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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 06/03/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona della giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 625/2021 R. G. promossa da
, c.f. , in p.l.r.p.t., con il patrocinio degli Avv.ti Antonio Iannazzo Parte_1 P.IVA_1
e Bruno Famularo, elettivamente domiciliata in Cosenza, via Mauro Leporace n. 19, presso lo studio dell'Avv. Stefania De Luca giusta procura in atti;
parte attrice contro
c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Stefano CP_1 CodiceFiscale_1
Mungo, nel cui studio in Cosenza, Via Tagliamento n. 15, è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
parte convenuta
OGGETTO: contratto estimatorio – pagamento somme
CONCLUSIONI rese in data 3 dicembre 2024, come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. del 16 novembre 2020 la società in Parte_1
persona del legale rappresentante in carica, adiva il Tribunale di Cosenza al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «Voglia codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis:
1. accertare, riconoscere e dichiarare, per tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte, il grave CP_ inadempimento della resistente alla propria obbligazione di eseguire il pagamento dei prodotti editoriali consegnati dalla società ricorrente e non restituiti e per l'effetto:
1.1 condannare la ditta al pagamento - in favore della società - della somma di CP_1 Parte_1
5.791,93 euro indicata nell'estratto conto del 15 aprile 2020, il tutto oltre interessi al tasso moratorio di cui all'art. 2 d. lgs. 231/2002 dalla data del dovuto al saldo;
1.2 dichiarare la risoluzione del contratto estimatorio concluso tra le parti per colpa e fatto esclusivi della ditta
1.3 condannare la ditta al risarcimento di tutti i danni, subiti CP_1 CP_1
dalla società ricorrente a cagione del mancato pagamento dei prodotti consegnati e non restituiti, in ragione dell'obbligo della ricorrente di corrisponderne il relativo prezzo al distributore nazionale o all'editore;
2. condannare la ditta al pagamento delle spese e CP_1
competenze di lite, oltre accessori come per legge.».
Con comparsa depositata il 21 maggio 2021 si costituiva in giudizio il quale CP_1 contestava le avverse domande e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «Voglia l'On.
Tribunale di Cosenza, in via preliminare fissare udienza ex art 183 cpc. per il prosieguo nelle forme ordinarie;
nel merito rigettare il presente ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, con statuizione anche in ordine alle spese di giudizio da distrarsi allo scrivente procuratore.».
Con provvedimento assunto all'udienza cartolare del 3 giugno 2021, il Tribunale invitava le parti ad introdurre procedimento di negoziazione assistita e differiva la trattazione della causa.
Impregiudicati i diritti di udienza, si susseguivano una serie di rinvii per tentativo di composizione bonaria della vertenza, tuttavia fallito.
In data 13 aprile 2023 veniva quindi disposto il mutamento del rito e - previa concessione dei termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c. - fissata l'udienza in data 28 settembre 2023 per l'esame delle eventuali istanze istruttorie.
Entrambe le parti depositavano memorie assertive ed istruttorie (parte attrice dava atto del parziale pagamento della somma richiesta) ed all'indicata udienza il Tribunale ammetteva le prove orali richieste dalle parti e fissava per l'escussione dei testi indicati l'udienza in data 18 gennaio 2024.
Veniva, quindi, celebrata udienza di escussione del teste mentre parte attrice Testimone_1
rinunciava al proprio teste.
All'udienza del 3 dicembre 2024, la causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c per lo scambio degli scritti conclusivi.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, pare opportuno rammentare che il contratto estimatorio, disciplinato dall'art. 1556 c.c., è il negozio in base al quale una parte (il c.d. tradens) consegna una o più cose mobili all'altra (l'accipiens), che a sua volta si obbliga a pagarne il prezzo, salvo che le restituisca nel termine stabilito. Trattasi di negozio usualmente adoperato nel commercio di giornali e riviste, a carattere reale, poiché il tradens adempie al suo obbligo consegnando le cose all'accipiens, non ricevendo immediatamente il pagamento del prezzo, ma dovendo attendere l'esito dell'attività di vendita dei prodotti editoriali, di cui rimane proprietario sino a quando non siano eventualmente venduti, non potendo nondimeno disporne sino a quando non gli siano restituiti.
Ex adverso, l'accipiens rimane obbligato al pagamento del prezzo di stima al tradens, potendo liberarsi da tale vincolo anche restituendo in tutto o in parte le cose invendute, evenienza che, unitamente alla fissazione del termine, caratterizza il negozio, distinguendolo dal contratto di deposito in conto vendita.
L'operazione economica trova giustificazione, da una parte, nell'interesse del proprietario di avvalersi dell'organizzazione di altri imprenditori per far conoscere i propri prodotti;
dall'altra, nell'interesse dell'accipiens di avere a disposizione beni in vista della rivendita, con la sicurezza di poter restituire entro il termine stabilito, l'invenduto, andando così esente dal pagamento del prezzo
(Cass., 17 luglio 2003, n. 1196).
L'art. 1556 c.c. prevede che oggetto del contratto siano beni mobili.
Si è osservato che la struttura del rapporto, al fine di rendere effettiva la facoltà dell'accipiens di restituire in tutto o in parte le cose ricevute, impone che le parti individuino i beni in modo specifico, avvalendosi quantomeno di criteri di identificazione delle cose consegnate.
Affinché il contratto sia qualificabile come estimatorio non è necessario che le parti abbiano provveduto ad identificare il termine di restituzione e neppure che i beni siano stati oggetto di stima.
È invece essenziale che le parti si siano accordate sulla facoltà dell'accipiens di restituire la cosa anziché pagarne il prezzo.
Il contratto non richiede forma scritta.
Secondo Cass. 4 gennaio 1974, n. 9, la precisazione del termine non è essenziale, ma lo stesso è ugualmente necessario per l'esecuzione del contratto.
Nell'ipotesi che non sia stato individuato alcun termine, né questo sia stabilito dagli usi, la legge - che, in linea di massima, non richiede che il tempo dell'adempimento sia fissato nel contratto - prevede all'art. 1183 c.c. il modo di determinare il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita.
Parimenti non essenziale risulta la circostanza che le parti abbiano provveduto alla stima dei beni, purché il prezzo sia determinabile, o siano fissati dei prezzi minimi ai quali l'accipiens si debba attenere.
La mancanza del termine e le modalità particolari di determinazione del prezzo non portano, pertanto, automaticamente ad escludere l'esistenza del contratto estimatorio, bensì impongono solo una maggiore attenzione nella valutazione di tutti gli elementi sintomatici che possano ricostruire l'originaria volontà delle parti, quali le qualità professionali delle parti e la natura dei beni (Cass.
25606/2015).
Nel contratto estimatorio è irrilevante l'assenza di espressa pattuizione sia sul termine entro cui l'"accipiens" può esercitare la facoltà di restituzione della merce, trovando applicazione l'art. 1183
c.c., sia sulla stima dei beni, purché il prezzo sia determinabile.
L'elemento essenziale e caratterizzante del contratto estimatorio è la facoltà del consegnatario di restituire la merce in alternativa all'obbligo di pagamento del prezzo, senza che a tale configurazione sia di ostacolo la mancata prefissione esplicita di un termine per l'esercizio dell'indicata facoltà di restituzione.
Su tale premessa, nonché sulla scorta delle asserzioni di parte resistente, deve preliminarmente asseverarsi la sussistenza di un contratto estimatorio tra le odierne parti in contesa, anche se non concluso per iscritto e ciò anche in considerazione della circostanza che nessuna contestazione è stata formulata sul punto dal convenuto, il quale si è limitato a dedurre che i rapporti contrattuali inter partes si fossero esauriti alla data del 29/1/2019.
Acclarata la sussistenza di un'obbligazione di natura contrattuale, devono quindi applicarsi, ai fini della delibazione della domanda, i principi – granitici - inaugurati da Cass. SS.UU. n. 13533/2001, in ordine al riparto degli oneri probatori gravanti sul creditore che chieda giudizialmente l'adempimento o la risoluzione del contratto, al quale spetta unicamente la prova del titolo negoziale dal quale promana la sua pretesa, potendo poi limitarsi a semplicemente ad allegare l'inadempimento del debitore, che deve dal proprio canto dimostrare l'esistenza di fatti impeditivi o estintivi della propria obbligazione.
Attingendo dalle suesposte coordinate ermeneutiche, la domanda attorea si profila fondata.
Dalla documentazione in atti è emerso che il reso di tutta la merce consegnata in conto vendita dalla
(secondo lo schema tipico del contratto estimatorio) alla ditta non sia Parte_1 CP_1
avvenuto in unica soluzione alla data del 29 gennaio 2019, ma anche successivamente.
Così come risulta per tabulas che anche nei mesi successivi venivano consegnati prodotti editoriali
(si veda la dicitura riportata sugli estratti conto settimanali: - e Controparte_3 Controparte_4
- . Controparte_5 Persona_1
Dalla disamina degli estratti conto settimanali è risultato, inoltre, che alla fine del mese di marzo
2019 sia avvenuto l'addebito sulla posizione della ditta convenuta della merce in conto deposito per la somma di euro 3.329,18, ragion per cui a tutto voler concedere i pagamenti eseguiti in precedenza dal non sono stati sufficienti a saldare l'intera esposizione. CP_1
Da quanto appena asserito consegue, inoltre, la conferma che successivamente alla cessazione dell'attività di vendita, l'edicolante non aveva restituito i prodotti che gli erano stati consegnati in conto deposito, dacché alla scadenza del termine della consegna, il prezzo della merce veniva addebitato sull'estratto conto della ditta.
Il quantum debeatur è stato quindi corroborato dagli estratti conto redatti periodicamente (a cadenza settimanale) dal distributore e consegnati con la medesima cadenza al rivenditore, nonché dalla consegna e dal ritiro quotidiani della bolla di accompagnamento dei prodotti editoriali, circostanza sulla quale è stata articolata prova orale poi rinunziata in quanto non oggetto di specifica contestazione da parte della ditta convenuta.
Sulla scorta di quella documentazione, nondimeno, la ha redatto, mediante sistema Parte_1
meccanizzato, gli estratti conto settimanali allegati al proprio fascicolo telematico, ove sono riportati tutti i dati relativi alle singole bolle quotidiane, ed ove è altresì precisato il rapporto dare/avere tra le parti, debitamente comunicato all'edicolante.
Quest'ultimo ha affermato di non essere tenuto al pagamento di alcunché nei confronti del distributore ed a dimostrazione di tale circostanza ha prodotto documentazione e chiesto di essere ammessa alla prova orale.
Ebbene, tanto la documentazione che l'escussione dell'unico teste non si profilano idonei a suffragare le affermazioni di parte convenuta: il teste ha invero dichiarato di essere stato lui a consegnare (quotidianamente) le bolle all'edicolante ma di non riconoscere quella prodotte da quest'ultimo ed esibite.
Non solo: il teste ha confermato come il non provvedesse al pagamento integrale della CP_1 somma portata nell'estratto conto settimanale e ciò anche quando il pagamento avveniva a mezzo assegni.
Senza contare che, la stessa documentazione prodotta da parte convenuta (all.2) reca ben chiara la dicitura di una somma a debito della ditta (“TOT A PAGARE”) pari ad € 2.275,29. CP_1
Dimostrata la consegna prodotti editoriali e dell'estratto conto settimanale, il Distributore ha completamente assolto l'onere della prova su di sé incombente;
altrettanto non può dirsi per l'edicolante, che dovrà necessariamente essere condannato al pagamento di quanto dovuto in favore della ricorrente, maggiorato degli interessi ex d.lgs 231/2002.
Non potendo l'attore agire cumulativamente per l'adempimento e lo scioglimento del vincolo contrattuale, la domanda di risoluzione contrattuale proposta da parte attrice deve essere rigettata.
Totalmente indeterminata è infine la domanda di risarcimento del danno, rispetto alla quale non è possibile neppure una quantificazione in via equitativa.
Invero la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone che, a fronte dell'avvenuta dimostrazione dell'esistenza e dell'entità materiale del danno, per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto ammontare, ferma restando la necessità di riferirsi all'integralità dei pregiudizi accertati (Cass. 31546/2018).
Con riguardo al danno patrimoniale da mancato guadagno, concretantesi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, lo stesso presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (Cass. 29486/2024).
Orbene nel caso di specie la genericità della domanda risarcitoria, sia in punto di an che di quantum,
è rimasta apoditticamente formulata, inibendo così la liquidazione del pregiudizio in termini equitativi.
Le spese di lite, alla luce della reciproca soccombenza, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e assorbita, cosi provvede: in accoglimento parziale della domanda attorea, condanna parte convenuta al pagamento, per le causali di cui in ricorso, dell'importo di € 4.998,02 interessi al tasso moratorio di cui all'art. 2 d. lgs. 231/2002 dalla data del dovuto al saldo;
respinge ogni ulteriore domanda;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, il 06/03/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona della giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 625/2021 R. G. promossa da
, c.f. , in p.l.r.p.t., con il patrocinio degli Avv.ti Antonio Iannazzo Parte_1 P.IVA_1
e Bruno Famularo, elettivamente domiciliata in Cosenza, via Mauro Leporace n. 19, presso lo studio dell'Avv. Stefania De Luca giusta procura in atti;
parte attrice contro
c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Stefano CP_1 CodiceFiscale_1
Mungo, nel cui studio in Cosenza, Via Tagliamento n. 15, è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
parte convenuta
OGGETTO: contratto estimatorio – pagamento somme
CONCLUSIONI rese in data 3 dicembre 2024, come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. del 16 novembre 2020 la società in Parte_1
persona del legale rappresentante in carica, adiva il Tribunale di Cosenza al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «Voglia codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis:
1. accertare, riconoscere e dichiarare, per tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte, il grave CP_ inadempimento della resistente alla propria obbligazione di eseguire il pagamento dei prodotti editoriali consegnati dalla società ricorrente e non restituiti e per l'effetto:
1.1 condannare la ditta al pagamento - in favore della società - della somma di CP_1 Parte_1
5.791,93 euro indicata nell'estratto conto del 15 aprile 2020, il tutto oltre interessi al tasso moratorio di cui all'art. 2 d. lgs. 231/2002 dalla data del dovuto al saldo;
1.2 dichiarare la risoluzione del contratto estimatorio concluso tra le parti per colpa e fatto esclusivi della ditta
1.3 condannare la ditta al risarcimento di tutti i danni, subiti CP_1 CP_1
dalla società ricorrente a cagione del mancato pagamento dei prodotti consegnati e non restituiti, in ragione dell'obbligo della ricorrente di corrisponderne il relativo prezzo al distributore nazionale o all'editore;
2. condannare la ditta al pagamento delle spese e CP_1
competenze di lite, oltre accessori come per legge.».
Con comparsa depositata il 21 maggio 2021 si costituiva in giudizio il quale CP_1 contestava le avverse domande e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «Voglia l'On.
Tribunale di Cosenza, in via preliminare fissare udienza ex art 183 cpc. per il prosieguo nelle forme ordinarie;
nel merito rigettare il presente ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, con statuizione anche in ordine alle spese di giudizio da distrarsi allo scrivente procuratore.».
Con provvedimento assunto all'udienza cartolare del 3 giugno 2021, il Tribunale invitava le parti ad introdurre procedimento di negoziazione assistita e differiva la trattazione della causa.
Impregiudicati i diritti di udienza, si susseguivano una serie di rinvii per tentativo di composizione bonaria della vertenza, tuttavia fallito.
In data 13 aprile 2023 veniva quindi disposto il mutamento del rito e - previa concessione dei termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c. - fissata l'udienza in data 28 settembre 2023 per l'esame delle eventuali istanze istruttorie.
Entrambe le parti depositavano memorie assertive ed istruttorie (parte attrice dava atto del parziale pagamento della somma richiesta) ed all'indicata udienza il Tribunale ammetteva le prove orali richieste dalle parti e fissava per l'escussione dei testi indicati l'udienza in data 18 gennaio 2024.
Veniva, quindi, celebrata udienza di escussione del teste mentre parte attrice Testimone_1
rinunciava al proprio teste.
All'udienza del 3 dicembre 2024, la causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c per lo scambio degli scritti conclusivi.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, pare opportuno rammentare che il contratto estimatorio, disciplinato dall'art. 1556 c.c., è il negozio in base al quale una parte (il c.d. tradens) consegna una o più cose mobili all'altra (l'accipiens), che a sua volta si obbliga a pagarne il prezzo, salvo che le restituisca nel termine stabilito. Trattasi di negozio usualmente adoperato nel commercio di giornali e riviste, a carattere reale, poiché il tradens adempie al suo obbligo consegnando le cose all'accipiens, non ricevendo immediatamente il pagamento del prezzo, ma dovendo attendere l'esito dell'attività di vendita dei prodotti editoriali, di cui rimane proprietario sino a quando non siano eventualmente venduti, non potendo nondimeno disporne sino a quando non gli siano restituiti.
Ex adverso, l'accipiens rimane obbligato al pagamento del prezzo di stima al tradens, potendo liberarsi da tale vincolo anche restituendo in tutto o in parte le cose invendute, evenienza che, unitamente alla fissazione del termine, caratterizza il negozio, distinguendolo dal contratto di deposito in conto vendita.
L'operazione economica trova giustificazione, da una parte, nell'interesse del proprietario di avvalersi dell'organizzazione di altri imprenditori per far conoscere i propri prodotti;
dall'altra, nell'interesse dell'accipiens di avere a disposizione beni in vista della rivendita, con la sicurezza di poter restituire entro il termine stabilito, l'invenduto, andando così esente dal pagamento del prezzo
(Cass., 17 luglio 2003, n. 1196).
L'art. 1556 c.c. prevede che oggetto del contratto siano beni mobili.
Si è osservato che la struttura del rapporto, al fine di rendere effettiva la facoltà dell'accipiens di restituire in tutto o in parte le cose ricevute, impone che le parti individuino i beni in modo specifico, avvalendosi quantomeno di criteri di identificazione delle cose consegnate.
Affinché il contratto sia qualificabile come estimatorio non è necessario che le parti abbiano provveduto ad identificare il termine di restituzione e neppure che i beni siano stati oggetto di stima.
È invece essenziale che le parti si siano accordate sulla facoltà dell'accipiens di restituire la cosa anziché pagarne il prezzo.
Il contratto non richiede forma scritta.
Secondo Cass. 4 gennaio 1974, n. 9, la precisazione del termine non è essenziale, ma lo stesso è ugualmente necessario per l'esecuzione del contratto.
Nell'ipotesi che non sia stato individuato alcun termine, né questo sia stabilito dagli usi, la legge - che, in linea di massima, non richiede che il tempo dell'adempimento sia fissato nel contratto - prevede all'art. 1183 c.c. il modo di determinare il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita.
Parimenti non essenziale risulta la circostanza che le parti abbiano provveduto alla stima dei beni, purché il prezzo sia determinabile, o siano fissati dei prezzi minimi ai quali l'accipiens si debba attenere.
La mancanza del termine e le modalità particolari di determinazione del prezzo non portano, pertanto, automaticamente ad escludere l'esistenza del contratto estimatorio, bensì impongono solo una maggiore attenzione nella valutazione di tutti gli elementi sintomatici che possano ricostruire l'originaria volontà delle parti, quali le qualità professionali delle parti e la natura dei beni (Cass.
25606/2015).
Nel contratto estimatorio è irrilevante l'assenza di espressa pattuizione sia sul termine entro cui l'"accipiens" può esercitare la facoltà di restituzione della merce, trovando applicazione l'art. 1183
c.c., sia sulla stima dei beni, purché il prezzo sia determinabile.
L'elemento essenziale e caratterizzante del contratto estimatorio è la facoltà del consegnatario di restituire la merce in alternativa all'obbligo di pagamento del prezzo, senza che a tale configurazione sia di ostacolo la mancata prefissione esplicita di un termine per l'esercizio dell'indicata facoltà di restituzione.
Su tale premessa, nonché sulla scorta delle asserzioni di parte resistente, deve preliminarmente asseverarsi la sussistenza di un contratto estimatorio tra le odierne parti in contesa, anche se non concluso per iscritto e ciò anche in considerazione della circostanza che nessuna contestazione è stata formulata sul punto dal convenuto, il quale si è limitato a dedurre che i rapporti contrattuali inter partes si fossero esauriti alla data del 29/1/2019.
Acclarata la sussistenza di un'obbligazione di natura contrattuale, devono quindi applicarsi, ai fini della delibazione della domanda, i principi – granitici - inaugurati da Cass. SS.UU. n. 13533/2001, in ordine al riparto degli oneri probatori gravanti sul creditore che chieda giudizialmente l'adempimento o la risoluzione del contratto, al quale spetta unicamente la prova del titolo negoziale dal quale promana la sua pretesa, potendo poi limitarsi a semplicemente ad allegare l'inadempimento del debitore, che deve dal proprio canto dimostrare l'esistenza di fatti impeditivi o estintivi della propria obbligazione.
Attingendo dalle suesposte coordinate ermeneutiche, la domanda attorea si profila fondata.
Dalla documentazione in atti è emerso che il reso di tutta la merce consegnata in conto vendita dalla
(secondo lo schema tipico del contratto estimatorio) alla ditta non sia Parte_1 CP_1
avvenuto in unica soluzione alla data del 29 gennaio 2019, ma anche successivamente.
Così come risulta per tabulas che anche nei mesi successivi venivano consegnati prodotti editoriali
(si veda la dicitura riportata sugli estratti conto settimanali: - e Controparte_3 Controparte_4
- . Controparte_5 Persona_1
Dalla disamina degli estratti conto settimanali è risultato, inoltre, che alla fine del mese di marzo
2019 sia avvenuto l'addebito sulla posizione della ditta convenuta della merce in conto deposito per la somma di euro 3.329,18, ragion per cui a tutto voler concedere i pagamenti eseguiti in precedenza dal non sono stati sufficienti a saldare l'intera esposizione. CP_1
Da quanto appena asserito consegue, inoltre, la conferma che successivamente alla cessazione dell'attività di vendita, l'edicolante non aveva restituito i prodotti che gli erano stati consegnati in conto deposito, dacché alla scadenza del termine della consegna, il prezzo della merce veniva addebitato sull'estratto conto della ditta.
Il quantum debeatur è stato quindi corroborato dagli estratti conto redatti periodicamente (a cadenza settimanale) dal distributore e consegnati con la medesima cadenza al rivenditore, nonché dalla consegna e dal ritiro quotidiani della bolla di accompagnamento dei prodotti editoriali, circostanza sulla quale è stata articolata prova orale poi rinunziata in quanto non oggetto di specifica contestazione da parte della ditta convenuta.
Sulla scorta di quella documentazione, nondimeno, la ha redatto, mediante sistema Parte_1
meccanizzato, gli estratti conto settimanali allegati al proprio fascicolo telematico, ove sono riportati tutti i dati relativi alle singole bolle quotidiane, ed ove è altresì precisato il rapporto dare/avere tra le parti, debitamente comunicato all'edicolante.
Quest'ultimo ha affermato di non essere tenuto al pagamento di alcunché nei confronti del distributore ed a dimostrazione di tale circostanza ha prodotto documentazione e chiesto di essere ammessa alla prova orale.
Ebbene, tanto la documentazione che l'escussione dell'unico teste non si profilano idonei a suffragare le affermazioni di parte convenuta: il teste ha invero dichiarato di essere stato lui a consegnare (quotidianamente) le bolle all'edicolante ma di non riconoscere quella prodotte da quest'ultimo ed esibite.
Non solo: il teste ha confermato come il non provvedesse al pagamento integrale della CP_1 somma portata nell'estratto conto settimanale e ciò anche quando il pagamento avveniva a mezzo assegni.
Senza contare che, la stessa documentazione prodotta da parte convenuta (all.2) reca ben chiara la dicitura di una somma a debito della ditta (“TOT A PAGARE”) pari ad € 2.275,29. CP_1
Dimostrata la consegna prodotti editoriali e dell'estratto conto settimanale, il Distributore ha completamente assolto l'onere della prova su di sé incombente;
altrettanto non può dirsi per l'edicolante, che dovrà necessariamente essere condannato al pagamento di quanto dovuto in favore della ricorrente, maggiorato degli interessi ex d.lgs 231/2002.
Non potendo l'attore agire cumulativamente per l'adempimento e lo scioglimento del vincolo contrattuale, la domanda di risoluzione contrattuale proposta da parte attrice deve essere rigettata.
Totalmente indeterminata è infine la domanda di risarcimento del danno, rispetto alla quale non è possibile neppure una quantificazione in via equitativa.
Invero la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone che, a fronte dell'avvenuta dimostrazione dell'esistenza e dell'entità materiale del danno, per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto ammontare, ferma restando la necessità di riferirsi all'integralità dei pregiudizi accertati (Cass. 31546/2018).
Con riguardo al danno patrimoniale da mancato guadagno, concretantesi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, lo stesso presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (Cass. 29486/2024).
Orbene nel caso di specie la genericità della domanda risarcitoria, sia in punto di an che di quantum,
è rimasta apoditticamente formulata, inibendo così la liquidazione del pregiudizio in termini equitativi.
Le spese di lite, alla luce della reciproca soccombenza, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e assorbita, cosi provvede: in accoglimento parziale della domanda attorea, condanna parte convenuta al pagamento, per le causali di cui in ricorso, dell'importo di € 4.998,02 interessi al tasso moratorio di cui all'art. 2 d. lgs. 231/2002 dalla data del dovuto al saldo;
respinge ogni ulteriore domanda;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, il 06/03/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)