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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 6833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6833 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 1527/2019
All'udienza collegiale del giorno 18/11/2025 ore 10:35
Presidente Dott. BE TI Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
ANSA
Avv. GASPERINI ZACCO UBERTO Presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. RIZZO CLAUDIO Avv. Tugall presente in sostituzione
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
BE TI
RI d'TO
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. BE TI - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1527/2019 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra cod. fisc. , Parte_1 P.IVA_1 con sede ln Roma, Via della Dataria n. 94, in persona del Direttore Amministrazione e Bilancio Dott.
elettivamente domiciliato in Via Adda 55, nello studio dell'avv. Uberto Parte_2
ER CC cod. fisc. che lo rappresenta e difende giusta procura ad C.F._1 litem (PEC ) ove intende ricevere le notifiche Email_1
- APPELLANTE-
E
codice fiscale , con sede in Roma, Via Pier Controparte_1 P.IVA_2
Ruggiero Piccio n. 55, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato presso il procuratore costituito Avv. Claudio Rizzo, in Roma, Via Paraguay n. 5,
(PEC ) Email_2
-APPELLATO-
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa sono stati così ricostruiti dalla sentenza di primo grado n. 15917/2018, resa dal
Tribunale di Roma in data 14 luglio 2018, pubblicata in data 31 luglio 2018 e non notificata, “Con Part atto di citazione notificato il 12.6.2015, da ora proponeva Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 10036/2015, emesso il 28.4.2015 e notificato il 4.5.2015, con cui il Giudice del Tribunale di Roma le aveva intimato di pagare all'
[...]
(da ) la somma di euro 133.893,08 oltre Controparte_2 CP_3 interessi ai sensi del D.L.vo 231/2002 e spese processuali, a titolo di corrispettivo dei servizi forniti in adempimento di due Contratti aventi a oggetto:
1. Controparte_4
e una rete locale su cinque postazioni su applicativo Windows, di cui alla lettera di
[...] accordo sottoscritta in date 14.12.1995 e 26.1.1996, rinnovata tacitamente negli anni successivi e modificata e integrata con lettera dell in date12.7.1996, 12.1.2006 e 2.7.2008 (documenti dal Pt_1
n. 1 al n. 4);
2. la collaborazione tra e le sedi estere dell per CP_1 Controparte_1 Parte_1 la realizzazione di un programma di assistenza informativa audio, di cui alla lettera di accordo del
3.3.2000, contratto rinnovato tacitamente negli anni e integrato con lettera dell in data Pt_1
28.4.2006 (documenti n, 5 e 6). Part La parte ricorrente aveva esposto di aver fornito a i servizi oggetto del contratto di cui al n. 2 e di aver ricevuto la lettera datata 30.10.2013, contenente la sua manifestazione di volontà di non rinnovare il contratto “del 03.03.2000 e successiva modifica ed integrazione del 28,04.2006” alla scadenza del 31.12.2013 (documento n. 7), aggiungendo che, all'esito di uno scambio di corrispondenza, le parti avevano prorogato la prestazione di tali servizi fino al 28.2.2014 (documenti n. 8, 9 e 10), data in cui era cessato il rapporto contrattuale;
che, con missiva del 27.2.2014 Part (documento n. 11), aveva manifestato la volontà “di cessare i servizi di corrispondenza con gli
Esteri e di flusso alla data del 28 febbraio 2014” e, con lettera del 10.3.2014, aveva Pt_1 Pt_1 confermato che il contratto datato 3.3.2000 si era risolto il 28.2.2014, a differenza dell'altro, in quanto la disdetta era "tardiva rispetto alle clausole contrattuali e che, quindi, lo stesso si era ormai tacitamente rinnovato per quell' anno fino alla naturale scadenza del 31.12.2014 (doc. n. 12); che il
10.2.2015 1'Ansa aveva ritirato gli apparecchi di ricezione satellitare installati presso la sede di Rds
(documento n. 13) e continuato a emettere fatture per i servizi resi fino alla cessazione dei rapporti contrattuali, ma non aveva conseguito il pagamento delle seguenti fatture: n. 13001102 di € 6.124,1
1 emessa il 18.3.2013 per " " n. 13004038 di € 6.124,11 emessa il 9.9.2013 per Parte_4
" " n. 13004486 di € 6.174,73 emessa il 10.10.2013 per " " n. Parte_4 Parte_4
13004487 di € 6.174,73 emessa il 10.10.2013 per " " n. 13005089 di € 35.673,04 Parte_4
3 emessa il 4.12.2013 per n. 13005100 di euro 951,60 emessa il 4, 12,2013 per "Nolo antenna CP_4 parabolica”, n. 13005112 di € 6.174,73 emessa il 4.12.2013 per " " n. 13000005 Parte_4 di € 6.174,73 emessa il 2.1.2014 per " ", n. 14001365 di € 24.698,90 emessa il Parte_4
9.4.2014 per " " n. 14002269 di € 35.673,04 emessa il 4.12.2013 per Notiziari Parte_4
(documento n. 14). proponeva all'intestato Tribunale la domanda: "revocare il decreto Controparte_1 ingiuntivo di pagamento opposto n. 10036/2015, emesso dal Tribunale di Roma — Sezione Lavoro il
28 aprile 2015 in danno della su ricorso dell' Controparte_1 [...]
, e/o comunque annullarlo e/o dichiararlo Controparte_5 inefficace, perché emesso in seguito a ricorso inammissibile, improcedibile, e/o comunque infondato in fatto e in diritto, nonché in difetto di adeguato supporto probatorio e quindi al di fuori dei limiti imposti dall'art. 633 c.p.c., al pari di ogni domanda proposta dall'
[...]
, e/o col suddetto ricorso monitorio, per le ragioni Controparte_5 tutte sopra elencate, o per quelle diverse che il Tribunale adito vorrà individuare.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, rivalsa e C. P.A. come per legge. CP_6
In particolare, la società opponente esponeva che aveva stipulato con l' il contratto relativo a Pt_1
"Notiziario quotidiano generale" e "Notiziari regionali locali' che diffondeva, essendo anche titolare dei sistemi telematici allestiti presso l'abbonato, a propria cura e spese;
che l' aveva predisposto Pt_1 il testo del contratto il 14.12.1995 e glielo aveva trasmesso “per accettazione”, manifestata il
25.1.1996 con la sottoscrizione e aveva stabilito il corrispettivo in lire 115.000.000 (pari a €
59.392,54) oltre i.v.a.; che l'art. 10 di questo contratto, a differenza dell'altro, conteneva la clausola secondo cui il rapporto si sarebbe “tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da notificare da una delle parti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno tre mesi prima di ogni scadenza”, ma si trattava di una clausola vessatoria, che era inefficace, in difetto della Part specifica approvazione per iscritto dal legale rappresentante di ai sensi dell'art. 1341, comma
2^ , c.c.; che l' aveva negato l'esistenza di una clausola di rinnovo tacito di questo contratto e Pt_1
aveva considerato che la disdetta era stata effettuata per l'altro, mentre con lettera del 30.10.2013, avente a oggetto “Disdetta contratto del 03.03.2000 e successiva modifica ed integrazione del Pt_1
28.4.2006” (documento n. 3) e con lettera del 27.2.2014, avente a oggetto “Cessazione servizi Pt_1
Part al 28.02.2014” (documento n. 8), aveva manifestato la volontà di porre termine a tutti i rapporti contrattuali.
La società opponente aggiungeva che, escluso il tacito rinnovo del contratto relativo ai notiziari, non sussisteva l'obbligazione di pagamento delle seguenti fatture: n. 13005089 del 4.12.2013 dell'importo di € 35.673,04, relativa alla fornitura di notiziari generale e locali nel primo semestre del 2014 n.
4 14002269 del 5.6.2014 dell'importo di € 35.673,04, relativa alla fornitura di notiziari generale e locali nel secondo semestre del 2014 n. 13005100 del 4.12.2013 dell'importo di € 951 ,60, relativa al
“nolo dell'antenna parabolica” per l'anno 2014.
La società opponente contestava la sussistenza dell'obbligazione di pagamento delle fatture n.
13004487 del 10.10.2013, n. 13005112 del 4.12.2013, n. 14000005 del 2.1.2014, ciascuna dell'importo di € 6174,73, con l'indicazione della dicitura "Reciprocità" (documento n. 14 ) ed Pt_1 esponeva che nel 2013 aveva adempiuto integralmente all'obbligazione di messa in onda di novanta messaggi pubblicitari concordati con l' , come era avvenuto negli anni precedenti, e cosi aveva Pt_1 estinto le obbligazioni di cui alle fatture emesse dalla controparte in cambio di tali servizi;
che, al Part riguardo, aveva emesso nei confronti dell la fattura n. 1 del 3.1.2014 dell'importo di € Pt_1
18.524,18 compresa i.v.a., avente a Oggetto "Modalità di pagamento — reciprocità" per lo "Accordo in cambio commerciale — Programmazione anno 2013" in “Compensazione Vostre fatture n. 4487—
5112/2013 — 5/2014” (documento n. 13). A norma dell'art. 168 bis, comma IV, c,p.c., la prima udienza era differita al 2.12.2015 e il 9.11.2015 che contestava la fondatezza Controparte_7 dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto, proponendo la domanda: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: l) in via principale, rigettare le avverse domande e, quindi, confermare e dichiarare valido ed efficace il decreto ingiuntivo opposto;
2) in via subordinata, accertare e dichiarare che la è in ogni caso debitrice di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di euro 133.893,08 in linea capitale o di quello eventualmente diverso che sarà
[...] provato in corso di causa o ritenuto di giustizia e, conseguentemente, condannare l'opponente al pagamento dello stesso, oltre agli interessi moratori contrattuali ed alla rivalutazione monetaria;
3) in ogni caso, condannare la controparte per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 commi primo e terzo C.P.C.; 4) preliminarmente in via istruttoria, concedere al decreto ingiuntivo opposto la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; 5) sempre in via istruttoria, gradatamente e subordinatamente rispetto all'istanza che precede, qualora non venga concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, emettersi ordinanza ingiuntiva esecutiva ex art. 186 bis
C.P.C. per la somma di euro 43.071,21 a carico della parte opponente. […] Con vittoria delle spese Part del giudizio ed accessori di legge". ln particolare, la parte opposta rilevava che non aveva contestato la sussistenza dell'obbligazione di pagamento del complessivo importo di €43.071,21 di cui alle suindicate fatture numeri 13001102, 13004038, 13004486 e 14001365; assumeva che la controparte aveva trasmesso la lettera di disdetta del 30.10.2013, riferita solo al contratto concluso nel 2000 e la lettera del 27.2.2014 inerente alla disdetta del contratto stipulato nel 1995, quest'ultima tardiva rispetto al termine di tre mesi dalla rinnovazione tacita del contratto;
aggiungeva di aver fornito prestazione dei servizi fino al 31.12.2014 e di aver ritirato gli apparecchi di ricezione
5 Part satellitare, installati presso la sede di La parte opposta negava la natura vessatoria della clausola contenuta nel contratto stipulato nel 1995, in quanto "prevede[va] la facoltà di recesso convenzionale dal contratto (di durata annuale, rinnovabile) a favore di entrambi i contraenti, pariteticamente ed indistintamente intesi, esponeva che le fatture numeri 13004487, 13005112 e
14000005, emesse negli ultimi mesi del 2013 e prima del recesso, avevano trovato riscontro nella Part fattura n. 1 emessa il 3.1.2014 da richiesta invano prima del procedimento monitorio, "visto che la sua mancanza [aveva] impedi[to] ad di procedere alla compensazione contabile del credito Pt_1 portato dalle sue tre citate fatture emesse in reciprocità. Concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI, e.p.c., prodotta documentazione, con ordinanza riservata del 16-20.6.16, dichiarata l'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate dalla parte opponente, a cui, a norma dell'art. 186 bis e.p.c., era ordinato il pagamento all della somma non contestata pari a € 43.071 ,21…” Pt_1
Part La sentenza impugnata è stata così motivata: “…Le istanze istruttorie formulate da e volte all'ammissione di prove costituende non sono state accolte con l'ordinanza riservata resa il 16-
20.6.2016, che si richiama (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr.
Cass., S.U., 16.1.2015, n. 642) e in relazione alla quale non è stata proposta alcuna argomentata istanza di revoca. La non controversa obbligazione di pagamento dell'importo di € 43.071 ha dato luogo alla pronuncia dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. e al pagamento di questo importo, oltre Part l'imposta di registrazione del provvedimento, che ha effettuato a favore dell con il bonifico Pt_1 bancario del 5.7.2016, come risulta dall'attestazione delle parti contenuta nelle comparse conclusionali. Non sussiste l'obbligazione di pagamento della somma di euro 18.524,18, di cui alle fatture dell recanti i numeri 13004487, 13005112 e 14000005, emesse nel 2013, stante il non Pt_1
Part controverso adempimento da parte di dell'obbligo di effettuare passaggi pubblicitari del correlativo importo, che ha trovato riscontro nella fattura n. 1 emessa da quest'ultima il 3.1.2014 e la mancata specifica contestazione dei fatti addotti a sostegno dell'eccezione di compensazione,
Part indicati nella "dichiarazione di avvenuta messa in onda degli spot che ha comunicato all Pt_1 con e-mail del 28.1 1.2013, recante il dettagli dei messaggi pubblicitari effettuati, con l'indicazione
Part di date, orari, descrizione e durata e tipologia tecnica (documento n.
4.1 di . Il contratto stipulato
Part dalle parti il 3.3.3000 e integrato il 28.4.2006, è cessato con la disdetta comunicata da ad Pt_1 con la lettera raccomandata del 30.10.2013, ricevuta dalla destinataria il successivo giorno 31
(documento n, 3 del fascicolo Rds). L'ulteriore contratto stipulato dalle parti, avente a oggetto la fornitura corrispondenza con le sedi estere dell , con i servizi di assistenza, è cessato in CP_5
Part conseguenza della disdetta comunicata da ad con la lettera raccomandata del 27.2.2014 Pt_1
(documento n. 8 di Rds). In particolare, si rileva che non è stata allegata o dimostrata la concreta pattuizione tra le parti delle clausole contenute nel contratto redatto a stampa su carta intestata
6 dell , intitolato "Sottoscrizione abbonamento al Notiziario quotidiano generale e ai Notiziari Pt_1
Part regionali locali dell ", che quest'ultima ha spedito a con lettera del 14.12.1995, composto Pt_1 da tredici articoli su due facciate, ciascuna recante una sottoscrizione di ciascuna parte e non la Part specifica approvazione di clausole vessatorie, non essendo stata apposta da la doppia sottoscrizione, ai sensi dell'art. 1341 c.c., in calce all'ultima parte del testo del contratto, in cui si legge: "Vi preghiamo di voler esprimere la Vostra accettazione restituendoci copia della presente sottoscritta dal Vostro rappresentante legale ed integrata dalla seguente dichiarazione:
“Dichiariamo di accettare ed approvare tutte le condizioni di cui al presente accordo, in tutti i suoi punto dall '1 al 13, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. " (documento n. 1 del fascicolo monitorio). L'art. 10 del contratto appena indicato prevede: "il presente accordo ha decorrenza dalla data di attivazione del collegamento dei notiziari e validità fino al 31.12.1996
Dall'1.1.1997 si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da notificare da una delle parti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno tre mesi prima di ogni scadenza e salvo quanto previsto al punto 6. Dalla data di decorrenza del presente accordo si intenderà cessato l'abbonamento ad del 15.11.1989." La reciprocità cui è improntata CP_8 questa clausola non ne determina l'esclusione dall'ambito delle clausole vessatorie, in quanto, come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità: 'le clausole di proroga tacita o di rinnovazione del contratto, Se predisposte dal contraente più forte nell'ambito di un contratto per adesione, rientrano tra quelle sancite a carico del contraente aderente e sono, pertanto, prive di efficacia, a norma dell'art.1341, secondo comma, cod.civ., qualora non siano specificamente approvate per iscritto dal contraente aderente, anche quando hanno carattere di reciprocità e bilateralità." (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 11734 del 24.6.2004, CED. Corte di Cassazione, Rv. 573873-01; conf. cass„ sez. 63, sentenza n. 14737 del 14.7.2015; Cass., Sez. 6- 3, sentenza n. 1911 del 2.2.2016). Per conseguenza, non sussiste il diritto al corrispettivo dei servizi forniti dopo la disdetta del rapporto contrattuale, a cui avrebbe dovuto fare seguito la cessazione della fornitura dei servizi non più richiesti e la rimozione degli impianti di trasmissione collocati presso la sede di Rds, sicché la determinazione dell di fornire ulteriori servizi non comporta l'insorgenza dell'obbligazione di pagamento del Pt_1 corrispettivo pattuito. Alla revoca del decreto ingiuntivo opposto non segue la Condanna al pagamento di euro 43.471 ,21, corrisposta in corso di causa. Si dispone la compensazione delle spese processuali, stante la soccombenza reciproca.”
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “...revoca il decreto ingiuntivo n. 10036/2015 (n. 26182/2015 R.G.) e rileva che, in corso di causa, Controparte_1 ha Corrisposto all l'unico importo dovuto, pari a € 43.471,21. Spese Parte_1 processuali compensate.”
7 Avverso la sentenza ha proposto appello l' (d'ora in poi Controparte_5
), instaurando il presente giudizio e rassegnando le seguenti conclusioni: "Voglia la Corte d' Pt_1
Appello adita, disatteso ogni avverso e dedotto, in parziale riforma della impugnata decisione del
Tribunale Ordinario di Roma, Sezione VIII Civile, Giudice Dott. Daniela Gaetano, n. 15917/2018 pubblicata in data 31 luglio 2018, così giudicare: - con riferimento al contratto stipulato inter partes nel 1995 dichiarare che sussiste il diritto di al corrispettivo dei servizi Parte_1 forniti a nel periodo dal 1.1.2014 al 28.2.2014 da quantificarsi nella Controparte_1 misura di €12.050,00 oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/02; - per l'effetto, condannare l'appellata al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_5 della somma di €12.050,00 oltre agli interessi moratori maturati dal 4.1 e fino al dì del soddisfo in applicazione del D.Lgs. n. 231/02;- condannare l'appellata alla Controparte_1 refusione a favore di questa parte delle spese e dei compensi del grado di giudizio". Parte Si è costituita in giudizio (d'ora in poi rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Rigettare integralmente l'appello proposto dalla
[...]
contro 1a sentenza di primo grado n. 15917 / 2018 Controparte_5 emessa dal Tribunale Civile di Roma il 31/07 /2018, e per l'effetto accogliere le conclusioni rassegnate dalla esponente nel suddetto giudizio di opposizione a Controparte_1 decreto ingiuntivo di primo grado, quali appresso ribadite: revocare il decreto ingiuntivo di pagamento opposto n. 10036/2015, emesso dal Tribunale di Roma — Sezione Lavoro il 28 aprile
2015 in danno della su ricorso dell Controparte_1 [...]
, e/o comunque annullarlo e/o dichiararlo Controparte_5 inefficace, perché emesso in seguito a ricorso inammissibile, improcedibile, e/o comunque infondato in fatto e in diritto, nonché in difetto di adeguato supporto probatorio, e quindi al di fuori dei limiti imposti dall'art. 633 c.p.c., al pari di ogni domanda proposta dall
[...]
col suddetto ricorso monitorio, per le ragioni tutte sopra Controparte_5 elencate, o per quelle diverse ritenute di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, rivalsa I.V.A, e come per legge.
In via istruttoria ma senza accettare alcuna inversione dell'onere della prova quale stabilito per legge: a.- si deposita in allegato il fascicolo di primo grado con gli atti e i documenti di cui al relativo indice;
b.- si insiste, per quanto necessario, nella richiesta di ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società resistente e, all'esito, di prova per testi, sulle circostanze dedotte ai punti da 1 a 17 della sovraestesa narrativa in fatto, da intendersi qui trascritti come capitoli di prova preceduti dalle parole "vero che». Si indicano Come testimoni i Tes_1
8 dr. , avv. Tiziana Mennuti, , , Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
, tutti residenti in [...], e domiciliati presso la sede della società, salvo altri Testimone_6 da indicarsi in concedendo termine e con riserva di eventuali sostituzioni, e di integrazione della lista testi”.
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da è articolato in unico motivo. Pt_1
Con esso parte appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il giudice non ha ritenuto sussistente il diritto di al corrispettivo dei servizi forniti a Pt_1 CP_1 Controparte_1 nel periodo dal 1.1.2014 al 28.2.2014, con riferimento al contratto stipulato inter partes nel
[...]
1995.
Parte appellante quantifica il corrispettivo dovuto sulla base di due fatture (entrambe IVA compresa) scadenti a 30 giorni: la n. 13005089 di euro 35.673,04 con riferimento al primo semestre dell'anno 2014 – di cui chiede 2/6 dell'importo totale - e la n. 13005100 di Euro 951,60 per l'intero Parte anno 2014 – di cui chiede 2/12 dell'importo totale. Pertanto, l'appellante chiede la condanna di al pagamento della complessiva somma di €12.050,00 oltre agli interessi moratori maturati dal
4.1.2014 e fino al dì del soddisfo.
Secondo parte appellante, la motivazione del giudice di prime cure è contraddittoria. Ciò in quanto, da un lato, essa afferma che il rapporto contrattuale in questione era cessato il 28.2.2014 e dall'altro negando il diritto al corrispettivo maturato fino a detta data.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
L'istruttoria di primo grado ha dimostrato come il presente contenzioso tragga origine dai Parte rapporti commerciali intercorsi tra e in forza di due contratti: il primo, avente ad oggetto Pt_1
“Notiziario Quotidiano Generale ed i Notiziari Regionali Locali e una rete locale su cinque postazioni su applicativo Windows”, di cui alla lettera di accordo sottoscritta in date 14.12.1995 e
26.1.1996 e modificata ed integrata con lettera dell' nelle date 12.7.1996, 12.1.2006 e 2.7.2008 Pt_1 ed il secondo, avente ad oggetto la collaborazione tra e le sedi estere CP_1 Controparte_1 dell' per la realizzazione di un programma di assistenza informativa audio, di cui alla Parte_1 lettera di accordo del 3.3.2000, contratto integrato con lettera dell' in data 28.4.2006. Pt_1
Il primo contratto conteneva una clausola di rinnovo tacito annuale a differenza del secondo contratto nel quale, invece, la stessa non era stata pattuita.
In particolare, l'art. 10 del primo contratto prevedeva che: "Il presente accordo ha decorrenza dalla data di attivazione del collegamento dei notiziari e validità fino al 31.12.1996. Dal 1.1.1997 si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da notificare da una delle parti,
9 mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno tre mesi prima di ogni scadenza e salvo quanto previsto al punto 6. Dalla data di decorrenza del presente accordo si intenderà cessato l 'abbonamento ad del 15.11.1989." CP_8
Tuttavia, la suddetta clausola è stata dichiarata inefficace dal giudice di primo grado, in quanto vessatoria, perché priva della doppia sottoscrizione richiesta dall'art. 1341 co. 2 c.c.
Poiché la clausola che prevedeva il rinnovo tacito è inefficace, il contratto non si è rinnovato tacitamente per l'anno 2014.
Sul punto si è formato il giudicato atteso che l'appellante non ha impugnato il relativo capo della sentenza.
La logica conseguenza del mancato rinnovo del contratto in questione per l'anno 2014 è che esso sia scaduto il 31.12.2013.
Ne deriva che nulla è più dovuto per il periodo successivo a tale data.
Di conseguenza, il giudice di primo grado ha correttamente negato il riconoscimento del diritto al corrispettivo per i servizi resi nel 2014 da , in virtù di tale contratto. Pt_1
Inoltre, a differenza di quanto sostiene parte appellante, la sentenza di primo grado non ha Part stabilito che il contratto del 1995 era cessato in conseguenza della disdetta comunicata da ad con la lettera raccomandata del 27.2.2014. Pt_1
Part Infatti, la frase “è cessato in conseguenza della disdetta comunicata da ad con la Pt_1 lettera raccomandata del 27.2.2014” è riferita al contratto “avente a oggetto la fornitura corrispondenza con le sedi estere dell , con i servizi di assistenza”: tale non è il contratto CP_5 del 1995 che ha, invece, ad oggetto “Notiziario Quotidiano Generale ed i Notiziari Regionali Locali
e una rete locale su cinque postazioni su applicativo Windows”.
Come già anticipato, il contratto che ha ad oggetto la fornitura di servizi giornalistici dalle sedi estere di è il secondo contratto, quello stipulato a partire dal 2000, le cui prestazioni non Pt_1 sono oggetto del presente giudizio di secondo grado, avendo parte appellante chiesto il riconoscimento del diritto al corrispettivo con riferimento al contratto sorto tra le parti nel 1995.
In ogni caso, per il contratto stipulato nel 2000 nulla è più dovuto, e, peraltro, sul punto si è formato il giudicato, poiché non ha impugnato detto capo della sentenza. Pt_1
Le prestazioni relative al contratto stipulato nel 2000 sono state in parte già adempiute Parte mediante la messa in onda di spot pubblicitari da parte di come stabilito anche dal giudice di primo grado (“Non sussiste l'obbligazione di pagamento della somma di euro 18.524,18, di cui alle fatture dell recanti i numeri 13004487, 13005112 e 14000005, emesse nel 2013, stante il non Pt_1
Part controverso adempimento da parte di dell'obbligo di effettuare passaggi pubblicitari del correlativo importo”),e in parte sono state – in quanto somme non contestate- oggetto dell'ordinanza
10 ex art. 186 bis c.p.c. resa nel corso del giudizio di primo grado (con cui era stato ordinato il pagamento del complessivo importo di €43.071,21 di cui alle suindicate fatture numeri 13001102, 13004038,
13004486 e 14001365).
Per maggiore chiarezza va qui precisato che oggetto del giudizio di primo grado sono state dieci fatture per un totale di 133.893,08 euro.
In particolare, le fatture oggetto del giudizio di primo grado sono state le seguenti:
- n. 13001102 di € 6.124,11 emessa il 18.3.2013 per " " Parte_4
- n. 13004038 di € 6.124,11 emessa il 9.9.2013 per " " Parte_4
- n. 13004486 di € 6.174,73 emessa il 10.10.2013 per " " Parte_4
- n. 13004487 di € 6.174,73 emessa il 10.10.2013 per " " Parte_4
- n. 13005089 di € 35.673,04 emessa il 4.12.2013 per CP_4
- n. 13005100 di euro 951,60 emessa il 4, 12,2013 per "Nolo antenna parabolica
- n. 13005112 di € 6.174,73 emessa il 4.12.2013 per " " Parte_4
- n. 14000005 di € 6.174,73 emessa il 2.1.2014 per " " Parte_4
- n. 14001365 di € 24.698,90 emessa il 9.4.2014 per " " Parte_4
- n. 14002269 di € 35.673,04 emessa il 4.12.2013 per Notiziari
Di queste, tre fatture, per un totale di euro 18.524,18, sono quelle oggetto dell'adempimento mediante passaggi pubblicitari (le fatture n. 13004487, 13005112 e 14000005) e quattro fatture, per un totale di €43.071,21 sono riferite alle somme non contestate oggetto dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. (le fatture n. 13001102, 13004038, 13004486 e 14001365).
Le restanti tre fatture sono relative all'altro rapporto contrattuale, quello instaurato nel 1995.
Ciò è fatto non contestato, in quanto la stessa nell'atto di appello riferisce tali fatture al Pt_1
Parte contratto in questione e non ha eccepito nulla sul punto. In particolare, le tre fatture sono le seguenti: la fattura n. 13005089 di € 35.673,04 emessa il 4.12.2013 per relativa al primo CP_4 semestre del 2014 e oggetto del presente giudizio di appello, la fattura n. 13005100 di € 951,60 emessa il 4.12.2013 per "Nolo antenna parabolica”, relativa al 2014 e oggetto del presente giudizio di appello, la fattura n. 14002269 di € 35.673,04 emessa il 4.12.2013 per relativa al secondo semestre CP_4 del 2014, e, dunque, non oggetto del presente giudizio di appello, visto che parte appellante impugna la sentenza di primo grado, presupponendo (invero mal interpretando la motivazione della sentenza) che nella medesima sentenza sia stato affermato che il contratto del 1995 era cessato il 28.2.2014 e, quindi, nel primo semestre.
Pertanto, parte appellante ha fondato il motivo di appello su un presupposto errato, e cioè che la sentenza di primo grado avrebbe stabilito che il contratto del 1995 aveva prodotto effetti fino al
28.2.2014.
11 Invero, la sentenza di primo grado contiene due passaggi solo apparentemente contraddittori tra loro;
da una lettura più attenta e soprattutto complessiva della motivazione risultano chiaramente le ragioni della decisione, che, a parere di questa Corte, sono perfettamente logiche e non contraddittorie.
Più precisamente, la sentenza dapprima stabilisce che il contratto stipulato nel 2000– quello che ha ad oggetto la fornitura dei servizi giornalistici dalle sedi estere di sia cessato con la Pt_6 disdetta del 31.10.2013, e subito dopo afferma che “l'ulteriore contratto” è cessato con la disdetta del
27.2.2014. Tuttavia, come già specificato tale ulteriore contratto non è quello del 1995 ma quello che ha ad oggetto la fornitura dei servizi giornalistici dalle sedi estere di , come specificato dallo Pt_1 stesso giudice di prime cure.
L'aggettivo “ulteriore” si spiega con il fatto che le parti hanno deciso di prorogare il contratto del 2000, disdettato con la lettera del 31.10.2013, fino al 28.2.2014. Infatti, la stessa nel ricorso Pt_1
Parte per decreto ingiuntivo afferma che “in data 30 ottobre 2013 la inviava una lettera di disdetta del contratto del 3 marzo 2000 per la scadenza del 31.12.2013, alla quale faceva seguito uno scambio di corrispondenza email con le quali le parti concordavano una proroga di due mesi fino al
28.2.2014”. Inoltre, le email che sono state prodotte nel corso del giudizio dimostrano la volontà delle parti di portare avanti, per i primi due mesi del 2014, il contratto del 2000 e non quello del 1995, che peraltro, secondo la prospettiva di , si era rinnovato per tutto il 2014 e, quindi, per lei non Pt_1 avrebbe avuto senso una proroga di due mesi. Del resto, la proroga ha fatto seguito alla disdetta del
31.10.2013. Tale disdetta ha riguardato il solo contratto sorto nel 2000, come stabilito dal giudice di primo grado e non anche il contratto del 1995, che è andato a naturale scadenza il 31.12.2013.
Dunque, l'ulteriore contratto che è cessato a febbraio del 2014 si sostanzia nell'ulteriore accordo di proroga del rapporto contrattuale sorto nel 2000. Per tale contratto stipulato nel 2000 – come già spiegato- non residuano prestazioni inadempiute e, comunque, il rapporto contrattuale non
è oggetto del presente giudizio di appello.
In definitiva, il giudice ha negato il diritto al corrispettivo per i servizi resi da nel 2014, Pt_1 secondo un'argomentazione logica, e cioè in quanto mancava il titolo, giacché il contratto non si era rinnovato per l'anno 2014, a causa dell'inefficacia della clausola che prevedeva il rinnovo tacito annuale.
L'appello, in definitiva, deve essere rigettato in quanto infondato.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vengono poste a carico della parte appellante;
esse si liquidano come da dispositivo ex d.m. 55/2014 aggiornato al d.m. 147/22, tabella XII, scaglione 3^ (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) avuto riguardo ai minimi tabellari per la fase istruttoria/trattazione attesa la ridotta attività espletata e medi per le rimanenti.
12 Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di contro la Parte_1 Controparte_1 sentenza indicata in epigrafe, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna alla Parte_1 rifusione in favore di delle spese processuali del secondo Controparte_1 grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4.888 oltre agli accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%.
- dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Così deciso in Roma il giorno 18.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
OM ZE - BE TI-
La presente sentenza è stata redatta in collaborazione del MOT Laura Angelucci.
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