Industria, il diritto dell'Ing. a percepire il pagamento Parte_1
dell'indennità di mancato preavviso, pari a 6 mensilità e quindi ammontante ad €
146.305,08 lordi ovvero pari alla diversa somma maggiore o minore accertata in
corso di causa, oltre interessi e rivalutazione
3 C.1b condannare in persona dei suoi legali Parte_2
rappresentanti pro tempore al pagamento di una indennità di mancato preavviso,
pari a 6 mensilità e quindi ammontante ad € 146.305,08 lordi ovvero pari alla
diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi e
rivalutazione In ogni caso: D. accertare e dichiarare per tutti i motivi detti in
ricorso, l'ingiuriosità del licenziamento per giusta causa intimato all'Ing.
con lettera del 14 giugno 2024 e per l'effetto D.1a accertare e Parte_1
dichiarare il diritto dell'Ing. al risarcimento del danno sofferto Parte_1
quantificato in una somma pari a 6 mensilità e quindi ammontante ad €
146.305,08 ovvero pari alla diversa somma maggiore o minore accertata di
giustizia, oltre interessi e rivalutazione D.1b condannare CP_1 Parte_2
in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore al risarcimento del
[...]
danno sofferto dall'Ing. quantificato in una somma pari a 6 Parte_1
mensilità e quindi ammontante ad € 146.305,08 ovvero pari alla diversa somma
maggiore o minore accertata di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso
spese forfettarie 15% ce oneri di legge oltre il rimborso del contributo unificato”.
Premesso di essere stato assunto alle dipendenze della convenuta il 26
aprile 2021, come dirigente, CCNL Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, il ricorrente ha esposto di aver ricevuto, in data 3 giugno 2024,
una lettera di contestazione disciplinare datata 31 maggio 2024 e,
nonostante le giustificazioni rese con nota del 7 giugno 2024, di essere stato licenziato per giusta causa il 14 giugno 2024.
Il ricorrente ha dedotto l'ingiustificatezza del licenziamento e ha sostenuto la competenza del giudice del lavoro, al riguardo, pur trovandosi la società ex datrice in regime di amministrazione straordinaria.
4 Costituendosi ritualmente in giudizio, la convenuta ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Ha eccepito preliminarmente l'improcediblità/improseguibilità delle domande “dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se
accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione
strumentale)”.
Fallita la conciliazione, la causa è stata discussa e decisa senza necessità di incombenti istruttori.
Così delineata la fattispecie, va accolta, in quanto fondata, l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla società convenuta con riferimento alle domande attoree sub B), C) e D) di cui al ricorso.
Invero, è pacifico in causa che sia stata ammessa alla procedura CP_1
di amministrazione straordinaria.
Secondo la definizione di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 270/1999,
l'amministrazione straordinaria è la procedura concorsuale di una grande impresa commerciale insolvente con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione dell'attività imprenditoriale (Cons. St., sez. V, 12 ottobre 2009 n. 6242; sez.
IV, 9 dicembre 2010 n. 8687).
L'art. 19 del citato d. lgs., nella formulazione in vigore dal 15 luglio 2022,
prevede: “
1. L'affidamento della gestione dell'impresa al commissario giudiziale,
ove non stabilito con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, può essere
disposto dal tribunale con successivo decreto.
2. Il decreto è a cura del cancelliere
pubblicato mediante affissione e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro
delle imprese.
3. Fermo quanto previsto dall'art. 18, l'affidamento della gestione al
commissario giudiziale determina gli effetti stabiliti dagli articoli 142, 143, 144,
5 commissario giudiziale. Si applicano altresì al commissario giudiziale, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 104, 128, 129, 131 e 132 del codice della
crisi e dell'insolvenza, salva la facoltà del tribunale di stabilire ulteriori limiti ai
suoi poteri.
4. Al termine del proprio ufficio, il commissario giudiziale cui è
affidata la gestione dell'impresa deve rendere il conto a norma dell'articolo 231 del
codice della crisi e dell'insolvenza.” L'art. 18 del medesimo decreto richiama l'art. 52 l. f., nel senso che la previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta la necessaria concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento di crediti e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori;
pertanto, qualsiasi ragione creditoria da far valere nei confronti di un debitore fallito e che trovi origine e causa prima della dichiarazione di fallimento non può che essere azionata nelle forme e secondo le regole del c.d. concorso fallimentare, che comporta il trasferimento inderogabile nella sede concorsuale delle azioni di accertamento dei crediti verso l' con la conseguente improcedibilità Pt_2
della domanda proposta secondo un rito diverso.
Consolidata e condivisa giurisprudenza di legittimità formatasi in materia,
ha chiarito che non solo in caso di sottoposizione della società datrice di lavoro a liquidazione coatta amministrativa, ma anche in ipotesi di assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria, come avviene per il fallimento, deve distinguersi tra le domande del lavoratore volte al mero accertamento (per esempio, in ordine alla pregressa esistenza del rapporto di lavoro) o costitutive (quali le domande di annullamento del licenziamento e reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette, invece, ad ottenere la condanna al pagamento di somme
6 di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale).
In particolare, con sentenza n. 13877/2004, la Corte di Cassazione ha sostenuto che “Per le prime va riconosciuta, così come nel caso di fallimento, la
perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera
(diversamente dal caso del fallimento in cui si rinviene l'attrazione del foro
fallimentare) la regola della improponibilità o improseguibilità della domanda, per
difetto temporaneo di giurisdizione per tutta la durata della fase amministrativa
di accertamento dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura
di liquidazione coatta amministrativa o della amministrazione straordinaria,
fermo restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad
opposizione o impugnazione davanti al Tribunale fallimentare ai sensi dell'art.
209 L.F.”.
Le pretese creditorie, anche se comprensive di domande di accertamento con funzione strumentale sono devolute agli organi della procedura concorsuale.
La stessa pronuncia n. 41586/2021, richiamata in ricorso a supporto delle difese attoree, vede ribadito dalla Corte di Cassazione il “consolidato
principio secondo cui anche nell'ipotesi di sottoposizione della società datrice alla
procedura di amministrazione straordinaria sussiste la perdurante competenza del
giudice del lavoro in relazione alla domanda di mero accertamento, come la
domanda in oggetto volta all'annullamento del licenziamento. (Cass. n.
13877/2004; Cass. n. 19271/2013; Cass. n. 15066/2017). 7. È stata, inoltre,
effettuata la distinzione tra domande del lavoratore che mirano a pronunce di
mero accertamento oppure costitutive (ad esempio, domanda di annullamento del
licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette alla
condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande
7 di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale). Per le prime va,
infatti, riconosciuta la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le
seconde opera (diversamente dal caso del fallimento, in cui si rinviene l'attrazione
del foro fallimentare) la regola della improcedibilità o improseguibilità della
domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione per tutta la durata della fase
amministrativa di accertamento dello stato passivo dinanzi ai competenti organi
della procedura”.
Nel caso di specie, il ricorrente avanza domande di corresponsione dell'indennità supplementare e di mancato preavviso previste dal contratto di lavoro e dal CCNL applicato (rispettivamente, ex artt. 19 e 22)
nonché risarcitoria.
Si tratta di pretese connesse alle domande di accertamento, aventi natura meramente strumentale e che devono essere dichiarate improcedibili/improseguibili, in quanto promosse in violazione del principio secondo cui ogni azione potenzialmente idonea a incidere sul passivo di una società in amministrazione straordinaria è rimessa alla competenza del giudice della procedura (sancita dall'art. 24 della Legge
Fallimentare del 1942 ed ora ribadita dall'art. 32, comma 1, del D. Lgs. 12
gennaio 2019, n. 14, oltre che dall'art. 13 del D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi).
Il ricorso muove invece dall'erroneo presupposto che competa al giudice del lavoro delibare in ordine alla spettanza delle indennità di preavviso e risarcitoria, legate alla ritenuta giustificatezza del recesso, laddove, al contrario, la competenza del medesimo giudice deve ritenersi limitata alla sola domanda avente ad oggetto la dedotta nullità del licenziamento, vale a dire l'unica avente contenuto non patrimoniale, in quanto volta ad
8 ottenere la reintegrazione del dirigente nel posto di lavoro precedentemente occupato.
Di converso, le domande di accertamento dell'illegittimità/ingiustificatezza del recesso dal rapporto di lavoro dirigenziale, così come della sua natura “ingiuriosa”, in quanto manifestamente ed immediatamente dirette ad ottenere la (automatica)
condanna al pagamento di somme, devono ritenersi inderogabilmente rimesse alla competenza del giudice della procedura.
Si rammenta che “in caso di sottoposizione ad amministrazione straordinaria
della società datrice di lavoro, deve distinguersi tra domande del lavoratore che
mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive (ad esempio,
domanda di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di
lavoro) e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche
se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione
strumentale). Per le prime va, infatti, riconosciuta la perdurante competenza del
giudice del lavoro, mentre per le seconde opera (diversamente dal caso del
fallimento, in cui si rinviene l'attrazione del foro fallimentare) la regola della
improcedibilità o improseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di
giurisdizione per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello
stato passivo dinanzi ai competenti organi della procedura, ferma restando
l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o
impugnazione davanti al tribunale fallimentare” (Cass. Civ. n. 11112/2019).
Alla luce dei principi sin qui esposti, si osserva che la quasi totalità delle domande qui proposte sono volte ad ottenere la condanna al pagamento di una somma di denaro, con conseguente attrazione al giudice della procedura.
9 Posto che nessun dubbio in merito può sussistere in relazione a crediti meramente retributivi, quali il TFR o le indennità di fine rapporto, occorre rilevare che l'improcedibilità non può non investire anche le indennità
richieste in conseguenza della cessazione del rapporto e ciò vale anche l'indennità pari a 24 mensilità prevista contrattualmente in caso di risoluzione del rapporto, indennità che peraltro non presuppone neanche una valutazione sulla legittimità del licenziamento.
Anche l'eventuale accertamento di illegittimità in termini di non giustificatezza ha quale conseguenza il pagamento dell'indennità
supplementare ossia il pagamento di una somma di denaro.
L'unica domanda che sfugge alla declaratoria di improcedibilità è dunque la domanda di accertamento della nullità del licenziamento;
tale domanda non ha funzione meramente strumentale al pagamento di una somma di denaro, ma incide su uno status del lavoratore, infatti il ricorrente chiede,
quale conseguenza, di essere reintegrato.
Tale accertamento compete dunque al giudice del lavoro, il quale, anche nei confronti della società soggetta a procedura concorsuale, è tenuto a verificare la eventuale nullità del licenziamento quale fatto costituito del diritto alla reintegra che potrà eventualmente essere disposta nel caso in cui la società ritorni in bonis.
Venendo dunque a tale residua domanda, scarne considerazioni si impongono.
Si afferma in ricorso che il licenziamento dell'ing. deve Parte_1
essere inquadrato nell'ipotesi della nullità per frode alla legge e ritorsività,
in quanto intimato pretestuosamente e al solo fine di estromettere il direttore di stabilimento di Taranto, nominato dalla precedente governance
societaria, dal suo posto di lavoro per ragioni attinenti al mutato controllo
10 della convenuta dopo la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria
Come noto, in ipotesi di licenziamento intimato per motivo disciplinare, è
onere del lavoratore ricorrente fornire la prova che il recesso operato dal datore di lavoro abbia natura discriminatoria in quanto dettato da motivo illecito, quale unica ragione determinante del licenziamento stesso.
Il motivo illecito rileva, infatti, ai sensi dell'art. 1345 c.c., solo in quanto sia determinante ed esclusivo (Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe), sicché il licenziamento è, comunque, valido se è giustificato,
a prescindere dall'eventuale concorso di un motivo illecito (ovvero contrario a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume: es.
licenziamento causato dalla domanda di fruizione di congedi parentali,
per ritorsione all'azione giudiziale del lavoratore, etc.).
Ciò posto, in ricorso non è dato evincere un movente aziendale che possa plausibilmente e logicamente configurarsi quale motivo illecito rilevante,
né sotto il profilo della discriminatorietà, né sotto il profilo della ritorsività.
In ordine al primo aspetto, il ricorrente – nella sua ricostruzione in fatto -
non individua alcun fattore (tipico e rilevante) di discriminazione cui la risoluzione del rapporto lavorativo possa essere, in qualche modo,
collegata.
Anche con riferimento all'intento ritorsivo, si rinviene la medesima lacuna posto che nell'atto introduttivo mancano allegazioni che consentano di individuare quale sarebbe la condotta posta in essere dal dirigente che ha causato l'illegittima reazione datoriale espulsiva.
11 Ne deriva, nel caso concreto, tanto l'assenza del “motivo illecito”
astrattamente rilevante.
Si rammenta poi che il rapporto di lavoro dirigenziale si basa sul principio di buona fede “rafforzato” e sul particolare rapporto di fiducia che si instaura tra il dirigente e il datore di lavoro.
Esso va oltre l'adempimento degli obblighi contrattuali e la fiducia ordinaria, propri dei comuni rapporti di lavoro in quanto alla maggior forza del vincolo fiduciario tra le parti si contrappone la minore intensità
delle ragioni che possono porsi alla base del recesso.
In particolare, nel caso del licenziamento dirigenziale, i casi di pretestuosità ed arbitrarietà del recesso sono stati assorbiti dal requisito contrattuale della giustificatezza, senza ricadere nelle ipotesi di nullità per illiceità del motivo: non è possibile sostenere che il requisito di necessaria giustificazione rientri nella nozione di ordine pubblico o sia assistito da una norma imperativa, anche perché, come confermato dal sistema di sanzioni modulato introdotto dalle ultime riforme, la carenze anche più
marcata ed evidente dei presupposti legali può benissimo rimanere estranea all'area dell'illiceità.
In altre parole, il ricorso individua il motivo illecito del recesso datoriale nella volontà stessa dell'azienda di recedere dal rapporto, sulla base,
peraltro, di una valutazione che non rivestirebbe comunque carattere illecito, non ponendosi in contrasto con alcuna norma imperativa, né con l'ordine pubblico e/o il buon costume.
In assenza di ulteriori deduzioni e allegazioni, il ricorso deve quindi essere respinto.
La peculiarità e novità della vicenda nonché l'obiettiva difficoltà di ricostruzione delle complesse vicende che da decenni riguardano il polo
12 produttivo oggi di proprietà di giustificano, tuttavia, Controparte_1
l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda di accertamento della nullità del licenziamento;
2) dichiara per il resto improcedibile il ricorso;
3) compensa le spese di lite tra le parti.
4) fissa termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 05/06/2025
Il giudice
CA NI
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
146 e 147 del codice della crisi e dell'insolvenza, sostituito al curatore il
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa CA NI, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2610/2025 R.G. promossa da:
, Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Miranda e Giuseppe Piccolo,
domicilio eletto in Milano,
ricorrente contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Valerio Porchera, Antonello Di Rosa e
UI US, elettivamente domiciliato in Milano, viale Premuda n. 27,
resistente
Oggetto: impugnazione licenziamento.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notiricato, ha Parte_1
convenuto in giudizio la in amministrazione Controparte_1
perchè venissero accolte le seguenti domande: CP_2
“In via principale: A. accertare e dichiarare per i motivi esposti in ricorso, la nullità del
licenziamento per giusta causa comunicato all'Ing. con Parte_1
lettera del 14 giugno 2024, per l'effetto
A.1a accertare e dichiarare il diritto dell'Ing. a essere reintegrato Parte_1
in servizio
A.1b condannare in persona dei suoi legali CP_1 Controparte_3
rappresentanti pro tempore, anche ex art. 18 St. Lav., alla reintegrazione in
servizio del Ricorrente con assegnazione alle funzioni precedentemente svolte o ad
altre equivalenti A.2a accertare e dichiarare il diritto dell'Ing. Parte_1
anche ex art 18 St. Lav., a ricevere il pagamento di tutte le retribuzioni globali di
fatto maturate dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegrazione
in servizio al tallone retributivo lordo mensile di € 22.702,52, ovvero pari alla
diversa somma maggiore o minore decisa in corso di causa, in ogni caso oltre
rivalutazione monetaria e interessi di legge da ogni singola scadenza al saldo
A.2b condannare in persona dei suoi legali Parte_2
rappresentanti pro tempore al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla
data del licenziamento a quella della effettiva reintegrazione al tallone retributivo
calcolato in € 22.702,52 lordi mensili, ovvero pari alla diversa somma maggiore o
minore decisa in corso di causa, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria e
interessi di legge da ogni singola scadenza al saldo In via subordinata:
B. in caso di mancato accoglimento della domanda formulata sub A) accertare e
dichiarare per tutti i motivi detti in ricorso, l'illegittimità e/o ingiustificatezza del
licenziamento per giusta causa comunicato all'Ing. con Parte_1
lettera datata 14 giugno 2024 e per l'effetto
B.1a accertare e dichiarare anche ex art.19 CCNL Dirigenti Industria, il diritto
dell'Ing. a percepire il pagamento di una indennità Parte_1
supplementare compresa tra 4 e 8 mensilità e quantificata, per le ragioni dette in
2 ricorso, nel suo valore massimo di otto mensilità pari ad € 195.073,44 lordi ovvero
pari alla diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa oltre
interessi e rivalutazione
B.1b condannare in A.S., in persona dei suoi legali Controparte_1
rappresentanti pro tempore al pagamento di una indennità supplementare
compresa tra 4 e 8 mensilità e quantificata, per le ragioni dette in ricorso nel suo
valore massimo di otto mensilità pari ad € 195.073,44 lordi ovvero pari alla
diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi e
rivalutazione B.2a accertare e dichiarare anche ex art 22 CCNL Dirigenti
Industria, il diritto dell'Ing. a percepire il pagamento Parte_1
dell'indennità di mancato preavviso, pari a 6 mensilità e quindi ammontante ad €
146.305,08 lordi ovvero pari alla diversa somma maggiore o minore accertata in
corso di causa, oltre interessi e rivalutazione
B.2b condannare in persona dei suoi legali Parte_2
rappresentanti pro tempore al pagamento di una indennità di mancato preavviso,
pari a 6 mensilità e quindi ammontante ad € 146.305,08 lordi ovvero pari alla
diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi e
rivalutazione.
In via ulteriormente subordinata:
C. in caso di mancato accoglimento della domanda formulata sub A) e/o sub B)
accertare e dichiarare per tutti i motivi detti in ricorso, l'insussistenza della giusta
causa di licenziamento intimato all'Ing. con lettera del 14 giugno Parte_1
2024 e per l'effetto C.1a accertare e dichiarare anche ex art 22 CCNL Dirigenti
Industria, il diritto dell'Ing. a percepire il pagamento Parte_1
dell'indennità di mancato preavviso, pari a 6 mensilità e quindi ammontante ad €
146.305,08 lordi ovvero pari alla diversa somma maggiore o minore accertata in
corso di causa, oltre interessi e rivalutazione
3 C.1b condannare in persona dei suoi legali Parte_2
rappresentanti pro tempore al pagamento di una indennità di mancato preavviso,
pari a 6 mensilità e quindi ammontante ad € 146.305,08 lordi ovvero pari alla
diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi e
rivalutazione In ogni caso: D. accertare e dichiarare per tutti i motivi detti in
ricorso, l'ingiuriosità del licenziamento per giusta causa intimato all'Ing.
con lettera del 14 giugno 2024 e per l'effetto D.1a accertare e Parte_1
dichiarare il diritto dell'Ing. al risarcimento del danno sofferto Parte_1
quantificato in una somma pari a 6 mensilità e quindi ammontante ad €
146.305,08 ovvero pari alla diversa somma maggiore o minore accertata di
giustizia, oltre interessi e rivalutazione D.1b condannare CP_1 Parte_2
in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore al risarcimento del
[...]
danno sofferto dall'Ing. quantificato in una somma pari a 6 Parte_1
mensilità e quindi ammontante ad € 146.305,08 ovvero pari alla diversa somma
maggiore o minore accertata di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso
spese forfettarie 15% ce oneri di legge oltre il rimborso del contributo unificato”.
Premesso di essere stato assunto alle dipendenze della convenuta il 26
aprile 2021, come dirigente, CCNL Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, il ricorrente ha esposto di aver ricevuto, in data 3 giugno 2024,
una lettera di contestazione disciplinare datata 31 maggio 2024 e,
nonostante le giustificazioni rese con nota del 7 giugno 2024, di essere stato licenziato per giusta causa il 14 giugno 2024.
Il ricorrente ha dedotto l'ingiustificatezza del licenziamento e ha sostenuto la competenza del giudice del lavoro, al riguardo, pur trovandosi la società ex datrice in regime di amministrazione straordinaria.
4 Costituendosi ritualmente in giudizio, la convenuta ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Ha eccepito preliminarmente l'improcediblità/improseguibilità delle domande “dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se
accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione
strumentale)”.
Fallita la conciliazione, la causa è stata discussa e decisa senza necessità di incombenti istruttori.
Così delineata la fattispecie, va accolta, in quanto fondata, l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla società convenuta con riferimento alle domande attoree sub B), C) e D) di cui al ricorso.
Invero, è pacifico in causa che sia stata ammessa alla procedura CP_1
di amministrazione straordinaria.
Secondo la definizione di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 270/1999,
l'amministrazione straordinaria è la procedura concorsuale di una grande impresa commerciale insolvente con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione dell'attività imprenditoriale (Cons. St., sez. V, 12 ottobre 2009 n. 6242; sez.
IV, 9 dicembre 2010 n. 8687).
L'art. 19 del citato d. lgs., nella formulazione in vigore dal 15 luglio 2022,
prevede: “
1. L'affidamento della gestione dell'impresa al commissario giudiziale,
ove non stabilito con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, può essere
disposto dal tribunale con successivo decreto.
2. Il decreto è a cura del cancelliere
pubblicato mediante affissione e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro
delle imprese.
3. Fermo quanto previsto dall'art. 18, l'affidamento della gestione al
commissario giudiziale determina gli effetti stabiliti dagli articoli 142, 143, 144,
5 commissario giudiziale. Si applicano altresì al commissario giudiziale, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 104, 128, 129, 131 e 132 del codice della
crisi e dell'insolvenza, salva la facoltà del tribunale di stabilire ulteriori limiti ai
suoi poteri.
4. Al termine del proprio ufficio, il commissario giudiziale cui è
affidata la gestione dell'impresa deve rendere il conto a norma dell'articolo 231 del
codice della crisi e dell'insolvenza.” L'art. 18 del medesimo decreto richiama l'art. 52 l. f., nel senso che la previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta la necessaria concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento di crediti e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori;
pertanto, qualsiasi ragione creditoria da far valere nei confronti di un debitore fallito e che trovi origine e causa prima della dichiarazione di fallimento non può che essere azionata nelle forme e secondo le regole del c.d. concorso fallimentare, che comporta il trasferimento inderogabile nella sede concorsuale delle azioni di accertamento dei crediti verso l' con la conseguente improcedibilità Pt_2
della domanda proposta secondo un rito diverso.
Consolidata e condivisa giurisprudenza di legittimità formatasi in materia,
ha chiarito che non solo in caso di sottoposizione della società datrice di lavoro a liquidazione coatta amministrativa, ma anche in ipotesi di assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria, come avviene per il fallimento, deve distinguersi tra le domande del lavoratore volte al mero accertamento (per esempio, in ordine alla pregressa esistenza del rapporto di lavoro) o costitutive (quali le domande di annullamento del licenziamento e reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette, invece, ad ottenere la condanna al pagamento di somme
6 di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale).
In particolare, con sentenza n. 13877/2004, la Corte di Cassazione ha sostenuto che “Per le prime va riconosciuta, così come nel caso di fallimento, la
perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera
(diversamente dal caso del fallimento in cui si rinviene l'attrazione del foro
fallimentare) la regola della improponibilità o improseguibilità della domanda, per
difetto temporaneo di giurisdizione per tutta la durata della fase amministrativa
di accertamento dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura
di liquidazione coatta amministrativa o della amministrazione straordinaria,
fermo restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad
opposizione o impugnazione davanti al Tribunale fallimentare ai sensi dell'art.
209 L.F.”.
Le pretese creditorie, anche se comprensive di domande di accertamento con funzione strumentale sono devolute agli organi della procedura concorsuale.
La stessa pronuncia n. 41586/2021, richiamata in ricorso a supporto delle difese attoree, vede ribadito dalla Corte di Cassazione il “consolidato
principio secondo cui anche nell'ipotesi di sottoposizione della società datrice alla
procedura di amministrazione straordinaria sussiste la perdurante competenza del
giudice del lavoro in relazione alla domanda di mero accertamento, come la
domanda in oggetto volta all'annullamento del licenziamento. (Cass. n.
13877/2004; Cass. n. 19271/2013; Cass. n. 15066/2017). 7. È stata, inoltre,
effettuata la distinzione tra domande del lavoratore che mirano a pronunce di
mero accertamento oppure costitutive (ad esempio, domanda di annullamento del
licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette alla
condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande
7 di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale). Per le prime va,
infatti, riconosciuta la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le
seconde opera (diversamente dal caso del fallimento, in cui si rinviene l'attrazione
del foro fallimentare) la regola della improcedibilità o improseguibilità della
domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione per tutta la durata della fase
amministrativa di accertamento dello stato passivo dinanzi ai competenti organi
della procedura”.
Nel caso di specie, il ricorrente avanza domande di corresponsione dell'indennità supplementare e di mancato preavviso previste dal contratto di lavoro e dal CCNL applicato (rispettivamente, ex artt. 19 e 22)
nonché risarcitoria.
Si tratta di pretese connesse alle domande di accertamento, aventi natura meramente strumentale e che devono essere dichiarate improcedibili/improseguibili, in quanto promosse in violazione del principio secondo cui ogni azione potenzialmente idonea a incidere sul passivo di una società in amministrazione straordinaria è rimessa alla competenza del giudice della procedura (sancita dall'art. 24 della Legge
Fallimentare del 1942 ed ora ribadita dall'art. 32, comma 1, del D. Lgs. 12
gennaio 2019, n. 14, oltre che dall'art. 13 del D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi).
Il ricorso muove invece dall'erroneo presupposto che competa al giudice del lavoro delibare in ordine alla spettanza delle indennità di preavviso e risarcitoria, legate alla ritenuta giustificatezza del recesso, laddove, al contrario, la competenza del medesimo giudice deve ritenersi limitata alla sola domanda avente ad oggetto la dedotta nullità del licenziamento, vale a dire l'unica avente contenuto non patrimoniale, in quanto volta ad
8 ottenere la reintegrazione del dirigente nel posto di lavoro precedentemente occupato.
Di converso, le domande di accertamento dell'illegittimità/ingiustificatezza del recesso dal rapporto di lavoro dirigenziale, così come della sua natura “ingiuriosa”, in quanto manifestamente ed immediatamente dirette ad ottenere la (automatica)
condanna al pagamento di somme, devono ritenersi inderogabilmente rimesse alla competenza del giudice della procedura.
Si rammenta che “in caso di sottoposizione ad amministrazione straordinaria
della società datrice di lavoro, deve distinguersi tra domande del lavoratore che
mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive (ad esempio,
domanda di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di
lavoro) e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche
se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione
strumentale). Per le prime va, infatti, riconosciuta la perdurante competenza del
giudice del lavoro, mentre per le seconde opera (diversamente dal caso del
fallimento, in cui si rinviene l'attrazione del foro fallimentare) la regola della
improcedibilità o improseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di
giurisdizione per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello
stato passivo dinanzi ai competenti organi della procedura, ferma restando
l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o
impugnazione davanti al tribunale fallimentare” (Cass. Civ. n. 11112/2019).
Alla luce dei principi sin qui esposti, si osserva che la quasi totalità delle domande qui proposte sono volte ad ottenere la condanna al pagamento di una somma di denaro, con conseguente attrazione al giudice della procedura.
9 Posto che nessun dubbio in merito può sussistere in relazione a crediti meramente retributivi, quali il TFR o le indennità di fine rapporto, occorre rilevare che l'improcedibilità non può non investire anche le indennità
richieste in conseguenza della cessazione del rapporto e ciò vale anche l'indennità pari a 24 mensilità prevista contrattualmente in caso di risoluzione del rapporto, indennità che peraltro non presuppone neanche una valutazione sulla legittimità del licenziamento.
Anche l'eventuale accertamento di illegittimità in termini di non giustificatezza ha quale conseguenza il pagamento dell'indennità
supplementare ossia il pagamento di una somma di denaro.
L'unica domanda che sfugge alla declaratoria di improcedibilità è dunque la domanda di accertamento della nullità del licenziamento;
tale domanda non ha funzione meramente strumentale al pagamento di una somma di denaro, ma incide su uno status del lavoratore, infatti il ricorrente chiede,
quale conseguenza, di essere reintegrato.
Tale accertamento compete dunque al giudice del lavoro, il quale, anche nei confronti della società soggetta a procedura concorsuale, è tenuto a verificare la eventuale nullità del licenziamento quale fatto costituito del diritto alla reintegra che potrà eventualmente essere disposta nel caso in cui la società ritorni in bonis.
Venendo dunque a tale residua domanda, scarne considerazioni si impongono.
Si afferma in ricorso che il licenziamento dell'ing. deve Parte_1
essere inquadrato nell'ipotesi della nullità per frode alla legge e ritorsività,
in quanto intimato pretestuosamente e al solo fine di estromettere il direttore di stabilimento di Taranto, nominato dalla precedente governance
societaria, dal suo posto di lavoro per ragioni attinenti al mutato controllo
10 della convenuta dopo la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria
Come noto, in ipotesi di licenziamento intimato per motivo disciplinare, è
onere del lavoratore ricorrente fornire la prova che il recesso operato dal datore di lavoro abbia natura discriminatoria in quanto dettato da motivo illecito, quale unica ragione determinante del licenziamento stesso.
Il motivo illecito rileva, infatti, ai sensi dell'art. 1345 c.c., solo in quanto sia determinante ed esclusivo (Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe), sicché il licenziamento è, comunque, valido se è giustificato,
a prescindere dall'eventuale concorso di un motivo illecito (ovvero contrario a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume: es.
licenziamento causato dalla domanda di fruizione di congedi parentali,
per ritorsione all'azione giudiziale del lavoratore, etc.).
Ciò posto, in ricorso non è dato evincere un movente aziendale che possa plausibilmente e logicamente configurarsi quale motivo illecito rilevante,
né sotto il profilo della discriminatorietà, né sotto il profilo della ritorsività.
In ordine al primo aspetto, il ricorrente – nella sua ricostruzione in fatto -
non individua alcun fattore (tipico e rilevante) di discriminazione cui la risoluzione del rapporto lavorativo possa essere, in qualche modo,
collegata.
Anche con riferimento all'intento ritorsivo, si rinviene la medesima lacuna posto che nell'atto introduttivo mancano allegazioni che consentano di individuare quale sarebbe la condotta posta in essere dal dirigente che ha causato l'illegittima reazione datoriale espulsiva.
11 Ne deriva, nel caso concreto, tanto l'assenza del “motivo illecito”
astrattamente rilevante.
Si rammenta poi che il rapporto di lavoro dirigenziale si basa sul principio di buona fede “rafforzato” e sul particolare rapporto di fiducia che si instaura tra il dirigente e il datore di lavoro.
Esso va oltre l'adempimento degli obblighi contrattuali e la fiducia ordinaria, propri dei comuni rapporti di lavoro in quanto alla maggior forza del vincolo fiduciario tra le parti si contrappone la minore intensità
delle ragioni che possono porsi alla base del recesso.
In particolare, nel caso del licenziamento dirigenziale, i casi di pretestuosità ed arbitrarietà del recesso sono stati assorbiti dal requisito contrattuale della giustificatezza, senza ricadere nelle ipotesi di nullità per illiceità del motivo: non è possibile sostenere che il requisito di necessaria giustificazione rientri nella nozione di ordine pubblico o sia assistito da una norma imperativa, anche perché, come confermato dal sistema di sanzioni modulato introdotto dalle ultime riforme, la carenze anche più
marcata ed evidente dei presupposti legali può benissimo rimanere estranea all'area dell'illiceità.
In altre parole, il ricorso individua il motivo illecito del recesso datoriale nella volontà stessa dell'azienda di recedere dal rapporto, sulla base,
peraltro, di una valutazione che non rivestirebbe comunque carattere illecito, non ponendosi in contrasto con alcuna norma imperativa, né con l'ordine pubblico e/o il buon costume.
In assenza di ulteriori deduzioni e allegazioni, il ricorso deve quindi essere respinto.
La peculiarità e novità della vicenda nonché l'obiettiva difficoltà di ricostruzione delle complesse vicende che da decenni riguardano il polo
12 produttivo oggi di proprietà di giustificano, tuttavia, Controparte_1
l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda di accertamento della nullità del licenziamento;
2) dichiara per il resto improcedibile il ricorso;
3) compensa le spese di lite tra le parti.
4) fissa termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 05/06/2025
Il giudice
CA NI
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146 e 147 del codice della crisi e dell'insolvenza, sostituito al curatore il